F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0002/CFA pubblicata il 7 Luglio 2025 (motivazioni) – A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi-PFI

 

Decisione/0002/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0122/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Fabrizio D'Alessandri - Componente

Diego Sabatino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0122/CFA/2024-2025 proposto da Ferretti Paolo in qualità di Presidente della A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale della Toscana, pubblicata sul C.U. Comitato regionale Toscana n. 88 del 29/05/2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 30/06/2025, tenutasi in videoconferenza, il pres. Diego Sabatino e uditi l’avv. Fabio Giotti per la reclamante e l’avv. Francesco Tropepi per la Procura federale interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 04/06/2025, iscritto al n. 0122/CFA/2024-2025, Ferretti Paolo in qualità di Presidente della A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale della Toscana, pubblicata sul C.U. Comitato regionale Toscana n. 88 del 29/05/2025, con la quale è stata inflitta alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di 1.500,00 a seguito di deferimento da parte della Procura federale “ai sensi dell’art. 25 comma 3 e art. 26 comma 1 del CGS per avere alcuni sostenitori, nel corso della gara Chiusi vs Olimpia Colligiana del 9/11/24 nel campionato Allievi B, fatto ingresso nel recinto di gioco ed avere raggiunto la postazione occupata dai calciatori avversari, sferrando pugni alla copertura della panchina loro destinata, nonché per avere proferito frase di stampo razzistico all’indirizzo di un calciatore avversario, e per avere un proprio sostenitore fatto ingresso all’interno del recinto di gioco ed avere afferrato per il collo un calciatore minorenne avversario e segnatamente il portiere, mentre a fine gara si accingeva a far rientro negli spogliatoi”.

1. I fatti di causa sono ricostruibili sulla base del deferimento e si riferiscono alla circostanza che “Nel corso della gara Nuova Società Chiusi – Olimpia Colligiana del 9.11.2024 alcuni sostenitori della squadra ospitante hanno raggiunto la postazione occupata dai calciatori schierati nelle fila della squadra della società U.S.D. Colligiana sferrando pugni alla copertura della panchina loro destinata” … “nonché per avere alcuni propri sostenitori, posizionati nel settore occupato dalla tifoseria ospitante, proferito all’indirizzo del calciatore minorenne sig. F.S.F. la seguente testuale espressione: “negro di merda”; nonché ancora per aver un proprio sostenitore fatto ingresso all’interno del recinto di gioco ed avere afferrato per il collo il calciatore minorenne sig. M.S., schierato nelle fila della squadra ospite con il ruolo di portiere; tale episodio è accaduto al termine della gara mentre il calciatore sig. M.S. si accingeva a rientrare nello spogliatoio riservato alla propria squadra”.

2. Il Tribunale federale territoriale della Toscana, con una sintetica motivazione, ha ritenuto provati gli addebiti, evidenziando: a) l’attendibilità complessiva dell’indagine svolta dalla Procura, in quanto “approfondita ed esente da censure”; b) l’irrilevanza dell’assenza di riferimenti all’episodio nel rapporto arbitrale, stante il suo valore probatorio solo in relazione ai fatti di diretta cognizione del direttore di gara.

Pertanto, assunta la causa in decisione, il Tribunale federale territoriale della Toscana, ritenuto fondato l’addebito, infliggeva alla Società Nuova Pol. Chiusi ASD la sanzione dell’ammenda di 1.500,00.

3. Con il reclamo qui in esame, Ferretti Paolo, in qualità di Presidente della A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi, impugna la decisione adottata, sulla scorta di un unico motivo di diritto, rubricato “erronea e/o omessa motivazione in ordine agli addebiti

contestati alla reclamante – assenza di prove a carico della Nuova Società Pol. Chiusi”, dove, previa una ricostruzione sui principi in merito alla formazione della prova nel giudizio sportivo e, in particolare, sulla rilevanza delle dichiarazioni del direttore di gara e dell’ampiezza dei fatti di cui questi dovrebbe essere comunque a conoscenza, vengono sottoposte a disamina le singole fattispecie oggetto di deferimento (in particolare: sulle frasi di stampo razzista asseritamente profferite dai sostenitori della reclamante ad un calciatore dell’Olimpia Colligiana; sull’ingresso nel recinto di gioco dei sostenitori della Pol. Chiusi che avrebbero sferrato pugni alla panchina della Colligiana; sull’addebito relativo al sostenitore che avrebbe fatto ingresso nel recinto di gioco ed avrebbe afferrato per il collo un calciatore minorenne della Colligiana), evidenziando come per nessuna di esse si sia raggiunta la prova del fatto.

4. All’udienza del 30/06/2025, tenutasi in videoconferenza, uditi l’avv. Fabio Giotti per la reclamante e l’avv. Francesco Tropepi per la Procura federale interregionale, la causa è stata assunta in decisione.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso non è fondato e va respinto.

6. In via preliminare, occorre ricordare che è principio non contestato, nemmeno tra le parti qui in giudizio, che “Il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale” (CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025; id., Sez. I, decisione n. 99/CFA/2024-2025).

7. Nel caso in esame, il citato principio è utilizzato dalla difesa reclamante a sostegno di una affermazione diversa, per cui, qualora i fatti evidenziati fossero tali da dover essere posti necessariamente a cognizione del direttore di gara e qualora questa cognizione non sia avvenuta, ciò significherebbe che tali fatti non siano avvenuti.

Si tratta di una posizione non condivisibile.

Va ricordato che nell’ordinamento sportivo, a fronte della regola generale di cui all’art. 57, comma 1, CGS (“Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale”), che è espressione di un principio generale di tutti gli ordinamenti processuali moderni, vige una regola eccezionale, di cui all’art. 61, comma 1 (“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”) dove si attribuisce unicamente a determinati atti il valore di piena prova.

Il rapporto tra le due disposizioni è quello tra regola ed eccezione e ne implica quindi un attento governo, proprio per evitare usi distorti incidenti sul principio probatorio. Nel caso in esame, proprio l’allargamento del campo di cognizione del direttore di gara, postulato dalla difesa in relazione ai fatti che il direttore di gara avrebbe dovuto conoscere, determina uno stravolgimento della regola. In tal modo, la disposizione eccezionale amplia l’area di sua applicazione a detrimento della regola generale del libero convincimento del giudice, per cui diventano oggetto di prova piena non solo fatti conosciuti ma anche fatti teoricamente conoscibili. La disposizione eccezionale, che ha un senso in relazione ad eventi direttamente conosciuti dal direttore di gara e giustifica così il suo regime probatorio pieno, diventerebbe evanescente, non agganciata ad una cognizione sensoriale ma ad una deontica, del tutto teorica.

È una ricostruzione quindi da avversare con forza, per il suo inconciliabile contrasto con i principi che governano il diritto processuale moderno.

8. La proposta ricostruzione può trovare invece un più limitato ambito applicativo qualora sia più propriamente limitata ad evidenziare come la mancata conoscenza di un fatto in capo al direttore di gara sia elemento valutabile nel più generale concetto del libero convincimento del giudice.

In tal caso, però, non si aggiunge nulla al consolidato canone di valutazione della prova e del suo grado, tema esaminato compiutamente dalla giustizia sportiva, nel senso di affermare che “Se non c’è dubbio che il principio del giusto processo, di cui all’art. 111 della Costituzione, accomuna il processo sportivo al processo penale (v. art. 44 CGS), tuttavia v’è una differenza quanto al grado della prova che deve essere raggiunta per l’applicazione del provvedimento sanzionatorio. Le affinità tra il giudizio disciplinare sportivo e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025). La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito. Tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell’ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza” (CFA, Sez. I, decisione n. 99/CFA/2024-2025).

9. Ciò premesso, occorre evidenziare come la Procura, nel suo atto di deferimento, si sia già data carico di portare a conoscenza del giudice unicamente fatti per i quali si era giunti ad un riscontro tra dichiarazioni di soggetti diversi. Infatti, gli elementi di maggior doglianza dell’atto di reclamo (quale il tema della “sospensione della gara per qualche minuto”) non sono ricompresi nell’atto di accusa dell’organo requirente.

Per altro verso, negli stessi atti di indagine, appaiono quegli elementi di precisione (ad esempio, nella indicazione esplicita della frase razzista pronunciata, come anche dei soggetti che hanno riportato i fatti) la cui supposta mancanza è stata oggetto di censura, anche in sede di discussione orale, da parte del reclamante.

10. Al contrario, emergono invece elementi di concordanza sui fatti oggetto di deferimento.

In generale, il complessivo svolgersi degli eventi è stato oggetto di dichiarazioni tra loro coerenti da parte dei dirigenti tesserati per la U.S.D. Colligiana, Iuri Giannini e Luca Ravenni, nonchè dell’allenatore Samuele De Santi. Questi, in occasione della loro audizione da parte della Procura federale, hanno condiviso i contenuti della segnalazione che ha dato avvio all’indagine federale. Del pari, anche Mario Mischi, autore dell’esposto, ha riaffermato durante la sua audizione del 19/12/2024 di aver assistito agli eventi, cosi ricostruendo l’accaduto: “verso metà del secondo tempo ci sono stati i primi episodi da parte dei sostenitori del Chiusi che si sono portati verso la panchina della U.S.D. Colligiana dando pugni sulla copertura della panchina della squadra di questa società”.

Si tratta quindi di un accadimento storico sul quale vi è concordia tra i soggetti ascoltati e del quale entrambi i dirigenti tesserati per la U.S.D. Colligiana sono stati testimoni diretti, avendo potuto osservare de visu i comportamenti posti in essere dai sostenitori della squadra della A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi. Particolarmente significativa a tal proposito è la posizione di Iuri Giannini che, audito dalla Procura federale, ha dichiarato: “ovviamente ho visto perché ero seduto in panchina alcuni esagitati che hanno colpito con pugni la copertura della nostra panchina”, a consolidamento di una diretta conoscenza dei fatti.

Al riguardo, non può accogliersi la tesi della ricorrente secondo cui non si sarebbero verificati danni e non emergerebbero prove certe che tali sporadici colpi alla panchina siano stati di intensità tale da creare pericolo non emergendo elementi che possano anche solo far pensare alla volontà dei tifosi di colpire anche i presenti in campo e/o sfondare la panchina.

In merito all’art. 26, comma 1, CGS, vale infatti rammentare la costante giurisprudenza di questa Corte federale (ex multis: CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023) secondo cui è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché debbono essere considerate sanzionabili ed idonee a turbare il clima di serenità, anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. E’ noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Pertanto un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva.

Del pari, non vi sono dubbi sulla sussistenza del comportamento discriminatorio adottato dai sostenitori della squadra della società A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi e diretti al calciatore minorenne Frank Steve Feussing della squadra della U.S.D. Colligiana. Proprio la persona offesa, ascoltata dalla Procura federale, ha confermato che: “Il pubblico inveiva contro di me con offese razziste”. Sebbene sia già sufficiente il riscontro proveniente dalla sola persona offesa, le dichiarazioni di Frank Steve Feussing, sono state poi confermate con maggiore pregnanza dall’allenatore tesserato per la società U.S.D. Colligiana, Samuele De Santi, con una dichiarazione resa davanti alla Procura federale del seguente tenore: “inoltre c’erano sostenitori che hanno offeso ripetutamente un mio calciatore di colore definendolo ‘negro di merda’”.

La conferma dell’utilizzo di frasi razziste ha un ulteriore avallo dalle dichiarazioni rese davanti alla Procura federale da Iuri Giannini, dirigente tesserato della U.S.D. Colligiana, che in merito a quanto subito dal calciatore Frank Steve Feussing, ha riferito: “confermo inoltre che diversi sostenitori del Chiusi offendevano il nostro calciatore di colore con epiteti vergognosi”.

Infine, venendo al comportamento del sostenitore della A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi che ha aggredito il portiere della squadra della U.S.D. Colligiana, afferrandolo per il collo mentre stava per rientrare nello spogliatoio al termine della gara, deve evidenziarsi che lo stesso calciatore minorenne, Mattia Sabatini, audito dalla Procura federale in data 22/01/2025, ha riportato l’episodio, dichiarando: “mentre andavo negli spogliatoi uno spettatore mi ha afferrato per il collo”. Tale evento ha trovato riscontro nelle ulteriori dichiarazioni rese da Luca Ravenni e Mario Mischi che, coerenti tra loro, riportano che “a fine gara è entrato in campo un soggetto che con fare minaccioso ha poi messo in atto le minacce colpendo il portiere della Colligiana”.

Complessivamente, quindi, questa Corte non ritiene di dover rivedere, in termini di ricostruzione del fatto e di sussistenza della violazione addebitata, la decisione oggetto di reclamo.

11. Del pari, in relazione alla quantificazione della sanzione, va considerato che il sistema di giustizia sportiva prevede una progressività afflittiva, permeata da una ratio di responsabilizzazione proporzionata al rango sportivo della società (tanto da fissare minimi e massimi edittali unicamente per le società di serie A, B e C).

Le norme in esame, infatti, recitano:

Art. 25 Prevenzione di fatti violenti

1. Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. Nei casi di recidiva è imposto l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

2. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale

3. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure di cui al comma 1. Nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f).

Art. 26 Fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.

2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C.

Appare evidente un tema di graduazione di responsabilità in ragione del collocamento nei diversi campionati, con un progressivo decrescere della sanzione in ragione della minor rilevanza della competizione sportiva.

Nel caso in esame, trattandosi di società militante nel girone A del campionato Allievi B, può sicuramente applicarsi una sanzione minima, corrispondente a quella già valutata dal primo giudice, consistente nell’ammenda di . 1.500,00.

12. In conclusione, va respinto il reclamo n. 0122/CFA/2024-2025 proposto da Ferretti Paolo in qualità di Presidente della A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale della Toscana, pubblicata sul C.U. Comitato regionale Toscana n. 88 del 29/05/2025 e, conseguentemente, va confermata la decisione assunta dal primo giudice, con la quale è stata inflitta alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di 1.500,00.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione della decisione alle parti con PEC

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Diego Sabatino                                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it