F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/TFN-SVE del 30 Giugno 2025 (motivazioni) – ASD Fondi Calcio / Latina Calcio 1932 Srl – Reg. Prot. 17/TFN-SVE
Decisione/0030/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0017/TFNSVE/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Carlo Cremonini – Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 giugno 2025, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società ASD Fondi Calcio (947674) nei confronti della società Latina Calcio 1932 Srl (947503) al fine di ottenere la corresponsione dei premi derivanti dagli accordi sottoscritti con scrittura privata per i calciatori Jacopo Massa (3122789), Manuel Valvassori (2441870) e Simone Addessi (2795910), la seguente
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso ex art. 90 comma 1 lett. a) C.G.S. del 10.04.2025, ritualmente inviato alla controparte, la società ASD Fondi Calcio, agendo in forza di una scrittura privata sottoscritta dalla società Latina Calcio 1932 per tre calciatori Jacopo Massa (3122789), Manuel Valvassori (2441870) e Simone Addessi (2795910), adiva questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche al fine di ottenere la corresponsione degli ulteriori premi previsti nella suddetta scrittura.
Premetteva la ricorrente che tra la A.S.D. Fondi Calcio ed il Latina Calcio 1932 S.r.l., in data 25 novembre 2022, era stata stipulata l’allegata “SCRITTURA PRIVATA” con la quale, relativamente ai suddetti calciatori, tesserati fino al 30 giugno 2022 con la stessa ricorrente e nella successiva stagione con il Latina Calcio 1932 S.r.l., erano stati formalizzati i seguenti accordi economici che prevedevano il riconoscimento alla A.S.D. Fondi Calcio delle suddette somme: i) “€ 3.000.00 (tremila/00) entro la stagione 2022/23”; ii) “€ 1.000,00 (mille/00) alla prima presenza in primavera”; iii) “€ 3.000,00 (tremila/00) alla quinta presenza in prima squadra”; iv) “20% futura rivendita onerosa presso terze società”.
La ricorrente rilevava, documentando, che il Latina Calcio 1932 S.r.l. aveva ottemperato spontaneamente alle obbligazioni previste al punto i) con la corresponsione di € 3.660,00 (IVA inclusa) ed al punto ii) con la corresponsione di € 1.220,00 (IVA inclusa), ma lamentava il mancato adempimento a quelle previste ai punti iii) e iv), sebbene, avuto riguardo esclusivamente al calciatore Addessi Simone, si fossero verificate le condizioni per il riconoscimento delle ulteriori somme e più precisamente:
- € 3.000,00 “alla quinta presenza in prima squadra”; - il “20% futura rivendita onerosa presso terze società.
A sostegno la ricorrente deduceva e documentava, in merito al punto iii) ben 8 presenze del calciatore Addessi Simone con la prima squadra del Latina nel campionato di Lega Pro s.s. 2024/2025, per le quali indicava espressamene le partite e la data delle stesse, e, per il punto iv), la “rivendita” del calciatore dalla società Latina Calcio 1932 S.r.l. al Bologna F.C. S.p.A., in data 22 gennaio 2025, per un corrispettivo tra i € 200.000,00 e € 250.000,00, per come appreso dai comunicati stampa delle due società e da notizie di stampa.
Aggiungeva la società ricorrente, del pari documentandolo, di avere più volte sollecitato la società resistente al pagamento delle ulteriori somme maturate ma senza ricevere alcun riscontro e di avere, invano, formulato richiesta alle Leghe interessate di acquisire il contratto di trasferimento del calciatore Addessi Simone dal Latina Calcio al Bologna FC, per cui, in via istruttoria, chiedeva all’adito Tribunale di disporre l’acquisizione d’ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione ufficiale depositata presso la Lega Serie A dal Bologna F.C. S.p.A. relativa al trasferimento a titolo definitivo del calciatore Addessi Simone dal Latina Calcio 1932 S.r.l. in data 22 gennaio 2025 o nei giorni limitrofi, necessaria al fine di avere contezza dell’esatto importo del trasferimento e pervenire all’esatta quantificazione della percentuale del 20% prevista al punto iv), nonché presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in caso di contestazione da parte del Latina Calcio della maturazione del corrispettivo dovuto al punto iii) anche dei completi referti arbitrali relativi alle, meglio specificate nel ricorso, 8 gare del campionato di Lega Pro Girone C stagione sportiva 2024/2025.
La società ASD Fondi Calcio concludeva, pertanto, chiedendo la condanna del Latina Calcio 1932 S.r.l. al pagamento in favore della stessa dei seguenti ulteriori importi e per le suddette causali:
- € 3.000,00 oltre IVA, quale corrispettivo maturato alla quinta presenza del calciatore Addessi Simone con in prima squadra del Latina Calcio 1932 S.r.l.;
- il 20% dei corrispettivi dovuti al Latina Calcio 1932 S.r.l. dal Bologna FC S.p.A. per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Addessi Simone a quest’ultima società quantificato in € 50.000,00 oltre IVA o la diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con tardiva comparsa del 06.05.2025 la società Latina Calcio 1932 Srl si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione in punto di fatto proposta dalla ricorrente e la fondatezza delle pretese avversarie nonché, comunque, la vessatorietà e nullità della clausola percentuale.
La stessa deduceva, invero, l’assoluta infondatezza delle pretese economiche avanzate dalla ASD Fondi Calcio, alla luce delle intervenute formali rinunce al premio di preparazione sottoscritte dalla ricorrente in data 16 dicembre 2022, quindi, in data successiva alla scrittura privata del 25 novembre 2022 posta a fondamento del ricorso; rinunce che allegava per tutti e tre i calciatori e che, a suo dire, in assenza di espresse e chiare riserve o di pattuizioni volte a delimitare specificamente l’ambito, dovevano intendersi comprensive di ogni forma di compenso o indennizzo che trovasse la propria causale nella formazione e nella successiva valorizzazione del calciatore.
Conseguentemente la resistente affermava che le pretese della ricorrente, relative al pagamento di un bonus per un determinato numero di presenze in prima squadra (€ 3.000,00) e di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore Addessi Simone (20%), si ponevano in netto contrasto con la ratio e gli effetti delle menzionate rinunce.
A dire della società resistente, infatti, attesa la successione temporale degli atti (prima la scrittura privata del 25/11/2022, poi le rinunce formali del 16/12/2022), le rinunce andavano interpretate come atte a modificare e superare le precedenti pattuizioni contenute nella scrittura privata, quantomeno per le parti relative a compensi assimilabili o sostitutivi del premio di preparazione, per cui le pretese oggi avanzate dalla A.S.D. Fondi Calcio, essendo maturate ben dopo le rinunce (essendo le presenze del calciatore Addessi riferibili alla stagione sportiva 2024/2025 e il suo trasferimento al gennaio 2025), ricadevano pienamente nell'alveo di quanto oggetto della rinuncia.
Il Latina Calcio 1932 S.r.l., ancora, relativamente ai pagamenti parziali effettuati in favore della ricorrente in adempimento dei punti i) e ii) della scrittura privata, affermava trattarsi di somme di modesta entità e relative a condizioni maturate a ridosso o immediatamente dopo la stipula della scrittura stessa e, comunque, prima della piena operatività degli effetti preclusivi *pro futuro* delle rinunce del 16 dicembre 2022 su eventi di valorizzazione successivi e che, comunque, non potevano essere interpretati come un riconoscimento della validità delle ulteriori e ben più onerose pretese oggi azionate, maturate, come già detto, in epoca ampiamente successiva alle rinunce medesime.
La stessa, dopo avere anche, comunque, dedotto la vessatorietà della clausola percentuale sul trasferimento, concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande della ASD Fondi Calcio, in via principale, per avere quest’ultima rinunciato a percepire qualsivoglia indennità o premio connesso alla formazione e valorizzazione dei calciatori in questione ed, in subordine, in assenza di prova della maturazione delle condizioni contrattuali e sulla quantificazione delle somme dovute.
Alla fissata udienza del 07 maggio 2025, tenutasi in videoconferenza, alla presenza di entrambe le parti che si riportavano agli atti del procedimento, il Tribunale, emetteva ordinanza con la quale dichiarava preliminarmente la inammissibilità per tardività della costituzione del Latina Calcio 1932 Srl e della allegata produzione ed, in accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalla ASD Fondi Calcio nel ricorso e dal Latina Calcio 1932 Srl nel corso dell'udienza, disponeva l’acquisizione della seguente documentazione:
A) presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A e/o Bologna FC S.p.A. e/o Latina Calcio 1932 S.r.l. la Variazione di tesseramento, l’allegato accordo in bollo e l’eventuale modulo premi e indennizzi stipulati tra Bologna FC S.p.A. e Latina Calcio 1932 S.r.l. per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Addessi Simone, nato il 30/08/2006, al Bologna FC S.p.A. in data 22 gennaio 2025 o giorni limitrofi.
B) presso la Lega Italiana Calcio Professionistico gli atti di gara relativi alle 8 gare del campionato di Lega Pro Girone C stagione sportiva 2024/2025, nelle quali ha preso parte nelle fila del Latina Calcio 1932 S.r.l. il calciatore Addessi Simone, espressamente indicate in ricorso dalla ASD Fondi, ovvero:
- Benevento-Latina del 13 ottobre 2024;
- Latina-Altamura del 19 ottobre 2024;
- Latina-Crotone del 17 novembre 2024;
- Trapani-Latina del 23 novembre 2024;
- Latina-Picerno del 30 novembre 2024;
- Potenza-Latina del 7 dicembre 2024;
- Latina-Audace Cerignola del 16 dicembre 2024;
- Casertana-Latina del 21 dicembre 2024.
C) presso i competenti uffici le liberatorie al premio di preparazione depositate dalla ASD Fondi Calcio il 16 dicembre 2022 relative ai calciatori Addessi Simone, Massa Jacopo e Valvassori Manuel.
Il Tribunale rinviava, quindi, per la trattazione del procedimento all'udienza del 26 maggio 2025, in modalità videoconferenza. A tale udienza, preso atto della documentazione acquisita presso i competenti Uffici, la società ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, come da precisazioni nelle conclusioni depositate in data 23/05/2025, mentre la società resistente si riportava all’atto di costituzione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All’esito di tale udienza il Tribunale, ritenuto necessario ai fini del decidere, disponeva acquisirsi presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, relativamente al calciatore Simone Addessi, la liberatoria contenente la data di effettivo deposito ovvero altro documento in possesso del Comitato Regionale dal quale potersi evincere la suddetta data, in quanto dal documento versato in atti in data 15 maggio 2025, in ottemperanza all'ordinanza n. 5-TFNSVE del 7 maggio 2025, non si rinveniva alcuna data di deposito. Pertanto, rinviava ulteriormente per la trattazione del procedimento all'udienza del 18 giugno 2025, in modalità videoconferenza.
Acquisita dal Comitato la conferma che il deposito della rinuncia al premio di preparazione anche per il calciatore Simone Addessi fosse avvenuta il 16 dicembre 2022, la vertenza è stata quindi chiamata all’udienza del 18 giugno 2025 in cui, previa discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
Il ricorso della società ASD Fondi Calcio è fondato e va, quindi, accolto.
Preliminarmente deve darsi atto che è pacifico in quanto risulta dagli atti che, sebbene la società ricorrente abbia agito in giudizio in forza di una scrittura che si riferisce ai tre calciatori Jacopo Massa, Manuel Valvassori e Simone Addessi, l’odierno ricorso deve intendersi esclusivamente volto a conseguire la corresponsione degli ulteriori premi maturati e non corrisposti, avuto riguardo al solo calciatore Simone Addessi.
Chiarito quanto sopra, si può passare all’esame del testo della “SCRITTURA PRIVATA” sulla quale si è incentrata la ragione del contendere.
Partendo dall’interpretazione letterale emerge chiaramente che con la citata e prodotta scrittura privata del 25 novembre 2022, posta a fondamento del ricorso, e non disconosciuta dalla società resistente Latina Calcio 1932 S.r.l., quest’ultima si è impegnata alla corresponsione in favore della ASD Fondi Calcio di una serie di importi concordati, per due dei quali risulta documentalmente provato l’avvenuto pagamento da parte della società resistente in favore della ricorrente, che non solo non contrastano con la ratio del premio di preparazione ma che addirittura giustificano il deposito della liberatoria nella data successiva del 16 dicembre 2022. Invero il premio di preparazione può essere concordato tra le parti con previsioni future. Questo significa che le società possono accordarsi su come verrà calcolato e pagato questo premio, includendo anche scenari futuri come il possibile trasferimento del calciatore a un'altra squadra e la sua entità può essere definita in anticipo attraverso accordi contrattuali, tenendo conto di vari fattori anche collegati alle prestazioni del giocatore o al trasferimento.
Ebbene, la “SCRITTURA PRIVATA” in questione conteneva l’indicazione di varie obbligazioni da parte della società resistente, per cui la stessa in aggiunta ad un pagamento iniziale aveva posto a suo carico anche obbligazioni future legate al verificarsi di particolari eventi ben definiti (prima presenza del giocatore in primavera, quinta presenza dello stesso in prima squadra nonché la futura “rivendita” onerosa).
A fronte della prima obbligazione che, logicamente, era limitata alla sola stagione sportiva 2022/23, sussistevano altre che, per loro natura, non potevano che essere ultra-attive rispetto a tale limite.
In tal senso, lungi dal potersi ritenere rinuncia ai successivi importi, come vorrebbe il Latina Calcio, deve ritenersi che il rilascio delle “liberatorie” relative al premio di preparazione depositate in data 16/12/2022, acquisite dal Comitato, a seguito delle ordinanze del Tribunale, sia avvenuto correttamente da parte della società ricorrente, a fronte dell’adempimento della prima delle obbligazioni, l’unica che poteva essere adempiuta nell’imminenza.
In realtà appare logico e coerente, ai sensi dei criteri ermeneutici dell’interpretazione del contratto, che la rinuncia si riferisse alle sole situazioni esauribili nella stessa stagione sportiva, ma non può, logicamente, essere considerata idonea a intervenire su situazioni inevitabilmente nascenti solo in un momento successivo, come quelle legate agli eventi futuri sopra richiamati.
Tale circostanza è di per sé assorbente, per cui, a seguito dell’attività istruttoria, essendo stata raggiunta la prova del verificarsi delle condizioni future che legittimano le ulteriori obbligazioni, devono ritersi fondate le domande della società ricorrente. A riguardo, in merito alla asserita natura vessatoria della clausola relativa al 20% in caso di futura rivendita onerosa presso terze società, invocata dal Latina Calcio, in linea anche con la Decisione/0114/CFA-2023-2024 delle Sezioni Unite, si rileva che nessuna delle parti può essere definita “consumatore” né che la stessa trovava allocazione in modulo predisposto.
Dirimente, ad ogni modo, nella fattispecie che ci occupa, è che la stessa clausola risulta proposta e sottoscritta dalla stessa società che avrebbe dovuto pagare.
Le clausole vessatorie sono, infatti, quelle che per il loro contenuto comportano uno squilibrio contrattuale tra le parti, per cui se è, invece, il soggetto che deve pagare a proporre la clausola, non c'è squilibrio, ma una scelta contrattuale volontaria.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento e, pertanto, deve ritenersi la società Latina Calcio 1932 Srl tenuta al pagamento delle ulteriori somme previste nella citata scrittura privata del 25/11/2022 in favore della ASD Fondi Calcio, nella misura e per le causali da quest’ultima indicate nella nota depositata il 23/05/2025 e più precisamente:
- € 3.000,00 oltre IVA quale corrispettivo maturato alla quinta presenza in prima squadra del calciatore Addessi Simone con la resistente;
- -€ 46.000,00 oltre IVA, in acconto del maggiore avere in caso di futura maturazione dei premi pattuiti nel contratto di trasferimento, quale 20% dei corrispettivi pattuiti e già incassati dal Latina Calcio 1932 S.r.l. per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Addessi Simone al Bologna FC S.p.A.
Deve essere, altresì, disposta la restituzione a parte ricorrente del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Le spese di lite possono, invece compensarsi per la peculiarità e originalità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie integralmente il ricorso presentato dalla ASD Fondi Calcio e, per l'effetto, condanna la società Latina Calcio 1932 Srl a corrispondere in favore della stessa le somme come indicate in motivazione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 giugno 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato in data 30 giugno 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai