F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0238/TFN – SD del 26 Giugno 2025 (motivazioni) – Monica Saracino e SSDARL Intrepida 1938 – Reg. Prot. 225/TFN-SD

Decisione/0238/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0225/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Gianfranco Marcello - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27544/456pfi2425/GC/GR/lz del 15 maggio 2025, depositato il 5 giugno 2025, nei confronti dei sigg.ri Sergio Pellissier, Gregory Donadel e Mattia Ferrari, delle sigg.re Monica Saracino e Gian Micaela Viadana, nonché nei confronti delle società AC Chievoverona SSDARL, SSDARL Intrepida 1938 e AC Chievo Academy SSDARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 27544/456pfi24-25/GC/GR/lz del 15 maggio 2025, depositato il 5 giugno 2025, nei confronti di:

1) il sig. Sergio Pellissier, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.;

2) il sig. Gregory Donadel, all’epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, non tesserato che prestava attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.;

3) la sig.ra Monica Saracino, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L.;

4) la sig.ra Gian Micaela Viadana, all’epoca dei fatti presidente della società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L.;

5) il sig. Mattia Ferrari, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L.;

6) la società A.C. Chievoverona S.S.D.A R.L., anche quale già F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola920588);

7) la società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L.;

8) la società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L.;

per rispondere:

- sig. Sergio Pellissier, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L., consentito, e comunque non impedito, al sig. Gregory Donadel, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, privo di tesseramento, attività di responsabile del Settore Giovanile in favore della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.;

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 per avere lo stesso, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L., consentito e comunque non impedito che nella data del 4 maggio 2024 si svolgesse l’evento “OPEN DAY” presso il campo sportivo sito in Verona in Via Adamello n. 27, organizzato dalle società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) e Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., in assenza di autorizzazione federale ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente; nonché, all’epoca dei fatti quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L., consentito, e comunque non impedito, al sig. Gregory Donadel, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2024-2025, privo di tesseramento, attività di responsabile del Settore Giovanile in favore della società A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.;

- sig. Gregory Donadel, all’epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, non tesserato che prestava attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1 e 37 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2023-2024, privo di tesseramento, attività di responsabile del Settore Giovanile in favore della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.; nonché, all’epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, non tesserato che prestava attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore della società A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1 e 37 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2024-2025, privo di tesseramento, attività di responsabile del Settore Giovanile in favore della società A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.;

- sig.ra Monica Saracino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L.: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 per avere la stessa, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., consentito e comunque non impedito che nella data del 4 maggio 2024 si svolgesse l’evento “OPEN DAY” presso il campo sportivo sito in Verona in Via Adamello n. 27, organizzato dalle società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) e Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., in assenza di autorizzazione federale ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

- sig.ra Gian Micaela Viadana, all’epoca dei fatti presidente della società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L.:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa nella sua qualità di presidente della società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D.A R.L., consentito e comunque non impedito che in occasione delle gare Tregnago-Clivense S.S.D. A R.L. (matricola 954015) del 22.9.2024 e Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015) – Juventina Valpantena del 29.9.2024, valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, il dirigente accompagnatore sig. Mattia Ferrari indicasse nelle distinte ufficiali di gara la società con una denominazione, “Chievo”, non corrispondente a quella reale;

- sig. Mattia Ferrari, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L.:

- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso nella sua qualità di dirigente accompagnatore della squadra della società F.C. Clivense S.S.D. A R.L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L., in occasione delle gare Tregnago-Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) del 22.9.2024 e Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) – Juventina Valpantena del 29.9.2024, valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, indicato nelle distinte ufficiali di gara la società con una denominazione, “Chievo”, non corrispondente a quella reale;

- la società A.C. Chievoverona S.S.D.A R.L., anche quale già F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti tenuti dal sig. Sergio Pellissier, quale presidente, e dal sig. Gregory Donadel quale soggetto al cui interno e nel cui interesse svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento Federale, descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- la società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti tenuti dalla sig.ra Monica Saracino, quale presidente, descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- la società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti tenuti dai i sigg.ri Gian Micaela Viadana, quale presidente, e Mattia Ferrari, quale collaboratore, descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, la sig.ra Monica Saracino e la società SSD Intrepida 1938 hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Luca Zennaro in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Federico Puglisi Maraja in rappresentanza della società SSD Intrepida 1938, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Monica Saracino, mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione;

- per la società SSD Intrepida 1938, euro 267,00 (duecentosessantasette/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                     Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 26 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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