F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0001/CFA pubblicata il 7 Luglio 2025 (motivazioni) – U.S. CATANZARO 1929 S.r.l.
Decisione/0001/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0128/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Antonia Fiordelisi – Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Federica Varrone - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0128/CFA/2024-2025 proposto in data 10.6.2025 dalla società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l.;
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale - Sezione vertenze economiche n. 0026/TFNSVE 2024/2025 del 04.06.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza del 2.7.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. St. Federica Varrone e uditi l’avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante, l’Avv. Gian Pietro Bianchi per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.,
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso del 5.3.2025, proposto dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche - ai sensi degli artt. 90, comma 1, lettera a), e 91 CGS, la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. ha impugnato “la certificazione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B del premio e/o indennizzo di €100.000,00 (centomila/00) + I.V.A. in favore di Atalanta Bergamasca Calcio, relativo al calciatore Andrea Ceresoli [nato a Treviglio (BG), il 25.03.2003 – C.F.: CRSNDR03C25L400M – Matricola F.I.G.C.: 6668535], notificata a U.S. Catanzaro 1929 in data 07 febbraio 2025”.
In fatto, la ricorrente ha dedotto che, in data 08 agosto 2024, con accordo in bollo n. 0002855161/24 “ Variazione di Tesseramento per Calciatori Professionisti”, la società Atalanta Bergamasca Calcio cedeva in prestito annuale, a titolo oneroso, il calciatore Andrea Ceresoli alla società U.S. Catanzaro 1929. Per detta cessione, veniva pattuita la corresponsione di € 100.000,00 (+ I.VA.) in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio, oltre la previsione di eventuali premi e/o indennizzi da riconoscersi al Club cedente.
In particolare, all’accordo in bollo n. 0002855161/24 risultava allegato il modulo 'Premi e/o Indennizzi', nel quale si prevedeva che la società Atalanta Bergamasca Calcio avrebbe avuto diritto all’importo di € 100.000,00 qualora il calciatore Andrea Ceresoli avesse disputato un numero inferiore a 19 (diciannove) gare nel campionato di Serie B – play-off e play-out inclusi – nella stagione sportiva 2024/2025 con la squadra Unione Sportiva Catanzaro 1929 s.r.l..
In data 03 febbraio 2025, le società U.S. Catanzaro 1929 e Atalanta Bergamasca Calcio stipulavano un accordo di “ Risoluzione Consensuale dei Trasferimenti e delle Cessioni a Titolo Temporaneo” ai sensi dell’art. 103 bis delle N.O.I.F., n. 0009207260/24, con il quale risolvevano la variazione di tesseramento temporanea del calciatore Andrea Ceresoli, stipulata in data 08 agosto 2024, con rideterminazione del corrispettivo dovuto dal Club calabrese a quello bergamasco in € 50.000,00 (cinquantamila/00), in luogo dei € 100.000,00 originariamente previsti.
In data 03 febbraio 2025, la società Atalanta Bergamasca Calcio richiedeva alla LNP Serie B la certificazione del premio e/o indennizzo di €100.00,00 (centomila/00) + I.V.A. relativa al calciatore Andrea Ceresoli, ritenendo che si fossero verificate le condizioni per la maturazione del suddetto premio e/o indennizzo.
In data 07 febbraio, la Lega nazionale Serie B riconosceva il premio e/o indennizzo di €100,00.00 (centomila/00) + I.V.A. in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio, con pagamento in una unica soluzione.
1.1. Tanto premesso in fatto, la ricorrente deduceva in diritto “ l’erronea ed apodittica certificazione del premio e/o indennizzo da parte della LNP Serie B, relativo al calciatore Andrea Ceresoli – nessun premio e/o indennizzo è dovuto dalla U.S. Catanzaro 1929 alla consorella Atalanta Bergamasca Calcio”.
A sostegno della propria domanda, la società U.S. Catanzaro 1929 deduceva che la condizione prevista per il pagamento del premio e/o indennizzo non si fosse verificata, poiché il trasferimento del calciatore era stato risolto consensualmente prima della conclusione della stagione sportiva 2024-2025.
La società Atalanta Bergamasca Calcio si costituiva in giudizio instando per l’infondatezza del ricorso ed, in subordine, per il riconoscimento del premio e/o indennizzo nella misura massima ritenuta dovuta. La stessa richiedeva inoltre l’ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova articolati nella memoria difensiva.
2. La Lega nazionale professionisti Serie B rimaneva contumace.
3. Alla prima udienza del 2 aprile 2025, il Tribunale di prime cure, con ordinanza n. 0002/2024-2025, ammetteva la prova per testi formulata dalla società Atalanta Bergamasca Calcio SpA, rinviando per l’escussione all’udienza del 7 maggio 2025.
All’udienza del 7 maggio 2025, erano sentiti sui capitoli dedotti il signor Salvatore Maria Conti (segretario della società US Catanzaro 1929 Srl) ed il signor Alessandro Bedin (segretario della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.).
All’esito dell’udienza di discussione del 26.5.2025, il Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche ha definito la controversia con l’impugnata decisione con la quale ha respinto il ricorso.
4. Con il reclamo del 10 giugno 2025, proposto ai sensi dell’art. 101 CGS, la società US Catanzaro 1929 Srl impugna dinanzi a questa Corte la decisione del TFN, sulla scorta di due motivi:
(i) “evidente, indubitabile ed indiscutibile errata interpretazione, da parte del Giudice di primo grado, del plesso normativo di cui all’art. 103 bis, comma 1, lett. b) delle N.O.I.F. in uno con la descrizione di cui al modulo per l’eventuale maturazione del premio e/o indennizzo – per l’effetto, annullamento e/o revoca dell’impugnato provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, afferente il premio e/o indennizzo di €100.000,00 (Centomila/00) + I.V.A. in favore di Atalanta Bergamasca Calcio, relativo al calciatore Andrea Ceresoli;
(ii) “evidente, indubitabile ed indiscutibile errata interpretazione e/o valutazione, da parte del Giudice di primo grado, della prova testimoniale, nonché della mancata contestazione del premio de quo da parte di U.S. Catanzaro 1929 – per l’effetto, annullamento e/o revoca dell’impugnato provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, afferente il premio e/o indennizzo di €100.000,00 (centomila/00) + i.v.a. in favore di Atalanta Bergamasca Calcio, relativo al calciatore Andrea Ceresoli”.
5. In data 27 giugno 2025, la società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l. ha depositato memoria con la quale ha chiesto, in via principale, il rigetto del reclamo ed, in via subordinata, la declaratoria di infondatezza parziale del ricorso, con conseguente riconoscimento in proprio favore del premio e/o indennizzo nella misura massima ritenuta dovuta.
6. All'udienza dibattimentale del giorno 2 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza, sono comparsi, per i reclamanti l’Avv. Eduardo Chiacchio e l’Avv. Filippo Pandolfi che hanno insistito per l’accoglimento del reclamo. Per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. è presente l’Avv. Gian Pietro Bianchi che ha insistito nella richiesta di rigetto del reclamo. Sono comparsi altresì il Sig. Paolo Morganti per la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. e il Sig. Umberto Marino per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reclamo è fondato e va dunque accolto, con la conseguente riforma della decisione impugnata.
Come evidenziato nella parte in fatto, la questione controversa attiene all’interpretazione della clausola contrattuale con la quale le parti hanno testualmente previsto il diritto della società Atalanta Bergamasca Calcio all’importo di € 100.000,00 “qualora il calciatore (Andrea Ceresoli, NDR) disputi un numero inferiore a 19 (DICIANNOVE) gare nel campionato di serie B (Play off o Play out inclusi) nella Stagione Sportiva 2024/2025 con la squadra Unione Sportiva Catanzaro 1929. Ai fini della maturazione di tale indennizzo saranno conteggiate come valide soltanto le gare nelle quali il calciatore abbia disputato almeno 45 (QUARANTACINQUE) minuti. ….”.
2. Con il primo motivo di gravame, la società reclamante si duole dell’interpretazione fornita dal Giudice di prime cure in merito alla predetta clausola, lamentando che non si sarebbe avverata la condizione ivi prevista per la maturazione del premio, ossia che il calciatore disputasse meno di diciannove gare di Serie B, play off e play out inclusi, con la maglia della società US Catanzaro 1929 Srl nel corso dell’intera stagione sportiva 2024-2025.
Secondo l’istante, la clausola in esame, qualificabile come condizione sospensiva negativa, implica che il premio sia dovuto esclusivamente nel caso in cui il calciatore non raggiunga la soglia indicata nel corso dell’intera stagione sportiva, convenzionalmente intesa come compresa tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto, la risoluzione consensuale del prestito, intervenuta il 3 febbraio 2025, ha interrotto il rapporto tra il calciatore e la società prima del completamento della stagione sportiva e prima che fosse possibile accertare l’eventuale realizzazione della condizione contrattuale.
Osserva, inoltre, la reclamante che al momento della risoluzione, il calciatore aveva disputato soltanto sei partite da almeno quarantacinque minuti e vi era la concreta possibilità che potesse disputarne almeno altre diciassette, di cui quattordici di campionato e tre di play off, superando così la soglia prevista per evitare il pagamento dell’indennizzo.
Soggiunge la reclamante che la decisione si basa, inoltre, su un’interpretazione logicamente e giuridicamente errata dell’articolo 103 bis, comma 1, lett. b), delle NOIF, secondo cui sono dovuti solo i premi che risultino già maturati al momento della risoluzione del prestito, cosa nella specie insussistente non essendo ancora conclusa la stagione sportiva.
Diversamente opinando, secondo la società calabrese, sarebbe irragionevole, oltre che inverosimile, ritenere che la mancata partecipazione a 19 gare di campionato in soli 6 mesi, a fronte delle 24 gare disputate dalla società, possa aver fatto maturare il premio e/o indennizzo richiesto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l..
In definitiva, secondo la reclamante, la condicio sine qua non per la maturazione del premio e/o indennizzo di € 100.000,00 (oltre IVA) in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l.. era il tesseramento del Ceresoli con la società U.S. Catanzaro 1929 s.r.. per l’intera stagione sportiva 2024-2024; conseguentemente, la risoluzione consensuale del prestito ha determinato la nullità della suddetta pattuizione contrattuale.
Con il secondo motivo di reclamo, l’istante sostiene che in sede di risoluzione consensuale non vi sarebbe stato alcun riconoscimento espresso del premio in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l., né alcuna trattativa sul punto. Le due società si sarebbero limitate a concordare una cifra ridotta, pari a cinquantamila euro, a fronte della risoluzione anticipata del prestito, senza alcun riferimento al premio originario.
La reclamante contesta, inoltre, la validità della prova testimoniale acquisita, ritenuta poco attendibile e priva di riscontri oggettivi, in particolare con riferimento alle presunte comunicazioni telefoniche tra rappresentanti dei club e funzionari della Lega, che sarebbero avvenute in modo informale e in tempi estremamente ridotti, senza documentazione scritta a supporto.
In definitiva, la società calabrese lamenta che la circostanza per cui il calciatore Ceresoli non ha disputato con la società U.C. Catanzaro 1929 tutta la stagione sportiva 2024-2025 comporti il mancato avveramento della condizione sospensiva negativa, con conseguente illegittimità della certificazione del premio da parte della Lega Serie B, avallata erroneamente dal Tribunale di primo grado.
3. La società Atalanta Bergamasca Calcio ritiene, invece, che l’interpretazione della clausola fornita dalla LNP Serie B e dal Giudice di prime cure sia perfettamente conforme all’art. 103 delle N.O.I.F., risponda all’effettiva volontà delle parti e ai più basilari canoni di buona fede e correttezza, i quali esplicano i propri effetti tanto nella fase di interpretazione quanto in quella di esecuzione del contratto.
Deduce, inoltre, il club bergamasco che gli eventi avvenuti durante la stagione sportiva dimostrino inequivocabilmente che la reclamante non credesse più nel progetto tecnico legato al calciatore Ceresoli. Infatti, dopo il 15 dicembre 2024, il calciatore Ceresoli sarebbe stato definitivamente relegato in panchina e, durante il mercato di gennaio, la società avrebbe acquistato un sostituto per ricoprire lo stesso ruolo. Sarebbe peraltro rimasta incontestata l’affermazione contenuta nella memoria di primo grado secondo cui la richiesta di cessazione anticipata del prestito sarebbe stata avanzata dal Direttore sportivo del Catanzaro.
Relativamente alla negoziazione della risoluzione ed alla valutazione delle prove, l’Atalanta Bergamasca Calcio rimarca la maggiore attendibilità del teste sig. Alessandro Bedin, le cui dichiarazioni troverebbero perfetta rispondenza nello scambio di mail di cui ai documenti 3 e 4 dalla stessa prodotti in primo grado e non contestati dalla reclamante nonché nel provvedimento della LNPB che ha dato origine al contenzioso in esame.
Al fine di contestare le argomentazioni della reclamante che metterebbero in dubbio che siano intervenute le interlocuzioni tra il segretario dell’Atalanta Bergamasca Calcio e gli uffici tesseramento, il club bergamasco chiede l’ammissione della prova testimoniale articolata nella memoria difensiva, indicando come testimoni il sig. Marco Semprini, segretario dell’Atalanta, e il sig. Marco Ciangola, responsabile ufficio tesseramento della LNPA.
La società bergamasca conclude ritenendo che l’interpretazione proposta dalla reclamante sia del tutto infondata, poiché fondata su un lemma (“intera”) che non compare affatto nella clausola contrattuale.
4. Così delineate le posizioni delle parti, questa Corte ritiene che i due motivi di reclamo proposti dalla società U.C. Catanzaro 1929 possano esaminarsi congiuntamente, in quanto entrambi conducenti, con profili di censura complementari, verso la riforma della decisione impugnata.
4.1. Il Collegio innanzitutto osserva che la corretta disamina della vicenda sottoposta al proprio giudizio non possa prescindere dall’analisi del quadro normativo federale di riferimento e, segnatamente, dall’art. 103 bis NOIF.
In particolare, la lettera b) del comma 1 dell’art. 103 bis NOIF prevede che, in caso di risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo, “sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati”.
Ciò premesso, la quaestio juris che il Collegio è chiamato a dirimere è quella di stabilire se al momento della risoluzione consensuale della cessione temporanea del calciatore Andrea Ceresoli il premio e/o indennizzo in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio fosse “nel frattempo maturato”.
4.2. Questa Corte non condivide la soluzione esegetica adottata dal Tribunale di prime cure, sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, depone in senso contrario l’interpretazione letterale della clausola, la quale subordina il pagamento del premio e/o indennizzo al mancato raggiungimento di diciannove presenze del calciatore Ceresoli nella “stagione sportiva” 2024-2025. Sebbene la clausola non contenga il termine “intera”, il Collegio ritiene che il riferimento alla “stagione sportiva” 2024-2025 implichi chiaramente che la verifica del numero di presenze potesse avvenire solo al termine di tale periodo convenzionale, che pacificamente intercorre dal 1° luglio al 30 giugno.
Non risulta, pertanto, conforme al dato letterale ritenere che la condizione potesse ritenersi verificata prima del completamento dell’intera stagione sportiva. Una simile interpretazione svuota, infatti, di significato il concetto stesso di “stagione sportiva”, che implica l’attesa della sua naturale conclusione per poter accertare se la soglia delle diciannove presenze sia stata raggiunta o meno.
L’indicata soluzione interpretativa trova ulteriore conferma nel fatto che la clausola in esame fissa a diciannove il numero minimo di partite che il calciatore avrebbe dovuto disputare, soglia che appare chiaramente rapportata al numero complessivo di 38 partite da disputarsi nell’intera stagione sportiva 2024-2025, oltre eventuali play-off o play-out.
Ciò lascia chiaramente intendere che le parti abbiano inteso incentivare l’impiego del calciatore nell’intero arco stagionale e che, di conseguenza, la ratio dell’accordo fosse quella di stabilire un criterio equo e proporzionato, prevedendo che il premio o l’indennizzo fosse dovuto solo nel caso in cui il calciatore avesse preso parte a meno della metà delle partite stagionali, con una partecipazione minima di 45 minuti per ciascuna gara.
Con la risoluzione anticipata del prestito, questa possibilità è venuta meno, rendendo inapplicabile il criterio concordato. Per questo motivo, interpretare la clausola come pienamente efficace al momento del rientro anticipato, risulta irragionevole e in contrasto con la funzione economica dell’accordo, la quale era chiaramente quella di verificare il mancato raggiungimento delle diciannove presenze solo al termine della stagione, garantendo così una valutazione completa dell’impiego del calciatore da parte della società cessionaria.
Si osserva, inoltre, che le parti, al momento della risoluzione consensuale, avrebbero potuto chiarire la portata della clausola in questione; invece, le stesse si sono limitate a rideterminare l’importo per la risoluzione onerosa del prestito, stabilendo che il club bergamasco dovesse versare al club calabrese la somma di € 50.000,00, tenendo evidentemente conto del fatto che, nel frattempo, il trasferimento aveva assunto una durata semestrale.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, dall’esame delle testimonianze rese in primo grado è emerso un quadro del tutto contrastante in merito alla circostanza se, nel corso della formalizzazione della risoluzione, nei colloqui tra le segreterie fosse stata effettivamente confermata o meno la debenza della somma in contestazione.
Il sig. Conti, segretario della società U.S. Catanzaro 1929, ha categoricamente negato che, nel corso del colloquio telefonico, si fosse fatto cenno al premio e/o all’indennizzo, mentre il sig. Bedin, segretario della società Atalanta Bergamasca Calcio, ha sostenuto l’esatto contrario.
A fronte di detto quadro probatorio del tutto incerto e contraddittorio, ed in assenza di documentazione atta a dimostrare il contrario, il Collegio ritiene che la prova testimoniale articolata in questa sede dalla società Atalanta Bergamasco Calcio non assuma rilevanza giuridica dirimente, trattandosi di argomentazioni indirette e prive di concreta incidenza sulla validità sostanziale del diritto al premio e/o indennizzo, il quale risulta non dovuto stante l’incontestabile mancata conclusione della stagione sportiva.
Si osserva, peraltro, che, secondo la costante giurisprudenza federale, la giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali, se non assolutamente necessarie per assumere la decisione, circostanza insussistente nel caso in esame (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025; sez. 1, n. 99/CFA/2024-2025).
In conclusione, questa Corte ritiene che la soluzione esegetica indicata dal Giudice di prime cure, secondo cui il premio sarebbe maturato già al momento della risoluzione, sia contraria non solo al dato testuale della clausola, ma anche al significato logico e giuridico dell’art. 103 bis delle N.O.I.F., che presuppone che sono dovuti solo i premi e/o gli indennizzi che sono “nel frattempo maturati”. Nel caso di specie, tale condizione non si è verificata, poiché la stagione sportiva non era ancora giunta al termine.
5. In accoglimento del reclamo va, quindi, riformata l’impugnata decisione n. 0026/TFNSVE/2024-2025 del 4.6.2025, cui consegue l’annullamento del provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 0009207360/24, concernente il "premio e/o indennizzo relativo al calciatore Ceresoli Andrea".
6. Quanto alle spese processuali, la pronuncia impugnata va confermata, in applicazione dei principi enunciati in materia dall’art. 55 C.G.S., attesa la peculiarità delle questioni trattate e non rinvenendosi i connotati della temerarietà nella resistenza delle controparti reclamate.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla il provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 0009207360/24, concernente il "premio e/o indennizzo relativo al calciatore Ceresoli Andrea".
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Federica Varrone Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce