F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0006/CFA pubblicata il 16 Luglio 2025 (motivazioni) – Presidente federale-Sig. Walter Chiulli-ASD Civitaquana
Decisione/0006/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0129/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Antonino Anastasi – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Angelo De Zotti – Componente
Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0129/CFA/2024-2025 proposto dal Presidente federale in data 12.06.2025;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 09.07.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni e udito l’Avv. Cristiana Giorgiani in sostituzione dell’Avv. Mario Esposito per la società ASD Civitaquana;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Nei momenti finali della gara Pro Montesilvano - Civitaquana del 23.03.2025, gara del campionato di prima categoria della L.N.D. Abruzzo, a seguito della segnatura della rete del pareggio da parte della Pro Montesilvano, i calciatori della Civitaquana accerchiavano l’arbitro protestando vivacemente per un rigore in precedenza assegnato all’avversaria e per l’eccessiva durata del recupero disposto a fine gara, nel corso del quale la Pro Montesilvano aveva raggiunto il pareggio.
Nel corso del tafferuglio, l’arbitro riceveva un pugno all’altezza del rene destro; l’autore del fatto veniva da lui identificato nel capitano della Civitaquana, signor Walter Chiulli.
Il referto arbitrale riferisce che: “il colpo, inaspettato e impossibile da evitare, mi ha provocato un dolore immediato e intenso. A seguito di questa condotta gravemente violenta, ho immediatamente espulso Chiulli Walter e, contestualmente, ho fischiato la fine della gara. Tuttavia, nonostante l’espulsione, l’intera squadra del Civitaquana ha continuato ad aggredirmi, trattenendomi con la forza, ostacolandomi e strattonandomi per impedirmi di allontanarmi. In questo frangente, lo stesso Chiulli Walter, non contento del primo attacco, si è sfilato la fascia da capitano e, con gesto plateale e irrispettoso, me l’ha lanciata con violenza contro la testa, colpendomi. Solo con grande difficolta e determinazione sono riuscito a liberarmi e a correre verso lo spogliatoio per mettermi in salvo. All’interno dello spogliatoio si è rifugiato con me il dirigente accompagnatore del Pro Montesilvano per proteggermi dall’ennesima minaccia. Da fuori, la squadra del Civitaquana, evidentemente fuori controllo, ha continuato a colpire con calci e pugni porte e finestre, cercando di sfondarle per entrare. Solo l’arrivo dell'organo tecnico e dei Carabinieri ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, è stata fatta entrare la Croce Rossa, presente sul campo, per verificare le mie condizioni fisiche. Dopo aver effettuato un controllo dei parametri vitali, mi è stato consigliato di recarmi al pronto soccorso per accertamenti più approfonditi, vista l’intensità del colpo ricevuto. Al termine della mia permanenza negli spogliatoi, vista la situazione di pericolo, i Carabinieri hanno ritenuto necessario scortarmi all’uscita per garantire la mia sicurezza. Solo grazie alla loro presenza sono riuscito a lasciare l’impianto sportivo senza ulteriori incidenti. Nel pomeriggio, poiché il dolore non accennava a migliorare, ho deciso di recarmi al pronto soccorso per sottopormi a ulteriori controlli.”
Il verbale di pronto soccorso, allegato al referto, riporta, come diagnosi “contusione regione lombare destra”, come prognosi “giorni clinici cinque” con la prescrizione di controllare le urine e, in caso di ematurie, ripresentarsi subito al pronto soccorso.
In base al referto arbitrale, e all’allegato verbale di pronto soccorso, con Comunicato Ufficiale n. 71 del 27 marzo 2025, il Giudice sportivo ha deliberato di “squalificare il giocatore del Civitaquana Sig. Chiulli Walter per 4 anni, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del C.G.S., con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società in attuazione del comma 7 del medesimo art. 35 (C.U. F.I.G.C. n. 104/Adel 17.12.2014).”.
Avverso la predetta decisione la Società A.S.D. Civitaquana ha proposto reclamo di fronte alla Corte d’appello territoriale del Comitato regionale dell’Abruzzo, la quale, con comunicato ufficiale n. 78 del 14 aprile 2025, lo ha accolto e, a parziale riforma della decisione impugnata, applicato al calciatore Chiulli Walter la squalifica di anni due, confermando nel resto la decisione del Giudice sportivo.
Con il reclamo in epigrafe, il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio contesta la suddetta decisione, assumendo che per i fatti per i quali è causa l’art. 35, comma 4, del Codice di giustizia sportiva prevede la sanzione minima della squalifica per quattro anni.
All’udienza di discussione del 9 luglio 2025, è comparso il difensore della Società A.S.D. Civitaquana e del signor Walter Chiulli, chiedendo il rinvio della discussione.
Il reclamo è stato quindi assunto in decisione dal Collegio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente delibare la richiesta di rinvio presentata dalla difesa della Società A.S.D. Civitaquana e del signor Walter Chiulli.
La stessa non può essere accolta.
Secondo l’art. 50, comma 2, del Codice di giustizia sportiva FIGC “Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.”.
Tale disposizione reitera testualmente l’art. 9, comma 3, primo periodo, del Codice della giustizia sportiva CONI.
Ne deriva, in generale, l’impossibilità nel processo sportivo di rinvii dell’udienza non strettamente necessari in rito o in merito, in quanto in ambito sportivo esigenza primaria è quella di una celere definizione delle controversie contenziose, onde assicurare il bene primario della regolarità delle competizioni e dell’ordinato sviluppo della vita federale (CFA, Sez. I, n. n. 108/2024-2025).
Pertanto, a fronte di tale univoco dettato normativo, appare evidente che il rinvio dell’udienza o della decisione costituisce fatto eccezionale, ammissibile esclusivamente nelle limitate ipotesi previste dalla norma appena citata.
Nel caso che ora occupa, la causa è palesemente matura per la decisione, essendo stati acquisiti al fascicolo tutti i necessari elementi; le difficoltà della parte reclamata appaiono poi dovute non a cause di forza maggiore ma a problemi organizzativi interni a essa, che hanno impedito la sua tempestiva costituzione in giudizio e la stessa preparazione della discussione.
2. Il Collegio deve quindi procedere all’esame nel merito del reclamo del Presidente federale; che si appalesa fondato.
Di fronte alla Corte d’appello territoriale, la Società ha dubitato dell’effettiva imputabilità dei fatti al signor Chiulli in quanto l’arbitro nel corso della visita al pronto soccorso ha riferito che il colpo gli era stato inferto da persona ignota.
Tale osservazione non è rilevante in quanto l’arbitro nel referto ha univocamente individuato il signor Chiulli come autore del gesto; probabilmente solo la volontà di evitare conseguenze più gravi a carico del giocatore lo ha indotto a non nominarlo in ambito diverso da quello sportivo.
La condotta del signor Walter Chiulli, descritta in narrativa, deve poi senza dubbio essere qualificata violenta, per cui ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 35 del Codice di giustizia sportiva.
Non si vede, infatti, come possa essere diversamente qualificata la condotta dell’atleta che colpisce con un forte pugno alla schiena il direttore di gara, costringendolo a recarsi al pronto soccorso, dove gli vengono riscontrate le lesioni di cui sopra.
La questione da risolvere consiste nello stabilire se la condotta del signor Walter Chiulli ricada nell’ambito di applicazione del secondo o del quarto comma del richiamato art. 35 del Codice di giustizia sportiva.
La Corte d’appello territoriale – così pare desumersi - ha ritenuto applicabile il secondo comma di tale articolo, in realtà senza chiarire i presupposti della sua decisione se non nel passaggio secondo cui: ”il pugno ricevuto dal direttore di gara, pure se ha causato un immediato dolore a quest'ultimo, non deve avergli comportato particolari conseguenze se è vero, come è vero, che il certificato rilasciato dal P.S. dell'Ospedale dell'Aquila, ove si era recato alle ore 17 circa del pomeriggio mentre la gara si era disputata alle ore 11 del mattino a Montesilvano (Pe), riferisce di una semplice contusione alla regione lombare destra, senza ulteriori segni obiettivi.”.
Il Presidente federale sostiene invece che la presenza di percosse (pugno) e lesioni renda applicabile il quarto comma.
La tesi del Presidente reclamante è stata già fatta propria da queste Sezioni Unite con la decisione 11/CFA/2023-2024.
In quella sede è stato rilevato che “la locuzione “lesione personale” contenuta nel comma 4 dell’art. 35 non deve essere intesa secondo le categorie del diritto penale, che distingue, com’è noto, tra il reato di percosse (art. 581 CP) e quello di lesione personale (art. 582 e sgg CP), determinando una “frantumazione analitica della fattispecie”, come è stato criticamente notato, con una distinzione fondata sulla causazione o meno di una malattia. Il Legislatore sportivo ha ritenuto, infatti, di non fare riferimento a tale distinzione. In sostanza allorché, con la disposizione di cui all’art. 35, al comma 4, si è riferito alle “lesioni personali”, ciò ha fatto per richiamare il dato “naturalistico” dell’effetto della condotta violenta (la lesione personale, appunto) e non certo per rinviare alla nozione di reato prevista dall’art. 582 del Codice penale. L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis assimilabile a quello penale (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020), soprattutto allorché – come nel caso di specie – non viene in rilievo solo la tutela dell’integrità fisica dell’arbitro ma soprattutto la dignità del ruolo rivestito, oltre il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche. E – come è noto – tale operazione è consentita dal Codice di giustizia sportiva del CONI, adottato con deliberazione n. 1538 del Consiglio nazionale del 9 novembre 2015 (art. 1, comma 3) secondo cui “Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”. In altri termini, purché vengano rispettati i principi generali dell’ordinamento sportivo dettati dal CONI, ogni federazione gode di piena autonomia nel regolamentare l’attività dei suoi tesserati e nel definire le fattispecie rilevanti sul piano disciplinare (CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023). E pertanto l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale (CFA, SS.UU., n. 47/2015-2016; CFA, Sez. II, n. 51/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 83/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 120/2018-2019). Del resto, se così non fosse – se cioè ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui al comma 4 occorresse l’insorgere di una malattia in senso penalisticamente inteso - verrebbe inammissibilmente equiparato, quoad poenam, il comportamento di colui che pone in essere una “azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”, senza causazione di alcun danno fisico all’ufficiale di gara, secondo lo schema dell’illecito di “mera condotta” (come nel caso in cui la violenza non si sia tradotta in alcun contatto fisico e sia invece rimasta confinata all’interno di gravi intemperanze verbali) e il comportamento di colui che aggredisce fisicamente il direttore di gara, provocandogli una sensazione dolorosa (pur senza che ne derivi una malattia nel corpo o nella mente).”.
D’altro canto, occorre considerare che la fattispecie prevista dal primo, e ripresa dal secondo comma, individua lo sputo come massima espressione di violenza. Ritenendo - come ha fatto indirettamente ma chiaramente il Giudice sportivo territoriale - che il quarto comma sia applicabile solo in presenza di una lesione intesa nel senso indicato dalla legislazione penalistica, si lascerebbero prive di sanzione numerose e gravi condotte qualora queste, nonostante la palese aggressività e la predisposizione all’offesa, non abbiano provocato, per eventi casuali, lesioni della qualità sopra indicata (CFA, SS.UU. n. 133/2023- 2024).
Con riferimento al caso di specie, deve poi, conclusivamente, essere rilevato come la condotta del signor Chiulli appaia particolarmente riprovevole.
Egli, infatti, capitano della squadra, in un momento di forte tensione, non solo non ha fatto nulla per calmare gli animi ma anzi ha rinfocolato l’emotività dei suoi compagni con il gesto violento e plateale di gettare la fascia di capitano in testa all’arbitro.
In conseguenza – anche – di tali comportamenti la tensione è giunta a estremi inqualificabili, e tutta la squadra della Civitaquana si è lasciata andare a comportamenti davvero inaccettabili.
E ciò esclude che – diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata – possa concedersi alcuna circostanza attenuante.
In conclusione, come già anticipato, il reclamo deve essere accolto.
Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere riformata nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Walter Chiulli la sanzione della squalifica di anni 4 (quattro).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce