FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.513/AA del 23/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE MARCO DI PORTO FERRARESE MASSA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 427 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco DE MARCO, Daniele DI PORTO, Tommaso FERRARESE e Thomas MASSA avente ad oggetto la seguente condotta:
Rocco DE MARCO, all’epoca dei fatti allenatore con qualifica di Terza Categoria, tesserato per la società A.S.D. Unione Sportiva Albenga in qualità di responsabile della prima squadra, dimissionario a decorrere dal 3 novembre 2024, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e 22, comma 1 e 39 comma 1 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quantomeno sino al mese di novembre 2024, consentito e/o comunque non impedito al sig. Thomas Massa, di prendere parte alle sedute preparatorie di allenamento pre gara della prima squadra della società A.S.D. Unione Sportiva Albenga nonché di svolgere la funzione di allenatore in seconda in occasione degli incontri Albenga – S.S.D. Novaromentin del 19 ottobre 2024 e Lavagnese – Albenga del 23 ottobre 2024, valevoli per il girone A del Campionato di Serie D, sebbene il sig. Thomas Massa fosse tesserato in qualità di allenatore in prima della squadra Juniores della A.S.D. Unione Sportiva Albenga e nonostante risultasse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad assumere la conduzione tecnica, anche in qualità di allenatore in seconda, di tale categoria;
Daniele DI PORTO, all’epoca dei fatti calciatore svincolato a decorrere dal 19 febbraio 2025, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato alle audizioni fissate per i giorni 26 marzo 2025 e 1° aprile 2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
Tommaso FERRARESE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Viareggio Calcio M.P.S.C. a decorrere dal 30 gennaio 2025, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato alle audizioni fissate per i giorni 26 marzo 2025 e 1° aprile 2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; Thomas MASSA, all’epoca dei fatti allenatore UEFA C, tesserato per la A.S.D. Unione Sportiva Albenga in qualità di allenatore in prima della squadra militante nel campionato Nazionale Juniores della predetta società, dimissionario a decorrere dal 22 febbraio 2025, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e 22, comma 1 e 39 comma 1 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quantomeno sino al mese di novembre 2024, preso parte alle sedute preparatorie di allenamento pre gara della prima squadra della società A.S.D. Unione Sportiva Albenga nonché per aver svolto la funzione di allenatore in seconda in occasione degli incontri Albenga – S.S.D. Novaromentin del 19 ottobre 2024 e Lavagnese – Albenga del 23 ottobre 2024, valevoli per il girone A del Campionato di Serie D, sebbene il predetto tecnico fosse tesserato in qualità di allenatore in prima della squadra Juniores della A.S.D. Unione Sportiva Albenga e nonostante risultasse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad assumere la conduzione tecnica, anche in qualità di allenatore in seconda, di tale categoria;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Rocco DE MARCO,
Sig. Daniele DI PORTO,
Sig. Tommaso FERRARESE,
Sig. Thomas MASSA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Rocco DE MARCO,
15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Daniele DI PORTO,
15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Tommaso FERRARESE,
2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Thomas MASSA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato