F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0247/TFN – SD del 30 Giugno 2025 (motivazioni) – Vincenzo Tuccillo e ASD Ecocity Futsal Genzano – Reg. Prot. 223/TFN-SD
Decisione/0247/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0223/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Angelo Venturini – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29367 /1188pf24-25/GC del 4 giugno 2025 nei confronti del sig. Vincenzo Tuccillo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto notificato in data 4 giugno 2025, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:
- il sig. TUCCILLO Vincenzo, all’epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di firma e rappresentanza della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, della violazione dell’art. 4 del G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S per aver, in data 19.05.2025, successivamente alla avvenuta pubblicazione del dispositivo della decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale III Sezione, per effetto della quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque in merito alla gara ASD Ecocity Futsal Genzano/Petrarca Calcio a 5 del 14.03.2025 veniva annullata l'impugnata decisione del giudice sportivo (punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 a carico della A.S.D. Ecocity Futsal Genzano a motivo dell’avvenuto schieramento da parte della stessa di un calciatore in posizione irregolare) e ripristinato il risultato conseguito sul campo (vittoria per 3-2 della società ospitante), recato offesa al prestigio e alla onorabilità personali propri del Presidente e Amministratore Unico della società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D. dott. Paolo MORLINO postando su di un profilo Facebook dal nick name “Vincenzo Ecocity” ad esso direttamente riconducibile un messaggio dal contenuto denigratorio, provocatorio, ingiurioso e offensivo e quale segnatamente: < Morlino (con accanto l’emoticon con bicipite gonfio) e a corredo la pubblicazione di una immagine riproducente due soggetti nell’atto di compiere un atto sessuale sodomita;
- la società S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO , a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, del sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Vincenzo Tuccillo.
La fase istruttoria
In data 21 maggio 2025, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, iscritto nel registro della Procura Federale in data 28/04/2025, rubricato al n. 1188pf24-25, avente ad oggetto: “Segnalazione da parte del Presidente della SSD Petrarca Calcio a Cinque S.R.L in ordine alla pubblicazione di un post Facebook dal contenuto disciplinarmente rilevante da parte del sig. Vincenzo Tuccillo, tesserato per la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano”, comunicava la conclusione delle indagini, mediante notifica a mezzo pec agli incolpati (prot. 28011/1188pf24-25/GCblp).
L’attività istruttoria è consistita nell’esame dei vari atti acquisiti, tra i quali ha assunto particolare valenza dimostrativa dell’illecito la copia della nota con relativi allegati trasmessa all’Ufficio, in data 19/05/2025, dall’Amministratore Unico della società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D., dott. Paolo Morlino.
In particolare, il Vice Presidente con poteri di firma Vincenzo Tuccillo, della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, in data 19/05/2025, conosciuto l’esito favorevole della decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale III Sezione, in quanto annullava l'impugnata decisione del giudice sportivo e ripristinava il risultato conseguito sul campo, ha postato su di un profilo Facebook dal nick name “Vincenzo Ecocity”, il seguente messaggio: < Morlino (con accanto l’emoticon con bicipite gonfio) e a corredo la pubblicazione di una immagine riproducente due soggetti nell’atto di compiere un atto sessuale sodomita.
Successivamente, in data 4 giugno 2025, la Procura Federale notificava al sig. Tuccillo Vincenzo e alla società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano l’atto di deferimento (prot. 29367/1188pf24-25/GC).
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 24 giugno 2025.
Il dibattimento
All’udienza del 24 giugno 2025, tenutasi in modalità di videoconferenza, è comparso, mediante collegamento da remoto, l’avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi agli atti, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione al sig. Vincenzo Tuccillo di 20 (venti) giorni di inibizione e alla società dell’ammenda pari ad euro 200 (duecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti né sono state depositate memorie difensive.
La decisione
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità dei deferiti giacché la violazione contestata risulta fondata, in quanto provata documentalmente.
In particolare, dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 del C.G.S., a prescindere dall’applicazione dell’art. 23 del CGS, ascrivibile al sig. Tuccillo Vincenzo in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.
Ritiene l’Autorità chiamata a decidere che il “post” inviato debba considerarsi travalicante il legittimo utilizzo dei mezzi espressivi e indecente in un contesto civile, ancor più sportivo, e dunque tale da recare offesa al prestigio e alla onorabilità personali propri del Presidente e Amministratore Unico della società Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. S.S.D. dott. Paolo Morlino.
Non solo, nella valutazione della gravità della condotta assunta, deve necessariamente esaminarsi anche la modalità di diffusione estesa ed immediata del “post” del deferito che ha utilizzato il social media Facebook rivolto ad una pluralità di utenti e rispetto il quale il diretto interessato non ha provveduto a pubblicare rettifiche o smentite.
Il comportamento ascrivibile al predetto deferito, all’epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di firma della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta, ex artt. 6, comma 1, del C.G.S., a carico della società rappresentata, la quale non si è in alcun modo dissociata pubblicamente.
In esito a quanto rappresentato, il Tribunale ritiene congruo doversi irrogare sanzione, per la violazione posta in essere, superiore a quella richiesta dalla Procura, quantificata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Vincenzo Tuccillo, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Monica Coscia Carlo Sica
Depositato in data 30 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai