FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.511/AA del 23/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TRABALZA ASD POL VIRTUS FOLIGNO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1129 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alberto TRABALZA, e della società ASD POL VIRTUS FOLIGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Alberto TRABALZA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Soc. Pol. Virtus Foligno Asd, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.2.2025, a seguito della pubblicazione con il Comunicato Ufficiale n. 202 del 2 maggio 2025 del Comitato Regionale Umbria contenente la decisione del Tribunale Federale Territoriale con la quale alla soc. Pol. Virtus Foligno Asd viene irrogata la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e dell’ammenda di €. 600,00, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri di tale Organo di Giustizia Sportiva a mezzo di un “commento” pubblicato sulla pagina Facebook del profilo “Stefano Fabiani Calcio & Passione”;
ASD POL VIRTUS FOLIGNO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Alberto Trabalza;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Alberto TRABALZA,
Società ASD POL VIRTUS FOLIGNO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Trabalza;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alberto TRABALZA, € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD POL VIRTUS FOLIGNO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.