F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0237/TFN – SD del 26 Giugno 2025 (motivazioni) – Silvano Grigolo e ASD Azzurra Premariacco – Reg. Prot. 229/TFN-SD

Decisione/0237/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0229/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Gianfranco Marcello - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 giugno 2025, sul deferimento Procura Federale n. 29305/685pf24-25/GC/GR/ff depositato il 6 giugno 2025 nei confronti del sig. Silvano Grigolo e della società ASD Azzurra Premariacco, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 29305/685pf24-25/GC/GR/ff depositato il 6 giugno 2025 nei confronti di:

1) il sig. Silvano Grigolo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Azzurra Premariacco per rispondere:

della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in data 22 dicembre 2024, al termine della gara Tricesimo - Azzurra Premariacco, valevole per il campionato giovanissimi Under 15 provinciali, posto in essere una condotta gravemente antisportiva consistita nell’aver attinto in viso con uno sputo il sig. C.S., calciatore tesserato per la A.S.D. Tricesimo;

2) la società A.S.D. Azzurra Premariacco per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal sig. Silvano Grigolo di cui al precedente capo di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Silvano Grigolo e la società ASD Azzurra Premariacco hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Luca Zennaro in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Nicola Paolini in rappresentanza del sig. Silvano Grigolo, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Silvano Grigolo, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per la società ASD Azzurra Premariacco, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                                   Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 26 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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