FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.512/AA del 23/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da US GROSSETO 1912
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 748 pf 24-25 adottato nei confronti della società US GROSSETO 1912 AR L, avente ad oggetto la seguente condotta:
US GROSSETO 1912 AR L, in violazione dell’art. 26, comma 1, anche in relazione all’art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori al termine della gara U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L. - U.S. Livorno 1915 S.S.D. R.L., valevole per il girone E del campionato di serie D disputata in data 26.1.2025 a Grosseto presso lo stadio “Carlo Zecchini”, tenuto comportamenti violenti in danno del sig. Maurizio Laudicino, responsabile marketing e commerciale della società U.S. Livorno 1915 S.S.D. R.L., il quale, mentre si trovava in tribuna, veniva attinto dal lancio di una bottiglietta di plastica e colpito con un pugno in testa da tifosi non identificati, episodio dal quale gli derivavano lesioni diagnosticate in “trauma cranico non commotivo” e, inoltre, anche in danno del sig. Joel Esciua, presidente della società U.S. Livorno 1915 S.S.D. R.L., al quale, mentre si trovava in tribuna e nel momento di lasciarla, venivano sferrati due violenti colpi alla schiena e veniva altresì attinto da sputi ad opera di tifosi non identificati;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Società US GROSSETO 1912 AR L, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Fiornini;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società US GROSSETO 1912 AR L;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.