Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0156/CSA del 18 Marzo 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. OMISSIS
Impugnazione – istanza: - – OMISSIS
Massima: Il OMISSIS, al momento della commissione dei fatti sanzionati, non era più tesserato della società OMISSIS, secondo le risultanze dal sistema dell’anagrafe federale FIGC, essendo cessato dal ruolo di dirigente accompagnatore dal 7 ottobre 2024. Ciò non vale ad escludere, sul piano sostanziale, la piena soggezione del OMISSIS alla disciplina ed alle norme sanzionatorie dell’ordinamento federale e, sul piano processuale, la conseguente competenza degli organi di giustizia sportiva a decidere sulle sanzioni disciplinari relative alla gara tra OMISSIS e OMISSIS. Con specifico riferimento alle sanzioni ed alla responsabilità disciplinare, i due profili (sostanziale e processuale) finiscono per coincidere perfettamente, dal momento che il procedimento di applicazione delle sanzioni si svolge, di norma, attraverso il processo giurisdizionale sportivo, nelle sue diverse forme e articolazioni. Sul piano normativo, viene innanzitutto in rilievo il vigente F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfers of Players che, al paragrafo 4 – “Termination of activity”, prevede: “1. Professionals who end their careers upon expiry of their contracts and amateurs who terminate their activity shall remain registered at the association of their last club for a period of 30 months”. Alla norma, espressione di un principio generale di ultrattività temporale dei vincoli e delle regole del diritto sportivo nei confronti dei tesserati (atleti, dirigenti ed ogni altra figura attratta all’ambito soggettivo del Regolamento F.I.F.A. e del Codice di Giustizia Sportiva), è stata da tempo riconosciuta forza espansiva ed immediata vigenza nell’ordinamento federale italiano (cfr. Corte Giust. FIGC, Sez. Un., 20 luglio 2012 n. 13/CGF). Di seguito le motivazioni della pronuncia da ultimo richiamata: “(…) Il punto fondamentale destinato a governare la fattispecie consiste nello stabilire se la cessazione del tesseramento, per fatto volontario del titolare, comporti automaticamente e immediatamente l’esonero di questo dallo statuto comportamentale concepito dall’Ordinamento federale. Come è noto, la questione ha ottenuto chiara e piana soluzione nell’ipotesi che la cessazione del tesseramento sia conseguita alla commissione di atti o fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in costanza di tesseramento. Lo stesso appellante opportunamente richiama la disposizione dell’art. 19 c. 11 C.G.S., che disciplina l’ipotesi appena considerata nel senso della permanenza della potestà disciplinare e, se del caso, punitiva, dell’ordinamento di settore. Il caso di cui oggi si discute riguarda, piuttosto, la fattispecie relativa a (eventuali) violazioni poste in essere successivamente al venir meno del tesseramento. Come i primi Giudici hanno esattamente rilevato, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (vedi decisione pubblicata in Com. Uff. n. 229/CGF del 5 aprile 2011 nel caso Oshdogan), intervenute per decidere circa la perdurante efficacia della normativa federale nazionale nei confronti di un calciatore svincolato dal proprio tesseramento con società italiana e poi tesserato per compagine straniera, ha affrontato il tema sottoposto prendendo le mosse dal previo inquadramento della disciplina sportiva nazionale nell’ambito dell’ordinamento transnazionale: ricostruzione sistematica, questa, imposta dalla doppia considerazione, di fonte istituzionale nonché di stretto diritto positivo, secondo cui non è appropriato pensare all’attività agonistica come settorializzata all’interno delle singole federazioni nazionali, dovendo essa collocarsi in un contesto più ampio nel quale non possono essere individuate soluzioni di continuità ma che va costruito su base unitaria. La seconda considerazione, legata al dato normativo richiamato da queste Sezioni Unite nel precedente citato, riguarda l’immediata applicabilità in linea di principio nell’ordinamento federale nazionale della normativa promanante dall’organo calcistico mondiale, la FIFA, in virtù del suo cogente recepimento per effetto dell’impegno statutariamente assunto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (e riprodotto nelle sue disposizioni particolari). L’ovvio esito di questa visione unitaria e transnazionale del fenomeno calcistico, in quanto risultante dall’interazione tra ordinamenti e dalla loro reciproca integrazione in ragione dell’adesione ai principi di un meta-ordinamento sovranazionale, è quello della immediata vigenza nell’ordinamento federale italiano della norma di cui all’art. 4 del regolamento FIFA, che determina l’ultrattività degli effetti del tesseramento nazionale per il periodo di trenta mesi dalla sua cessazione. La norma va - al contrario di quanto sostenuto dall’appellante - considerata quale espressione di una generale linea di tendenza dell’ordinamento FIFA a postulare la sopravvivenza, per un tempo dato e ad ogni fine, della normativa sportiva allo scioglimento del rapporto di tesseramento. Non è difficile né incerta da scorgere la ragione di questa previsione: impedire il fenomeno della calcolata sottrazione agli obblighi ordinamentali o l’approfittamento ovvero la spendita della precedente posizione di tesserato per trarre indebiti vantaggi futuri. Così si spiega la congrua durata del periodo di ultravigenza della normativa calcistica, diretta a prevenire brusche ed irreparabili soluzioni di continuità tra la condizione di tesserato e quella di estraneo all’ordinamento federale. In altri termini, deve individuarsi un tempo ulteriore che riconduce le condotte dell’ex tesserato sotto la giurisdizione federale indipendentemente dalla sussistenza del tesseramento. Ed in tale spazio di tempo, le condotte dell’ex tesserato rilevanti per l’ordinamento federale continuano ad essere governate da questo e ad essere suscettibili di sussunzione nel pertinente perimetro normativo. La norma dell’art. 4 citato, mentre determina, con una disposizione dall’evidente carattere sostanziale, il tempo entro il quale le condotte degli ex tesserati mantengono rilevanza per l’ordinamento federale, non contempla alcuna previsione di natura processuale, tale da introdurre una forma di decadenza dell’eventuale azione disciplinare circoscritta allo stesso periodo di ultrattiva applicazione delle norme sostanziali in materia calcistica. A ben vedere, la norma in parola nulla dispone circa il termine per l’utile celebrazione del procedimento disciplinare e nemmeno sancisce la coincidenza tra termine sostanziale (effettivamente previsto) e termine decadenziale, di cui non si occupa in alcun modo. Ciò che, quindi, rende ammissibile e ricorrente la giurisdizione federale, costituendone condizione necessaria e sufficiente, è la circostanza che le condotte contestate siano state poste in essere nel periodo di trenta mesi dalla cessazione del tesseramento, mentre - contrariamente alla tesi dell’appellante - rimane privo di rilevanza che il procedimento disciplinare, già dal suo avvio attraverso l’atto di deferimento sino alla conclusione con pronuncia definitiva degli organi di giustizia, si protragga anche oltre tale termine, purché abbia ad oggetto fatti commessi nell’intervallo temporale prima indicato. Alla stregua di queste osservazioni non può, pertanto, che affermarsi la giurisdizione federale nei confronti dell’appellante”. Tanto basterebbe per fondare la soggezione del OMISSIS alle norme dell’ordinamento sportivo ed alle conseguenti sanzioni disciplinari, quale dirigente della società OMISSIS, in relazione ai fatti verificatisi in data 1 dicembre 2024. Per diverso e concorrente profilo, la sussistenza della giurisdizione sportiva nella presente controversia è confermata e discende dall’interpretazione del vigente Codice, il quale definisce il proprio ambito di applicazione oggettivo e soggettivo che comprende, al tempo stesso, l’individuazione del perimetro di operatività sostanziale delle regole, anche con riguardo alla responsabilità disciplinare e, sul piano processuale, la determinazione delle controversie conoscibili dal giudice sportivo. In forza dell’art. 1 C.G.S.: “1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione. 2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni”. In base all’art. 2 C.G.S., riferito all’ambito di applicazione soggettivo: “1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”. Il successivo art. 4 C.G.S. rafforza e specifica il preciso collegamento tra l’ambito di applicazione del codice e l’assoggettamento alle disposizioni federali generali (non riferite, quindi, a particolari settori o a determinate categorie di soggetti), che impongono obblighi di comportamento, compresi quelli relativi all’osservanza dei principi deontologici generali, dei principi dello Statuto, dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Come si è detto, i soggetti tenuti ad osservare le norme generali di comportamento sono sottoposti all’azione disciplinare, all’applicazione delle sanzioni ed alla giurisdizione sportiva. Come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, “(…) la previsione normativa generale, nella parte in cui menziona ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, intende delineare i confini applicativi del Codice in modo razionale, sotto l’aspetto soggettivo, superando la rigida limitazione incentrata sul mero dato formale dell’appartenenza all’ordinamento sportivo in virtù del conseguito tesseramento. In questo senso, la formula non prevede un’elencazione analitica e nominativa dei soggetti estranei attirati nell’orbita di applicazione del Codice, ma richiede un’attenta operazione interpretativa. A tal fine, peraltro, si impone una lettura rigorosa e puntuale della disposizione, anche alla luce dei principi di tipicità e legalità che informano il sistema della giustizia sportiva, adeguati alla finalità di prevenzione e tutela generale che le regole sanzionatorie impongono. In detta cornice di riferimento è indispensabile qualificare la singola vicenda in giudizio, vagliando accuratamente ogni elemento fattuale e giuridico idoneo a determinare, con assoluta certezza, la sussistenza di un rapporto qualificato tra il soggetto non tesserato e l’ordinamento sportivo” (così Corte Fed. App., Sez. Un., 18 ottobre 2019 n. 13/2019). Orbene, dall’insieme dei documenti e dei fatti di causa pervenuti all’esame del Collegio, può senz’altro attribuirsi al OMISSIS una posizione di controllo continuativo, quantomeno indiretto, della società OMISSIS, per il concorso di indici rivelatori che di seguito si riassumono: - egli è stato presidente della OMISSIS nel recente passato e, proprio in tale veste, ha già subito la sanzione dell’inibizione per un anno e due mesi, di cui si dirà infra (cfr. Corte Sport. App., Sez. III, OMISSIS, confermata dal Coll. Garanzia CONI, OMISSIS); - egli è stato dirigente delle OMISSIS fino alla data del 7 ottobre 2024, cumulando fino a quel momento la posizione di tesserato e quella di sponsor della società, attraverso la OMISSIS di cui, per sua stessa ammissione, detiene il controllo e la legale rappresentanza; - in occasione delle partite della OMISSIS, egli pubblicamente agisce uti dominus, ben oltre il contegno ed i limiti che si addicono ai giornalisti accreditati, disponendo in esclusiva del gabbiotto (cosiddetto “sky box”) ed accedendo liberamente al terreno di gioco ad agli spogliatoi, finanche nell’intervallo della partita, per interloquire con gli ufficiali di gara ed i calciatori avversari; - in prossimità dell’udienza di trattazione, egli ha depositato in giudizio una scrittura privata (doc. 15) recante il contratto di sponsorizzazione tra la OMISSIS, di cui è amministratore unico, e la società OMISSIS; il contratto riporta su ogni pagina la sottoscrizione del OMISSIS per l’azienda sponsor e la sottoscrizione del legale rappresentante per la OMISSIS; è verosimile che, per quest’ultima, sia intervenuta alla stipula la signora OMISSIS, nata ad OMISSIS il OMISSIS, colei che ha sottoscritto la procura alle liti per il presente reclamo, proposto dalla società OMISSIS; è fatto notorio che la OMISSIS sia legata al OMISSIS da rapporto di parentela, secondo quanto emerge da articoli di stampa agevolmente reperibili sul web (cfr. “OMISSIS” su OMISSIS del OMISSIS; “OMISSIS” su OMISSIS del OMISSIS; “OMISSIS” OMISSIS del OMISSIS); secondo la più recente e condivisibile interpretazione dell’art. 115, secondo comma, c.p.c., da recepirsi anche nel processo sportivo, il fatto può divenire notorio non solo per percezione diretta da parte della collettività, ma anche indirettamente, ossia tramite una sua diffusione attraverso mezzi di comunicazione di massa, quali la stampa, il sistema radio-televisivo e soprattutto il web (Cass. Civ., sez. II, 19 agosto 2010 n. 18748; Id., Sez. I, 10 settembre 2015 n. 17906); in tale prospettiva, deve sempre ammettersi anche la cosiddetta notorietà ristretta, riferita, sotto il profilo spaziale e temporale, ad un certo tempo e luogo e, sotto il profilo sociale, ad una limitata cerchia di persone (Cass. Civ., Sez. II, 6 marzo 2017 n. 5530); - infine, tra le testimonianze scritte acquisite dalla Procura Federale, vi è quella resa in data 10 dicembre 2024 dal dott. OMISSIS, che si qualifica come “medico sportivo presso la società OMISSIS” e dichiara testualmente: “(…) in occasione della partita disputata contro il OMISSIS il 1/12/2024 ero presente in panchina ed ho assistito direttamente agli eventi che hanno portato alla squalifica del nostro presidente, OMISSIS”, così dando prova della diffusa percezione, anche all’interno della compagine societaria, della posizione apicale e dei poteri riconosciuti, in via di fatto, al OMISSIS. In definitiva, i fatti e le circostanze sopra enumerati concorrono univocamente a dimostrare che, per il tempo al quale si riferiscono i fatti sanzionati dal Giudice Sportivo, al OMISSIS doveva senz’altro riconoscersi il controllo di fatto della società OMISSIS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, secondo comma, C.G.S.; la previsione del Codice, del resto, è coerente con i principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza in tema di imprese e società, nel senso che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (tra molte: Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2023 n. 5577 ed i precedenti ivi richiamati).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0155/CSA del 18 Marzo 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. OMISSIS
Impugnazione – istanza: - – OMISSIS
Massima: L’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione deve essere respinta. Il OMISSIS, al momento della commissione dei fatti sanzionati, non era più tesserato della società OMISSIS, secondo le risultanze dal sistema dell’anagrafe federale FIGC, essendo cessato dal ruolo di dirigente accompagnatore dal 7 ottobre 2024. Ciò non vale ad escludere, sul piano sostanziale, la piena soggezione del OMISSIS alla disciplina ed alle norme sanzionatorie dell’ordinamento federale e, sul piano processuale, la conseguente competenza degli organi di giustizia sportiva a decidere sulle sanzioni disciplinari relative alla gara tra OMISSIS. Con specifico riferimento alle sanzioni ed alla responsabilità disciplinare, i due profili (sostanziale e processuale) finiscono per coincidere perfettamente, dal momento che il procedimento di applicazione delle sanzioni si svolge, di norma, attraverso il processo giurisdizionale sportivo, nelle sue diverse forme e articolazioni. Sul piano normativo, viene innanzitutto in rilievo il vigente F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfers of Players che, al paragrafo 4 – “Termination of activity”, prevede: “1. Professionals who end their careers upon expiry of their contracts and amateurs who terminate their activity shall remain registered at the association of their last club for a period of 30 months”. Alla norma, espressione di un principio generale di ultrattività temporale dei vincoli e delle regole del diritto sportivo nei confronti dei tesserati (atleti, dirigenti ed ogni altra figura attratta all’ambito soggettivo del Regolamento F.I.F.A. e del Codice di Giustizia Sportiva), è stata da tempo riconosciuta forza espansiva ed immediata vigenza nell’ordinamento federale italiano (cfr. Corte Giust. FIGC, Sez. Un., 20 luglio 2012 n. 13/CGF). Di seguito le motivazioni della pronuncia da ultimo richiamata: “(…) Il punto fondamentale destinato a governare la fattispecie consiste nello stabilire se la cessazione del tesseramento, per fatto volontario del titolare, comporti automaticamente e immediatamente l’esonero di questo dallo statuto comportamentale concepito dall’Ordinamento federale. Come è noto, la questione ha ottenuto chiara e piana soluzione nell’ipotesi che la cessazione del tesseramento sia conseguita alla commissione di atti o fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in costanza di tesseramento. Lo stesso appellante opportunamente richiama la disposizione dell’art. 19 c. 11 C.G.S., che disciplina l’ipotesi appena considerata nel senso della permanenza della potestà disciplinare e, se del caso, punitiva, dell’ordinamento di settore. Il caso di cui oggi si discute riguarda, piuttosto, la fattispecie relativa a (eventuali) violazioni poste in essere successivamente al venir meno del tesseramento. Come i primi Giudici hanno esattamente rilevato, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (vedi decisione pubblicata in Com. Uff. n. 229/CGF del 5 aprile 2011 nel caso Oshdogan), intervenute per decidere circa la perdurante efficacia della normativa federale nazionale nei confronti di un calciatore svincolato dal proprio tesseramento con società italiana e poi tesserato per compagine straniera, ha affrontato il tema sottoposto prendendo le mosse dal previo inquadramento della disciplina sportiva nazionale nell’ambito dell’ordinamento transnazionale: ricostruzione sistematica, questa, imposta dalla doppia considerazione, di fonte istituzionale nonché di stretto diritto positivo, secondo cui non è appropriato pensare all’attività agonistica come settorializzata all’interno delle singole federazioni nazionali, dovendo essa collocarsi in un contesto più ampio nel quale non possono essere individuate soluzioni di continuità ma che va costruito su base unitaria. La seconda considerazione, legata al dato normativo richiamato da queste Sezioni Unite nel precedente citato, riguarda l’immediata applicabilità in linea di principio nell’ordinamento federale nazionale della normativa promanante dall’organo calcistico mondiale, la FIFA, in virtù del suo cogente recepimento per effetto dell’impegno statutariamente assunto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (e riprodotto nelle sue disposizioni particolari). L’ovvio esito di questa visione unitaria e transnazionale del fenomeno calcistico, in quanto risultante dall’interazione tra ordinamenti e dalla loro reciproca integrazione in ragione dell’adesione ai principi di un meta-ordinamento sovranazionale, è quello della immediata vigenza nell’ordinamento federale italiano della norma di cui all’art. 4 del regolamento FIFA, che determina l’ultrattività degli effetti del tesseramento nazionale per il periodo di trenta mesi dalla sua cessazione. La norma va - al contrario di quanto sostenuto dall’appellante - considerata quale espressione di una generale linea di tendenza dell’ordinamento FIFA a postulare la sopravvivenza, per un tempo dato e ad ogni fine, della normativa sportiva allo scioglimento del rapporto di tesseramento. Non è difficile né incerta da scorgere la ragione di questa previsione: impedire il fenomeno della calcolata sottrazione agli obblighi ordinamentali o l’approfittamento ovvero la spendita della precedente posizione di tesserato per trarre indebiti vantaggi futuri. Così si spiega la congrua durata del periodo di ultravigenza della normativa calcistica, diretta a prevenire brusche ed irreparabili soluzioni di continuità tra la condizione di tesserato e quella di estraneo all’ordinamento federale. In altri termini, deve individuarsi un tempo ulteriore che riconduce le condotte dell’ex tesserato sotto la giurisdizione federale indipendentemente dalla sussistenza del tesseramento. Ed in tale spazio di tempo, le condotte dell’ex tesserato rilevanti per l’ordinamento federale continuano ad essere governate da questo e ad essere suscettibili di sussunzione nel pertinente perimetro normativo. La norma dell’art. 4 citato, mentre determina, con una disposizione dall’evidente carattere sostanziale, il tempo entro il quale le condotte degli ex tesserati mantengono rilevanza per l’ordinamento federale, non contempla alcuna previsione di natura processuale, tale da introdurre una forma di decadenza dell’eventuale azione disciplinare circoscritta allo stesso periodo di ultrattiva applicazione delle norme sostanziali in materia calcistica. A ben vedere, la norma in parola nulla dispone circa il termine per l’utile celebrazione del procedimento disciplinare e nemmeno sancisce la coincidenza tra termine sostanziale (effettivamente previsto) e termine decadenziale, di cui non si occupa in alcun modo. Ciò che, quindi, rende ammissibile e ricorrente la giurisdizione federale, costituendone condizione necessaria e sufficiente, è la circostanza che le condotte contestate siano state poste in essere nel periodo di trenta mesi dalla cessazione del tesseramento, mentre - contrariamente alla tesi dell’appellante - rimane privo di rilevanza che il procedimento disciplinare, già dal suo avvio attraverso l’atto di deferimento sino alla conclusione con pronuncia definitiva degli organi di giustizia, si protragga anche oltre tale termine, purché abbia ad oggetto fatti commessi nell’intervallo temporale prima indicato. Alla stregua di queste osservazioni non può, pertanto, che affermarsi la giurisdizione federale nei confronti dell’appellante”. Tanto basterebbe per radicare la giurisdizione sportiva nei confronti del OMISSIS, in relazione ai fatti verificatisi in data 1 dicembre 2024. Per diverso e concorrente profilo, la sussistenza della giurisdizione sportiva nella presente controversia è confermata e discende dall’interpretazione del vigente Codice, il quale definisce il proprio ambito di applicazione oggettivo e soggettivo che comprende, al tempo stesso, l’individuazione del perimetro di operatività sostanziale delle regole, anche con riguardo alla responsabilità disciplinare e, sul piano processuale, la determinazione delle controversie conoscibili dal giudice sportivo. In forza dell’art. 1 C.G.S.: “1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione. 2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni”. In base all’art. 2 C.G.S., riferito all’ambito di applicazione soggettivo: “1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”. Il successivo art. 4 C.G.S. rafforza e specifica il preciso collegamento tra l’ambito di applicazione del codice e l’assoggettamento alle disposizioni federali generali (non riferite, quindi, a particolari settori o a determinate categorie di soggetti), che impongono obblighi di comportamento, compresi quelli relativi all’osservanza dei principi deontologici generali, dei principi dello Statuto, dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Come si è detto, i soggetti tenuti ad osservare le norme generali di comportamento sono sottoposti all’azione disciplinare, all’applicazione delle sanzioni ed alla giurisdizione sportiva. Come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, “(…) la previsione normativa generale, nella parte in cui menziona ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, intende delineare i confini applicativi del Codice in modo razionale, sotto l’aspetto soggettivo, superando la rigida limitazione incentrata sul mero dato formale dell’appartenenza all’ordinamento sportivo in virtù del conseguito tesseramento. In questo senso, la formula non prevede un’elencazione analitica e nominativa dei soggetti estranei attirati nell’orbita di applicazione del Codice, ma richiede un’attenta operazione interpretativa. A tal fine, peraltro, si impone una lettura rigorosa e puntuale della disposizione, anche alla luce dei principi di tipicità e legalità che informano il sistema della giustizia sportiva, adeguati alla finalità di prevenzione e tutela generale che le regole sanzionatorie impongono. In detta cornice di riferimento è indispensabile qualificare la singola vicenda in giudizio, vagliando accuratamente ogni elemento fattuale e giuridico idoneo a determinare, con assoluta certezza, la sussistenza di un rapporto qualificato tra il soggetto non tesserato e l’ordinamento sportivo” (così Corte Fed. App., Sez. Un., 18 ottobre 2019 n. 13/2019). Orbene, dall’insieme dei documenti e dei fatti di causa pervenuti all’esame del Collegio, può senz’altro attribuirsi al OMISSIS una posizione di controllo continuativo, quantomeno indiretto, della società OMISSIS, per il concorso di indici rivelatori che di seguito si riassumono: - egli è stato presidente della OMISSIS nel recente passato e, proprio in tale veste, ha già subito la sanzione dell’inibizione per un anno e due mesi, di cui si dirà infra (cfr. Corte Sport. App., Sez. III OMISSIS, confermata dal Coll. Garanzia CONI, OMISSIS); - egli è stato dirigente delle OMISSIS fino alla data del 7 ottobre 2024, cumulando fino a quel momento la posizione di tesserato e quella di sponsor della società, attraverso la OMISSIS di cui, per sua stessa ammissione, detiene il controllo e la legale rappresentanza; - in occasione delle partite della OMISSIS, egli pubblicamente agisce uti dominus, ben oltre il contegno ed i limiti che si addicono ai giornalisti accreditati, disponendo in esclusiva del gabbiotto (cosiddetto “sky box”) ed accedendo liberamente al terreno di gioco ed agli spogliatoi, finanche nell’intervallo della partita, per interloquire con gli ufficiali di gara ed i calciatori avversari; - in prossimità dell’udienza di trattazione, egli ha depositato in giudizio una scrittura privata (doc. 15) recante il contratto di sponsorizzazione tra la OMISSIS, di cui è amministratore unico, e la società OMISSIS; il contratto riporta su ogni pagina la sottoscrizione del OMISSIS per l’azienda sponsor e la sottoscrizione del legale rappresentante per la OMISSIS; è verosimile che, per quest’ultima, sia intervenuta alla stipula la signora OMISSIS, nata OMISSIS il OMISSIS, colei che ha sottoscritto la procura alle liti per il reclamo n. 0129/CSA proposto dalla società OMISSIS, collegato al presente giudizio; è fatto notorio che la sig.ra OMISSIS sia parte della famiglia OMISSIS e sia legata all’odierno reclamante da rapporto di parentela, secondo quanto emerge da articoli di stampa agevolmente reperibili sul web (OMISSIS); secondo la più recente e condivisibile interpretazione dell’art. 115, secondo comma, c.p.c., da recepirsi anche nel processo sportivo, il fatto può divenire notorio non solo per percezione diretta da parte della collettività, ma anche indirettamente, ossia tramite una sua diffusione attraverso mezzi di comunicazione di massa, quali la stampa, il sistema radio-televisivo e soprattutto il web (Cass. Civ., sez. II, 19 agosto 2010 n. 18748; Id., Sez. I, 10 settembre 2015 n. 17906); in tale prospettiva, deve sempre ammettersi anche la cosiddetta notorietà ristretta, riferita, sotto il profilo spaziale e temporale, ad un certo tempo e luogo e, sotto il profilo sociale, ad una limitata cerchia di persone (Cass. Civ., Sez. II, 6 marzo 2017 n. 5530); - infine, tra le testimonianze scritte prodotte in giudizio dal OMISSIS, vi è quella resa in data 10 dicembre 2024 dal dott. OMISSIS, che si qualifica come “medico sportivo presso la società OMISSIS” e dichiara testualmente: “(…) in occasione della partita disputata contro il OMISSIS il 1/12/2024 ero presente in panchina ed ho assistito direttamente agli eventi che hanno portato alla squalifica del nostro presidente, OMISSIS”, così dando prova della diffusa percezione, anche all’interno della compagine societaria, della posizione apicale e dei poteri riconosciuti, in via di fatto, al OMISSIS, anche al tempo dei fatti oggetto di sanzione. In definitiva, i fatti e le circostanze sopra enumerati concorrono univocamente a dimostrare che, per il tempo al quale si riferiscono i fatti sanzionati dal Giudice Sportivo, al OMISSIS è riconducibile il controllo di fatto della società OMISSIS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, secondo comma, C.G.S.; la previsione del Codice, del resto, è coerente con i principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza in tema di imprese e società, nel senso che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (tra molte: Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2023 n. 5577 ed i precedenti ivi richiamati).