F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0234/TFN – SD del 24 Giugno 2025 (motivazioni) – Gianluca Mascia – Reg. Prot. 224/TFN-SD
Decisione/0234/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0224/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Monica Coscia – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27552/573pfi2425/GC/GR/lz del 15 maggio 2025, depositato il 5 giugno 2025, nei confronti dei sigg.ri Loris Di Giorgio, Gianluca Mascia, Michele Xotto, nonché delle società US Pro Fagagna e ASD Gemonese, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 27552/573pfi24-25/GC/GR/lz del 15 maggio 2025, depositato il 5 giugno 2025, nei confronti di:
1) il sig. Loris Di Giorgio, all’epoca dei fatti iscritto nell’albo del Settore Tecnico, preparatore dei portieri tesserato per la società U.S. Pro Fagagna, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di due “commenti” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose, allusive e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale nel suo complesso; nel primo “commento”, in particolare, in risposta ad altro commento del sig. Michele Xotto sono state utilizzate le espressioni: “Michele Xotto Caro Michele nemmeno se porti i filmati della partita ai massimi dirigenti arbitrali questi si ravvedono!!! A indiscutibile giudizio dell’arbitro!!! Questo loro scrivino ad ogni ricorso che le società propongono!!! A indiscutibile giudizio ….. della serie ….. noi siamo noi voi non siete un cazzo!!!”, mentre nel secondo commento sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Per 15 minuti …. Precisissimo nel scrivere quello che è successo chissà se e stato cosi “precisissimo” nell’aspetto tecnico nella gestione della partita”;
2) il sig. Gianluca Mascia, all’epoca dei fatti allenatore iscritto nell’albo del Settore Tecnico tesserato per la società A.S.D. Tarvisio, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 28.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “"Zuliani (Amaro): “I giovani arbitri avrebbero bisogno di un bagno di umiltà”” – Campionato Carnico”” contenente un’intervista resa dal presidente della società U.S. Amaro A.S.D. in relazione all’arbitraggio della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale nel suo complesso; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Bisognerebbe comunicare di più, il timing e l'evoluzione delle gare e del dopo gara lo capisce solo chi ha giocato a calcio, il potere di scrivere sapendo di avere sempre ragione o perché permalosi fa solo male al calcio, condanno sicuramente gesti violenti o troppo offensivi, ma pochi comunicano e quei pochi sono molto bravi, poi tutti possono sbagliare noi più di tutti ma quando non cè modo di spiegarsi perché zittiti o chiedere scusa perché ormai il referto è scritto per quanto mi riguarda finisce il calcio. tra giocatori ci si offende e ci si legna ma poi spesso si finisce al chiosco a bere insieme non vedo perché gli arbitri scappano con il loro rapporto sapendo che il giudice crederà solo o quasi a loro. So che è difficile arbitrare e trovare chi lo fa ma l’educazione il buon senso vanno allenati più delle norme (con inserimento al fianco del testo di due emoticon raffiguranti rispettivamente un pallone ed il fuoco – n.d.r.)”;
3) il sig. Michele Xotto, all’epoca dei fatti iscritto nell’albo del Settore Tecnico, preparatore dei portieri tesserato per la società A.S.D. Gemonese, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato “Stangata per l’amaro: 9 mesi a Cavallero e altre pesanti squalifiche – Campionato Carnico” avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’arbitro del citato incontro; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ““Imbarazzante! Premesso che non sono a conoscenza dei fatti realmente accaduti, questo referto mette in ridicolo e getta fango su tutto lo splendido movimento del Carnico! Due riflessioni: era proprio necessario ed inevitabile tutto questo? E’ possibile che una persona sola, a suo insindacabile giudizio, possa liberamente creare tanto “scompiglio”?””;
4) la società U.S. Pro Fagagna, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Loris Di Giorgio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; 5) la società A.S.D. Gemonese, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Michele Xotto, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Gianluca Mascia hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Francesco Vespasiano in rappresentanza del sig. Gianluca Mascia, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Gianluca Mascia la sanzione di giornate (2) di squalifica, da scontare in gare ufficiali.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Depositato in data 24 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai