F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0120/CFA pubblicata il 30 Giugno 2025 (motivazioni) – F.C. Trapani 1905 S.r.l.-Sig. Valerio Antonini-Sig. Vito Giacalone-PF)

Decisione/0120/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0124/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Casula – Componente

Luca Cestaro – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0124/CFA/2024-2025 proposto dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e dai Sig.ri Valerio Antonini e Vito Giacalone in data 06.06.2025;

Relatore all’udienza del 20.06.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l’Avv. Paolo Rodella e l’Avv. Valentina Guzzanti per i reclamanti, l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 17 maggio 2025 la Co.Vi.So.C. trasmetteva alla Procura federale segnalazione, a mezzo della quale informava che la società F.C. Trapani 1905 S.r.l., ai fini dell’assolvimento degli adempimenti relativi alla scadenza federale del 17 febbraio 2025 di cui all’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2) delle NOIF, aveva depositato quietanze dei modelli F24 relativamente all’estinzione dei debiti fiscali e previdenziali, corrispondenti alle ritenute Irpef ed a quota parte dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a Euro 370.123,00, impiegando dei crediti di imposta in compensazione c.d. “orizzontale”, allegando le relative quietanze.

In particolare, dalla documentazione emergeva che per il versamento di ritenute Irpef e contributi Inps relativi al citato trimestre la Società sportiva si era avvalsa della compensazione di crediti d’imposta asseritamente riconducibili al contribuente Studio Paghe 2000 s.r.l.

Avvalendosi del protocollo FIGC/Agenzia delle entrate, venivano chiesti chiarimenti dalla Co.Vi.So.C. in data 28.2.2025 e il 23 aprile 2025 la Direzione provinciale delle entrate di Trapani comunicava che, all’esito dell’istruttoria si avevano “fondati motivi per ritenere illegittimo l’utilizzo dei crediti”, anche con riferimento al versamento di euro 241.950,00 relativi al versamento delle ritenute IRPEF e quota parte contributi INPS relativi a febbraio 2025, stavolta riconducibili al contribuente N.G. Costruzioni S.r.l..

In data 28.4.2025, la Agenzia delle entrate trasmetteva lo schema d’atto notificato alla società sportiva in cui era prefigurato l’utilizzo indebito dei crediti di imposta portati in compensazione.

2. Con atto prot. n. 28152/1177pf24-25/GC/blp del 22 maggio 2025, il Procuratore federale deferiva:

a) “il sig. ANTONINI Valerio, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;

b) il sig. GIACALONE Vito, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;

c) la società F.C. TRAPANI s.r.l..; per rispondere:

a) il sig. ANTONINI Valerio, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4, lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere ritualmente assolto agli obblighi di versamento:

b) entro il termine del 17 febbraio 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 370.123,00;

c) entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 241,950,00;

Segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l’utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che l’Agenzia delle entrate, con la notifica dello schema di atto n. TY9CR3S00073/2025, avvenuta in data 22.04.2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo; in ogni caso per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l’utilizzo indebito di

crediti d’imposta maturati da soggetti terzi.

3. il sig. GIACALONE Vito, all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.: violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4, lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere ritualmente assolto agli obblighi di versamento:

3.1 entro il termine del 17 febbraio 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 370.123,00;

3.2 entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 241,950,00; Segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l’utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che l’Agenzia delle entrate, con la notifica dello schema di atto n. TY9CR3S00073/2025, avvenuta in data 22.04.2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo; in ogni caso per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l’utilizzo indebito di crediti d’imposta maturati da soggetti terzi.

4. la società F.C. TRAPANI 1905 s.r.l..:

4.1 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Valerio Antonini e Vito Giacalone, entrambi tesserati dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

4.2 a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dagli art. 31, comma 1, 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.”.

5. All’esito della discussione, con decisione 0183/TFNSD-2024-2025 Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, ha irrogato:

- al sig. Valerio Antonini, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Vito Giacalone, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società FC Trapani 1905 Srl, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

6. Avverso la decisione del TFNSD, i sigg.ri Valerio Antonini e Vito Giacalone, nonché la società F.C. Trapani 1905 s.r.l., hanno proposto reclamo dinanzi la Corte federale d’appello, cui veniva assegnato il n. 124/CFA 2024-2025, fondato su cinque motivi a mezzo dei quali veniva contestata la decisione, affermando l’erroneità della stessa.

Con il primo motivo, i reclamanti eccepivano un vizio di omessa motivazione della pronuncia su un punto decisivo della questione.

Con il secondo motivo, riproponevano l’eccezione di inammissibilità del procedimento disciplinare per violazione dell’art. 80, comma 4, NOIF.

Con il terzo motivo di reclamo, contestavano nel merito la decisione gravata in relazione alla portata dello schema d’atto della Agenzia delle entrate e, in generale, alle modalità di versamento delle imposte e dei contributi.

Con il quarto motivo, i reclamanti ritenevano di avere regolarmente versato le ritenute IRPEF e i contributi INPS senza quindi eludere le normative federali.

Con il quinto motivo, i reclamanti si concentravano sulle operazioni del 16 aprile, prospettando la loro buona fede e formulando richiesta di applicazione di attenuanti ex art. 13 CGS.

7. La Procura federale depositava controdeduzioni il 16.6.2025.

8. All’udienza del 20 giugno 2025, il reclamo è stato chiamato e uditi l’Avv. Paolo Rodella e l’Avv. Valentina Guzzanti per i reclamanti, l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale, è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. La prima questione da affrontare è l’eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dalla Procura federale per il mancato invio dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 49, comma 4, 101 e 103, CGS.

Prima di esaminare l’eccezione in rito, va rilevato che la Procura federale ha depositato proprie controdeduzioni con atto del 16.6.2025, a mezzo delle quali ha preso posizione anche nel merito della controversia.

Nulla quaestio in ordine alla violazione da parte dei reclamanti dell’art. 49, comma 4, CGS, e degli artt. 101 e 103, CGS che regolano il giudizio di appello (non avendo in effetti trasmesso il reclamo alla Procura federale), poiché tali norme sono dirette ad assicurare il diritto al contraddittorio e a quello di difesa, ma è principio consolidato, anche sotto il profilo sostanziale, che il processo sportivo sia improntato al principio di informalità (cfr. CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025), così da non interdire la possibilità di una pronuncia di merito e di affermare, per quanto di ragione, i valori propri dell’ordinamento sportivo.

Il bilanciamento tra i due principi deve avvenire in concreto e vanno considerati i tempi in cui la parte non reclamante è venuta a conoscenza dell’impugnazione e le attività difensive poste in essere.

Sotto il primo profilo, va rilevato che, con decreto presidenziale del 12.6.2025, è stata fissata l’udienza del 20.6.2025 e concesso termine alle parti per presentare memorie fino al 17.6.2025, ore 12:00.

Sotto il secondo profilo, entro tale termine, la Procura federale si è costituita (16.6.2025), proponendo eccezioni di rito e (come già detto) difese di merito.

Si può dunque ritenere, nel caso di specie, che la Procura abbia avuto tempestiva cognizione della proposizione del reclamo e si sia regolarmente costituita e difesa anche nel merito.

Può dunque concludersi, in convinta adesione a quanto recentemente affermato da CFA, Sez. I, 85/2024-2025, che, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso di specie, si sia perfezionata la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., stante la completezza dell’atto difensivo della Procura federale estesa alle questioni di merito.

Sicché, la eccezione di inammissibilità del reclamo formulato dalla Procura federale è da respingersi.

10. Venendo all’esame delle eccezioni in rito proposte dalla difesa dei reclamanti, va rilevato quanto appresso.

L’eccezione contenuta nel primo motivo di reclamo, non trova riscontro nella decisione gravata.

Si ipotizza, infatti, una omessa valutazione su un punto decisivo della controversia, relativamente agli incombenti fiscali e previdenziali relativi alla scadenza del 16.4.2025.

Al contrario, si rinviene nelle motivazioni della decisione (v. 2.1 e 2.4) una puntuale analisi sulla operazione relativa anche alla scadenza del 16 aprile 2025, così da non poter sussistere il vizio di omessa pronuncia.

La motivazione può anche non essere condivisa, ma essa è stata sviluppata nella decisione reclamata per entrambe le scadenze contestate dei mesi di febbraio e aprile 2025.

L’eccezione va quindi rigettata.

11. Parimenti infondata appare essere l’altra eccezione in rito, costituita dalla presunta violazione dell’art. 80, comma 4, NOIF.

Sul punto la decisione impugnata merita di essere confermata, anche nella parte in cui ha ritenuto che il termine di cui al predetto art. 80, comma 4, NOIF (così come introdotto dal C.U. 264/A del 27 giugno 2024) non può qualificarsi come perentorio, non rientrando tra quelli di cui all’art. 44, comma, CGS.

Così come appare convincente la motivazione della decisione del Tribunale federale che non pone sullo stesso piano il mancato versamento diretto di tributi e contributi, con l’utilizzo della c.d. “compensazione orizzontale” non destinata ad emergere automaticamente (e immediatamente).

Ed invero, quest’ultima procedura, che necessita di controlli estranei alla Co.Vi.So.C. attraverso la delega alla Agenzia delle entrate, abbisogna di un termine per l’esecuzione degli accertamenti non compatibile con quello previsto dall’art. 80, comma 4, NOIF.

Il che rafforza il concetto che, trattandosi di fattispecie estintive di diversa natura, solo il versamento diretto delle imposte e dei contributi soggiace al termine di 10 giorni.

Per concludere, va condivisa la parte della motivazione di primo grado che ha ritenuto la tempestività degli adempimenti posti a carico della Co.Vi.So.C. e della Procura federale nel disporre rispettivamente la segnalazione e il deferimento.

12. Il terzo motivo di reclamo (primo di merito), consiste sostanzialmente in una accesa critica del punto 2.5 della decisione e, in particolare, del valore probatorio del c.d. “schema di atto” della Agenzia delle entrate del 28.4.2025.

La decisione del Tribunale federale fonda le sue ragioni in punto di diritto (v. inizio 2.5) sulla illegittimità della c.d. “compensazione orizzontale” (e nel reclamo non si rinviene una specifica censura su tale parte della motivazione).

Sul punto va rilevato che, nel caso oggetto del presente procedimento è pacifico, i titolari dei crediti portati in compensazione (Studio Paghe srl e N.G. Costruzioni srl) siano stati soggetti diversi dal creditore (F.C. Trapani 1905 s.r.l.); ed è altresì pacifico che la compensazione dovesse avvenire tra crediti e debiti relativi a obbligazioni tributarie diverse.

Correttamente, pertanto, il Tribunale federale ha ritenuto versarsi in una ipotesi di “compensazione orizzontale”, che, così come operata dal Trapani 1905 srl, è da ritenersi illegittima, essendo superate le regole stabilite dall’art. 17 d. lgs. n. 241/1997 e (può aggiungersi) dall’art. 15, comma 1, d. lgs. n.175/2014.

E’ noto, infatti, l’orientamento della Corte federale d’appello in ordine alla valutazione sulla illegittimità della “compensazione orizzontale”, consentita solo allorquando i debiti e i contrapposti crediti siano nella titolarità del medesimo soggetto.

Basti richiamare la recente decisione CFA Sez. Unite n. 98/2024-2025, del tutto sovrapponibile al caso di specie: “ il punto nodale non è la compensabilità in astratto, effettivamente ammessa dalla legge e non certo negata dal Tribunale federale, quale modo di estinzione di una obbligazione. La ratio decidendi sposata dal Tribunale federale, del tutto condivisibile, è che la tipologia di crediti asseritamente utilizzata in compensazione era possibile solo in relazione al medesimo tipo di debito tributario (c.d. compensazione verticale) e solo a favore del medesimo soggetto creditore e non di terzi.”.

Trattandosi di fattispecie concreta rientrante nella disciplina della c.d. “compensazione orizzontale” disposta in modo illegittimo, sussistono, pertanto, buone ragioni per poter confermare la impugnata decisione, anche a prescindere dalle ulteriori doglianze dei reclamanti.

Doglianze che, in ogni caso, si rivelano essere infondate.

Ed invero, pur non potendo considerare lo schema d’atto della Agenzia delle entrate del 28.4.2025 un “atto definitivo”, il corredo informativo in esso contenuto, appare sufficiente per ritenere in questa sede che l’intera operazione di cessione dei crediti non sia sorretta da elementi di genuinità e coerenza tali da poter essere considerate legittima.

Non a caso, come si legge nella decisione impugnata, i deferiti “lamentano che, non solo non sarebbero gli artefici del disegno fraudolento contestato, ma neppure ne avrebbero responsabilità alcuna, asserendo di essere state vittime di una vera e propria truffa ordita a loro danno, al punto di aver presentato apposita denuncia”.

Diventerebbe, a questo punto, un mero sterile esercizio di forma l’esame delle critiche mosse dai reclamanti allo schema d’atto, quando loro stessi sostengono che a monte vi sia stato un disegno fraudolento e truffaldino.

Sul piano della sussistenza dell’elemento oggettivo delle violazioni contestate, non pare necessario aggiungere altro e la decisione del Tribunale federale va confermata.

13. Anche il quarto motivo di reclamo non appare fondato e va respinto, poiché l’asserita “regolarità” dei versamenti IRPEF e INPS contrasta con quanto in precedenza rilevato in tema di illegittimità della compensazione “orizzontale”, si pone in contrasto con le risultanze della Agenzia delle entrate (che ha ipotizzato l’inesistenza delle operazioni di cessione) e, soprattutto, con la ipotesi di truffa ai danni della Trapani 1905 srl.

14. Sul quinto ed ultimo motivo di reclamo, pur risolvendosi in una inammissibile richiesta di applicazione delle attenuanti ex art. 13 CGS, non potendosi scendere sotto il minimo edittale (cfr. CFA, Sez. Unite n. 71/2024-2025), va rilevato che il Collegio si è posto il problema di analizzare sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo, la scadenza del 16.4.2025, nella considerazione che lo schema d’atto della Agenzia delle entrate reca la data del 28.4.2025, vale a dire in epoca successiva a detta scadenza.

In realtà, appaiono essere sussistenti, anche sotto il profilo soggettivo, tutti gli addebiti contenuti nella decisione del Tribunale federale, sia con riferimento alla culpa in eligendo che a quella in vigilando, essendo le operazioni connotate da superficialità (acquisto di una società veicolo neo costituita) e senza controlli adeguati sulla società cedente.

L’unico elemento quindi da esaminare in questa sede per la seconda operazione è se l’avvenuta conoscenza dei rilevi della Agenzia delle entrate pervenuti dopo il 16 aprile 2025, possa aver in qualche modo aver indotto i reclamanti ad agire in inconsapevole buona fede.

Tale accertamento presupporrebbe un corposo e specifico supporto probatorio non fornito in giudizio dai reclamanti, che, peraltro, viene integralmente assorbito dalla valenza oggettiva connessa al mancato regolare versamento delle scadenze contestate, caratterizzate entrambe da una illegittimità tale da imporre quel minimo di diligenza e di controllo sia per la prima (17.2.2025), sia per la seconda (26.4.2025) scadenza, a prescindere da quanto poi successivamente accertato.

Diligenza che, con tutta evidenza, è mancata da parte dei reclamanti nella acquisizione e nella gestione dei crediti ceduti e nel loro utilizzo.

Di talché, anche tale motivo di ricorso è da rigettarsi.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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