F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0239/TFN – SD del 26 Giugno 2025 (motivazioni) – Mario Basili – Reg. Prot. 217/TFN-SD

 

Decisione/0239/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0217/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28620/339pf24- 25/GC/GR/ff-am del 27 maggio 2025, depositato il 27 maggio 2025, nei confronti del sig. Mario Basili, la seguente

DECISIONE

Con atto del 27 maggio 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Mario Basili, inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA B”, all’epoca dei fatti non tesserato, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della fase dibattimentale del procedimento instaurato innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, nell’ambito del procedimento disciplinare 735 pfi 23-24, e segnatamente nel corso dell’udienza del 4 novembre 2024, rilasciato dichiarazioni testimoniali significativamente contrastanti con quanto antecedentemente dichiarato il 14 febbraio 2024 in sede di denuncia formalizzata ex art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva nonché, con quanto successivamente dichiarato il 2 marzo 2024 in sede di audizione resa alla Procura Federale nell’ambito delle attività istruttorie del procedimento disciplinare 735 pfi 23-24; e ciò al solo fine di strumentalmente destrutturare il quadro probatorio delineatosi nel procedimento disciplinare 735 pfi 23-24, al fine di agevolare, per l’effetto, la difesa degli incolpati nel medesimo procedimento.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Stralcio dal proc. 735 pfi 23-24 per accertamenti in ordine al contenuto di alcune dichiarazioni rese dal tecnico Mario Basili”, era iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 8 novembre 2024 al n. 339 pf 24-25.

Nel corso dell’attività istruttoria, durante la quale sono state concesse due proroghe dei termini per la conclusione delle indagini, la Procura Federale acquisiva, tra gli altri, i seguenti documenti:

- segnalazioni trasmesse alla Procura Federale in data 14 febbraio 2024 dalla società A.S.D. Dolphins Agropoli e dai sig.ri Mario Basili ed Emiliano Tarabusi;

- foglio censimento della società A.S.D. Dolphins Agropoli per la stagione sportiva 2023 – 2024;

- posizione di tesseramento dei tecnici Mario Basili ed Emiliano Tarabusi per la società A.S.D. Dolphins Agropoli nella stagione sportiva 2023 – 2024;

- referto arbitrale, comprensivo di allegati, relativo alla gara A.S.D. Giugliano Women – A.S.D. Dolphins Agropoli, disputata il 18 febbraio 2024 e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Campania;

- verbale di audizione della sig.ra Filomena Merola, Presidente della società A.S.D. Dolphins Agropoli, del 2 marzo 2024;

- verbale di audizione del sig. Mario Basili, allenatore tesserato per la società A.S.D. Dolphins Agropoli, del 2 marzo 2024;

- verbale di audizione del sig. Emiliano Tarabusi, allenatore tesserato per la società A.S.D. Dolphins Agropoli, del 2 marzo 2024;

- verbale di audizione del sig. Alessandro Carotti, non tesserato, del 14 aprile 2024;

- verbali delle udienze tenutesi il 14 ottobre 2024, il 4 novembre 2024 e il 9 dicembre 2024, nel procedimento disciplinare n. 735 pfi 23-24, svoltosi innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale notificava al sig. Mario Basili la comunicazione di chiusura delle indagini. In data 22 maggio 2025, l’Avv. Matteo Corsi depositava la nomina a difensore del sig. Mario Basili con elezione di domicilio, senza, tuttavia, depositare memoria difensiva o richiesta di audizione.

La Procura Federale, di conseguenza, in data 27 maggio 2025, notificava l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava, quindi, per la discussione del procedimento l’udienza del 17 giugno 2025.

Il dibattimento

All’udienza del 17 giugno 2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Matteo Corsi, in rappresentanza del sig. Mario Basili.

L’Avv. D’Oria, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi nei confronti del sig. Mario Basili la sanzione di anni 2 (due) di squalifica.

L’Avv. Corsi concludeva ammettendo le condotte contestate al proprio assistito ma, in considerazione delle difficoltà economiche che stava vivendo, chiedeva venisse irrogata una sanzione inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale.

La decisione

1. Prima di affrontare il merito è opportuno ricostruire i fatti che hanno portato all’odierno deferimento.

In data 14 febbraio 2024, la sig.ra Filomena Merola, in qualità di Presidente della ASD Dolphins Agropoli, presentava alla Procura Federale una denuncia con la quale segnalava quanto alla stessa riferito dagli allenatori della prima squadra, sigg.ri Emiliano Tarabusi e Mario Basili.

In particolare, con la suddetta denuncia la sig.ra Merola esponeva che:

- i tecnici Emiliano Tarabusi e Mario Basili, in data 14 febbraio 2024, le avevano riferito di essersi incontrati, il giorno 13 febbraio 2024, presso il ristorante Dea dell’Abbondanza di Agropoli, con il sig. Alessandro Carotti, esecutive manager della Sport Manager Group, il quale si era fatto latore di una proposta proveniente dal sig. Mario Grimaldi, Presidente della società Giugliano Woman; - il sig. Grimaldi, nello specifico, aveva offerto ai sigg.ri Emiliano Tarabusi e Mario Basili la somma di 45.000,00, da dividere anche con il sig. Carotti in tre parti uguali ( 15.000 cadauno), oltre ad un contratto biennale con la Giugliano Woman in favore dei due tecnici, con un compenso dii 20.000,00 annui a partire dalla stagione successiva;

- a fronte di tali dazioni la ASD Dolphins Agropoli avrebbe dovuto perdere la gara di campionato che si sarebbe dovuta svolgere il giorno 18 febbraio 2024 tra la Giugliano Woman e la ASD Dolphins Agropoli;

- i due tecnici avevano rifiutato la proposta e riferito immediatamente l’accaduto al Presidente Merola.

Alla denuncia della sig.ra Merola erano allegate le denunce, datate 14 febbraio 2024, presentate alla Procura Federale dai tecnici Emiliano Tarabusi e Mario Basili nelle quali venivano integralmente confermati i fatti esposti dal Presidente Merola nella propria denuncia.

La Procura, ricevute le suddette denunce, in data 16 febbraio 2024, iscriveva nel relativo registro il procedimento n. 735 pfi 23-24, avente ad oggetto “Accertamenti in merito allo svolgimento della gara Giugliano Women – Dolphins Agropoli da disputarsi in data 18.2.2024, valevole per il Campionato di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024”.

In sede istruttoria, venivano sentiti il Presidente Filomena Merola e i due tecnici Emiliano Tarabusi e Mario Basili, i quali confermavano quanto accaduto durante l’incontro del 13 febbraio 2024 con il sig. Alessandro Carotti presso il ristorante Dea dell’Abbondanza di Agropoli e, in particolare, confermavano che il sig. Carotti li aveva contattati per concordare l’appuntamento del 13 febbraio presso il ristorante di Agropoli e che nell’occasione il sig. Carotti, per conto del Presidente Grimaldi, aveva offerto loro la somma di 45.000 da dividere in tre, oltre un contratto biennale con la Giugliano Woman, per ciascuno dei due tecnici, con un compenso annuo di 20.000, a fronte della perdita della partita che si sarebbe dovuta disputare il 18 febbraio 2024 a Lusciano tra la stessa Giugliano Woman e la ASD Dolphins Agropoli.

Sempre in sede istruttoria, la Procura provvedeva a sentire anche il sig. Alessandro Carotti, soggetto non tesserato per la FIGC. In sede di audizione, il sig. Carotti riconosceva di aver contattato il sig. Mario Basili per concordare l’incontro del giorno 13 febbraio presso il ristorante di Agropoli con lo stesso sig. Basili e con il tecnico Tarabusi; riconosceva, altresì, la circostanza di aver prospettato, per conto del Presidente Grimaldi, futuri accordi contrattuali in favore dei due tecnici, tuttavia, offriva una diversa interpretazione dei fatti e soprattutto negava di aver avuto o prospettato ad altri vantaggi economici o di altra natura.

Il sig. Carotti, in particolare, dopo aver dichiarato di essere stato contattato dal Presidente Mario Grimaldi nella prima settimana di febbraio 2024, affermava: “Il 18 febbraio mi ricordava (il Grimaldi) che si giocava lo scontro diretto Giugliano-Agropoli a Lusciano. Poi mi disse: “devo vincere questa partita… se riesco a vincere questa partita e poi il campionato, sono disposto per l’anno prossimo a prendermi nel Giugliano Woman come allenatore Tarabusi insieme a delle ragazze e persone da lui scelte dell’Agropoli.” Inoltre, mi ribadiva più volte “devo vincere questa partita, è importante per me vincere questa partita”. Altresì, aggiungeva “parla con l’allenatore (Tarabusi) fammi sapere perché ho piacere di parlare con l’allenatore”. Io risposi “ci sentiamo ti faccio sapere”.  

Con riferimento agli aspetti economici, il sig. Carotti, in sede di audizione, specificava: “Nella discussione (con i due tecnici) abbiamo ipotizzato un investimento da parte del Giugliano di 30-40 mila euro di contratto per loro due per l’anno prossimo.

Ribadisco sono cifre dette da noi ipotizzando dei contratti di categoria. Grimaldi non ha mai parlato di cifre”.

Il Carotti concludeva l’audizione evidenziando che sia il Tarabusi sia il Basili avevano categoricamente rifiutato la proposta e l’eventuale incontro con il Presidente Grimaldi.

Veniva, infine, sentito il Presidente Grimaldi, il quale affermava di aver esclusivamente manifestato al Carotti la sua disponibilità ad ingaggiare, per la stagione successiva, l’allenatore Tarabusi e le calciatrici a suo seguito, volendo allestire una squadra competitiva. All’esito dell’attività istruttoria, la Procura provvedeva a deferire, innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, il sig. Mario Grimaldi, il sig. Alessandro Carotti per la violazione degli artt. 30, commi 1 e 2, e 4, comma 1, CGS, e la società A.S.D. Giugliano Women per la violazione degli artt. 30, commi 3 e 74, e 6, comma 1 e 2, CGS.

Istruito il procedimento, in data 8 ottobre 2024, il legale del sig. Carotti, Avv. Filippo Corsi, depositava presso il Tribunale Territoriale una dichiarazione del sig. Mario Basili, datata 11 ottobre 2024.

All’udienza del 14 ottobre 2024, l’Avv. Filippo Corsi nonché la difesa del Presidente Grimaldi chiedevano di essere ammessi ad escutere quale teste il sig. Mario Basili. Il Tribunale, in accoglimento della richiesta, fissava l’udienza del 4 novembre 2024. In detta udienza veniva sentito, quale teste, il sig. Mario Basili, il quale sostanzialmente ritrattava quanto denunciato il 14 febbraio 2024 e confermato in sede di audizione innanzi alla Procura il 2 marzo 2024.

Il Basili, difatti, riferiva:

- di essere stato presente all’incontro del 13 febbraio con il Carotti ed il Tarabusi presso il ristorante la Dea dell’Abbondanza;

- di essere stato invitato dal Carotti al ristorante solo a titolo di amicizia;

- di aver ricevuto, sia lui sia il Tarabusi, una proposta di ingaggio, proveniente dal Presidente della Giugliano Woman, per l’anno successivo;

- che in sua presenza, in ogni caso, non si era parlato della gara che si sarebbe disputata cinque giorni dopo tra l’Agropoli e il Giugliano, precisando, tuttavia, di essersi allontanato due volte;

- che l’esposto sottoscritto era in realtà già stato compilato da altri e che lo stesso lo aveva firmato in quanto gli era stato detto che, se non lo avesse fatto, il contratto non sarebbe stato rinnovato;

- dei fatti occorsi non ne aveva mai parlato con il Presidente Merola;

- che la somma di 20.000 era relativa all’eventuale ingaggio presso la Giugliano Woman nella stagione successiva.

Preso atto di tali dichiarazioni, il Tribunale riteneva necessario, ai fini della decisione, sentire, quali testi, il Presidente Filomena Merola, il tecnico Emiliano Tarabusi e il sig. Matteo Canale.

All’udienza del 9 dicembre 2024 venivano, pertanto, sentiti il Presidente Merola e il tecnico Tarabusi, i quali sostanzialmente confermavano quanto riportato nella denuncia sia in ordine all’incontro del 13 febbraio con il Carotti sia in ordine all’offerta di euro 45.000, oltre al contratto biennale, a fronte della perdita della partita da giocarsi con il Giugliano Woman.

Entrambi i testi confermavano, inoltre, la circostanza che anche il Basili era presente all’incontro con il Presidente Merola, durante il quale le furono esposte le proposte avanzate dal Carotti e che l’esposto fu sottoscritto dal Basili, dopo averlo letto, in quell’occasione.

Il Tarabusi confermava, inoltre, che durante l’incontro con il Carotti il Basili non si era mai allontanato ed escludeva che la società avesse chiesto di sottoscrivere l’esposto, pena il rinnovo del contratto.

Veniva, infine, sentito il sig. Matteo Canale, direttore generale della Gelbison maschile, società che usufruiva per gli allenamenti degli stessi impianti della Agropoli, il quale riferiva: “Venivo avvicinato dal Basile il quale, mi chiese lumi in ordine al tipo di comportamento da tenere nel caso in cui ci vi fosse stato un tentativo di alterazione della gara. Rispondevo che doveva subito procede a sporgere denuncia.

Venivo contattato più volte dal Basile anche telefonicamente. Questi era sconvolto per quanto accaduto durante il pranzo, essendo anche amico del Carotti, ma posso riferire che lo stesso è in possesso della registrazione del pranzo con il Carotti. Poichè la registrazione era molto lunga, il Basile mi riferiva che il Carotti aveva offerto una somma di denaro oltre un contratto di ingaggio per la stagione agonistica successiva perché la partita da disputare contro il Giugliano si fosse persa.

Consigliai di recarsi dal Presidente dottoressa Merola per redigere rituale denuncia”.

2. L’art. 4, primo comma, CGS dispone che i soggetti dell’ordinamento sportivo “sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC, nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

L’art. 37, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, a sua volta, dispone che “i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale”.

Da tali disposizioni si desume che i soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti ad osservare una condotta ispirata al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità i quali costituiscono valori fondamentali nel mondo dello sport, ed in particolare che i tecnici devono tenere una condotta esemplare e corretta nel rispetto della deontologia professionale.

Tali regole di condotta trovano applicazione “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”, e quindi anche laddove il tecnico sia chiamato a rendere testimonianza in un giudizio disciplinare a carico di altri tesserati, dovendo rappresentare all’organo giudicante i fatti di cui è a conoscenza in modo veritiero e completo, senza nascondere informazioni rilevanti.

Del resto, l’art. 60 CGS, intitolato Testimonianza, stabilisce che “Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza”, confermando, in tal modo, che eventuali falsità o reticenze configurano la violazione dei suesposti principi.

Alla stregua di quanto detto, risulta evidente la responsabilità del tecnico Mario Basili per le condotte allo stesso contestate.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge, difatti, con assoluta certezza che il tecnico Basili, chiamato a testimoniare all’udienza del 4 novembre 2024 innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, nell’ambito del procedimento disciplinare n. 735 pfi 23-24 a carico di altri tesserati o comunque di soggetti che svolgevano attività rilevante per l’ordinamento federale, ha rilasciato dichiarazioni significativamente contrastanti (negando di aver ricevuto una proposta di denaro a fronte della perdita della partita da disputarsi tra l’Agropoli e il Giugliano e negando di aver riferito quanto accaduto al Presidente Merola) con quanto dichiarato il 14 febbraio 2024 in sede di denuncia formalizzata ex art. 30, comma 7, CGS, nonché con quanto dichiarato il 2 marzo 2024 in sede di audizione innanzi alla Procura Federale. E ciò al fine di agevolare la difesa degli incolpati nel suddetto procedimento.

Ed invero, l’accadimento dei fatti compendiato nella denuncia presentata dal sig. Basili in data 14 febbraio 2024, e confermato dallo stesso Basili in sede di audizione innanzi alla Procura, trova puntuale riscontro non solo nelle denunce e nelle dichiarazioni rilasciate, sia innanzi alla Procura Federale sia innanzi al Tribunale Territoriale, dal Presidente della A.S.D. Dolphins Agropoli, sig.ra Merola, e dal tecnico Emiliano Tarabusi, presente all’incontro con il Carotti, ma anche nelle dichiarazioni testimoniali rese dal direttore generale della Gelbison maschile,  Matteo Canale, e dunque soggetto estraneo alle vicende della A.S.D. Dolphins Agropoli,  il quale, come innanzi detto, affermava che “il Basile mi riferiva che il Carotti aveva offerto una somma di denaro oltre un contratto di ingaggio per la stagione agonistica successiva perché la partita da disputare contro il Giugliano si fosse persa”. A ciò si aggiunga che lo stesso Basili, tramite il proprio difensore, innanzi al Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità della propria condotta, seppur giustificandola con le precarie condizioni economiche in cui si sarebbe trovato.

In definitiva, va riconosciuta la responsabilità del sig. Mario Basili per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, tenuto conto della attuale condotta processuale del sig. Basili che, come detto, ha riconosciuto la propria responsabilità e della irrilevanza della dichiarazione testimoniale non genuina dallo stesso resa sull’esito del procedimento disciplinare n. 735 pfi 23-24 del Tribunale Territoriale, il quale si è concluso con il riconoscimento della responsabilità dei deferiti, ritiene congrua la sanzione di mesi nove di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Mario Basili la sanzione di mesi 9 (nove) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Francesco Paola Rinaldi                                 Carlo Sica

 

 

Depositato in data 26 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it