F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0244/TFN – SD del 30 Giugno 2025 (motivazioni) – Lorenzo Bellezze – Reg. Prot. 186/TFN-SD

Decisione/0244/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0186/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla - Componente (Relatore)

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24850/505pf24-25/GC/SA/fm dell'11 aprile 2025, depositato il 15 aprile 2025, nei confronti del sig. Lorenzo Bellezze, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 Con atto notificato e depositato in data 11 aprile 2025 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il sig Lorenzo Bellezze contestandogli la violazione:

- dell’art. 42, commi 1 e 3 lett. i), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri per avere, lo stesso, rassegnato le proprie dimissioni dall’A.I.A. immediatamente dopo il termine della gara, dallo stesso arbitrata, Cantera Giallo Azzurra-Giotto Academy del 3 novembre 2024, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, non redigendo né trasmettendo il relativo referto arbitrale, impedendo, in tal modo, al Giudice Sportivo, di adottare qualsiasi provvedimento in merito alla gara stessa;

- dell’art. 42, comma 3 lett. f), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 27 gennaio 2025 e 5 febbraio 2025, impedendo, in tal modo, agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

La fase istruttoria

 Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 2 dicembre 2024 con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Latina ha segnalato che il sig. Lorenzo Bellezze, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione di Albano Laziale, immediatamente dopo il termine della gara Cantera Giallo Azzurra-Giotto Academy del 3 novembre 2024, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, dallo stesso arbitrata, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni dall’A.I.A. senza redigere e trasmettere il referto arbitrale relativo alla gara suindicata.

Nel corso del procedimento è stato redatto il verbale di mancata comparizione del sig. Lorenzo Bellezze alle audizioni fissate per i giorni 27 gennaio 2025 e 5 febbraio 2025.

All’esito delle attività svolte la Procura ha notificato la comunicazione di conclusione indagini al sig. Lorenzo Bellezze, presso la sua residenza.

All’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusioni Indagini, l’incolpato non ha presentato memorie difensive o formulato richiesta di audizione.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava l’udienza per la discussione del procedimento in oggetto per il giorno 13 maggio 2025.

In data 9 maggio 2025, lo stesso Presidente del Tribunale, preso atto, in base al tracciamento delle notifiche del deferimento e dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, che quest’ultimo era stato consegnato in data non compatibile con il termine di comparizione rinviava, con decreto, l’udienza al giorno 19 giugno 2025.

Il dibattimento

In sede di discussione, nella quale il deferito non è comparso, l’avv. Giorgio Riccardi, in rappresentanza della Procura Federale, illustrato il contenuto del deferimento, ha chiesto l’irrogazione, nei confronti del deferito, della sanzione di 6 mesi di sospensione.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori e dalla mancanza di contestazioni da parte del sig. Bellezze il Tribunale ritiene provata la responsabilità del deferito.

Non risulta, infatti, che quest’ultimo, dopo la gara, dallo stesso arbitrata, Cantera Giallo Azzurra-Giotto Academy del 3 novembre 2024, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, al cui esito ha rassegnato le proprie dimissioni dall’A.I.A., abbia redatto o trasmesso il referto arbitrale della gara stessa, nonostante l’intervento dell’Organo sezionale tecnico con cui è stato sollecitato lo stesso adempimento.

Con ciò, come risulta dagli atti, è stato impedito al giudice sportivo di adottare ogni provvedimento in merito alla gara stessa.

Risulta pertanto violato, in tal modo, l’art. 42, commi 1 e 3 lett. i), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri.

Il predetto comportamento, infatti, si pone in evidente contrasto con i principi di lealtà sportiva, trasparenza, correttezza e probità e con lo specifico obbligo imposto in capo agli arbitri di “assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario” indicati nella norma appena richiamata.

Inoltre, deve ritenersi accertata anche la violazione dell’art. 42, comma 3, lett. f), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, che obbliga gli arbitri a “collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva”, risultando, dai verbali depositati in atti, che lo stesso deferito, senza addurre alcuna giustificazione, non si è presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per i giorni 27 gennaio 2025 e 5 febbraio 2025 (oltre che precedentemente contattato, in via informale, senza alcun riscontro per via telefonica e tramite e-mail) impedendo, in tal modo, agli organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

Gli illeciti disciplinari sussistono, dunque, nella loro pienezza.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio, considerata la duplice violazione di disposizioni regolamentari, ritiene equa la determinazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Lorenzo Bellezze la sanzione di mesi 9 (nove) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2025

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 30 giugno 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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