F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0248/TFN – SD del 30 Giugno 2025 (motivazioni) – Sergio Pellissier, Gregory Donadel, Mattia Ferrari, Gian Micaela Viadana, AC Chievoverona SSDARL e AC Chievo Academy SSDARL – Reg. Prot. 225/TFN-SD

Decisione/0248/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0225/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Gianfranco Marcello - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27544/456pfi2425/GC/GR/lz del 15 maggio 2025, depositato il 5 giugno 2025, nei confronti dei sigg.ri Sergio Pellissier, Gregory Donadel e Mattia Ferrari, della sig.ra Gian Micaela Viadana, nonché nei confronti delle società AC Chievoverona SSDARL e AC Chievo Academy SSDARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 27544/456pfi24-25/GC/GR/lz del 15 maggio 2025, depositato il 5 giugno 2025, nei confronti di:

1) il sig. Sergio Pellissier, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.;

2) il sig. Gregory Donadel, all’epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, soggetto non tesserato che prestava attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.;

3) la sig.ra Monica Saracino, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Intrepida 1938 S.S.D. AR.L.;

4) la sig.ra Gian Micaela Viadana, all’epoca dei fatti Presidente della società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L.;

5) il sig. Mattia Ferrari, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L.;

6) la società A.C. Chievoverona S.S.D.A R.L., anche quale già F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588);

7) la società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L.;

8) la società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L.; per rispondere:

- sig. Sergio Pellissier:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L., consentito, e comunque non impedito, al sig. Gregory Donadel, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, privo di tesseramento, attività di responsabile del Settore Giovanile in favore della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 per avere lo stesso, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L., consentito e comunque non impedito che nella data del 4 maggio 2024 si svolgesse l’evento “OPEN DAY” presso il campo sportivo sito in Verona in Via Adamello n. 27, organizzato dalle società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) e Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., in assenza di autorizzazione federale ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L., consentito, e comunque non impedito, al sig. Gregory Donadel, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2024-2025, privo di tesseramento, attività di responsabile del Settore Giovanile in favore della società A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.;

- sig. Gregory Donadel, all’epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, soggetto non tesserato che prestava attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1 e 37 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2023-2024, privo di tesseramento, attività di responsabile del Settore Giovanile in favore della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.; nonché, all’epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, non tesserato che prestava attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore della società A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1 e 37 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2024-2025, privo di tesseramento, attività di responsabile del Settore Giovanile in favore della società A.C. Chievoverona S.S.D. A R.L.;

- sig.ra Monica Saracino, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L.: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 per avere la stessa, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., consentito e comunque non impedito che nella data del 4 maggio 2024 si svolgesse l’evento “OPEN DAY” presso il campo sportivo sito in Verona in Via Adamello n. 27, organizzato dalle società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) e Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., in assenza di autorizzazione federale ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

- sig.ra Gian Micaela Viadana, all’epoca dei fatti Presidente della società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L.:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa nella sua qualità di presidente della società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D.A R.L., consentito e comunque non impedito che in occasione delle gare Tregnago-Clivense S.S.D. A R.L. (matricola 954015) del 22.9.2024 e Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015) – Juventina Valpantena del 29.9.2024, valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, il dirigente accompagnatore sig. Mattia Ferrari indicasse nelle distinte ufficiali di gara la società con una denominazione, “Chievo”, non corrispondente a quella reale;

- sig. Mattia Ferrari, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L.:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso nella sua qualità di dirigente accompagnatore della squadra della società F.C. Clivense S.S.D. A R.L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L., in occasione delle gare Tregnago-Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) del 22.9.2024 e Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) – Juventina Valpantena del 29.9.2024, valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, indicato nelle distinte ufficiali di gara la società con una denominazione, “Chievo”, non corrispondente a quella reale;

- la società A.C. Chievoverona S.S.D.A R.L., anche quale già F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti tenuti dal sig. Sergio Pellissier, quale Presidente, e dal sig. Gregory Donadel quale soggetto al cui interno e nel cui interesse svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento Federale, descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- la società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti tenuti dalla sig.ra Monica Saracino, quale Presidente, descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- la società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti tenuti dai i sigg.ri Gian Micaela Viadana, quale Presidente, e Mattia Ferrari, quale collaboratore, descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento in oggetto traeva origine dalla segnalazione della società A.S.D. San Martino Giovani del 9.10.2024, trasmessa alla Procura Federale dalla Segreteria del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto in data 11.11.2024, con la quale venivano riferiti asseriti e presunti comportamenti antiregolamentari ascritti alla società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), oggi denominata A.C. ChievoVerona S.S.D. A R.L.. Veniva in particolare evidenziato che il sig. Gregory Donadel, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, avrebbe svolto attività di responsabile del Settore Giovanile in favore della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) in assenza di tesseramento e che unitamente al sig. Roberto Pavan, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per l’A.S.D. San Martino Giovani, avrebbe organizzato una campagna tesseramenti in favore della F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588), interessando anche calciatori della società sportiva segnalante, prospettando ai giovani atleti un futuro sportivo nel ChievoVerona, militante in serie D.

L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base di articolati accertamenti istruttori (in particolare acquisizioni documentali e audizioni sia di soggetti a conoscenza dei fatti, sia di soggetti sottoposti all’indagine) e previa analisi dei Fogli censimento delle società sportive riguardate nella vicenda istruttoria, si concludeva in data 4 aprile 2025 con l’emersione di plurime presunte irregolarità ritenute dalla Procura Federale rilevanti a livello disciplinare. Segnatamente, in sintesi:

- l’asserito irregolare espletamento, da parte del sig. Gregory Donadel nelle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, della funzione di responsabile del settore giovanile in assenza di tesseramento per le società C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) nell’annualità 2013/2024 e A.C. Chievoverona S.S.D.A R.L. nell’annualità 2024/2025 (a sostegno della contestazione venivano richiamati due video pubblicati sul sito internet “youtube” in data 1.6.2023 e 3.7.2024 nei quali il sig. Donadel veniva presentato quale responsabile del settore giovanile della società sportiva e le dichiarazioni rese in sede istruttoria dal medesimo sig. Donadel, il quale avrebbe sostanzialmente ammesso, per l’annualità 2024/2025, di aver concorso nell’attività di organizzazione delle squadre delle categorie Esordienti, Giovanissimi e Pulcini);

- l’intervenuta organizzazione, in data del 4 maggio 2024, dell’evento “OPEN DAY” presso il campo sportivo sito in Verona in Via Adamello n. 27, da parte delle società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) e Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., in assenza di autorizzazione federale ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

- l’intervenuta irregolare indicazione - nelle distinte ufficiali delle gare Tregnago-Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) del 22.9.2024 e Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) – Juventina Valpantena del 29.9.2024, valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciali - della denominazione, “Chievo”, non corrispondente a quella reale, in luogo di quella effettiva Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015).

Successivamente alla notificazione dell’avviso di conclusione indagini, i soggetti incolpati partecipavano al procedimento istruttorio tramite la nomina di patrocinatori legali. La sig.ra Monica Saracino – nella sua qualità di Presidente della società F.C. Clivense S.S.D. A R. L. (matricola 954015), oggi denominata A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L. – depositava una memoria difensiva e veniva audita dalla Procura Federale in data 23.4.2025.

La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie, disponeva il deferimento dei soggetti destinatari dell’Avviso di Conclusione Indagini con atto depositato in data 5 giugno 2025.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza del 26 giugno 2025.

Con memoria depositata il 17.6.2025, la società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., rappresentata dall’avv. Federico Puglisi Maraja del Foro di Verona, rappresentava l’intendimento di definire la propria posizione ex art.127 CGS.

Con memoria depositata il 20.6.2025, si costituivano nel procedimento i sig.ri Sergio Pellissier, Gregory Donadel, Gian Micaela Viadana, nonché A.C. ChievoVerona S.S.D. A R.L. e A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L., tutti assistiti dall’avv. Emiliano Fasulo del Foro di Roma.

La difesa dei deferiti prendeva posizione con riguardo alle contestazioni disciplinari nei confronti dei propri assistiti ed eccepiva, in sintesi, quanto segue.

- Con riguardo all’asserito irregolare espletamento, da parte del sig. Gregory Donadel nelle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, della funzione di responsabile del settore giovanile in assenza di tesseramento per le società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) nell’annualità 2023/2024 e A.C. Chievoverona S.S.D.A R.L. nell’annualità 2024/2025, la difesa evidenziava che in realtà l’attività non sarebbe stata svolta nella stagione sportiva 2023/2024, come invero evincibile dal tenore delle dichiarazioni pubblicate sui video acquisiti dalla Procura Federale, mentre in relazione all’attività relativa all’annualità 2024/2025, essa sarebbe iniziata effettivamente soltanto nel dicembre 2024, in concomitanza con la formalizzazione dell’incarico nel Foglio Censimento della società sportiva, a causa di gravi problemi familiari (dei quali veniva fornita analitica documentazione). La difesa rimarcava che il sig. Donadel, sino alla formalizzazione dell’incarico, avrebbe svolto soltanto funzioni meramente consulenziali, da tenere distinte da quelle proprie del ruolo di responsabile del settore giovanile di una società calcistica, connotato dalla preminenza della funzione manageriale, che non sarebbe invero ravvisabile sulla base del materiale istruttorio acquisito dalla Procura Federale.

- Con riguardo all’intervenuta organizzazione, in data del 4 maggio 2024, dell’evento “OPEN DAY” da parte delle società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) e Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., in assenza di autorizzazione federale ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente, la difesa evidenziava che in realtà l’evento sarebbe stato organizzato esclusivamente dalla Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., come chiaramente deducibile dalla stessa locandina agli atti, diversa da quelle, parimenti agli atti, riconducibili alle attività della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588).

- Con riferimento, infine, all’intervenuta irregolare indicazione - nelle distinte ufficiali delle gare Tregnago-Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) del 22.9.2024 e Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) – Juventina Valpantena del 29.9.2024, valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciali - della denominazione, “Chievo”, non corrispondente a quella reale, in luogo di quella effettiva Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015), la difesa rappresentava che dalla documentazione allegata agli atti di indagine emergerebbe che con comunicazione dell’ufficio anagrafe della Federazione, in data 14.11.2024, veniva comunicata l’approvazione della domanda di mutamento della denominazione sociale presentata dalla Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) in A.C. Chievo Academy s.s.d a r.l.. La domanda di mutamento di denominazione sociale e di trasferimento di sede sociale della F.C. Clivense SSDARL era stata inviata in data 12.7.2024 (quattro mesi prima della comunicazione della sua approvazione e oltre due mesi prima delle partite riportate nel capo di incolpazione), con la conseguenza che l’indicazione “Chievo” nella distinta ufficiale della gara dovrebbe essere necessariamente valutata nel contesto in cui essa veniva effettuata, con conseguente derubricazione della condotta ad errore materiale scusabile.

Il dibattimento

All’udienza del 26 giugno 2025 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Luca Zennaro.

Per la società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., è comparso l’avv. Federico Puglisi Maraja del Foro di Verona.

Per i sig.ri Sergio Pellissier, Gregory Donadel, Gian Micaela Viadana, nonché A.C. ChievoVerona S.S.D. A R.L. e A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L., è comparso l’avv. Emiliano Fasulo del Foro di Roma.

Sono inoltre comparsi personalmente i sig.ri Sergio Pellissier e Gregory Donadel.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i deferiti A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L. e Monica Saracino hanno depositato proposta di accordo ex art.127 CGS FIGC, definita da  questo Tribunale con separato provvedimento.

Con riferimento agli ulteriori deferiti, poi, l’avv. Zennaro per la Procura Federale ha richiamato l’atto di deferimento e ha domandato l’applicazione, nei confronti dei soggetti deferiti, delle seguenti sanzioni.

- per il sig. Sergio Pellissier, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per il sig. Gregory Donadel, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per la società AC Chievoverona SSDARL, euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.

- per il sig. Mattia Ferrari, mesi 3 (tre) di inibizione

- per la sig.ra Gian Micaela Viadana, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società AC Chievo Academy SSDARL, euro 300 (trecento/00) di ammenda.

L’avv. Fasulo, in rappresentanza dei soggetti deferiti, ha richiamato le eccezioni formulate nella memoria di costituzione e ha insistito per il loro proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale è chiamato a vagliare esclusivamente le posizioni dei sigg.ri Sergio Pellissier, Gregory Donadel, Mattia Ferrara, Gian Micaela Viadana e delle società sportive A.C. ChievoVerona S.S.D. A R.L. e A.C. Chievo Academy S.S.D. A R.L., atteso che i restanti soggetti deferiti - SSD Intrepida 1938 e Monica Saracino - hanno definito la propria posizione ex art.127 CGS.

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, il Tribunale ritiene, con riferimento alla prima contestazione  (espletamento dell’attività di responsabile del settore giovanile, da parte del sig. Gregory Donadel, per la F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) nell’annualità 2023/2024 e in favore della A.C. ChievoVerona S.S.D. A R.L. nell’annualità 2024/2025, in assenza di tesseramento)  che i fatti esposti e contestati dalla Procura Federale siano corrispondenti alle evidenze istruttorie, con la conseguenza che deve essere accertata la violazione del precetto disciplinare nei confronti dei soggetti deferiti (sig. Sergio Pellissier, sig. Donadel Gregory e  A.C. ChievoVerona S.S.D. A R.L.).

Il Tribunale evidenzia che l’espletamento delle funzioni di responsabile del settore giovanile da parte del sig. Gregory Donadel ha formato oggetto di inequivocabili dichiarazioni pubbliche dove il suo ruolo di responsabile del settore giovanile della società sportiva viene riferito direttamente ed è stata invero sostanzialmente ammessa dal soggetto deferito in sede di audizione istruttoria (si veda l’allegato n.13 della documentazione istruttoria “post 1° proroga indagini”). Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, il sig. Donadel non può aver svolto una mera funzione consulenziale, i cui ambiti oggettivi non sono neanche stati ben delineati dalla difesa, atteso che il suo ruolo gestionale risulta esplicitamente dichiarato dal Presidente Pellissier nel filmato “youtube” (allegato n.9 della documentazione istruttoria “ante 1° proroga indagini”)  e - circostanza da ritenere decisiva  con riguardo specifico all’annualità 2024/2025 - risulta inequivocabilmente comprovato dal post “facebook” in data 29.7.2024 della A.C. ChievoVerona S.S.D. A R.L. nel quale la proposta pubblicitaria di tesseramento dei giovani calciatori viene correlata ad un futuro contatto e-mail direttamente con il sig. Gregory Donadel (allegato n.16 della documentazione istruttoria “ante 1° proroga indagini”). Tale funzione non può aver rilevato nell’ambito di una attività meramente consulenziale, ma è stata necessariamente svolta per conto della società sportiva tramite attività avente rilevanza esterna. Con conseguente violazione delle disposizioni contestate.

Dalle allegazioni procedimentali emerge che il sig. Donadel è stato tesserato a decorrere dal 16.12.2024. La difesa ha eccepito che soltanto da tale data sarebbero concretamente state svolte le funzioni gestionali presso la società sportiva e ha giustificato tale situazione in ragione di un serio problema di salute del coniuge. Il Tribunale ritiene che senza dubbio la contingenza familiare ha inciso nell’espletamento della funzione, ma non vi sono evidenze per ritenere che essa non fosse comunque iniziata prima della sua formalizzazione presso la F.I.G.C., con conseguente cristallizzazione delle violazione disciplinari oggetto di contestazione. Con riguardo alla contestazione relativa all’intervenuta organizzazione, in data del 4 maggio 2024, dell’evento “OPEN DAY” da parte delle società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) e Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., in assenza di autorizzazione federale ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente, il Tribunale ritiene, sulla base della documentazione istruttoria ed in assenza di ulteriori elementi indizianti,  che in realtà l’evento risulta essere stato organizzato esclusivamente dalla Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., come è bene deducibile dalla stessa locandina agli atti, diversa da quelle, parimenti agli atti, riconducibili alle attività della società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (si vedano gli allegati 14, 15 e 16 della documentazione istruttoria “ante 1° proroga indagini”). Tale circostanza risulta invero ammessa in sede istruttoria, successivamente alla formalizzazione della Conclusione Indagini, dalla sig.ra Monica Saracino, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L., la quale ha dichiarato nell’audizione tenutasi in data 23.4.2025, che l’evento era stato effettivamente organizzato dalla Intrepida 1938 S.S.D. A R.L. e che la società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. aveva svolto soltanto un ruolo collaborativo. Con la conseguenza che gli obblighi di comunicazione gravavano esclusivamente sulla società Intrepida 1938 S.S.D. A R.L. - la quale ha peraltro riconosciuto l’addebito e ha definito in via agevolata ex art.127 CGS la pendenza disciplinare – e che i deferiti sig. Sergio Pellissier e A.C. ChievoVerona S.S.D. A R.L. devono essere prosciolti.

Con riguardo infine alla contestazione relativa all’intervenuta irregolare indicazione - nelle distinte ufficiali delle gare TregnagoClivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) del 22.9.2024 e Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015) – Juventina Valpantena del 29.9.2024, valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciali - della denominazione, “Chievo”, non corrispondente a quella reale, in luogo di quella effettiva Clivense S.S.D.A R.L. (matricola 954015), il Tribunale ritiene che dalla documentazione allegata emerge - come puntualmente rappresentato dalla difesa dei soggetti deferiti – che l’erronea indicazione è intervenuta nel lasso temporale intercorrente tra la proposizione della richiesta di modificazione della denominazione della società sportiva (da “Clivense” a “Chievo”) e l’accoglimento della richiesta da parte della FIGC, con la conseguenza che l’erronea indicazione deve ragionevolmente ricondursi ad un errore materiale, comunque scusabile, in ragione dei ragionevoli elementi fattuali forniti dalla difesa dei deferiti.

In conclusione, il Tribunale accerta la violazione, da parte dei sig.ri Sergio Pellissier e Gregory Donadel, unitamente alla A.C. ChievoVerona S.S.D. A R.L. del divieto di svolgimento dell’attività di responsabile del settore giovanile da parte del sig. Gregory Donadel per conto delle società F.C. Clivense S.M. S.S.D. A R.L. (matricola 920588) nell’annualità 2013/2024 e A.C. Chievoverona S.S.D.A R.L. nell’annualità 2024/2025.

Sulla base di una complessiva analisi della fattispecie, il Tribunale reputa ragionevole limitare le sanzioni disciplinari secondo le seguenti componenti:

- per il sig. Sergio Pellissier, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Gregory Donadel, mesi 2 (dur) di squalifica;

- per la società AC Chievoverona SSDARL, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

I sigg.ri Mattia Ferrari e Gian Micaela Viadana, unitamente alla società AC Chievo Academy SSDARL devono essere prosciolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie Mattia Ferrari, Gian Micaela Viadana e la società AC Chievo Academy SSDARL.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Sergio Pellissier, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Gregory Donadel, mesi 2 (due) di squalifica;

- per la società AC Chievoverona SSDARL, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                     Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 30 giugno 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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