F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0240/TFN – SD del 26 Giugno 2025 (motivazioni) – AVC Vogherese 1919 – Reg. Prot. 188/TFN-SD

Decisione/0240/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0188/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25562/55pf24-25/GC/SA/fm del 23 aprile 2025, depositato il 24 aprile 2025, nei confronti della società AVC Vogherese 1919, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 25562/55pf24-25/GC/SA/fm del 23 aprile 2025, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la società AVC Vogherese 1919, “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti rispettivamente posti in essere dal sig. Oreste Cavaliere e dal sig. Marco Iozia”.

La fase istruttoria

In data 10.07.24, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n 55 pf24-25 avente ad oggetto “Trasmissione atti del Collegio Arbitrale LND per accertamenti in ordine al mancato deposito dell’accordo economico sottoscritto tra il tecnico Marco Iozia e la società AVC Vogherese 1919”.

Il procedimento traeva origine dalla trasmissione alla Procura Federale, per quanto di competenza, del Lodo arbitrale, emesso in data 21.6.24, dal Collegio Arbitrale LND, nella Vertenza n. 2324 Iozia Marco – AVC Vogherese 1919.

Il Collegio era stato investito del ricorso dal sig. Marco Iozia, preparatore atletico del settore giovanile, che rivendicava il mancato pagamento della somma di 500,00, riconosciutagli dall’allora società di appartenenza, AVC Vogherese 1919, in sede di scrittura privata sottoscritta in occasione della risoluzione anticipata del contratto di tesseramento.

Nel ricorso il sig. Iozia rappresentava che, con accordo economico regolarmente depositato, la società, in occasione del tesseramento, si impegnava a corrispondergli un compenso di 10.350,00 annui lordi, da versarsi in rate uguali con cadenza mensile, al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo, a far data dal 1.8.2023 e fino al 30.6.2024.

In data 30.11.2023 il sig. Iozia veniva esonerato dalla Società e risolveva pertanto consensualmente il proprio contratto con l’AVC Vogherese 1919, raggiungendo con la stessa un accordo economico, oggetto di scrittura privata firmata da entrambe le parti.

A conferma della doglianza venivano depositate due versioni della risoluzione contrattuale, riportanti entrambe la data del 30.11.2023. In particolare, quella redatta su carta intestata della società prevedeva l’impegno della società a versare entro il 5.12.2023 al sig. Iozia la somma di euro 500,00 “come indennizzo per la rescissione dell’accordo economico”, mentre quella redatta su un modulo prestampato, poi risultata regolarmente depositata in Federazione, si limitava a dare atto dell’avvenuta risoluzione consensuale dell’accordo economico, senza indicare alcun obbligo di corresponsione a tale titolo.

Atteso il mancato deposito della scrittura privata presso i competenti uffici federali, il Collegio ne dichiarava la nullità, ritenendola violativa dell’art. 94 co. 1 lett. a) delle NOIF e, nel rigettare il ricorso, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

In sede di indagini, la Procura, oltre ad acquisire la documentazione di rito, procedeva all’audizione del sig. Iozia, del sig. Cavaliere, Presidente della società, e del Segretario Generale, sig. Chiodi.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 29.10.24, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava la Comunicazione di Conclusione Indagini contestando le seguenti violazioni:

- Oreste Cavaliere, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società AVC Vogherese 1919 violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF per avere in data 30.11.2023 sottoscritto con il sig. Marco Iozia, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società AVC Vogherese 1919, una scrittura privata, non depositata presso l’Ufficio Tesseramento FIGC, con la quale veniva definito un accordo economico oneroso differente da quello trasposto nelle pattuizioni contrattuali depositate in pari data presso l’Ufficio Tesseramento FIGC;

- Marco Iozia, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società AVC Vogherese 1919 violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF per avere in data 30.11.2023 sottoscritto con la società AVC Vogherese 1919 in persona del legale rappresentante sig. Oreste Cavaliere, una scrittura privata, non depositata presso l’Ufficio Tesseramento FIGC, con la quale veniva definito un accordo economico oneroso differente da quello trasposto nelle pattuizioni contrattuali depositate in pari data presso l’Ufficio Tesseramento FIGC;

- Ritenuto che da tali comportamenti consegua la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società AVC Vogherese 1919 per gli atti e comportamenti rispettivamente posti in essere dal sig. Oreste Cavaliere e dal sig. Marco Iozia così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Successivamente alla notifica di tale atto, tutte le parti avvisate facevano pervenire richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 CGS alla quale la Procura Federale prestava consenso; la Procura Generale ed il Presidente Federale non formulavano rilievi e, pertanto, gli accordi venivano pubblicati con CU 253/AA del 9.12.24.

Successivamente, con CU 379/AA del 25.3.25, la Federazione comunicava la risoluzione dell’accordo intervenuto con la AVC Vogherese 1919, non avendo la società provveduto al pagamento dell’ammenda nei termini perentori previsti. La Procura Federale procedeva pertanto a notificare, in data 23.4.25, l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 13.5.25, il Presidente del TFN, con Decreto del 9.5.25, a causa di sopravvenute ed improrogabili esigenze organizzative, ne disponeva d’ufficio il rinvio al 19.6.25, con salvezza dei diritti di prima udienza.

La società deferita, ritualmente avvisata, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 19.6.25, svoltasi in videoconferenza, partecipava, per la Procura Federale, l’Avv. Giorgio Ricciardi. Nessuno compariva per la parte deferita.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione della seguente sanzione - "per la AVC Vogherese 1919 1.333,00 (milletrecentotrentatré/00) di ammenda".

La decisione

La società AVC Vogherese 1919 è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascritte al suo Presidente e legale rappresentante, sig. Oreste Cavaliere ed al sig. Marco Iozia, all’epoca dei fatti tesserato quale Preparatore Atletico del settore giovanile.

Il procedimento trae origine dalla trasmissione del Lodo arbitrale, emesso in data 21.6.24, dal Collegio Arbitrale LND, con il quale, nel rigettare il ricorso del sig. Iozia, volto al riconoscimento della somma di 500,00 pattuita con la AVC Vogherese in sede di risoluzione contrattuale, veniva rilevata la violazione dell’art. 94 co. 1 lett. a) delle NOIF, trattandosi di scrittura privata in contrasto con la formale comunicazione inoltrata al competente Ufficio tesseramenti della FIGC.

Ritiene il Tribunale che le evidenze istruttorie, sia di natura documentale che le prove orali, abbiano offerto piena conferma all’impianto accusatorio.

In sede di audizione, il sig. Iozia, per quanto di interesse, rappresentava di essersi determinato a chiedere la risoluzione contrattuale per la parziale inottemperanza agli accordi economici assunti in sede di tesseramento; il Presidente Cavaliere, pur mostratosi disponibile alla risoluzione consensuale, avrebbe però consentito a corrispondere al tecnico solo la somma di 500,00, a fronte delle presunte diverse mensilità vantate.

Relativamente al deposito degli atti presso l’ufficio competente, chiariva di non essersene occupato, ritenendo fosse un adempimento a cura esclusiva della società.

Il Segretario Generale della società sig. Chiodi dichiarava di aver sottoscritto la risoluzione contrattuale con il sig. Iozia e di averla trasmessa al predetto unitamente alla scrittura privata predisposta e sottoscritta dal Presidente della società.

Precisava inoltre di non aver registrato la scrittura privata, ma solo la risoluzione contrattuale, conformemente alle indicazioni ricevute, a suo dire, dal Settore Tecnico.

Il Presidente Cavaliere, in sede di audizione, in palese contrasto con quanto dichiarato dal proprio dirigente sig. Chiodi, affermava di aver negato il riconoscimento di qualsivoglia somma di denaro al sig. Iozia, il quale, a suo dire, aveva messo in difficoltà la società a causa della risoluzione anticipata. Precisava altresì di non aver mai sottoscritto alcuna scrittura privata, di cui sarebbe venuto a conoscenza solo in occasione della convocazione del Collegio Arbitrale, davanti al quale decideva comunque di non presenziare attesa l’infondatezza della pretesa vantata dal tecnico.

Rileva il Tribunale che l’esistenza della scrittura privata, intercorsa tra il sig. Iozia e la AVC Vogherese, in persona del suo legale rappresentante, non sia revocabile in dubbio, risultando peraltro per tabulas; analogamente, ne è stata accertata la sottoscrizione da parte del Presidente Cavaliere, con le modalità puntualmente descritte, in sede di audizione, dal Segretario generale, sig. Chiodi. Altrettanto pacifica è la circostanza che l’obbligazione contenuta nella suddetta scrittura sia in palese contrasto con l’atto di risoluzione contrattuale depositato in Federazione, ove le parti dichiarano “di non aver nulla a pretendere ad alcun titolo l’una dall'altra”, con conseguente violazione dell’art. 94 co. 1 NOIF.

L’accertamento dei fatti ascritti alle persone fisiche, che hanno definito le rispettive posizioni ai sensi dell’art. 126 CGS, consente di affermare la responsabilità della AVC Vogherese, che ne risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 1 e 2, CGS.

In punto sanzioni, il Collegio  ritiene di discostarsi, seppur  lievemente, dalla richiesta formulata dalla Procura Federale, alla luce di tutte  le circostanze del fatto, nonché dei  comportamenti serbati dal Presidente della AVC Vogherese sia in fase istruttoria - laddove ha financo negato la circostanza  della sua sottoscrizione in calce alla scrittura privata -  che successivamente, avendo la società, in violazione dei doveri di lealtà e probità, omesso di onorare l’accordo ex art. 126 CGS.

Occorre infatti ricordare che gli accordi ex artt. 126 e 127 CGS, soddisfano l’esigenza di accelerare i tempi di risposta della Giustizia sportiva e che il loro inadempimento comporta una ineluttabile quanto inutile duplicazione di attività.

Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, il Tribunale, accertata la responsabilità della società deferita, ritiene congruo irrogare la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società AVC Vogherese 1919 la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 26 giugno 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it