F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0005/CFA pubblicata il 14 Luglio 2025 (motivazioni) – A.S.D. Union Gorla Calcio-Sig. Paolo Luca Bovio

 

Decisione/0005/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0130/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Giordano - Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0130/CFA/2024-2025 proposto dalla società A.S.D. Union Gorla Calcio e dal Sig. Paolo Luca Bovio per la revocazione e/o revisione, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. e) e art 63, comma 4, lett. b) C.G.S., del provvedimento di “inibizione a tempo oppure squalifica a gara fino al 27.8.2025”, assunto dal Giudice sportivo con C.U. n. 21 VB del 2 maggio 2025;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 03.07.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l’Avv. Maria Laura Guardamagna e l’Avv. Giulia Re in sostituzione dell’Avv. Federico Balconi per i reclamanti; è presente altresì il Sig. Roberto Pagani;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 29 aprile 2025 è stata disputata la partita Union Gorla Calcio – Calcio Bosto del campionato U15 Regionali C11 maschilegirone A.

Nel corso della partita l’arbitro ammoniva una prima volta, a fine primo tempo, il giocatore del Calcio Bosto Giacomo D’Errico e, una seconda volta, al minuto 24 del secondo tempo, comportandone l’espulsione.

Al termine della partita, i dirigenti del Calcio Bosto USD accerchiavano il giovane arbitro, ostacolandolo nel percorso verso lo spogliatoio, chiedendo i motivi della espulsione del calciatore e, successivamente, chiedevano la modifica del referto arbitrale.

Tale condotta avveniva alla presenza del dirigente della società avversaria Union Gorla Calcio sig. Paolo Luca Bovio, il quale non interveniva a tutela del giovane arbitro e si limitava ad affermare che quella “non era una cosa da fare” (modifica rapporto arbitrale)

Con Comunicato ufficiale 21 VB del 2 maggio 2025, il Giudice sportivo irrogava le seguenti sanzioni disciplinari:

- 250,00 di ammenda alla società Calcio Bosto USD;

- inibizione a tempo o squalifica a gare: fino al 1.7.2026 per il dirigente della società Calcio Bosto USD Sig. Sala Luciano;

- inibizione a tempo o squalifica a gare: fino al 1.10.2025 per i dirigenti della società Calcio Bosto USD Sig.ri Franzese Giuseppe e Iaria Saverio;

- inibizione a tempo o squalifica a gare: fino al 27.8.2025 per i dirigenti della società Union Gorla Calcio Sig. Bovio Paolo Luca;

- squalifica fino al 1.10.2025 per l’allenatore della società Calcio Bosto USD Sig. Sorrenti Biagio;

- espulsione per tre gare effettive del calciatore della società Union Gorla Calcio Sig. Alva Gonzales Gianluca;

- espulsione per una gara effettiva del calciatore della società Calcio Bosto USD Sig. D’Errico Giacomo;

- ammonizione con diffida (IV INFR) al calciatore della società Calcio Bosto USD Sig. Marzolla Lorenzo.

Avverso la decisione del 2 maggio 2025 entrambe le società sportive presentavano reclamo e mentre quello proposto dalla Union Gorla è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo in data 8 maggio 2025, la Corte sportiva d’appello territoriale (CU 26 VB del 15/05/2025) ha parzialmente accolto il reclamo presentato dalla Calcio Bosto USD ritenendo di dover “valutare l’effettiva portata intimidatoria e conseguentemente l’effettiva gravità in maniera meno severa”, rimodulando le sanzioni:

- Sig. Sala Vincenzo: inibizione a tempo fino al 2 agosto 2025;

- Sig. Franzese Giuseppe: inibizione a tempo fino al 2 luglio 2025;

- Sig. Iaria Saverio: inibizione a tempo fino al 2 luglio 2025; - Sig. Sorrenti Biagio: squalifica a tempo fino al 2 luglio 2025;

- USD Calcio Bosto: ammenda di 100,00 (cfr. doc. 03).

In data 14 giugno 2025, la Union Gorla ha proposto reclamo dinanzi la Corte federale d’appello, a mezzo del quale veniva richiesto di “accogliere il reclamo per revocazione ex art. 63, comma 1, lett. e), CGS FIGC e revocare il provvedimento di “inibizione a tempo oppure squalifica a gare: fino al 27/8/2025”, assunto dal Giudice sportivo con C.U. N. 21VB del 02/05/2025 nei confronti di Bovio Paolo Luca e, per l’effetto, assolvere Paolo Luca Bovio da ogni contestazione per non aver commesso l’illecito disciplinare o, eventualmente, irrogare il minimo della sanzione edittale o la diversa sanzione che sarà ritenuta equa secondo giustizia da questa Corte d’Appello;

in via subordinata:

- accogliere il reclamo per revisione ex art. 63, comma 4, lett. b), CGS FIGC e riformare il provvedimento di “inibizione a tempo oppure squalifica a gare: fino al 27/8/2025”, assunto dal Giudice sportivo con C.U. N. 21VB del 02/05/2025 nei confronti di Bovio Paolo Luca e, per l’effetto, assolvere Paolo Luca Bovio da ogni contestazione per non aver commesso l’illecito disciplinare o, eventualmente, irrogare il minimo della sanzione edittale o la diversa sanzione che sarà ritenuta equa secondo giustizia da questa Corte d’Appello.”

All’udienza, uditi l’Avv. Maria Laura Guardamagna e l’Avv. Giulia Re in sostituzione dell’Avv. Federico Balconi per i reclamanti, presente altresì il Sig. Roberto Pagani, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Occorre premettere che, testualmente, il reclamo del ricorrente si appunta sul “provvedimento di “inibizione a tempo oppure squalifica a gare: fino al 27/8/2025”, assunto dal Giudice Sportivo con C.U. N. 21VB del 02/05/2025 nei confronti di Bovio Paolo Luca in ordine alla gara UNION GORLA CALCIO – BOSTO del campionato di GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15 – GIRONE A”.

In realtà, poiché tale decisione del giudice sportivo di primo grado – di cui formalmente si chiede la revocazione o la revisione - è passata in giudicato solo la decisione della Corte sportiva d’appello territoriale del C.R. Lombardia, pronunciata in data 8 maggio 2025 su reclamo della società A.S.D. Union Gorla Calcio, il Collegio ritiene che oggetto del presente reclamo per revocazione o revisione sia tale ultima decisione della Corte sportiva d’appello territoriale.

In tal modo, prescindendo da un apprezzamento in termini di inammissibilità del petitum e applicando il principio generale secondo cui il giudice ha il potere di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie differente da quella descritta dalle parti.

2. E’ noto come la revocazione e la revisione costituiscono un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale e straordinario, che risponde alle esigenze di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da patologie che ne hanno turbato il percorso e l’esito e in cui, in assenza di tali turbative, la decisione avrebbe potuto essere diversa.

In questi casi, eccezionalmente, l’ordinamento può considerare che il bisogno di giustizia prevalga su quello della stabilità della decisione (cfr. CFA, SS.UU., n. 29/2023-2024).

I due istituti sono modellati sull’analogo istituto del Codice di procedura civile per la revocazione e su quello di procedura penale per la revisione.

Secondo i principi generali, anche l’art. 63 CGS FIGC prevede per la revocazione e per la revisione una valutazione preliminare di verifica sulla ammissibilità (fase rescindente) e, in caso positivo, una nuova richiesta del merito (fase rescissoria) (Cfr. CFA, SS.UU., n. 102/2023-2024).

3. Nel caso di specie, per entrambe le richieste (revocazione e revisione della decisione) non viene superata la fase della ammissibilità dei relativi motivi, non ricorrendo le rigorose previsioni contenute nell’art. 63 CGS, non suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.

Questa Corte è ben consapevole che l’esito del reclamo proposto dalla USD Calcio Bosto dinanzi alla Corte sportiva d’appello abbia avuto un esito parzialmente positivo, con una riduzione sostanziale e sostanziosa delle sanzioni irrogate dal Giudice sportivo e che, di tale riforma parziale, ne avrebbe verosimilmente beneficiato anche il dirigente della Union Gorla Calcio, sig. Paolo Luca Bovio; ma la dichiarazione di inammissibilità per tardività del reclamo di quest’ultima associazione sportiva (che ha reso definitiva la decisione del Giudice sportivo) non può trovare rimedio in questa sede speciale e straordinaria.

Non si verte, come detto, su un giudizio di reclamo ordinario, con poteri della Corte federale d’appello estesi anche al merito della decisione impugnata, ma su una forma di impugnazione straordinaria che presuppone la definitività dei provvedimenti gravati e consente, solo in ipotesi specifiche (che vincolano l’operato della Corte federale d’appello) una revocazione e/o revisione della decisione reclamata.

4. Ed invero, non sussiste “un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”, rilevante ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. e).

Come è noto, difatti, affinché possa ritenersi ammissibile l’istanza di revocazione per errore di fatto, la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato senza che l’errore di fatto possa coinvolgere l’attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 93/2022-2023).

E ciò anche in relazione alla pacifica considerazione secondo cui il rimedio revocatorio non può essere configurato come un ordinario mezzo per la introduzione, di fatto, di un terzo grado di giudizio con cui rimettere in discussione il decisum del giudice e sollecitarne nuovamente l’attività valutativa.

Orbene, nel caso di specie, è evidente che non si riscontra alcun “abbaglio dei sensi” nella decisione della Corte sportiva d’appello territoriale in quanto nella stessa – come più ampiamente si dirà - non v’è alcun accertamento del fatto, in senso proprio, ma una mera declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto dalla Union Gorla Calcio.

Del resto, già da tempo questa Corte ha affermato l’evidente principio secondo cui la revocazione non può essere utilizzata per sanare vizi procedurali del ricorso proposto avverso la decisione che si intende revocare (si veda: Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 242/2009-2010, per un analogo caso di revocazione di una declaratoria di inammissibilità del Giudice di secondo grado di un reclamo presentato oltre i termini previsti).

In ogni caso, se anche si volesse ammettere – superando il giudizio rescindente e lambendo il giudizio rescissorio - un raffronto tra i fatti (asseritamente) accertati dalle due decisioni, pur avendo la Corte sportiva d’appello ridimensionato l’episodio accaduto negli spogliatoi, è residuata la “portata intimidatoria” della condotta dei dirigenti della Bosto Calcio USD, sia pure con una valutazione di “effettiva gravità in maniera meno severa”.

Così come la Corte sportiva d’appello ha affermato che “le modalità di richiesta di correzione dell’errore nell’arbitro sul rapportino di gara appaiono prive di giustificazione”, ragion per la quale la situazione di fatto, sebbene affievolita, non risulta essere stata smentita o del tutto disattesa.

Nel fatto è da ricomprendere anche la condotta del dirigente della squadra reclamante sig. Bovio, che si è consolidata nell’accertamento del Giudice sportivo che lo ha ritenuto essere stato presente e responsabile per l’omesso intervento a favore del giovane arbitro, pur non approvando, il predetto dirigente, la richiesta di modifica del rapporto arbitrale.

Può quindi escludersi che il Bovio non sia stato presente ai fatti contestati; anche lui avrebbe potuto eventualmente beneficiare di una riduzione della sanzione nel reclamo proposto dinanzi la Corte sportiva di appello ma, come visto, la dichiarazione di inammissibilità ha impedito l’esame delle sue doglianze.

5. Parimenti, non sussistono le condizioni previste dall’art. 63, comma 4, lett. b), CGS previste per i casi di inconciliabilità della decisione con quella di altra decisione irrevocabile.

È noto che la revisione costituisce il rimedio che l’ordinamento processuale appresta per porre soluzione allo iato emergente fra verità processuale e verità storica quanto all’accertamento del fatto, messo a nudo da elementi sopravvenuti al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

In merito, è stato osservato da questa Corte federale d’appello – sulla scia della Corte di Cassazione penale - che il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili deve essere inteso con riferimento all’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 11/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 21/2022-2023).

Ma, se ciò è vero, è anche evidente che, nel caso di specie, non sussiste alcuna incompatibilità logica tra i fatti accertati dalla Corte sportiva d’appello su reclamo della Union Gorla Calcio rispetto a quelli accertati su reclamo della Calcio Bosto.

E ciò per la semplice ragione che nella decisione su reclamo della Union Gorla Calcio non v’è alcun accertamento del fatto – in senso proprio – ma una declaratoria d’inammissibilità, che produce un mero giudicato formale e non un giudicato sostanziale, non comportando alcun accertamento del merito né alcun accertamento del fatto oggetto della domanda.

In sostanza, la sentenza che si limita a dichiarare l'inammissibilità del ricorso non ha autorità di giudicato sostanziale, ma solo formale, non avendo contenuto decisorio sulla situazione giuridica controversa.

D’altro canto – al di là di questo dato, appunto, formale - se anche si esamina nel merito la decisione della Corte sportiva d’appello su reclamo della Calcio Bosto, appare evidente che il giudice di secondo grado – lungi dall’accertare fatti (asseritamente) incompatibili con quelli relativi al reclamo della Union Gorla Calcio – ha preso atto che “nell’odierno procedimento, stante l’assenza di elementi di senso opposto, i fatti di cui al referto di gara devono ritenersi pienamente accertati”, concentrando il proprio decisum esclusivamente sulla considerazione secondo cui “la valutazione … può dunque vertere esclusivamente sulla proporzionalità delle sanzioni rispetto ai fatti ascritti.”.

Non v’è stato, pertanto, nessun accertamento dei fatti – in senso proprio - nei due giudizi e quindi nessuna incompatibilità tra gli stessi: nell’uno v’è stata una rimodulazione delle sanzioni già inflitte, mentre, nell’altro, una mera declaratoria di inammissibilità.

D’altro canto, appare evidente – sotto il profilo del comportamento processuale - che una volta vistosi respinto per tardività il proprio gravame, la Union Gorla Carlo non possa poi giovarsi della riduzione delle sanzioni accertate nei confronti della Calcio Bosto in autonomo reclamo, poiché in tal modo si aggirerebbe la regola processuale prevista – secondo quanto statuito dalla Corte sportiva di appello territoriale del C.R. Lombardia – ”dal C.U. 147/A del 15 gennaio 2025 della FIGC, la LND, con C.U. n. 292 del 15 gennaio 2025,” che “ ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 — maschili e femminili della LND e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi, per la s.s. 2024/2025; Comunicato successivamente richiamato dal C.U. n. 21 CS del C.R.L. del 16 gennaio 2025.”.

6. Pertanto, il reclamo deve ritenersi inammissibile nel giudizio rescindente e non può avere luogo la fase rescissoria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo per revocazione e/o revisione in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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