F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0235/TFN – SD del 24 Giugno 2025 (motivazioni) – Emanuele Agnello, Giuseppe Di Serio, Francesco Perlingieri e Alessandro Vogliacco – Reg. Prot. 215/TFN-SD

 

Decisione/0235/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0215/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28345 /524pf2425/GC/blp del 23 maggio 2025, nei confronti dei sigg.ri Emanuele Agnello, Giuseppe Di Serio, Francesco Perlingieri, Alessandro Vogliacco e Dejan Vokic, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 28345 /524pf24-25/GC/blp del 23 maggio 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i signori Agnello Emanuele, attualmente non tesserato (svincolato dal 18 gennaio 2024), Di Serio Giuseppe, attualmente tesserato per la società Spezia Calcio S.r.l., Perlingieri Francesco, tesserato per la società A.S.D. Virtus Pompei Soccer, Vogliacco Alessandro, attualmente tesserato per il Parma Calcio 1913 S.r.l. e Vokic Dejan, attualmente tesserato per la società slovena NK Radomlje, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, segnatamente:

- Agnello Emanuele per aver effettuato n. 2 scommesse in data 22 maggio 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio S.r.l.), attraverso il conto giochi n. 10725005 da lui stesso aperto con il concessionario Eurobet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie B) e nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei);

- Di Serio Giuseppe, per aver effettuato n. 1 scommessa in data 20 novembre 2022 (quando era tesserato per l’AC Perugia Calcio), attraverso il conto giochi n. 139776330 da lui stesso aperto con il concessionario Reel Italy LTD, avente ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della UEFA (Coppa di Lega Portogallo);

- Perlingieri Francesco, per aver effettuato n. 527 scommesse dal 8 gennaio 2021 al 5 luglio 2021 (quando era tesserato per il Benevento Calcio S.r.l.) attraverso il conto giochi n. 0869456 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, avente ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B) e nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA);

- Vogliacco Alessandro, per aver effettuato n. 2 scommesse il 1° marzo 2021 (quando era tesserato per il Benevento Calcio, rectius Pordenone) attraverso il conto giochi n. 7699497794601069 da lui stesso aperto con il concessionario Sisal Italia, avente ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (campionato Primavera) e di campionati di calcio professionistici stranieri;

- Vokic Dejan, per aver effettuato n. 304 scommesse dall’8 gennaio 2023 al 2 agosto 2023 (quando era tesserato per il Benevento Calcio) attraverso il conto giochi n. 15016-10941767 da lui stesso aperto con il concessionario Eurobet Italia, avente ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A), nell’ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei) e nell’ambito FIFA.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Benevento, relativi al procedimento penale n. 3407/2023”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19.12.2024 al n. 524pf 24-25.

Unitamente alla copia dell’annotazione di P.G. del 3.7.2024 relativa alle ulteriori risultanze investigative emerse nei confronti di altri calciatori professionisti, pervenuta in data 18.12.2024, veniva trasmessa copia dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso nel detto procedimento penale nei confronti dei calciatori Massimo Coda, Gaetano Letizia, Diego Christian Pastina, Enrico Brignola e di altri soggetti non tesserati, a questi notificato.

Dalla consultazione della banca dati ADM-Portale dei Giochi, la P.G. accertava che attraverso conti gioco a loro intestati, avevano effettuato scommesse sportive sul gioco del calcio i calciatori Domenico Berardi, Alessandro Vogliacco, Pietro Martino, Marco Sau, Dejan Vokic, Francesco Perlingieri, Emanuele Agnello, Giuseppe Di Serio, Guido Davì ed il Presidente della AD Erga Sport Ernesto Addazio.

Nel corso delle ulteriori indagini, la Guardia di Finanza acquisiva e trasmetteva la nota di riscontro della SOGEI SpA con allegati i prospetti delle giocate effettuate dagli incolpati sui conti gioco loro intestati.

Su richiesta della Procura Federale venivano auditi i tesserati Altobelli Daniele, Domenico Berardi, Alessandro Vogliacco, Pietro Martino, Giuseppe Di Serio, Guido Davì, Ernesto Addazio, Francesco Perlingeri, Marco Sau, Agnello Emanuele.

Vokic Dejan si sottraeva all’audizione, più volte fissata e differita su richiesta dello stesso.

La posizione del sig. Domenico Berardi, previa condivisione con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, veniva definita con provvedimento di archiviazione del 17.3.2025 per la rilevata assenza di condotte di rilevanza disciplinare.

Successivamente all’avviso di conclusione delle indagini, notificato il 17.4.2025, chiedevano di essere ascoltati tutti gli indagati, con esclusione dei signori Agnello, Perlingieri e Vokic, e si addiveniva alla definizione ex art. 126 CGS delle posizioni riferite ai signori Addazio, Altobelli, Davì, Martino e Sau.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 19.06.2025, con separate memorie difensive a ministero dei rispettivi difensori, i signori Di Serio Giuseppe e Vogliacco Alessandro, manifestata la loro estraneità ai fatti, asseritamente suffragata dall’assenza di prove fattuali e logiche, hanno chiesto il proscioglimento da ogni contestazione.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 19.6.2025, svoltasi in modalità video conferenza, hanno preso parte l’avv. Giorgio Ricciardi, per la Procura Federale; gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per Giuseppe De Serio; gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Raffaele Rigitano per Vogliacco Alessandro, pure presente; l’avv. Giuseppe Bova per i signori Agnello Emanuele e Perlingieri Francesco .

Nessuno è comparso per il sig. Vokic Dejan.

L’avv. Ricciardi, riportatosi al deferimento, tenuto conto del numero delle scommesse e delle vincite conseguite, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Emanuele Agnello, anni 3 (tre) di squalifica ed 25.000,00 di ammenda;

- per il sig. Giuseppe Di Serio, anni 3 (tre) di squalifica ed 25.000,00 di ammenda;

- per il sig. Francesco Perlingieri, anni 3 (tre) e giorni 50 (cinquanta) di squalifica, oltre 28.000,00 di ammenda;

- per il sig. Alessandro Vogliacco, anni 3 (tre) di squalifica ed 25.000,00 di ammenda;

- per il sig. Dejan Vokic, anni 3 (tre) e giorni 30 (trenta) di squalifica, oltre 34.000,00 di ammenda.

L’avv. Fiorillo, per Di Serio, ribadita l’assenza di elementi probatori: ha richiamato il riscontro del 24.3.2025 (in atti) alla richiesta del 24.2.2025 del Procuratore federale, da cui risulta che l’apertura del conto giochi intestato al Di Serio non è stata supportata da alcun documento, bensì unicamente dalla trasmissione dal codice alfanumerico fiscale; ha richiamato il contenuto della nota di riscontro del concessionario dei giochi del 11.6.2025 (in atti), in cui si riferisce dell’intervenuta chiusura del conto alla cui apertura si era provveduto tramite l’indirizzo e-mail “valeriomilanibrah@libero.it”che si sostiene non appartenere al Di Serio.  Riferito, alfine, della depositata querela contro ignoti e delle successive integrazioni, pure tutte in atti, si è riportata agli atti difensivi ed insistito per il proscioglimento.

L’avv. Chiacchio, con riferimento alla posizione del Di Serio, ha condiviso l’intervento dell’avv. Fiorillo. Quanto alla posizione del Vogliacco, nella sostanza analoga a quella del Di Serio, ha evidenziato, anche in questo caso, l’apertura del conto giochi in assenza di documenti, con l’indicazione, come riportato dalla nota SISAL del 20.2.2025 in atti, di un recapito telefonico e di un indirizzo email di cui ha contestato la riferibilità all’indagato, il cui presunto conto giochi risultava comunque essere stato sospeso per mancato conferimento nei termini del documento d’identità (nota Sisal 20.5.2025 in atti).

L’avv. Rigitano, ancora per il Vogliacco, ha riferito della querela per il reato di sostituzione di persona proposta contro ignoti, e concluso per il proscioglimento.

Alessandro Vogliacco ha ribadito la propria estraneità ai fatti.

L’avv. Bova, per Agnello e Perlingieri, dedotta la mancanza di prova in ordine ai fatti ascritti, in quanto i conti gioco riferiti sarebbero stati accesi senza fornire alcun documento di identità, ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti.

In replica alle difese, l’avv. Ricciardi, richiamate le decisioni n. 40/2023-2024 di questo tribunale e n. 34/2024-2025 della Corte Federale d'Appello, ha sostenuto che sarebbe stato onere delle difese fornire la prova della non riferibilità agli indagati dei numeri di telefono forniti al momento dell’accensione dei conti.

L’avv. Fiorillo ha contestato la rilevanza dei precedenti richiamati, riferite a vicende in cui i codici fiscali erano stati forniti mediante la loro produzione fisica, nel mentre il Di Serio non avrebbe fornito nemmeno il numero di telefono.

L’avv. Chiacchio ha insistito sulla non riferibilità al Vogliacco del numero di telefono e dell’indirizzo e-mail asseritamente forniti in sede di accensione del conto.

L’avv. Bova si è associato.

L’avv. Ricciardi ha insistito sull’onere della prova a carico dei deferiti. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Nell’ambito del procedimento penale sub n.3407/2023 RGNR, i cui atti sono stati trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, è emersa la esistenza di conti gioco intestati agli odierni deferiti.

I conti gioco di che trattasi, dettagliatamente indicati nell’atto di deferimento, risultano essere stati accesi presso i concessionari Eurobet Italia (Agnello e Vokic), Reel Italy LTD (Di Serio), Gold Bet Italia (Perlingieri) e Sisal Italia (Vogliacco).

SOGEI S.p.A., a seguito di richiesta inoltrata dalla G.d.F. su sollecitazione della Procura Federale, ha fornito i report delle scommesse eseguite e delle relative vincite.

In particolare, è emerso che:

- sul conto intestato ad Agnello Emanuele sono state eseguite due giocate per complessivi 10,00 conclusesi senza vincita;

- sul conto intestato a Di Serio Giuseppe è stata eseguita una scommessa di 2,00 il 20.11.2022 con una vincita di 3,20#;

- sul conto intestato a Perlingieri Francesco sono state eseguite dall’8.1.2021 al 5.7.2021 n. 567 giocate variamente conclusesi;

- sul conto intestato a Vogliacco Alessandro sono state eseguite in data 1.3.2021 due giocate per un totale di 5,00 senza vincita;

- sul conto intestato a Vokic Dejan nel periodo dall’8.1 al 2.8.2023 sono state eseguite n. 304 giocate variamente conclusesi.

Con riferimento alle singole posizioni in scrutinio, il Collegio osserva quanto segue.

A) Agnello Emanuele

Contrariamente a quanto sostenuto da Emanuele Agnello in sede di audizione e dal suo difensore in udienza, al momento dell’accensione del conto gioco a questi intestato ne è stata fornita la carta di identità, così come risulta dalla documentazione fatta pervenire dal concessionario Eurobet Italia.

La corrispondenza del documento di identità al suo originale non è stata contestata, onde non vi è motivo di ritenere che la copia del documento non sia stata trasmessa dallo stesso Agnello, la cui responsabilità, per la contestata violazione degli artt. 4, co. 1 e 24, co. 1, CGS   può ritenersi accertata con ragionevole certezza.

Come ancora di recente ricordato dalle SS.UU. della CFA con la decisione n. 91/2024-2025, infatti, “ In tema di responsabilità disciplinare, ‘[…] lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale’ (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016). È invece sufficiente un ‘confortevole convincimento’ della violazione, a sua volta sostenuto da un ‘grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., n. 93/2017; Sez. I, n. 23/2021; Sezioni unite, n. 71/2021)’ (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e Corte federale d’appello, SS.UU., n.15/2023-2024).”

In punto sanzione, l’art. 24, co. 3, prevede per i soggetti dell’area professionistica la squalifica non inferiore a tre anni e l’ammenda non inferiore ad 25.000,00 ed in tali termini, quanto all’Agnello, ne è stata chiesta l’irrogazione da parte della Procura Federale. Pur tuttavia, l'entità della sanzione va commisurata, in primo luogo, alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo in linea con quanto prescritto dall’artt. 44 del CGS secondo cui “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.” (CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. I, n.7/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Trattasi di principi che, a parere del Collegio, devono presidiare l’esercizio del potere sanzionatorio affidato al giudice del caso concreto, anche in presenza della previsione di una sanzione minima edittale quando, come nella specie, essa attenga alle persone fisiche e non si verta, quindi, in tema di punti di penalizzazione.

È ben nota, invero, come da ultimo ricordato dalla decisione n. 72/CFA-SU/2024-2025, la differenza sostanziale che esiste tra “ le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di ‘punti negativi’ in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, […].”

Tale orientamento, è stato detto, poggia sul rilievo che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica, oltre che sulla sfera del sanzionato, incide di riflesso anche nei confronti dei competitori (CFA, SS.UU., 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024), incidenza che, all’evidenza, non si verifica quando le sanzioni riguardano le sole persone fisiche.

Fatta applicazione degli esposti principi, nei confronti di Agnello Emanuele sanzioni congrue sono quelle di anni 1 (uno) di squalifica e di 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Si è in presenza, invero, di un solo episodio concomitante all’accensione del conto in cui è stata effettuata una scommessa del modico importo di 10,00#.

La unicità dell’episodio e l’irrisorietà del valore della scommessa inducono ad escludere che si sia in presenza di un soggetto incline a tale attività ludica e che, invece, nella verosimile e se pure ex post acquisita consapevolezza della rilevanza disciplinare della stessa, questi si sia successivamente astenuto dal perpetrarla.

B) Di Serio Giuseppe

Quanto a Di Serio Giuseppe, il concessionario, che si ricorda essere Reel Italy LTD, in riscontro alla richiesta del Procuratore Federale, ha riferito che il conto è stato aperto senza fornire alcun documento, semplicemente comunicando il codice fiscale del soggetto.

Anche in questo caso, come in quello riferito ad Agnello, si è in presenza di una sola scommessa.

Ciò che differenzia tale posizione da quella esaminata al punto che precede, però, è il mancato invio del documento di identità del presunto intestatario del conto e l’assenza di ulteriori elementi indiziari.

Il Di Serio, che ha sempre negato di avere acceso il conto a lui riferito, il 6.2.2025, allorché convocato dalla Procura Federale per essere audito ha appreso della esistenza del conto a lui riferito e ha proposto querela contro ignoti per il reato di sostituzione di persona.

In assenza di ulteriori indizi trattasi di circostanza di non trascurabile rilevanza, non essendo consentito alla parte, se pure quale persona offesa, acquisire dal concessionario ogni altra utile informazione in ordine al soggetto che, sulla base della sola indicazione del “codice fiscale”, abbia acceso il conto.

La sola comunicazione del codice fiscale, senza averne fornito una copia fisica, a parere del Tribunale, rappresenta dunque un indizio non valorizzabile ai fini di una pronuncia di colpevolezza, in quanto elemento agevolmente acquisibile da chiunque con la sola indicazione della data e del luogo di nascita del soggetto di cui vuole ricavarsi il dato.

In assenza di altri indizi, in definitiva, se pure nell’ambito del procedimento sportivo sia sufficiente la ragionevole certezza dell’avvenuta commissione della violazione, la sola comunicazione numerica del codice fiscale non consente di addivenire ad una pronuncia di colpevolezza. La deduzione del fatto ignoto dal fatto noto, infatti, non può basarsi su un unico indizio, bensì conseguire dall’apprezzamento di una serie di indizi univoci e concordanti, di talché il fatto da provare possa essere “desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull’id quod plerumque accidit, essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile” (Cass. Civ., Sez. II, 30.10.2024 n. 28015).

Il Di Serio Giuseppe, pertanto, va prosciolto dalla violazione ascrittagli.

C) Perlingieri Francesco

La posizione del Perlingieri è connotata dalla presenza di ben n. 527 giocate variamente conclusesi dall’8.1.2021 al 5.7.2021. La reiterazione delle giocate in un arco di tempo considerevole, consente di ritenere che il soggetto intestatario del conto abbia più volte ricaricato il conto con un mezzo di pagamento tracciabile a sé riconducibile, previa esibizione di un documento di identità. Secondo, l’art. 2.2.10, co. 8, delle Linee guida della piattaforma di gioco rilasciate dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), infatti, “Il giocatore può effettuare l’accredito di somme sul proprio conto di gioco mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento conformi alla normativa vigente”, ed essendo consentito, secondo il successivo comma 9, “L’utilizzo di carte di ricarica prepagate, esclusivamente per l’accredito di somme sul proprio conto di gioco, non riconducibili a una persona fisica o giuridica, […]esclusivamente al giocatore che abbia già inviato il proprio documento di identità.”

Così ritenuta ed accertata con ragionevole certezza la responsabilità del deferito Perlingieri, tenuto conto dei principi generali in ordine alla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto, nonché del disvalore del comportamento e del numero delle scommesse (567) effettuate nell’arco temporale considerato (8.1.2021/5.7.2021), in adesione alla richiesta della Procura Federale, sanzioni congrue sono quelle della squalifica di anni 3 (tre) e giorni 50 (cinquanta), e dell’ammenda di 28.000,00 (ventottomila/00).

D) Vogliacco Alessandro

La posizione del deferito in esame è analoga a quella del Di Serio.

L’accensione del conto è avvenuta on line; è stata comunicata la sigla alfanumerica del codice fiscale senza supporto fisico; si è in presenza di una sola giocata divisa in due scommesse per un importo di 5,00 corrispondente al bonus riconosciuto in sede di primo accesso; è stato fornito un indirizzo di posta elettronica quanto meno apparentemente non riconducibile al deferito; è stata deposita una querela contro ignoti.

A ben vedere, manca la concomitante presenza di validi indizi idonei a supportare la tesi accusatoria.

Vi sono, di contro, due elementi da cui dedurre la tesi contraria, rinvenienti dai riscontri del concessionario Sisal alle richieste del difensore della parte il 26 marzo e l’8 maggio 2025.

Si riporta, per completezza espositiva, il contenuto della pec del 26.3.2025 proveniente da privacy_sisal@legalmail.it indirizzata a raffaele.rigitano@avvocatinapoli.legalmail.it (all. 1 memoria Vogliacco):

“In primo luogo, in merito alla sua domanda se Sisal verifichi l’identità di coloro che si registrano su sisal.it, Le rappresentiamo che, come previsto da termini e condizioni pubblicati al link https;//www.sisal.it/società/regolamenti, pagina 1, ‘ultimato l’iter di registrazione, il Cliente sarà tenuto a fornire a Sisal una copia fronte retro del documento di identità in corso di validità. In caso di mancata trasmissione del documento nel termine di 30 (trenta) giorni, l’operatività del conto di gioco verrà sospesa, con esclusione del Cliente dall’attività di gioco e della facoltà di richiedere un prelievo, fino all’effettivo ricevimento del documento da parte di Sisal, per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni. Decorso tale termine senza che la copia del documento d’identità sia pervenuta a Sisal, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ed il conto gioco non darà più riattivabile. […] Secondariamente, circa il metodo attraverso il quale è avvenuto il primo deposito di denaro sul conto gioco intestato al Suo assistito, Le precisiamo che non risulta effettuato alcun deposito, bensì, per giocare, è stato utilizzato un apposito bonus.”

Ancora più significativo il contenuto della nota Sisal dell’8.5.2025 (all. 4 – memoria Vogliacco):

“Come richiesto, si rappresenta che il conto n.07699497794601069 era stato sospeso per il mancato caricamento nei termini del documento d’identità del titolare […] Le rappresentiamo che ogni ulteriore informazione e/o documento potrà essere fornito dalla scrivente solo su richiesta della competente autorità giudiziaria.”

Dal contenuto delle sopra riportate note emerge, in definitiva, che il conto è stato aperto senza fornire alcun documento; non è stato eseguito alcun pagamento, in quanto è stato utilizzato il bonus d’ingresso ( 5,00); solo su richiesta della competente autorità giudiziaria la società Sisal avrebbe potuto fornire il numero telefonico completo e l’indirizzo e-mail completo forniti in sede di accesso.

In definitiva, qui richiamato quanto esposto con riferimento alla posizione Di Serio, in assenza di plurimi indizi univoci e concordanti, nonché alla luce delle note Sisal del 26 marzo e dell’8 maggio 2025, Vogliacco Alessandro va prosciolto dalla violazione ascrittagli. E) Vokic Dejan

Quanto alla posizione di Vokic Dejan, attualmente tesserato all’estero, già tesserato con il Benevento Calcio, risulta dagli atti che questi, a tanto sollecitato dal suo ex agente Luigi Matrecano, sia stato contattato dalla Procura Federale ai fini dell’audizione, sebbene si sia poi più volte sottratto all’adempimento.

Per quanto è dato sapere, la notifica dell’avviso di comunicazione della conclusione delle indagini, l’atto di deferimento e la convocazione per la trattazione del procedimento è stata tentata presso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria personale e gli indirizzi di posta elettronica certificata della società Benevento e dell’agente Matrecano.

L’art. 53, co. 5, lett. a), CGS per gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione alle persone fisiche, prevede tre modalità di comunicazione “da considerarsi alternative fra loro.”

Nel caso di specie, la modalità richiesta è quella di cui al punto 2, della lettera a), ovvero, in quanto non più tesserato “ al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento.”  In questo caso, prosegue la norma, “La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.”

È ben vero, come ritenuto dalla CFA (decisione n. 110/2024-2025) che si tratta “ di norma di condotta e non di validità, nel senso che il suo mancato rispetto espone la società alle sanzioni prospettate dall’art. 8 C.G.S. e, sul piano dei rapporti fra le parti, eventualmente alle conseguenze negative previste dall’ordinamento generale, ma non è destinata a influire sulla validità del deferimento e del successivo giudizio, non potendo richiedersi alla Procura federale di controllare il rispetto di un obbligo che appartiene a una sfera che le rimane totalmente estranea.”

Tanto non impedisce però, stante la gravità delle sanzioni minime edittali e senza incidenza sulla validità dell’instaurato procedimento, di procedere alla verifica dell’iter notificatorio e di accertare se, effettivamente, la società Benevento abbia trasmesso gli atti all’interessato, dal momento che, con pec del 23.1.2025, quest’ultima si è limitata a riferire che il deferito, “Per quanto di nostra conoscenza, come da anagrafe federale che si allega, lo stesso risulta tesserato in Slovenia”, dato cui la Procura Federale, peraltro, poteva accedere autonomamente.

Nelle more della verifica dell’iter notificatorio, pertanto, si rende opportuno stralciare la posizione del sig. Vokic Dejan e demandarne l’accertamento alla Procura Federale, con rinvio della trattazione, limitatamente alla detta posizione, all'udienza del 15 luglio 2025, ore 10:50, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Quanto alle posizioni dei signori Agnello Emanuele, Di Serio Giuseppe, Perlingieri Francesco e Vogliacco Alessandro, in ragione di quanto esposto in parte motiva, si provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, preliminarmente disposto lo stralcio della posizione del sig. Dejan Vokic, non risultando in atti la prova della notifica alla sua persona, per il tramite della società Benevento Calcio della CCI, dell'atto di deferimento e dell'avviso di convocazione per l'odierna udienza, onera la Procura Federale di acquisirla presso la citata società e rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15 luglio 2025, ore 10:50, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Proscioglie i siggi.ri Giuseppe Di Serio e Alessandro Vogliacco.

Irroga al sig. Emanuele Agnello la sanzione di anni 1 (uno) di squalifica ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Irroga, altresì, al sig. Francesco Perlingieri la sanzione di anni 3 (tre) e giorni 50 (cinquanta) di squalifica oltre ad euro 28.000,00 (ventottomila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 24 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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