FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.508/AA del 23/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PITANTI FUSCO MEETING SSDRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 686 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Danilo PITANTI, Paolo FUSCO e della società SSD MEETING ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Danilo PITANTI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Meeting SSD arl di Massa, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all’inizio del secondo tempo della gara Meeting arl – Pontremolese del 30.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 14, mentre svolgeva l’attività di assistente di parte, proferito nei confronti del tutor del direttore di gara, arbitro effettivo della sezione AIA di Carrara, espressioni offensive; nonché per essersi lo stesso, al termine della gara, avvicinato al tutor proferendo nei confronti dello stesso espressioni offensive e inopportune;

Paolo FUSCO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Meeting SSD arl di Massa, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, per tutta la durata del secondo tempo di giuoco della gara Meeting arl – Pontremolese disputata il 30.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 14, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco dall’arbitro ed essersi posizionato nella tribuna dell’impianto sportivo, proferito all’indirizzo del tutor del direttore di gara, arbitro effettivo della sezione AIA di Carrara offensive e inopportune;

SSD MEETING ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Paolo Fusco e Danilo Pitanti all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Danilo PITANTI,

Sig. Paolo FUSCO,

Società SSD MEETING ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Greta Salotti;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Danilo PITANTI,

3 (tre) giornate di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Paolo FUSCO,

€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD MEETING ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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