F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFN-SVE del 4 Giugno 2025 (motivazioni) – US Catanzaro 1929 Srl / Atalanta Bergamasca Calcio Spa – Reg. Prot. 15/TFN-SVE
Decisione/0026/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0015/TFNSVE/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Componente
Carlo Cremonini – Componente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 maggio 2025, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società US Catanzaro 1929 Srl nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, nonché nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B, avverso il provvedimento da parte della LNPB del premio e/o indennizzo di €100.000,00 (centomila/00) + IVA. in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, relativo al calciatore Andrea Ceresoli (6668535), la seguente
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 5 marzo 2025, l’US Catanzaro 1929 Srl chiedeva all’intestato Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche di “annullare e/o revocare il premio e/o indennizzo di € 100.000 (+IVA) certificato dalla LNP Serie B in favore di Atalanta Bergamasca Calcio, relativamente al calciatore Andrea Ceresoli, in quanto mai maturato”.
L’Atalanta Bergamasca Calcio SpA si costituiva nel procedimento de quo in data 12 marzo 2025, controdeducendo le tesi avversarie e chiedendo di rigettare le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, o in subordine di rideterminare il premio e/o indennizzo nella misura massima ritenuta dovuta. Avanzava anche istanze istruttorie, con la richiesta di prova testimoniale sui capitoli dedotti nella propria memoria difensiva.
La Lega Nazionale Professionisti Serie B, invece, non faceva pervenire proprie memorie difensive, rimanendo contumace nel presente procedimento.
Alla prima udienza del 2 aprile 2025, questo Tribunale, con ordinanza n. 0002/2024 -2025, ammetteva la prova per testi formulata da Atalanta Bergamasca Calcio SpA, rinviando per l’escussione all’udienza del 7 maggio 2025.
All’udienza del 7 maggio 2025, erano sentiti sui capitoli dedotti i testimoni citati, segnatamente il signor Salvatore Maria Conti (segretario della US Catanzaro 1929 Srl) ed il signor Alessandro Bedin (segretario della Atalanta Bergamasca Calcio SpA).
All’esito di tale prova testimoniale, il Tribunale concedeva alle parti termine per il deposito di note e rinviava per la discussione all’udienza del 26 maggio 2025. Sia la società ricorrente sia la società resistente depositavano note autorizzate in atti.
La vertenza, discussa in modalità videoconferenza all’udienza del 26 maggio 2025, veniva quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso dell’US Catanzaro 1929 Srl va rigettato per i seguenti motivi in fatto e diritto.
Oggetto del presente procedimento è un prestito annuale a titolo oneroso per € 100.000,00 oltre IVA, avvenuto in data 8 agosto 2024, del calciatore Andrea Ceresoli dall’Atalanta Bergamasca Calcio SpA all’US Catanzaro 1929 Srl per la stagione sportiva 2024/2025. Nel prestito veniva altresì pattuito, in favore dell’Atalanta Bergamasca Calcio SpA, un premio e/o indennizzo di € 100.000,00 (+IVA), qualora il calciatore Andrea Ceresoli avesse disputato nella stagione in questione un numero inferiore a 19 gare nel campionato di Serie B (Play off e Play out inclusi) con la squadra US Catanzaro 1929 S.r.l. (modulo allegato all’accordo in bollo n. 0002855161/24 del 08/08/2024).
In data 3 febbraio 2025, Atalanta Bergamasca Calcio SpA e US Catanzaro 1929 Srl, con accordo di “ Risoluzione Consensuale dei Trasferimenti e delle Cessioni a Titolo Temporaneo” ai sensi dell’art. 103 bis delle N.O.I.F. n. 0009207260/24, risolvevano tale prestito, con rideterminazione del corrispettivo dovuto dal Club calabrese a quello bergamasco in € 50.000,00.
Tale risoluzione è stata concordata con scambio di mail e di telefonate tra le parti, confermata dagli stessi testi escussi all’udienza del 7 maggio 2025.
Viene in rilievo, ai fini del decidere, l’art. 103 bis delle NOIF in virtù del quale è avvenuta la risoluzione de quo. Esso recita testualmente al comma 1 lettera “b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati”.
Nel caso di specie, al momento della risoluzione avvenuta in data 3 febbraio 2025, il premio era maturato avendo il calciatore Ceresoli disputato fino a quel giorno solo 6 gare per oltre 45 minuti nel campionato di Serie B Stagione Sportiva 2024/2025, su un totale fino a quel momento di 24 gare disputate dal Catanzaro.
Peraltro, l’escussione testimoniale ha confermato che, pur avendo le parti discusso la gratuità o l’onerosità della risoluzione (prima invio del modulo a titolo gratuito, poi a seguito di telefonate intercorse, modificato in una risoluzione a titolo oneroso di € 50.000 +IVA che l’Atalanta Bergamasca Calcio SpA ha riconosciuto all’US Catanzaro 1929 Srl), il premio de quo non risulta essere stato mai contestato dall’US Catanzaro 1929 Srl o oggetto di trattativa nella risoluzione, né tanto meno rinunciato dall’Atalanta Bergamasca Calcio SpA. Correttamente, pertanto la Lega Nazionale Professionisti Serie B lo ha certificato con il provvedimento impugnato dall’US Catanzaro 1929 Srl che in questa sede invece si conferma per i motivi di cui sopra.
La materia del contendere e le questioni di diritto sottese alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla US Catanzaro 1929 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnato provvedimento della LNP Serie B. Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato in data 4 giugno 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai