FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.507/AA del 23/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BELAFATTI E Altri ASD PALUZZA ASD RAVASCLETTO ASD TARVISIO ASD VERZEGNIS ADS IL CASTELLO DI GEMONA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 573 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro BELAFATTI, Michele CORAZZA, Michele DE TONI, Francesco NODALE, Rodolfo REVELANT, Michele SPIZ e delle società A.S.D. PALUZZA, A.S.D. RAVASCLETTO, A.S.D. TARVISIO, A.S.D. VERZEGNIS e A.S.D. CALCIO IL CASTELLO DI GEMONA avente ad oggetto la seguente condotta:
Sandro BELAFATTI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Ravascletto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dello stesso Giudice Sportivo Territoriale; Michele CORAZZA, all’epoca dei fatti iscritto nell’albo del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di due “commenti” al “post” pubblicato in data 28.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” contenente un’intervista resa dal presidente della società U.S. Amaro A.S.D. in relazione all’arbitraggio della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il Campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale nel suo complesso;
Michele DE TONI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Verzegnis, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’arbitro del citato incontro e del Giudice Sportivo Territoriale;
Francesco NODALE, all’epoca dei fatti iscritto nell’albo del Settore Tecnico, allenatore tesserato per la società A.S.D. Cercivento, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il Campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà probità e correttezza nei confronti dello stesso Giudice Sportivo Territoriale;
Rodolfo REVELANT, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Il Castello di Gemona, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di due “commenti” al “post” pubblicato in data 28.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook”, contenente un’intervista resa dal presidente della società U.S. Amaro A.S.D. in relazione all’arbitraggio della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’arbitro del citato incontro; Michele SPIZ, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ravascletto, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata “Campionato Carnico“ del social network “facebook” titolato ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all’esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irriguardose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale;
A.S.D. PALUZZA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
A.S.D. RAVASCLETTO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i Sig.ri Sandro Belafatti e Michele Spiz;
A.S.D. TARVISIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere da un proprio tesserato in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico; A.S.D. VERZEGNIS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il Sig. Michele De Toni;
A.S.D. CALCIO IL CASTELLO DI GEMONA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il Sig. Rodolfo Relevant;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Sandro BELAFATTI,
Sig. Michele CORAZZA,
Sig. Michele DE TONI,
Sig. Francesco NODALE,
Sig. Rodolfo REVELANT,
Sig. Michele SPIZ,
Società A.S.D. PALUZZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Loris URBANO, Società A.S.D. RAVASCLETTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio DA POZZO,
Società A.S.D. TARVISIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio MICHELOTTI,
Società A.S.D. VERZEGNIS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio FAVI,
Società A.S.D. CALCIO IL CASTELLO DI GEMONA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio LESSANUTTI,
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Sandro BELAFATTI,
1 (una) giornata di squalifica in gare ufficiali di campionato per il Sig. Michele CORAZZA,
1 (una) giornata di squalifica in gare ufficiali di campionato per il Sig. Michele DE TONI,
1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Francesco NODALE,
1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Rodolfo REVELANT,
1 (una) giornata di squalifica in gare ufficiali di campionato per il Sig. Michele SPIZ,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PALUZZA,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. RAVASCLETTO,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TARVISIO,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VERZEGNIS,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO IL CASTELLO DI GEMONA,
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.