FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.514/AA del 23/06/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAPITANIO LANDOLFI REAL CASSINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 865 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Diego CAPITANIO, Danilo LANDOLFI e della società REAL CASSINO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Diego CAPITANIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real Cassino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per aver consentito al sig. Danilo Landolfi di svolgere, di fatto, nei mesi di ottobre e novembre 2024, l'attività di allenatore della squadra Under 14 della società Real Cassino, senza provvedere al suo regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di allenatore per la società Roccasecca San Tommaso;
Danilo LANDOLFI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Roccasecca San Tommaso che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Real Cassino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per aver svolto nei mesi di ottobre e novembre 2024 l'attività di allenatore della squadra Under 14 della società Real Cassino, in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato in qualità di allenatore per la società Roccasecca San Tommaso;
REAL CASSINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Diego Capitanio, in qualità di Presidente, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Danilo Landolfi ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Diego CAPITANIO,
Sig. Danilo LANDOLFI,
Società REAL CASSINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Diego CAPITANIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Diego CAPITANIO,
1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Danilo LANDOLFI,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società REAL CASSINO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.