F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0121/CFA pubblicata il 30 Giugno 2025 (motivazioni) – Presidente federale/Angelo Russo – Procura federale interregionale/Gregorio Lombardi)
Decisione/0121/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0105/CFA/2024-2025
Registro procedimenti n. 0125/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Antonella Trentini – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Antonio Maria Marzocco - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami riuniti numero 0105/CFA/2024-2025 proposto dal Presidente federale, ex art. 102 CGS, in data 14.04.2025 per la riforma della decisione della Corte sportiva d’appello territoriale presso il C.R. Molise - C.U. n. 114 del 12.02.2025 e numero 0125/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale interregionale in data 09.06.2025 per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Molise – C.U. n. 174 del 05.06.2025;
Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 18.06.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Maria Marzocco e uditi l’avv. Manuel Cenami per il sig. Angelo Russo, per il sig. Gregorio Lombardi e per la A.S.D. Real Prata e l’avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale interregionale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice sportivo territoriale – C.R. Molise (d’ora in poi: GST), in relazione alla gara del 15/12/2024 tra Real Prata e Vis Castelpetroso (Campionato di Seconda Categoria - Girone A), acquisiti il rapporto arbitrale e il certificato medico rilasciato dall’Ospedale Veneziale di Isernia, sulla base degli atti ufficiali di gara e degli atti di gara acquisiti «rileva che al termine della gara, mentre l’arbitro si accingeva a rientrare negli spogliatoi, veniva raggiunto dal sig. Lauro Domenico (dirigente accompagnatore Real Prata) il quale, afferrando la divisa all’altezza del petto, lo strattonava. A questo punto l’arbitro estraeva il cartellino rosso per adottare il provvedimento disciplinare di espulsione, ma il Lauro, afferrando con forza la mano dell’arbitro, faceva cadere il cartellino, lo raccoglieva e lo spezzava in più parti. Nel contempo si avvicinavano all’arbitro quattro o cinque calciatori della società Real Prata che lo accerchiavano e lo spintonavano. In questo frangente veniva colpito da uno schiaffo al dorso e da un pugno alla schiena. Essendo di spalle, l’arbitro non riconosceva l’autore del duplice colpo. Con difficoltà provava a divincolarsi e a raggiungere il proprio spogliatoio aiutato da tesserati ospiti. Dopo diverso tempo riusciva a lasciare l’impianto di gioco, ma una volta raggiunta la propria abitazione avvertiva dolore alla schiena e per questo motivo si recava presso l’Ospedale di Isernia dove gli veniva diagnosticato un trauma vertebro-midollare con prognosi di cinque giorni s.c.».
1.1. Con la decisione pubblicata nel C.U. n. 82 del 20.12.2024 il GST ha ritenuto che «il comportamento tenuto a fine gara da un calciatore della società Real Prata non identificato dall’arbitro configuri una condotta violenta da parte di tesserati nei confronti di un ufficiale di gara, condotta violenta, che rientra tra quelle previste dall’art. 35 CGS». Secondo il GST nel caso di specie «si rinviene un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzatosi in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività, secondo la definizione del legislatore federale». Di fronte alla mancata individuazione dell’autore della condotta, il GST ha ritenuto «applicabile quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del CGS che prevede appunto che il “capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto”».
1.2. Pertanto, il GST, «visti ed applicati gli artt. 5, comma 2, 35, comma 4 e 7, 36, comma 2, lettera b) e 50 comma 3 CGS» ha deciso, per quanto qui rileva, di: a) «trasmettere gli atti all’On.le Procura federale per l’accertamento celere degli atti segnalati»; b) di «inibire Lauro Domenico (dirigente accompagnatore Real Prata) fino a tutto il 30/09/2025»; c) di «squalificare il calciatore Russo Angelo (capitano Real Prata) fino a tutto il 20/12/2028 ai sensi degli artt. 35, 4° co., CGS, ricordando che la «sanzione cesserà di avere esecuzione nel momento in cui sarà comunque individuato il calciatore della società Real Prata autore del fatto»;
d) ha inoltre specificato, in conformità all’art. 35, 7° co., CGS, che tale sanzione deve essere considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
2. Avverso la decisione del GST la A.S.D. Real Prata ha proposto reclamo, in data 10/01/2025, alla Corte sportiva d’appello territoriale presso il C.R. Molise (d’ora in poi: CSAT). Con un unico, ma articolato, motivo di impugnazione la A.S.D. Real Prata ha affermato l’insussistenza di una lesione e ha sostenuto che la condotta nei confronti del Direttore di gara, commessa da un calciatore non identificato e per la quale era stato sanzionato il sig. Angelo Russo (capitano del Real Prata), dovesse essere qualificata come violazione dell’art. 36, 1° co., lett. a), CGS; in subordine come violazione della lett. b) dello stesso articolo o, in ulteriore subordine, «che la condotta, non riconducibile ad un pugno, vada ricondotta nell’art. 35, co. 2, CGS, con applicazione di anni uno di squalifica ed infine, nel caso di rigetto di quanto sopra richiesto, in applicazione dell’art. 35, co. 4, CGS applicare la sanzione minima di due anni di squalifica». Le altre sanzioni inflitte dal GST, in particolare l’inibizione inflitta al sig. Domenico Lauro, non hanno formato oggetto di reclamo.
2.1. La CSAT con decisione pubblicata nel C.U. n. 114 del 12.02.2025 ha accolto parzialmente il reclamo proposto dall’A.S.D. Real Prata. In particolare, la Corte ha ritenuto applicabile il 2° co. dell’art. 35 CGS in luogo del 4° co. dello stesso articolo, applicato invece dal GST. Inoltre, ha riconosciuto al capitano della squadra, sig. Angelo Russo - responsabile ex art. 5, 2° co., CGS per mancata individuazione dell’autore effettivo della suddetta condotta - le attenuanti generiche ex art. 13, 2° co., CGS e per l’effetto ha, in riforma parziale della decisione del GST, ridotto la sanzione a lui inflitta ad anni uno e mesi quattro (così ritenendo che le attenuanti generiche determinassero la riduzione di 1/3 della sanzione minima edittale, prevista dall’art. 35, 2° co., di due anni di squalifica).
3. Avverso la decisione della CSAT il Presidente federale ha proposto, in data 14 aprile 2025, reclamo a questa Corte ex art. 102 CGS FIGC (reclamo n. 0105/CFA/2024-2025). Il Presidente federale ha chiesto la riforma della decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 35, 2° co., dell’art. 13, 2° co., e dell’art. 5, 2° co., CGS, ma affermando in particolare la ritenuta violazione dell’art. 13, 2° co., per l’impossibilità di riconoscere a favore del sig. Angelo Russo - capitano della squadra Real Prata e responsabile ai sensi dell’art. 5, 2° co., CGS - le circostanze attenuanti affermate dalla decisione della CSAT. Nel reclamo si legge: «Si deve, infatti, rilevare che quanto deliberato dalla Corte sportiva d’appello territoriale con riferimento alle “attenuanti” concesse al sig. Angelo Russo, capitano della Società Real Prata, si pone in contrasto con la vigente normativa federale ed, in particolare, con gli artt. 35 comma 2, 13 comma 2 e 5 comma 2, del Codice di giustizia sportiva F.I.G.C.».
3.1. A sostegno dell’inapplicabilità delle circostanze attenuati si osserva che «qualora il responsabile di una condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara non venga “individuato”, il “calciatore capitano” si sostituisce al responsabile e, pertanto, gli va applicata la medesima sanzione (“minimo di due anni di squalifica”) che sarebbe stata applicata all’autore della condotta», senza poter prendere «in alcuna considerazione il comportamento tenuto dal “calciatore capitano” durante gli eventi». Una lettura che, secondo il reclamo presidenziale, sarebbe «confermata dal medesimo art. 5, comma 2 CGS FIGC, il quale prevede che “ove venga individuato l’autore del fatto” “la sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione”». Per tali motivi è stato chiesto a questa Corte di riformare la decisione della CSAT comminando al sig. Angelo Russo «altra e più grave sanzione valutata di giustizia».
4. Nel frattempo, sulla base della originaria trasmissione degli atti alla Procura federale da parte del GST ( supra punto 1.2), il Procuratore federale interregionale, a seguito degli accertamenti compiuti, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini del 7 aprile 2025, relativo al procedimento disciplinare Prot. 24112/597pfi24-25/PM/lz, avente ad oggetto “Accertamenti in merito al pugno ed allo schiaffo ricevuti al rientro negli spogliatoi al termine dell’incontro dall’arbitro della gara Real Prata – Vis Castelpetroso del 15.12.2024, valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, da parte di calciatori tesserati per la A.S.D. Real Prata”. L’avviso indicava che dalla complessiva attività inquirente svolta e dall’esame degli atti appariva emergere la responsabilità del sig. Gregorio Lombardi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Real Prata, per «violazione degli artt. 4, comma 1, e 35 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, in data 15.12.2024 ed al termine della gara Real Prata – Vis Castelpetroso valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, colpito con un pugno sulla schiena l’arbitro dell’incontro provocandogli dolore»; e, di conseguenza, appariva emergere «la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva della società A.S.D. Real Prata (…)».
4.1. A seguito della comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini è stata presentata una richiesta di accordo ai sensi dell’art. 126 CGS sia da parte del calciatore Gregorio Lombardi sia da parte della A.S.D. Real Prata. Le proposte di accordo ex art. 126 proponevano la squalifica di un anno per il sig. Gregorio Lombardi e l’ammenda di € 250,00 per la A.S.D. Real Prata. Le proposte sono state ritenute nel primo caso congrua e nel secondo caso incongrua dalla Procura Generale dello Sport (che rispetto alla A.S.D. Real Prata ha richiesto un’ammenda di almeno € 3.000,00). Pertanto, la Procura federale interregionale proseguiva il procedimento soltanto per la proposta di accordo ai sensi dell’art. 126 relativa al sig. Gregorio Lombardi, concordandola in un anno di squalifica. Con atto del 26 aprile 2025 la proposta di accordo è stata trasmessa al Presidente federale per i provvedimenti di competenza di cui all’art. 126, 4° co., CGS FIGC.
5. Questa Corte, all’udienza dell’8 maggio 2025, tenuta in videoconferenza e fissata per il reclamo presidenziale n. 0105/CFA/2024-2025 (supra punto 3 s.) - relativo alla sanzione inflitta dalla CSAT al sig. Angelo Russo (capitano della squadra dichiarato responsabile ex art. 5, 2° co., CGS per mancata originaria individuazione dell’autore della condotta violenta nei confronti dell’arbitro) - dopo aver appreso, dalla memoria difensiva depositata dall’avv. Cenami in vista dell’udienza, della pendenza del suddetto procedimento di patteggiamento di cui all’art. 126 CGS rispetto alla posizione del sig. Gregorio Lombardi, ha differito, previa indicazione da parte dell’avv. Cenami della volontà di avvalersi della sospensione dei termini del giudizio di cui all’art. 38, 5° co., CGS e con il consenso dello stesso, la trattazione del suddetto reclamo in attesa dell’esito del procedimento di patteggiamento relativo alla posizione del sig. Gregorio Lombardi.
6. La richiesta di applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 126, limitata al sig. Gregorio Lombardi, non si è tuttavia perfezionata. Il Presidente federale, in applicazione dell’art. 126, 4° co., CGS FIGC, ha comunicato – v. atto del Segretario generale del 7 maggio 2025, tramesso nella stessa data alla Procura federale FIGC – di non ritenere congrua la sanzione proposta, considerato quanto previsto dall’art. 35, 4° co., CGS, che contempla la sanzione minima di 4 anni di squalifica, da considerarsi quale sanzione base in caso di proposta di patteggiamento ex art. 126 CGS.
6.1. A seguito del mancato perfezionamento della proposta di accordo ex art. 126 CGS, con atto del 9 maggio 2025 (Prot. 26936/597pfi24-25/PM/lz) il Procuratore federale interregionale ha deferito innanzi al Tribunale federale territoriale presso il C.R. Molise (d’ora in poi: TFT): «1) il sig. Gregorio Lombardi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Prata per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 35 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, in data 15.12.2024 ed al termine della gara Real Prata – Vis Castelpetroso valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, colpito con un pugno sulla schiena l’arbitro dell’incontro provocandogli dolore; 2) la A.S.D. Real Prata a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gregorio Lombardi».
7. Il TFT con decisione adottata il 26.05.2025 e pubblicata nel C.U. n.174 del 05.06.2025 del C.R. Molise ha definito il giudizio sul deferimento. A fronte della richiesta, all’udienza del 26 maggio 2025, dell’avv. Nicola Lucarelli per la Procura federale, di irrogare al sig. Gregorio Lombardi la sanzione di quattro anni di squalifica e alla A.S.D. Real Prata l’ammenda di euro 3.000,00, l’avv. Manuel Cenami, in difesa del sig. Gregorio Lombardi e della A.S.D. Real Prata, insisteva per l’applicazione al primo dell’art. 35, 2° co., CGS, nonché per il riconoscimento delle attenuanti ex art. 13 CGS, 1° co., lett. a), b), d), e) e 2° co., con conseguente cessazione immediata della sanzione inflitta al capitano della squadra sig. Angelo Russo; ed inoltre per l’inflizione alla A.S.D. Real Prata della sanzione di € 500,00 di ammenda. Il TFT, acquisito il fascicolo della CSAT con la relativa decisione pubblicata nel C.U. n. 114 del 12.02.2025 del C.R. Molise, in parziale accoglimento del deferimento proposto dalla Procura federale, ha dichiarato la responsabilità del sig. Gregorio Lombardi in merito ai fatti contestati, irrogandogli la sanzione di anni uno e mesi quattro di squalifica; ed ha irrogato alla A.S.D. Real Prata, responsabile ex art. 6, 2° co., CGS FIGC, l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Inoltre, avendo individuato l’autore effettivo della condotta violenta nei confronti dell’arbitro, ha dichiarato che, in applicazione dell’art. 5, 2° co., CGS, «la sanzione inflitta al capitano della squadra del Real Prata, sig. Angelo Russo, con provvedimento della Corte sportiva di appello territoriale, reso in data 11 febbraio 2025, cessa di avere esecuzione e deve essere revocata con effetto immediato dalla data di pubblicazione del dispositivo», quindi a partire dal 26 maggio 2025.
8. Avverso la decisione del TFT, relativa al deferimento a carico del sig. Gregorio Lombardi e alla A.S.D. Real Prata, il Procuratore federale interregionale ha proposto, con atto del 9 giugno 2025, reclamo a questa Corte, per i motivi che saranno illustrati nella parte in diritto di questa decisione.
9. Le vicende fin qui illustrate hanno determinato che dinanzi a questa Corte siano pendenti due procedimenti: a) il procedimento introdotto con reclamo n. 0105/CFA/2024-2025, proposto dal Presidente federale ex art. 102, CGS per illegittimità e/o inadeguatezza della sanzione inflitta al sig. Angelo Russo, capitano della squadra sanzionato dalla CSAT per mancata individuazione dell’autore della condotta violenta nei confronti dell’arbitro (decisione della CSAT presso il C.R. Molise – C.U. n. 114 del 12.02.2025); b) il procedimento introdotto con reclamo n. 0125/CFA/2024-2025, proposto dalla Procura federale interregionale avverso la decisione del TFT resa - a seguito dell’atto deferimento n. 26936/597/pfi24-25/PM/lz del 09.05.2025 - nei confronti del sig. Gregorio Lombardi, individuato dal TFT come autore effettivo della condotta violenta nei confronti dell’arbitro e sanzionato ai sensi dell’art. 35, 2° co., CGS, nonché nei confronti della A.S.D. Real Prata, dichiarata responsabile e sanzionata ai sensi dell’art. 6, 2° co., CGS in relazione alla condotta ascritta al tesserato sig. Gregorio Lombardi (decisione del TFT presso il C.R. Molise n. 174 del 05.06.2025).
9.1. Viste le palesi connessioni esistenti tra i due procedimenti, entrambi sono stati chiamati per l’udienza del 18 giugno 2025, ore 11:00, al fine della loro trattazione e decisione congiunta. Pertanto, in relazione al procedimento n. 0125/CFA/2024-2025, il Presidente della Corte federale d’appello per giusti motivi ha disposto, riconoscendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 103, 2° co., CGS, l’abbreviazione a cinque giorni del termine intercorrente tra la data di ricezione dell’avviso di fissazione e la data fissata per l’udienza innanzi a questa Corte, attribuendo alle parti, al fine di assicurare l’esercizio effettivo del diritto di difesa, termine fino 16 giugno 2025, ore 12:00 per presentare eventuali memorie in vista dell’udienza.
9.2. In vista dell’udienza del 18 giugno 2025, in relazione al reclamo n. 0105/CFA/2024-2025, è stata deposita in data 11 giugno 2025 dall’avv. Cenami, difensore in tale procedimento della A.S.D. Real Prata e del sig. Angelo Russo, una memoria in cui chiedeva il differimento della data di udienza perché coincidente con quella relativa al suddetto procedimento n. 0125/CFA/20242025. Una coincidenza in realtà intenzionale, perché volta a consentire a questa Corte, per le ragioni già indicate, di trattare e decidere, previa loro riunione, congiuntamente i due reclami. In ogni caso, con la suddetta memoria l’avv. Cenami provvedeva ad integrare le memorie già depositate alla luce delle sopravvenute risultanze del giudizio svolto innanzi al TFT relativo al sig. Gregorio Lombardi e alla A.S.D. Real Prata (supra punto 7) e instaurato a seguito dell’atto di deferimento della Procura federale interregionale (supra punto 6.1).
9.3. All’udienza del 18 giugno 2025, tenuta in videoconferenza, il Presidente ha invitato alla trattazione congiunta dei due reclami. Per il reclamo n. 0105/CFA/2024-2025 è risultato presente l’Avv. Manuel Cenami in rappresentanza del sig. Angelo Russo; per il reclamo n. 0125/CFA/2024-2025, l'Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale interregionale, nonché lo stesso Avv. Manuel Cenami per il resistente Gregorio Lombardi e la A.S.D. Real Prata.
9.3.1. L’avv. Cenami rispetto alla posizione del sig. Gregorio Lombardi ha richiamato in fatto e in diritto quanto contenuto nella memoria di costituzione, ribadendo che il sig. Lombardi si è assunto la responsabilità del gesto violento, erroneamente addebitato al capitano della squadra Angelo Russo. Inoltre, ha ribadito che la refertazione medica non è idonea a ritenere applicabile la più severa norma di cui all’art. 35, 4° co., CGS e che vi sia spazio per il riconoscimento in questa sede delle attenuanti invocate, rimettendosi comunque alla Corte. Per quanto invece alla posizione del sig. Angelo Russo, oggetto di gravame da parte del Presidente federale, ha chiesto dichiararsi cessata l’esecuzione della sanzione a lui irrogata, in ragione dell’avvenuta identificazione, ai sensi dell’art. 5, 2° co., CGS dell’autore materiale della condotta.
9.3.2. La Procura federale interregionale, nella persona dell’avv. Mario Taddeucci Sassolini, ha richiamato l’atto di reclamo osservando che la refertazione medica è idonea a fondare la richiesta di responsabilità del sig. Gregorio Lombardi ai sensi dell’art.
35, 4° co., CGS, con richiesta delle conseguenziali sanzioni come da conclusioni già rassegnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
10. La comunanza dei fatti e di più questioni di diritto, ma soprattutto l’effetto che l’accertamento della responsabilità del sig. Gregorio Lombardi avrebbe – ed ha già avuto in virtù della decisione immediatamente esecutiva del TFT – sulla sanzione inflitta al sig. Angelo Russo (capitano della squadra sanzionato dalla CSAT a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 5, 2° co., CGS per mancata individuazione dell’autore effettivo della condotta violenta), motivano la riunione del reclamo n. 0105/CFA/2024-2025, proposto dal Presidente federale ai sensi dell’art. 102 CGS avverso la già menzionata decisione della CSAT, e del reclamo n. 0125/CFA/2024-2025, proposto dal Procuratore federale interregionale avverso la già citata decisione del TFT.
10.1. In virtù delle evidenziate connessioni tra i due procedimenti, è pregiudiziale l’esame – per ragioni logiche ed abbandonato ormai l’ordine cronologico seguito nella ricostruzione dei fatti – del reclamo n. 0125/CFA/2024-2025, relativo, in estrema sintesi, all’entità della sanzione inflitta dal TFT al sig. Gregorio Lombardi, individuato come effettivo autore della condotta violenta nei confronti dell’arbitro, e alla connessa sanzione della A.S.D. Real Prata ex art. 6, 2° co., CGS FIGC.
L’individuazione del sig. Gregorio Lombardi quale effettivo responsabile della condotta violenta comporterebbe, se confermata da questa Corte, anche la conferma della cessazione – già dichiarata dal TFT con la decisione del 26.05.2025 pubblicata nel C.U. n.174 del 05.06.2025 C.R. Molise – dell’esecuzione della sanzione nei confronti del capitano della squadra, sig. Angelo Russo, ai sensi dell’art. 5, 2° co., CGS. Per l’effetto, bisognerebbe dichiarare la cessazione della materia del contendere nel procedimento introdotto con il reclamo n. 0105/CFA/2024-2025 del Presidente federale, perché volto a far valere soltanto la illegittimità e inadeguatezza della sanzione inflitta dalla CSAT al sig. Angelo Russo, capitano la cui responsabilità oggettiva ex art. 5, 2° co., CGS è stata fondata sulla mancata individuazione dell’autore effettivo della condotta violenta nei confronti dell’arbitro.
11. Con il reclamo n. 0125/CFA/2024-2025 del 9 giugno 2025, il Procuratore federale interregionale si duole della decisione del TFT (pubblicata nel C.U. n. 174 del 5.6.2025 e comunicata in pari data), relativa al deferimento a carico del sig. Gregorio Lombardi e della A.S.D. Real Prata disposto dalla Procura federale interregionale con atto del 9 maggio 2025 (Prot. 26936/597pfi24-25/PM/lz).
11.1. Con un unico ma articolato motivo di reclamo si sostiene, in primo luogo, la incongruità della sanzione inflitta al sig. Gregorio Lombardi e, in particolare, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 35 CGS FIGC. Secondo la Procura, erroneamente il TFT avrebbe applicato il 2° e non il 4° co. dell’art. 35 CGS, con l’effetto di infliggere una sanzione inferiore rispetto a quella minima di 4 anni di squalifica prevista dal citato 4° comma e richiesta dalla Procura. Si richiede, pertanto, l’applicazione del 4° co. dell’art. 35 e si invoca a sostegno un precedente di questa Corte, a Sezioni Unite (decisione n. 11/CFA2023-2024).
11.1.1. Più precisamente, la decisione del TFT è impugnata nella parte in cui, a fronte della richiesta della Procura federale interregionale di irrogare al sig. Gregorio Lombardi, in applicazione dell’art. 35, 4° co., CGS, la sanzione di 4 anni di squalifica, ha comminato al tesserato la squalifica di 1 anno e 4 mesi, ritenendo che la sua condotta si inquadri nell’art. 35, 2° co., CGS, che contempla una sanzione edittale minore.
A sostegno di tale decisione il TFT ha indicato che anche la Procura federale, nel proprio atto di deferimento, aveva richiamato genericamente l’art. 35 senza precisarne il comma rilevante, dal punto di vista sanzionatorio, nel caso di specie; ed inoltre che «il referto ospedaliero rilasciato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Veneziale nella diagnosi di dimissione attesta un non meglio identificato trauma da riferita aggressione senza lesioni». Pertanto, il TFT ha ritenuto che «se è vero che la sanzione prevista dal comma 4° dell'art. 35 del CGS necessita dell’attestazione di un referto medico rilasciato da una struttura pubblica, è altrettanto vero, però, che la condotta posta in essere dal tesserato avrebbe dovuto, comunque, provocare una lesione al direttore di gara che, in tale circostanza, è stata certamente esclusa dallo stesso referto medico; di talché, la condotta violenta posta in essere dal deferito Gregorio Lombardi non può che essere intesa come atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale che si concretizza in un’azione impetuosa e incontrollata, sanzionata dai commi 1 e 2 dell’art. 35 del CGS, proprio in considerazione dell’assenza di lesione, come attestato dallo stesso referto ospedaliero del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Isernia».
11.1.2. La censura mossa dalla Procura alla decisione del TFT si fonda: a) sul significato da attribuire alla locuzione “lesione personale” utilizzata dall’art. 35, 4° co., CGS alla luce del menzionato precedente di questa Corte n. 11/CFA-2023-2024; b) e sulla ricorrenza di una tale lesione nel caso di specie, alla luce delle risultanze del referto del Pronto soccorso dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia. Secondo la Procura la condotta del sig. Gregorio Lombardi dovrebbe essere inquadrata nel 4° co. dell’art. 35, perché questa Corte nella decisione n. 11/CFA-2023-2024 ha già avuto modo di chiarire che «la locuzione “lesione personale” contenuta nel comma 4 dell’art. 35 non deve essere intesa secondo le categorie del diritto penale, che distingue, com’è noto, tra il reato di percosse (art. 581 CP) e quello di lesione personale (art. 582 e sgg. CP), determinando una “frantumazione analitica della fattispecie”, come è stato criticamente notato, con una distinzione fondata sulla causazione o meno di una malattia». In virtù dell’autonomia riconosciuta alla Federazione nel definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, la decisione richiamata ha affermato che l’art. 35, 4° co., utilizza la locuzione “lesione personale” «per richiamare il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta (la lesione personale, appunto) e non certo per rinviare alla nozione di reato prevista dall’art. 582 del Codice penale». Un distacco dalla definizione penalistica tanto più giustificato perché «non viene in rilievo solo la tutela dell’integrità fisica dell’arbitro ma soprattutto la dignità del ruolo rivestito, oltre il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche».
11.1.3. Alla luce di tale precedente, con il motivo di reclamo si afferma, al fine di sostenere l’applicabilità del 4° co. dell’art. 35 - e la conseguente rideterminazione, in riforma parziale della decisione di primo grado, della sanzione da infliggere al sig. Gregorio Lombardi in 4 anni di squalifica, minimo edittale previsto dal citato 4° comma - che nel caso di specie, in cui il referto ospedaliero indica «trauma da riferita aggressione senza lesioni» con una prognosi di 5 giorni, «la mancanza di “lesioni” dal punto di vista strettamente clinico non esclude la “lesione personale” così come concepita dall’ordinamento sportivo e così come sancito dal principio enunciato dalla appena citata giurisprudenza endofederale; ciò in quanto l’aggressione ha comportato per il giovane arbitro, dell’età di 16 anni all’epoca dei fatti, un trauma guaribile in 5 giorni».
11.1.4. In senso opposto nella memoria difensiva presentata dall’avv. Cenami per il sig. Gregorio Lombardi (e per la A.S.D. Real Prata) si osserva - al fine di escludere che nel caso di specie esista una lesione personale clinicamente attestata dal referto o comunque una lesione personale nel senso più ampio accolto in precedenti decisioni dalla giurisprudenza di questa Corte - che dal «Verbale di Pronto Soccorso dell’Ospedale, anche se in diversa collocazione, risulta la diagnosi “Altre e non specificate complicazioni di cure mediche, non classificate altrove - trauma da riferita aggressione senza lesioni”, la prognosi “Guaribile in gg 5” e nessuna prescrizione». Di fronte a tali risultanze si argomenta dal principio affermato, seppure in un diverso contesto e all’opposto fine di sanzionare la condotta ai sensi del 4° co. (e non del 2° co.) dell’art. 35 CGS, dalla decisione n. 123/CFA-20232024 di questa Corte a Sezioni Unite, al fine di evidenziare che nel caso qui in esame, non essendoci stata una prescrizione, non vi è stata neppure la diagnosi di una malattia. In particolare, si valorizza il seguente passo del precedente richiamato: «A prescindere da qualsiasi considerazione effettuata nella decisione impugnata in merito alla diagnosi, è notorio che la prognosi e la prescrizione derivino dal riconoscimento e classificazione di una malattia (diagnosi); non si può indicare una cura, lo sviluppo futuro delle condizioni e le aspettative di guarigione (prognosi) e la denominazione ed il dosaggio delle medicine (prescrizione), senza un giudizio clinico che riconosca una condizione presente nel paziente (diagnosi)».
11.1.4.1. Da qui la conseguente affermazione, da parte della difesa, che nel caso in esame manca una lesione personale che giustifichi l’applicazione del 4° co. dell’art. 35 e la richiesta di conferma della qualificazione compiuta dalla decisione di primo grado, perché «la decisione del Tribunale federale territoriale di applicazione dell’art. 35, comma 2, CGS è condivisibile nel suo percorso logico giuridico, in quanto non intesa secondo le categorie del diritto penale e scevra da giudizi tecnico-discrezionali, quali quelli che si esprimono nel referto ospedaliero del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Isernia in cui non soltanto non sono presenti “lesioni” dal punto strettamente clinico ma neanche la “lesione personale” cosi come concepita dall’ordinamento sportivo e così come sancito dal principio enunciato dalla appena citata giurisprudenza endofederale; ciò in quanto nessuna cura medica è stata prescritta all’ufficiale di gara». Pertanto, la difesa del sig. Gregorio Lombardi riconosce l’applicabilità dell’art. 35, 2° co. senza impugnare sul punto la decisione del TFT. Inoltre, osserva che sia la Procura generale dello sport, nel corso del procedimento ex art. 126 CGS di applicazione concordata della sanzione, aveva espresso parere favorevole sulla sanzione base di anni 2 di squalifica ridotta alla metà, così applicando l’art. 35, 1° e 2° co., CGS; sia la stessa Procura federale interregionale, sempre ai fini dell’accordo ex art. 126, aveva determinato l’entità della sanzione sulla base del minimo edittale fissato dall’art. 35, 2° co. - quindi 2 anni squalifica - senza ritenere applicabile il 4° co. dell’art. 35, perché non vi era prova che l’arbitro avesse subito «per effetto della condotta violenta oggetto di incolpazione, una lesione personale attestata con referto della struttura pubblica in quanto proprio dalla stessa certificazione emergeva che non si rilevavano lesioni sulla persona del direttore di gara e che la prognosi di giorni cinque era correlata al dolore provato e riferito dal paziente».
12. Il motivo di reclamo non può essere accolto .
12.1. Sia la Procura reclamante che la difesa del sig. Gregorio Lombardi convengono, ormai, sulla riconducibilità della condotta del sig. Lombardi alla condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara prevista dall’art. 35, 1° co., CGS (condotta intesa come «ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara»). Una corretta qualificazione già compiuta dalla decisione del TFT, non impugnata sotto tale profilo.
12.2. Oggetto di controversia è invece la riconducibilità della condotta, dal punto di vista sanzionatorio, a quanto previsto dal 2° co. dell’art. 35 CGS, come ha ritenuto la decisione di primo grado, oppure al 4° co. dello stesso articolo, come la Procura prospetta con l’attuale motivo di reclamo.
Questa Corte ha già chiarito che il Legislatore federale, attraverso i commi 2 e 4, ha elaborato due distinte previsioni quando sia violato il precetto di cui all’art. 35, 1° co., CGS FIGC: « a) se la condotta è solo “idonea” a produrre una lesione personale, è applicata la minor sanzione di cui al comma 2; in tal caso - come ha osservato la dottrina - si prescinde dalla causazione di danni fisici agli ufficiali di gara poiché tale (eventuale) conseguenza rileva solo ai fini della determinazione delle sanzioni. Tale comportamento può ascriversi, quindi, tra i c.d. “illeciti di mera condotta”, nei quali il fatto punibile si esaurisce nel compimento dell’azione senza che rilevi l’eventuale conseguenza dell’azione medesima, conseguenza che, pertanto, non è elemento costitutivo della fattispecie punita; b) se al contrario è rinvenibile un quid pluris - ovvero una “lesione personale” attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica - opera un’aggravante di natura “oggettiva” ai fini della determinazione della sanzione» (così CFA, SS.UU., 11/CFA-2023-2024).
12.3. Sia la Procura con il motivo di reclamo, sia la difesa replicando allo stesso, si sono concentrate soprattutto sulla definizione di “lesione personale” accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, al fine di stabilire se nel caso di specie ricorra o meno una tale lesione e, pertanto, se sia applicabile il 4° co. dell’art. 35 CGS. A tale scopo hanno indicato precedenti che, al di là della prospettazione delle parti, sono tra loro coerenti nella definizione di lesione personale.
È significativo che la decisione n. 123/CFA-2023-2024, invocata dalla difesa, richiami espressamente la decisione n. 11/CFA-20232024, fermo che la prima si concentra anche sugli elementi necessari per poter riscontrare, sulla base del referto ospedaliero e senza intervenire su valutazioni riconducibili alla discrezionalità tecnica, l’avvenuta diagnosi di una malattia.
Nel caso qui in esame, tuttavia, manca il presupposto necessario per poter discorrere dell’applicabilità del 4° co. dell’art. 35, vale a dire l’attestazione della lesione personale, comunque intesa, con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
12.3.1. I due precedenti invocati dalle parti contrapposte hanno tra loro in comune anche la chiarezza sulla necessità che la causazione di una lesione personale per effetto della condotta violenta di cui all’art. 35, 1° co, CGS risulti «attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica». In mancanza di tale attestazione non si può applicare, indipendentemente dalla lettura accolta della locuzione “lesione personale”, la sanzione aggravata prevista dal 4° co. dell’art. 35.
Lo confermano proprio i casi affrontati da entrambi i precedenti invocati dalle parti, in cui esisteva un’attestazione compiuta con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica in ordine alla sussistenza di una lesione personale. Nel caso affrontato da questa Corte nella decisione n. 11/CFA-2023-2024 sussisteva, come la stessa Procura ricorda nell’atto di reclamo, e come emerge dalla decisione nella descrizione del fatto, l’attestazione di un trauma contusivo da percosse con prognosi di 4 giorni risultante dal referto medico (nella parte in fatto della decisione si legge: «(…) si avvicinava con aria minacciosa al Direttore di gara e lo colpiva sul petto con la mano semichiusa. A causa del dolore persistente al petto, dopo essersi recato nello spogliatoio, l’arbitro sospendeva definitivamente l’arbitro sospendeva definitivamente l’incontro non trovandosi nelle condizioni psico-fisiche necessarie per proseguire la gara, poiché decideva di recarsi al Pronto soccorso di Isernia, dove gli diagnosticavano un trauma contusivo da percosse con prognosi di 4 giorni»). Nel caso n. 123/CFA-2023-2024, invocato dalla difesa, risulta presente un referto ospedaliero che attesta una precisa diagnosi (nella specie lieve trauma lombosacrale), prevedendo una prognosi di tre giorni clinici e prescrivendo riposo e antidolorifici [nella decisione si legge, sia nella parte in fatto che in diritto: «(…) Dopo questo episodio, la gara veniva sospesa definitivamente dall’arbitro (che non si trovava più nelle condizioni per continuare a dirigerla). Il direttore di gara si recava presso il Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti Val Di Chiana di Montepulciano, ove veniva refertato lieve trauma lombosacrale, con una prognosi di tre giorni clinici, prescrivendo riposo ed antidolorifici»]. Un referto rispetto al quale la Corte, nel ribadire i limiti del sindacato sui giudizi tecnico-discrezionali quali quelli che si esprimono in referti medici, ha escluso la sussistenza di alcun travisamento dei fatti o evidente irragionevolezza. Un’affermazione che, al contempo, ha il significato di ribadire la necessità che esista, ai fini del 4° co. dell’art. 35 CGS, un’attestazione compiuta con referto medico, dalla quale emergano una diagnosi, una prognosi e una prescrizione. Inoltre, la stessa decisione n. 123/CFA-2023-2024, come sottolineato dalla difesa, ha affermato che «è notorio che la prognosi e la prescrizione derivino dal riconoscimento e classificazione di una malattia (diagnosi); non si può indicare una cura, lo sviluppo futuro delle condizioni e le aspettative di guarigione (prognosi) e la denominazione ed il dosaggio delle medicine (prescrizione), senza un giudizio clinico che riconosca una condizione presente nel paziente (diagnosi)». Sulla base del riscontro di tali elementi, in quel precedente questa Corte qualificò la condotta tenuta dal calciatore «come condotta violenta che ha provocato lesione personale all’arbitro, attestata da referto medico rilasciato da struttura pubblica», infliggendo la sanzione prevista dall’art. 35, 4° co., CGS.
12.4. Nel caso qui in esame, al contrario, manca l’attestazione di una lesione personale comunque intesa. Il referto rilasciato dall’Ospedale “Veneziale” di Isernia non contiene in alcuna parte tale attestazione, indipendentemente dal concetto accolto di lesione personale. Nella parte del referto relativo alla diagnosi di dimissione si legge soltanto: «Diagnosi di Dimissione: ALTRE E NON SPECIFICATE COMPLICAZIONI DI CURE MEDICHE, NON CLASSIFICATE ALTROVE - trauma da riferita aggressione senza lesioni»; la prognosi indicata è: «Guaribile in gg 5 sc», senza la prescrizione di alcuna terapia. Il referto ha, pertanto, natura anamnestica, di ricognizione, anche sulla base degli esami di routine (sia di laboratorio che radiologici) compiuti per accertare se sussistesse o meno una lesione conseguente alla aggressione denunciata dall’arbitro, sig. Lorenzo Brunetti, al momento dell’accesso al pronto soccorso. La stessa prognosi di 5 giorni («Guaribile in 5 giorni s.c.») è correlabile «al trauma da riferita aggressione senza lesioni» e al «riferito trauma fianco sx da aggressione durante partita di calcio», indicato nel referto nella parte relativa al “diario clinico”, dove peraltro si evidenzia che gli esiti degli esami sono nella norma: «esami ematici + rx + ecografia nella norma».
12.4.1. Quanto appena affermato si fonda sulla mera lettura del referto medico rilasciato dall’Ospedale “Veneziale” di Isernia, senza che le conclusioni appena raggiunte implichino alcun tipo di sindacato sui giudizi tecnico-discrezionali medici in esso espressi. Si tratta, peraltro, di un referto medico che non può essere posto in discussione, non c’è alcun travisamento di fatti o evidente irragionevolezza, anzi la diagnosi è chiara e coerente con i referti degli esami di laboratorio e radiologici effettuati; così come è chiara la prognosi e l’assenza di una prescrizione specifica.
12.5. La mancanza di un’attestazione con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica esclude di per sé che, nel caso di specie, sia applicabile il 4° co. dell’art. 35 e pertanto conduce a confermare l’inquadramento della condotta tenuta dal sig. Gregorio Lombardi, dal punto di vista sanzionatorio, nell’ambito del 2° co. dell’art. 35 (in combinato con il 1° co. che descrive la fattispecie della condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara), come già ritenuto, ma per ragioni in parte diverse, dal TFT.
12.5.1. La decisione del TFT si è concentrata sulla mancanza di una lesione come attestato dallo stesso referto ospedaliero. La prospettiva del TFT è stata, per così dire, rivolta in senso negativo a valorizzare l’assenza di una lesione come attestato dal referto ospedaliero; invece la prospettiva dell’art. 35, 4° co., CGS appare, secondo questa Corte, per così dire rivolta in senso positivo – se si ha riguardo alla verificazione dell’evento – a richiedere che la condotta violenta di cui all’art. 35, 1° co., CGS abbia provocato una «lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica». Questa attestazione “positiva” di una qualsivoglia lesione, nel caso di specie, manca, il che esclude la necessità di accertare se l’attestazione compiuta nel referto ospedaliero riguardi una lesione personale nel senso inteso dall’ordinamento federale o l’attestazione di un qualcosa di differente.
Il punto è che la norma richiede il dato “positivo” della conseguente lesione personale attestata con referto medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. La mancanza di tale attestazione esclude di per sé l’integrazione della fattispecie del 4° dell’art. 35 e fa rifluire la condotta violenta tenuta dal sig. Gregorio Lombardi nell’ambito del 2° co. dell’articolo, indipendentemente dal concetto di lesione personale accolto dall’art. 35, 4° co., che non viene proprio in gioco quando manca, come nel caso in esame, l’attestazione nel referto medico di una qualsivoglia lesione. Soltanto in presenza di un’attestazione “positiva” nel referto medico si sarebbe potuto discutere sulla ricorrenza o meno nel caso concreto di una lesione personale nel senso indicato dall’art. 35, 4° co., CGS.
12.5.2. Nel caso in esame non si tratta, dunque, di stabilire se sussista una lesione personale, quale che ne sia la definizione assunta nell’ambito della giustizia sportiva, perché manca il presupposto necessario richiesto dallo stesso art. 35, 4° co., per poterne affermare l’applicazione, vale a dire che la lesione personale conseguita, comunque intesa, risulti «attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica». Nel caso di specie tale attestazione non è, per le ragioni indicate, presente.
12.5.3. Preme però ribadire, come affermato da tante pronunce di questa Corte, che «L’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. La figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo» (ex multis: CFA, SS.UU., n. 76/2023-2024, n. 75/2023-2024, n. 73/2023-2024). Proprio a tutela di ciò ed a seguito di sempre più numerosi casi di aggressione nei confronti degli arbitri, il legislatore sportivo, con il Codice del 2019, è intervenuto, prevedendo un articolo specifico - art. 35 CGS (Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara) - ed inoltre ha, nel tempo, inasprito le sanzioni. Resta ferma, in tale contesto, la differenziazione, come nel caso qui esaminato, tra la sanzione minima edittale prevista dal 2° e dal 4° comma dell’art. 35 CGS.
13. L’articolato motivo di reclamo sollevato dalla Procura federale interregionale ha l’effetto, non dichiarato nel motivo di reclamo ma implicito nella richiesta di condanna, di dolersi della decisione di primo grado anche nella parte in cui ha riconosciuto al sig. Gregorio Lombardi le attenuanti generiche ex art. 13, 2° co., CGS FIGC. Un’interpretazione non formale dei motivi di reclamo conduce a tale necessaria lettura.
La medesima interpretazione non formale conduce ad individuare, nella memoria di costituzione depositata dall’avv. Cenami per il sig. Gregorio Lombardi e la A.S.D. Real Prata in data 16 giugno 2025, delle censure mosse alla decisione di primo grado del TFT che assurgono in concreto a motivi di reclamo incidentale. Esse, infatti, non si limitano a contrastare le doglianze del reclamante principale, ma contestano la correttezza della decisione del TFT sotto un profilo diverso ed ulteriore rispetto da quello delimitato dal reclamo principale (cfr. CFA, Sez. I, n. 0057/CFA/2024-2025). Si tratta delle censure relative al mancato riconoscimento, a favore del sig. Gregorio Lombardi, delle circostanze attenuanti specifiche di cui alle lett. a), b), d) ed e) dell’art. 13, 1° co., CGS da parte del TFT (anche se la difesa, nelle conclusioni della medesima memoria, ha chiesto la conferma della decisione del TFT e il riconoscimento soltanto delle attenuanti generiche ex art. 13, 2° co., CGS).
13.1. Per ragioni di ordine logico questa Corte deve procedere prima all’esame delle doglianze, così sollevate, relative alla sussistenza delle circostanze attenuanti specifiche e poi alla valutazione del motivo di reclamo principale attinente alla riconoscibilità delle attenuanti generiche ex art. 13, 2° co., CGS.
Le censure relative al mancato riconoscimento da parte del TFT delle circostanze attenuanti specifiche di cui alle lett. a), b), d) ed e) dell’art. 13, 1° co., CGS non possono essere accolte.
13.1.1. La decisione di primo grado mentre ha riconosciuto le attenuanti generiche ex art. 13, 2° co., CGS, ha escluso le attenuanti specifiche di cui alle lettere a), b), d) dell’art. 13, 1° co., CGS, richieste dall’avv. Cenami nella memoria difensiva per il sig. Gregorio Lombardi, perché ritenute «non applicabili nella fattispecie». Inoltre, nella motivazione della decisione di primo grado è indicata, in modo più dettagliato, la ragione dell’esclusione dell’attenuante di cui alla lett. e) del citato art. 13, 1° co., CGS: «la non meritevolezza della stessa atteso che il deferito non ha ammesso nell’immediatezza del fatto le proprie responsabilità e le stesse sono state parzialmente confermate solo in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura federale, giustificando, peraltro, la condotta di aggressione accusando falsamente lo stesso direttore di gara di atti violenti nei confronti di un compagno di squadra, causando, con tale condotta, un notevole pregiudizio al capitano della propria squadra che, exart. 5 del CGS, è stato sanzionato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale con la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi quattro di squalifica, irrogata con provvedimento reso in data 11 febbraio 2025».
13.1.2. La pretesa al riconoscimento delle attenuanti specifiche di cui alle lett. a), b), d) dell’art. 13, 1° co., CGS, è fondata dalla difesa del sig. Gregorio Lombardi, a ben vedere, sull’affermazione che la condotta tenuta da quest’ultimo abbia fatto seguito ad una condotta violenta dello stesso arbitro e alla necessità di intervenire in difesa di un compagno di squadra, il sig. Andrea Lanni. Sono circostanze che agli atti risultano soltanto dai verbali delle audizioni, dinanzi alla Procura federale, del sig. Domenico Lauro, presidente della A.S.D. Real Prata, del sig. Andrea Lanni, calciatore della A.S.D. Real Prata e dello stesso sig. Gregorio Lombardi; mentre nel verbale di audizione del sig. Davide Cifelli dinanzi alla CSAT nel procedimento relativo al capitano della squadra sig. Angelo Russo - audizione certamente acquisita dal TFT, sia perché ha richiesto la trasmissione del fascicolo relativo al procedimento dinanzi alla CSAT, sia perché è stata allegata alla memoria difensiva presentata dall’avv. Cenami a difesa del sig. Gregorio Lombardi nel giudizio dinanzi allo stesso TFT – si legge soltanto, per quanto ora rileva, «(…) ho notato che l’arbitro ha spinto un giocatore dell’ASD Real Prata, di cui sconosco il nome». Sono però circostanze che, al di là dell’incertezza di alcune dichiarazioni - si confrontino la dichiarazione del sig. Andrea Lanni: «mi prendeva per la gola in maniera violenta ed io per reazione con il braccio ho spostato la mano credo destra dell’arbitro»; e la dichiarazione del sig. Gregorio Lombardi, che fa riferimento alla mano sinistra dell’arbitro: «L’arbitro prendeva il collo con la mano sinistra e a quel punto il mio compagno spostava la mano sinistra con il proprio braccio» - non risultano né dal referto arbitrale, né dal supplemento dello stesso, muniti di efficacia probatoria privilegiata (cfr. art. 61, 1° co., CGS e sul tema, ex multis, CFA, SS.UU., n. 119/CFA-2023-2024, n. 13/20232024; CFA, Sez. I, n. 75/CFA-2024-2025, n. 61/2024-2025), né dai verbali di audizione di altri soggetti uditi della Procura federale (la sig.ra Fiorentina Izzo, tesserata quale osservatore arbitrale, ha precisato di aver visto tutto e ha dichiarato di confermare integralmente il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro Lorenzo Brunetti, mentre non vi è alcuna dichiarazione in ordine alla pretesa condotta violenta dell’arbitro; il sig. Maurizio Cicchino, vicepresidente della A.S.D. Vis Castelpetroso, ha dichiarato di confermare integralmente il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro Lorenzo Brunetti, di aver visto tutto e che l’arbitro non prendeva per la gola nessuno dei calciatori della A.S.D. Real Prata, non li toccava minimamente, anzi era molto impaurito; ed inoltre il sig. Ivan Cifelli, calciatore della squadra Vis Castelpetroso, ha confermato integralmente il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro, precisando di aver visto tutto, e alla domanda specifica se l’arbitro avesse colpito o preso per la gola qualche tesserato della A.S.D. Real Prata ha dichiarato di non aver visto nulla del genere). Peraltro, in relazione alle dichiarazioni rese dai sigg. Domenico Lauro, Andrea Lanni e Gregorio Lombardi con le quali è stata attribuita all’arbitro una condotta violenta, la Procura federale interregionale nel provvedere al deferimento del sig. Gregorio Lombardi (e della A.S.D. Real Prata) ha disposto, su sollecitazione della Procura Generale del CONI, lo stralcio integrale degli atti dal procedimento n. 597 pfi 24-25, mediante estrazione di copia degli stessi ed inserimento nel fascicolo del nuovo procedimento da iscrivere nel registro dei procedimenti della Procura federale avente ad oggetto: “Dichiarazioni rese dai sigg.ri Domenico Lauro, Andrea Lanni e Gregorio Lombardi nei confronti dell’arbitro della gara Real Prata – Vis Castelpetroso del 15.12.2024, valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria” (cfr. atto Prot. 25688/597pfi24-25/PM/lz del 23 aprile 2025).
13.1.3. Dinanzi a questa pluralità di fonti di prova, tra loro molto contrastanti e dotate di differente forza probatoria, il giudice di primo grado ha evidentemente ritenuto, in modo condivisibile, preminenti le dichiarazioni rese da alcuni dei soggetti uditi dalla Procura e coerenti con le risultanze del supplemento arbitrale, munito di efficacia probatoria privilegiata. In tal senso depone la circostanza che la decisione di primo grado, in motivazione, richiama soltanto le dichiarazioni testimoniali che ha ritenuto coerenti con quanto affermato dal supplemento arbitrale, così dimostrando di non aver ritenuto probanti o attendibili le dichiarazioni di contenuto differente.
13.1.4. Nel quadro probatorio appena descritto non sono pertanto riconoscibili, perché non emergono dai fatti accertati come invece richiede l’art. 13, 1° co., CGS al fine di poterle considerare, circostanze attenuanti specifiche che si fondino sulla pretesa condotta violenta attribuita in sede di audizione, da alcuni dei soggetti uditi, all’arbitro nei confronti del sig. Andrea Lanni, e sul conseguente preteso intervento del sig. Gregorio Lombardi a difesa del sig. Andrea Lanni. Sono fatti che non sono stati provati ma anzi negati ed hanno occasionato un nuovo procedimento da iscrivere nel registro dei procedimenti della Procura federale. Pertanto, non sono riconoscibili né la circostanza attenuante specifica di cui alla lett. a) dell’art. 13, 1° co., CGS – «avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui» -; né la circostanza di cui alla lett. b) dello stesso articolo - «aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l’evento, unitamente all’azione o omissione del responsabile»; né la circostanza di cui alla lett. d) dello stesso articolo - «aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale» -13.1.5. Non ricorre neppure la circostanza attenuante di cui alla lett. e) dell’art. 13, 1° co. - «aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari - perché nel caso di specie, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, «il deferito non ha ammesso nell’immediatezza del fatto le proprie responsabilità e le stesse sono state parzialmente confermate solo in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura federale, giustificando, peraltro, la condotta di aggressione accusando falsamente lo stesso direttore di gara di atti violenti nei confronti di un compagno di squadra, causando, con tale condotta, un notevole pregiudizio al capitano della propria squadra che, ex art. 5 del CGS, è stato sanzionato dalla Corte sportiva di appello territoriale con la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi quattro di squalifica, irrogata con provvedimento reso in data 11 febbraio 2025». Inoltre, bisogna ricordare che il mancato completo riconoscimento della responsabilità per i fatti oggetto di deferimento da parte degli incolpati non consente il riconoscimento della attenuante specifica di cui alla lett. e (cfr. CFA, Sez I, n. 0100/CFA-2024-2025, che peraltro esclude in tal caso la possibilità di beneficiare di tutte le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, 1° co., CGS).
13.1.6. Connessa all’esame del motivo di reclamo incidentale relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti specifiche è anche la censura, sollevata dalla difesa del sig. Lombardi, secondo cui la Procura federale avrebbe omesso di convocare per l’audizione il sig. Davide Cifelli, calciatore della A.S.D. Vis Castelpetroso, che ha testimoniato dinanzi alla CSAT asserendo, come si è già ricordato, quanto segue: «(…) ho notato che l’arbitro ha spinto un giocatore dell’ASD Real Prata, di cui sconosco il nome». La mancata audizione avrebbe compromesso, secondo la tesi della difesa, la completezza delle indagini, pregiudicato il diritto di difesa e l’esito del procedimento circa il riconoscimento delle attenuanti specifiche richieste a favore del sig. Gregorio Lombardi.
13.1.6.1. La pretesa censura, già deducibile in primo grado, non merita accoglimento. In particolare, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che il verbale di audizione del sig. Davide Cifelli, come già segnalato (supra punto13.1.2), rientra tra gli atti posti all’esame del TFT, sia perché quest’ultimo ha richiesto la trasmissione del fascicolo della CSAT, dinanzi alla quale è stata compiuta l’audizione del sig. Davide Cifelli; sia perché, come già indicato (supra punto13.1.2), il verbale di audizione risulta allegato alla memoria difensiva del 19 maggio 2025 depositata dall’avv. Manuel Cenami per il Sig. Gregorio Lombardi nel giudizio dinanzi al TFT. In ogni caso le dichiarazioni rese dal signor Davide Cifelli rientrano tra quelle che hanno ad oggetto l’attribuzione all’arbitro di una condotta violenta. Sono dichiarazioni dunque assimilabili, anche se affermano un ipotetico evento non paragonabile per gravità, a quelle rese dai sigg.ri Domenico Lauro, Andrea Lanni e Gregorio Lombardi, tutte qui già valutate (supra punto13.1.2) e di cui si è ritenuta la non attendibilità, sia in ragione del contrasto con il supplemento del referto arbitrale, munito di efficacia probatoria privilegiata, sia in virtù del contrasto con le dichiarazioni rese da altri soggetti, tra cui l’osservatore arbitrale, sia per l’incertezza di qualche dichiarazione (v. amplius supra punto13.1.2).
13.2. Per quanto attiene invece al riconoscimento delle attenuanti generiche, il reclamo proposto dalla Procura federale ha l’effetto, per le ragioni già chiarite (supra punto 13), di dolersi della decisione di primo grado anche nella parte in cui ha riconosciuto le attenuanti generiche di cui all’art. 13, 2° co., CGS. Probabilmente per questo motivo la difesa del sig. Gregorio Lombardi indica anche ulteriori circostanze che, secondo la prospettazione della parte, dovrebbero consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il giudice di primo grado ha ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche «a ragione della giovane età del tesserato, della mancanza di effettive lesioni in danno del direttore di gara, dell’assenza di precedenti gravi sanzioni in capo al deferito». Di conseguenza, ha ritenuto congruo ridurre di 8 mesi la squalifica minima pari a 2 anni prevista dall’art. 35, 2° co., CGS, riducendo quindi la sanzione di 1/3. Per l’effetto, al sig. Gregorio Lombardi è stata inflitta la sanzione finale di anni 1 e mesi 4 di squalifica. Le medesime circostanze, ed alcune nuove, sono state poste all’attenzione di questa Corte dalla difesa del sig. Gregorio Lombardi, che le ha individuate: «nella giovane età del tesserato, nell’assenza di qualsivoglia esperienza sportiva, nell’ammissione di responsabilità innanzi al Collaboratore della Procura federale, nelle intenzioni non lesive e nella lieve entità delle conseguenze derivanti dalla propria condotta».
13.2.1. Il motivo di reclamo merita accoglimento. Secondo il prudente apprezzamento di questa Corte, le circostanze valorizzate dalla decisione di primo grado e quelle coincidenti o ulteriori indicate dalla difesa in questo grado di giudizio, non hanno efficacia attenuante.
13.2.1.1. La giovane età del tesserato, così come la indicata «assenza di qualsivoglia esperienza sportiva», non possono assurgere, di fronte ad una condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara, a motivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
A sostegno di tale esclusione basta ricordare, con particolare riferimento alla giovane età, ma con riflessioni estensibili anche alla invocata assenza di esperienza sportiva, la giurisprudenza sia del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, sia di questa Corte.
Il primo ha affermato che la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è suscettibile di essere apprezzata quale attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport CONI, Sez. IV, n. 35/2019); ed ancora, che «In tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, non è applicabile un’attenuazione della sanzione in ragione della giovane età dell’atleta, laddove la condotta lesiva assuma carattere di particolare aggressività e violenza, in quanto una eventuale riduzione della sanzione sarebbe in contrasto con lo spirito della corretta educazione sportiva» (Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, n. 47/2022).
Anche questa Corte ha più volte affermato che «la giovane età non può essere assunta come attenuante ma come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva (CFA, Sez. II, n. 105/2010-2011) e rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto (CFA, Sez. I, n. 123/2012-2013). La pena concretamente inflitta ai giovani calciatori – che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità – svolge una funzione “educatrice”, in quanto essi si affacciano al mondo professionistico e nei loro confronti deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024, CFA, Sez. I, n. 15/2024-2025). Peraltro diversamente opinando verrebbe meno non solo la funzione rieducativa della sanzione, ma anche quella di prevenzione speciale e generale, particolarmente rilevante nell’ambito sportivo per i valori di probità, lealtà ed onestà cui esso è improntato e che la pratica sportiva in linea generale deve aiutare a perseguire e conseguire» (così CFA, Sez. I, n. 0057/CFA/2024-2025). Ed inoltre ha affermato che «(…)se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole» (CFA, SS.UU., n. 77/CFA-2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 35/2022-2023)».
13.2.1.2. Non si può riconoscere come circostanza attenuante, nel caso in esame, neppure l’assenza di lesioni attestate a danno del direttore di gara, così come la «lieve entità delle conseguenze (…)», perché la mancanza dell’attestazione di lesioni nel referto medico ospedaliero è già motivo per escludere l’applicazione della più grave sanzione di cui al 4° co. dell’art. 32 e per integrare la fattispecie di cui al 2° co. dell’art. 32 CGS, senza poter divenire anche un motivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando il Collegio ritiene che gli stessi elementi siano già da prendere in considerazione per irrogare la squalifica nella misura minima (cfr. CFA, SS.UU., n. 15/CFA-2023-2024 e n. 35/CFA/2021-2022, sulla non invocabilità come attenuanti generiche di elementi che sono stati già adeguatamente presi in considerazione per l’irrogazione della squalifica in misura minima). In questo contesto, si può anche escludere l’efficacia attenuante delle invocate «intenzioni non lesive» del sig. Gregorio Lombardi, che sono invece negate ipso facto dalla tipologia di condotta violenta accertata.
13.2.1.3. Non può assurgere, nel caso in esame, a circostanza attenuante neppure l’assenza di precedenti gravi sanzioni in capo al deferito. Secondo il prudente apprezzamento di questa Corte, alla luce della condotta violenta accertata e delle differenti dichiarazioni rese dal sig. Gregorio Lombardi in sede di audizione da parte della Procura federale – riconoscimento soltanto parziale della propria responsabilità; attribuzione di una condotta violenta all’arbitro; affermazione di essere intervenuto a soccorso di un compagno di squadra (supra punto 13.1.2.) – non è possibile valorizzare l’assenza di precedenti gravi sanzioni, perché ciò avrebbe l’effetto di sminuire la gravità della condotta accertata nel presente procedimento, in contrasto con le finalità della sanzione, anche in ragione della giovane età, chiarite poco sopra al punto 13.2.1.1. Peraltro, è auspicabile, proprio in ragione della giovane età del calciatore, che egli prosegua il suo percorso futuro in assenza completa di sanzioni.
13.2.1.4. Inoltre, non può assurgere a circostanza attenuante generica l’ammissione di responsabilità innanzi al Collaboratore della Procura federale, per le ragioni già indicate nell’escludere la circostanza attenuante specifica di cui all’art. 13, 1° co., lett. e (supra punto 13.1.5). Bisogna ricordare, ancora una volta, che il sig. Gregorio Lombardi non ha provveduto immediatamente ad affermare la propria responsabilità, determinando per un lasso di tempo la squalifica del capitano della squadra. Inoltre, ha provveduto ad un riconoscimento parziale della propria responsabilità – escludendo, ad esempio, di aver inferto un pugno – e non ha esitato a sostenere nella sua audizione che l’arbitro abbia tenuto una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore.
13.2.2. Quanto fin qui affermato esclude, secondo il prudente apprezzamento di questa Corte, la sussistenza di circostanze generiche idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. Le circostanze attenuanti generiche, come ricorda l'art. 13, 2° co., CGS, possono essere prese in considerazione dagli organi di giustizia sportiva soltanto «con adeguata motivazione» (cfr. CFA, SS.UU., n. 90/CFA-2022-2023, n. 35/CFA/2021-2022, n. 89/2019-2020). Pertanto, sotto questo profilo deve essere riformata la decisione di primo grado e quindi, nel determinare la sanzione da infliggere al sig. Gregorio Lombardi ai sensi dell’art. 35, 2° co., CGS, questa Corte non riconoscerà la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche che nella decisione di primo grado avevano giustificato la ricordata riduzione della sanzione inflitta nella misura di 1/3.
13.3. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, fondato sul combinato disposto dell’art. 12, 1° co., e 44, 5° co., CGS, la misura della sanzione deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi (art. 12) e deve avere carattere di effettività ed afflittività (art. 44) (CFA, Sez. I, n. 22/2022-2023). Tali principi devono essere sempre coordinati e temperati con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza. In applicazione di tali complessivi principi, questa Corte afferma costantemente che «in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e da ultimo deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa» (CFA, Sez. I, n. 0057/CFA/2024-2025, n. 120/2023/2024; CFA, SS.UU, n. 672022/2023). In applicazione di tali principi, una volta inquadrata la condotta del sig. Gregorio Lombardi nell’ambito dell’art. 35, 1° e 2° co., CGS ed esclusa la sussistenza nel caso di specie sia delle circostanze attenuanti specifiche che di quelle generiche, in riforma della decisione assunta dal TFT questa Corte irroga al sig. Gregorio Lombardi la sanzione della squalifica per anni 2 (due), con conseguente cessazione dell’esecuzione della sanzione inflitta nei confronti del sig. Angelo Russo a decorrere dal 26 maggio 2025, data di pronuncia del dispositivo da parte del TFT (v. anche infra punto16.1.3.3. ss.).
14. Con l’unico e articolato motivo di reclamo la Procura federale interregionale si duole della decisione del TFT anche nella parte in cui ha sanzionato la A.S.D. Real Prata, responsabile ex art. 6, 2° co., CGS, con l’ammenda di € 1.000,00 e non invece di € 3.000,00 come richiesto dalla Procura nel giudizio di primo grado. Il TFT ha così giustificato la determinazione dell’ammontare dell’ammenda: «Quanto alla società deferita, tenuto conto della condotta posta in essere dallo stesso Presidente sig. Domenico Lauro, sia nel corso della gara in questione, laddove, come dichiarato in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura federale, durante la gara in questione toglieva il cartellino dalla mano del direttore di gara, strappandolo e buttandolo a terra, e sia nel corso della predetta audizione ove, al fine di giustificare l’aggressione al direttore di gara, riteneva di accusare quest’ultimo di aggressione a calciatore della propria società, con violenta presa al collo, con ciò determinando una ulteriore indagine da parte della Procura federale al fine di accertare meglio le accuse formalizzate, si ritiene congrua la sanzione dell’ammenda pari a € 1.000,00, in misura inferiore a quella richiesta dalla Procura federale, a ragione del fatto che ci si trova dinanzi a società dilettantistica militante nel campionato di seconda categoria».
14.1. Attraverso il reclamo la Procura federale interregionale ha chiesto, sulla premessa della rideterminazione – richiesta ma non accolta da questa Corte – in 4 anni della squalifica da infliggere al sig. Gregorio Palmieri (in applicazione, quindi, del 4° co. e non del 2° co. dell’art. 35 CGS), la «conseguente rideterminazione della sanzione anche a carico della società A.S.D. Real Prata a titolo di responsabilità oggettiva, che andrà proporzionalmente aumentata in euro 3.000,00 di ammenda». Nelle conclusioni, più precisamente, si richiede, in parziale riforma della decisione impugnata, la rideterminazione in € 3.000,00 della sanzione dell’ammenda inflitta alla A.S.D. Real Prata dal TFT, «ovvero le sanzioni che saranno ritenute giuste ed eque da codesta Ecc.ma Corte».
14.2. La difesa della A.S.D. Real Prata ha chiesto invece una «sanzione di importo non superiore ad €.1000,00 (mille/00) di ammenda, o di importo inferiore, in considerazione dell’art. 35, comma 7, CGS, nonché della categoria del campionato di iscrizione e della funzione sociale che riveste per l’intera comunità locale, con richiesta di concessione delle attenuanti in considerazione del messaggio di scuse pubblico indirizzato a mezzo social all’ufficiale di gara e all’AIA Sezione di Isernia».
14.3. Il motivo merita parziale accoglimento.
14.3.1. Nella memoria difensiva della ASD Real Prata rispetto alla sanzione si afferma - al di là della non condivisibile invocazione nel contesto in esame dell’art. 35, 7° co., CGS in luogo dell’art. 6, 2° co., CGS - che nel determinare l’ammenda a carico della ASD si deve tener conto della condotta del calciatore tesserato, mentre la condotta del sig. Domenico Lauro (supra punto 1) è stata già oggetto di decisione da parte del GST, che ha disposto la inibizione fino al 30.09.2025 in applicazione dell’art. 36, 2° co., lett. b) CGS (supra punto 1.2). Una decisione che non ha formato oggetto di impugnazione dinanzi alla CSAT né è stata oggetto di reclamo ex art. 102 da parte del Presidente federale.
14.3.2. Tali argomenti, seppure riferiti dalla difesa della A.S.D. Real Prata all’art. 35, 7° co., CGS, non hanno efficacia scriminante o attenuante rispetto alla responsabilità aggravata della A.S.D. fondata sull’art. 6, 2° co., CGS. A tal fine sarebbero state utili soltanto le circostanze indicate nell’art. 7 CGS FIGC (cfr., anche per riferimenti, CFA, SS.UU., 0005/CFA-2023-2024), di cui però non vi è menzione nell’attività difensiva. Nel contesto normativo appena delineato, vale a dire la responsabilità aggravata della A.S.D. ai sensi dell’art. 6, 2° co., CGS, oltre a non risultare dagli atti la scriminante o l’attenuante di cui all’art. 7 CGS, non è idonea ad operare come circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13, 3° co., la condotta tenuta dalla ASD Real Prata soltanto a seguito della pubblicazione della decisione del TFT in data 6 giugno 2025. Il riferimento è al comunicato ufficiale pubblicato su Facebook con cui si porgevano scuse pubbliche all’Ufficiale di gara coinvolto, all’AIA - Sezione di Isernia e si manifestava la volontà di imparare dagli errori commessi. Tale condotta non integra a favore della A.S.D. Real Prata la attenuante indicata dall’art. 13, 3° co., secondo periodo, che recita: «laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell’illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante». Il co. 1 lett. c, espressamente richiamato, prescrive infatti che l’attivazione per elidere o attenuare le conseguenze dell’infrazione, o per riparare il danno, siano intervenuti «prima del giudizio». Ciò non è avvenuto nel caso in esame.
14.3.3. Al fine di quantificare l’ammenda da infliggere alla A.S.D. Real Prata, il giudice di prima istanza ha valorizzato i seguenti elementi poco sopra ricordati: la condotta posta in essere dallo stesso Presidente sig. Domenico Lauro; la circostanza che si tratta di una società dilettantistica militante nel campionato di seconda categoria (supra punto 14). Questa Corte conviene sul secondo elemento valorizzato dalla decisione di prima istanza, da solo sufficiente a mitigare l’ammontare dell’ammenda rispetto a quella richiesta della Procura federale interregionale, mentre la condotta del sig. Domenico Lauro è stata sanzionata dal GST con la inibizione fino a tutto il 30/09/2025 e sotto tale profilo la decisione del GST non è stata impugnata dinanzi alla CSAT nè risultano essere state richieste o irrogate connesse sanzioni alla A.S.D. Real Prata ai sensi dell’art. 6 CGS. Inoltre, la richiesta della Procura di rideterminare l’ammontare dell’ammenda è stata collegata alla richiesta di aumento a 4 anni della sanzione della squalifica nei confronti del sig. Gregorio Lombardi, al punto di discorrere di un aumento proporzionale dell’ammenda da infliggere alla A.S.D. Real Prata.
14.3.4. Questa Corte ritiene, in applicazione dei principi già ricordati in tema di determinazione delle sanzioni ( supra punto 13.3), ragionevole e proporzionato quantificare l’ammenda inflitta alla A.S.D. Real Prata nella somma di € 1.500,00, sia in ragione della entità della sanzione inflitta al tesserato sig. Gregorio Lombardi (2 anni di squalifica senza riconoscimento di attenuanti specifiche o generiche), sia in ragione del carattere dilettantistico dell’Associazione. Inoltre, una volta negata l’operatività delle circostanze attenuanti anche generiche a favore del sig. Lombardi, che in virtù dell’art. 13, 3° co., primo periodo avrebbero giovato, se riconosciute, anche alla A.S.D. Real Prata responsabile ai sensi dell’art. 6, 2° co., CGS., è ragionevole e proporzionato aumentare anche l’ammenda nei confronti della A.S.D. nella misura di un terzo rispetto a quella inflitta dal TFT in primo grado.
15. In applicazione dell’art. 35, 7° co., CGS questa Corte specifica che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
16. Per quanto attiene al reclamo presidenziale n. 0105/CFA/2024-2025, con il quale il reclamo n. 0125/CFA/2024-2025 è stato riunito nel presente giudizio, questa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Ciò perché il primo reclamo investe la legittimità e adeguatezza della sanzione irrogata al capitano della squadra, sig. Angelo Russo, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 5, 2° co., CGS FIGC, sanzione di cui, per effetto dell’individuazione nel sig. Gregorio Lombardi dell’effettivo autore della condotta, è cessata l’esecuzione sin dal 26 maggio 2025, data di pronuncia del dispositivo da parte del TFT (v. supra punto 13.3.).
16.1. Non è possibile procedere, in relazione al procedimento n. 0105/CFA/2024-2025, all’esame dei motivi di reclamo proposti dalla difesa del sig. Angelo Russo che trascendono l’oggetto del giudizio introdotto attraverso il reclamo presidenziale.
16.1.1. L’art. 102, 1° co., CGS prevede che «Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime». La ratio del reclamo presidenziale consiste, come più volte affermato, nell’esigenza di tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della giustizia sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante (cfr., ex multis, CFA, SS.UU., n. 10/CFA/2024-2025; n. 26/CFA/2023-2024; n. 11/CFA/2023-2024; n. 3/CFA/2022-2023; n. 52/CFA/2021-2022; n. 108/CFA/20202021).
16.1.2. l reclamo presidenziale si atteggia, dunque, come un rimedio straordinario non a critica vincolata, ma il cui oggetto, ed il conseguente oggetto del giudizio, è delimitato dall’ambito dei motivi di reclamo presentati con il ricorso dal Presidente federale, al quale soltanto spetta tale legittimazione. Nell’ambito oggettivo così individuato e delimitato si devono muovere anche le mere difese ed eccezioni della controparte, senza che possano trasformare il giudizio di reclamo presidenziale in un ordinario giudizio di impugnazione della decisione; e, pertanto, si deve ritenere esclusa anche la legittimazione della controparte a proporre motivi di impugnazione incidentale nel giudizio introdotto, quale unico legittimato, dal Presidente federale ex art. 102 CGS. Altrimenti il giudizio di reclamo si trasformerebbe, in contrasto con la sua ratio poco sopra ricordata, in un ulteriore grado di giudizio endofederale che consenta alle parti, dopo l’introduzione del reclamo in via esclusiva da parte del Presidente federale in ragione delle sue prerogative, di ottenere un nuovo e completo sindacato sulla vicenda, introducendo anche questioni deducibili ma non dedotte nel precedente grado di giudizio o deducibili, ma non dedotte, dinanzi ai gradi di giustizia endofederale ed esofederale ordinariamente previsti. Una lettura restrittiva dell’oggetto del giudizio introdotto dal reclamo presidenziale che sembra trovare sostegno nell’affermazione «che il giudizio della Corte federale – in presenza di un gravame proposto ai sensi dell’art. 102 CGS – si snoda attraverso un apprezzamento parzialmente diverso – quanto alla causa petendi - da quello proprio del gravame ordinario e riguarda la conformità della decisione alle specifiche disposizioni che regolano il giudizio che ha dato luogo alla decisione medesima, asseritamente illegittima o inadeguata» (cfr. CFA, SS.UU., n. 119/CFA/2023-2024).
16.1.3. Nel procedimento in esame, come si è già chiarito, il reclamo presidenziale ha investito soltanto la legittimità ed adeguatezza della sanzione irrogata dalla CSAT, in particolare in ragione della ritenuta inapplicabilità, in caso di responsabilità del capitano ex art. 5, 2° co., di circostanze attenuanti che tengano conto della condotta tenuta dal capitano. In questo modo il reclamo presidenziale ha delimitato l’ambito oggettivo in conformità alla funzione del ricorso ex art. 102 CGS.
16.1.3.1. La memoria difensiva presentata in tale giudizio per il sig. Angelo Russo formula, invece, alcune doglianze avverso la decisione della CSAT che non attengono all’entità della sanzione. In particolare, nella memoria difensiva si afferma che la CSAT avrebbe dovuto - sulla base delle dichiarazioni di rese dal sig. Domenico Lauro e dal sig. Angelo Russo all’udienza del 27 gennaio 2020 in cui erano stati invitati a comparire dinanzi alla CSAT - dichiarare responsabile il sig. Gregorio Lombardi, comminargli la sanzione di 2 anni squalifica sin dal 12 febbraio 2025, data di pubblicazione della decisione della CSAT e disporre dalla stessa data la cessazione della esecuzione della sanzione nei confronti del capitano sig. Angelo Russo. Inoltre, con la memoria la difesa si duole che la CSAT non abbia trasmesso alla Procura il verbale di audizione del sig. Davide Cifelli, con conseguenze pregiudizio per la difesa del sig. Angelo Russo. Tali doglianze, che configurano sostanziali motivi di impugnazione incidentale, sono inammissibili per le ragioni già chiarite, in quanto trascendono l’oggetto del giudizio introdotto dal reclamo del Presidente federale, come individuato attraverso i motivi di reclamo (resta fermo, in ogni caso, che le questioni così sollevate sono state già affrontate da questa Corte nel merito, perché sollevate anche nel procedimento di cui al reclamo n. 0125/CFA/2024-2025).
16.1.3.2. Rientrano, al contrario, nell’oggetto del giudizio come delimitato dai motivi del reclamo presidenziale, le doglianze di cui al numero 3 della memoria difensiva presentata dall’avv. Cenami in data 11 giugno 2025, perché lamentano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti specifiche, ex art. 13, 1° co., CGS, e generiche, ex art. 13, 2° co., CGS a favore del sig. Angelo Russo capitano della squadra. Tali doglianze si inseriscono nel capo della decisione del CSAT impugnato dal reclamo presidenziale, o comunque attengono all’oggetto dei motivi di reclamo sollevati, che si concentrato proprio sul riconoscimento di circostanze attenuanti di qualsivoglia genere - anche se nella specie si trattava delle attenuanti generiche - a favore del sig. Angelo Russo, capitano della squadra. Il reclamo presidenziale, infatti, ha impugnato la decisione nella parte in cui la CSAT ha ritenuto applicabile al sig. Angelo Russo le circostanze attenuanti generiche ex art. 13, 2° co., senza porre in discussione l’inquadramento della fattispecie nel 2° co. (e non nel 4° co.) dell’art. 35 CGS.
16.1.3.3. Ciò chiarito, questa Corte ritiene comunque di dover esaminare, perché strettamente connesso alla decisione assunta per il reclamo n. 0125/CFA/2024-2025 riunito al reclamo n. 0105/CFA/2024-2025, il tema, segnalato dalla difesa del sig. Angelo Russo nella memoria del giorno 11 giugno 2025, relativo alla decorrenza della cessazione dell’esecuzione della sanzione nei confronti del sig. Angelo Russo. Questo tema rappresenta una questione di diritto esaminabile d’ufficio e rilevante anche rispetto al reclamo n. 0125/CFA/2024-2025, dal momento che l’accertamento, qui compiuto in conformità alla decisione di primo grado della responsabilità del sig. Gregorio Lombardi quale effettivo autore della condotta violata, ha determinato la dichiarazione della cessazione dell’esecuzione della sanzione nei confronti del sig. Angelo Russo sin dal 26 maggio 2025, data di pronuncia del dispositivo da parte del TFT (supra punto 13.3).
16.1.3.4. L’avv. Manuel Cenami, in difesa del sig. Angelo Russo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, 2° co., CGS da parte della CSAT. Secondo la difesa la CSAT avrebbe dovuto dichiarare, sulla base di quanto dichiarato nel corso del giudizio dal sig. Domenico Lauro e dallo stesso sig. Angelo Russo, la responsabilità del sig. Gregorio Lombardi e la cessazione dell’esecuzione della sanzione nei confronti del capitano della squadra sin dalla data del dispositivo pronunciato dalla CSAT.
16.1.3.5. Questa Corte evidenzia che se è vero che la formulazione dell’art. 5, 2° co., CGS impiega un’espressione che appare a maglie larghe - “comunque individuato” si legge nell’art. 5, 2° co. («La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell’atto») - l’individuazione del soggetto responsabile dell’atto non può considerarsi avvenuta sulla base della semplice indicazione del soggetto quale autore dell’atto da parte di potenziali testimoni, senza un’attività di indagine della Procura federale competente. Né basta a tal fine l’atto di deferimento della Procura federale che indica, nell’esercizio dell’azione disciplinare ad essa riservato, il soggetto incolpato (ma non ancora individuato) come autore dell’atto (mentre l’art. 5, 2° co., CGS richiede l’individuazione: «La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto»). Del resto, alla Procura federale spetta l’esercizio dell’azione disciplinare, mentre agli organi di giustizia sportiva con funzione decidente spetta l’accertamento della responsabilità.
16.1.3.6. Né allo stesso fine sarebbe bastata la dichiarazione parziale di responsabilità resa dal signor Gregorio Lombardi in sede di audizione dinanzi alla Procura federale interregionale; né la proposta, non perfezionata, di applicazione della sanzione ex art. 126
CGS.
16.1.3.7. Il tempo di cessazione dell’esecuzione della sanzione deve essere ragionevolmente individuato nel momento in cui vi sia stato un accertamento di responsabilità dell’effettivo autore della condotta violenta da parte un organo di giustizia sportiva. Nel caso di specie tale accertamento è stato compiuto dal TFT con la decisione del 26 maggio 2025. Pertanto, correttamente il TFT ha disposto anche la cessazione, dalla stessa data, dell’esecuzione della sanzione nei confronti del capitano della squadra Angelo Russo. Altrettanto correttamente la CSAT non ha disposto la cessazione dell’esecuzione della sanzione nei confronti del capitano della squadra nel definire il giudizio ad essa sottoposto.
16.1.3.8. A sostegno di tale lettura muove anche la considerazione che se dal momento in cui è stato individuato, attraverso l’accertamento di un organo giustizia sportiva, l’autore effettivo della condotta violenta non cessasse immediatamente l’esecuzione nei confronti del capitano della squadra, avremmo per il medesimo fatto due soggetti sanzionati, considerato che le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive (cfr. art. 19, 2° co., CGS).
Inoltre, il carattere oggettivo della responsabilità del capitano della squadra, che rappresenta ormai un’ipotesi residuale rispetto al principio di colpevolezza di cui all’art. 5, 1° co., FIGC, onera di interpretazioni favorevoli alla cessazione della sanzione non appena sia stato compiuto un accertamento nel senso sopra chiarito.
P.Q.M.
1) accoglie in parte il reclamo numero 0125/CFA/2024-2025 e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Gregorio Lombardi: la squalifica di anni 2 (due) con conseguente cessazione della sanzione inflitta nei confronti del Sig. Angelo Russo a decorrere dal 26 maggio 2025;
- alla società A.S.D. Real Prata: l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- dispone che le sanzioni inflitte vadano considerate ai fini dell’applicazione dell’art. 35, comma 7, CGS;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al reclamo numero 0105/CFA/2024-2025.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Maria Marzocco Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce