F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0118/CFA pubblicata il 24 Giugno 2025 (motivazioni) – Sig. Benjamin Lee Rosenzweig-Sig. Sebastiano Stella-U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L-PF
Decisione/0118/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0123/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Casula – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Luigi Caso - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0123/CFA/2024-2025 proposto dai sig.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella e dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L.,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0213/TFNSD-2024-2025 del 03.06.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 19.06.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luigi Caso e uditi, in collegamento tramite videoconferenza, l’avv. Mattia Grassani per i ricorrenti e l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del 2 maggio 2025 (Prot. n. 26291/1076pf2425/GC/blp), il Procuratore federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare: il Sig. Benjamin Lee Rosenzweig e il Dott. Sebastiano Stella (all’epoca dei fatti, rispettivamente Presidente dotato di poteri di rappresentanza e amministratore delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.) per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. f), CGS FIGC, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo (in particolare, veniva contestato il mancato versamento: delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025; delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo sottoscritti con diversi tesserati in scadenza nel mese di febbraio 2025; dei contributi INPS per la mensilità di febbraio 2025; dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025) nonché la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS FIGC, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella; b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4, lett. f), CGS FIGC, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), quarto capoverso, delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
Il Procuratore federale chiedeva, altresì, l’applicazione, nei confronti di tutti i deferiti, della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, CGS FIGC, per le condotte ascritte e le sanzioni loro irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare definito con decisioni del Tribunale federale nazionale n. 159/TFNSD-2024-2025 del 7 marzo 2025 (con cui veniva irrogata, nei confronti del Sig. Benjamin Lee Rosenzweig, la sanzione di 2 mesi di inibizione, in applicazione dell’art. 127 CGS FIGC) e n. 167/TFNSD-2024-2025 del 17 marzo 2025 (con cui veniva inflitta, nei confronti del Dott. Sebastiano Stella, la sanzione di 3 mesi di inibizione e, per la Triestina Calcio, quella di 4 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della s.s. 2024/2025).
2. Con decisione 0213/TFNSD-2024-2025, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare irrogava sette mesi di inibizione per ciascuno ai sig.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella e nove punti di penalizzazione in classifica per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
3. Con reclamo del 5 giugno 2025, i sig.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella e la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. impugnavano la decisione di primo grado, ritenendola viziata per manifesta irragionevolezza ed eccessiva afflittività della sanzione irrogata.
In primo luogo, veniva evidenziato come il Tribunale federale si fosse discostato dalle richieste avanzate dalla Procura federale in sede dibattimentale (inibizione di sette mesi di cui uno per la contestata recidiva per il Sig. Rosenzweig e per il Dott. Stella; punti sei di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 2.500,00 per la contestata recidiva, per la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.).
In punto di diritto, con riferimento alla sanzione di nove punti di penalizzazione in classifica per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L., i reclamanti consideravano errata l’applicazione dell’istituto della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, CGS FIGC, valutata in tre punti; con riferimento, invece, alla sanzione dell’inibizione di sette mesi, di cui uno per la contestata recidiva, per il Sig. Rosenzweig e per il Dott. Stella, si contestava la mancata valutazione come attenuante sia della situazione di contingente sofferenza economico-finanziaria, dovuta a fattori esterni (in particolare, al perdurante inadempimento, dal mese di febbraio 2025, da parte di uno dei trenta investitori, agli impegni contrattuali assunti nei confronti del fondo proprietario della totalità delle quote del Club), che aveva reso particolarmente difficoltoso per la Società il rispetto delle scadenze previste dall’art. 85 NOIF, sia il parziale adempimento (successivo al deferimento) degli obblighi il cui mancato assolvimento aveva giustificato il deferimento stesso.
A sostegno delle proprie argomentazioni, i reclamanti evidenziavano come con recenti decisioni, relative ad analoghe vicende, il Tribunale federale avesse irrogato sanzioni di minore entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reclamo merita parziale accoglimento.
Preliminarmente, il Collegio prende atto che i reclamanti non contestano i fatti oggetto del deferimento della Procura federale e del successivo accertamento da parte del Tribunale federale.
2. L’impugnazione si concentra, invece, esclusivamente sulla determinazione da parte del Tribunale federale del quantum delle sanzioni irrogate.
In particolare, i ricorrenti formulano due distinte contestazioni.
Con riferimento alla sanzione di nove punti di penalizzazione in classifica per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L., viene considerata errata l’applicazione dell’istituto della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, CGS FIGC, conteggiata in tre punti (tale valore, ad avviso dei reclamanti, conseguirebbe all’applicazione della recidiva, nella misura di un punto, per ciascuna delle tre violazioni contestate: mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera); con riferimento, invece, alla sanzione dell’inibizione di sette mesi, di cui uno per la contestata recidiva, per il Sig. Rosenzweig e per il Dott. Stella, si contesta la mancata valutazione come attenuante della situazione di contingente sofferenza economico finanziaria, dovuta a fattori esterni e, nello specifico, al perdurante inadempimento, dal mese di febbraio 2025, da parte di uno dei trenta investitori, agli impegni contrattuali assunti nei confronti del fondo proprietario della totalità delle quote del Club, che ha reso particolarmente difficoltoso per la Società il rispetto delle scadenze previste dall’art. 85 NOIF, nonché il parziale adempimento (successivo al deferimento) degli obblighi il cui mancato assolvimento aveva giustificato il deferimento stesso.
3. Con riferimento a tale secondo aspetto, il Collegio condivide la decisione assunta dal Tribunale federale.
Infatti, l’inadempimento di uno dei trenta investitori ai propri obblighi contrattuali non può assurgere a rango di esimente rispetto alla violazione dei doveri di cui ai citati artt. 33 CGS FIGC e art. 85 delle NOIF da parte dei reclamanti, non rivestendo tale inadempimento le caratteristiche di ostacolo determinato da causa di forza maggiore ovvero di evento non prevedibile o non superabile con la normale diligenza.
Difatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale (ex multis: CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025), salvo il caso di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla volontà del debitore, quali il caso fortuito o la forza maggiore, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.
Tenuto conto del mancato versamento di quanto dovuto a titolo di contributi e ritenute con riferimento al trimestre novembredicembre 2024 e gennaio 2025, sarebbe stato onere della società attivarsi in tempo utile per ottenere il rispetto degli impegni contrattuali da parte di tutti i soci, proprio al fine di scongiurare ulteriori simili infrazioni.
Del resto, entrambi i reclamanti (il Sig. Rosenzweig e il Dott. Stella) avevano, per la posizione rivestita all’interno della società U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L. (rispettivamente di Presidente dotato di poteri di rappresentanza e di amministratore delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza) sia ampia possibilità di prevenire il verificarsi di tale situazione sia piena consapevolezza della responsabilità gravante su di loro – per le funzioni rivestite – in caso di mancato adempimento agli obblighi federali per l’inottemperanza agli obblighi contrattuali da parte dei soci.
Non osta a tali conclusioni il - peraltro parziale - adempimento agli obblighi inevasi successivamente al deferimento da parte della Procura federale, trattandosi di condotta posteriore al maturarsi della contestata violazione, costituente una mera conseguenza del deferimento stesso e, dunque, un post factum irrilevante ai fini della presente decisione.
Conseguentemente, con riferimento a tale punto, il reclamo non merita accoglimento.
4. Venendo all’irrogazione della sanzione di nove punti di penalizzazione in classifica per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L., si osserva quanto segue.
Il Collegio condivide la decisione assunta dal Tribunale federale con riferimento sia alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva - atteso che tutti gli odierni reclamanti erano già stati sanzionati per condotte simili con le decisioni del Tribunale federale nazionale n. 159/TFNSD-2024-2025 del 7 marzo 2025 e n. 167/TFNSD-2024-2025 del 17 marzo 2025 – sia all’irrogazione, per la contestata recidiva, di punti di penalizzazione in luogo dell’ammenda richiesta dalla Procura federale, in ragione del principio per cui l’aumento della sanzione per fatti della stessa natura commessi nella medesima stagione sportiva deve essere della stessa specie e natura applicata al caso concreto (art. 18, comma 1, CGS FIGC).
5. Il reclamo merita, invece, accoglimento, con riferimento alla contestata errata quantificazione dell’aumento di sanzione conseguente all’applicazione dell’istituto della recidiva.
L’art. 18, comma 1, CGS FIGC, prevede che “Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.”.
Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente che l’aumento conseguente alla recidiva non è commisurato al quantum di ogni singola sanzione irrogata bensì alla pena complessiva da applicare come sommatoria delle diverse sanzioni.
Del resto, l’art. 99 c.p., che disciplina l’istituto della recidiva in ambito penale, espressamente dispone quanto segue: “Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo conseguente alla decisione.” Anche in questo caso, dunque, l’aumento viene determinato in misura percentuale rispetto alla pena complessiva da infliggere, come evidentemente dimostrato dal disposto del precedente art. 73 c.p. (che, in caso di concorso di reati, in applicazione del principio del cumulo materiale della pena, prevede che la pena sia unica “Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati”).
Nel campo sanzionatorio par excellence e, cioè, nel diritto penale, il calcolo conseguente all’applicazione della recidiva non viene, quindi, effettuato sulla pena prevista per ogni ipotesi di reato bensì sulla pena complessiva irrogata sommando le pene da infliggere per singola violazione.
In altri termini, malgrado la sua particolare natura di qualificazione giuridica inerente alla persona del colpevole, la recidiva riceve nel vigente ordinamento penale un trattamento giuridico del tutto identico a quello previsto, in generale, per le circostanze aggravanti del reato sicché, ai fini della determinazione della pena, occorre procedere alla valutazione globale della fattispecie, circostanziata da aggravanti ed attenuanti, ed alla conseguente valutazione dell’incidenza del risultato di tale valutazione sulla determinazione stessa (Cass. Sez. VI, 17 ottobre 1978 – 18 dicembre 1978, n. 16738).
Analogamente, nel diritto sportivo, l’applicazione della recidiva non può comportare un aumento nel quantum di ogni singola sanzione conseguente alla violazione delle regole federali ma l’aumento della pena complessiva irrogata sommando le singole sanzioni.
6. Nel caso di specie, posto che la decisione assunta dal Tribunale federale, in accordo con il consolidato orientamento della giustizia sportiva (0013/CFA/2024-2025/A; CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024 e CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024), di irrogare sanzioni distinte per le distinte ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all’art. 33 CGS FIGC, non è contestata dai reclamanti, deve ritenersi che il calcolo della recidiva debba operarsi partendo da una sanzione iniziale pari a punti sei di penalizzazione (due punti per ciascuna violazione contestata).
Conseguentemente, al Collegio appare congruo che l’applicazione dell’istituto della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, CGS FIGC, comporti un aumento complessivo della sanzione pari a punti sette di penalizzazione, di cui uno per la contestata recidiva.
7. Nel resto, va confermata l’impugnata decisione.
P.Q.M.
accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società US Triestina Calcio 1918 S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.
Conferma nel resto.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Caso Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce