F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0007/CFA pubblicata il 17 Luglio 2025 (motivazioni) – Sig. Christian Diego Pastina/PF

Decisione/0007/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0133/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mauro Mazzoni – Presidente

Vincenzo Barbaro - Componente

Antonio Maria Marzocco – Componente

Ivo Correale – Componente

Tommaso Marchese - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul giudizio di rinvio disposto, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione, con decisione n. 50 del 5 maggio - 20 giugno 2025, concernente la decisione della Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite n. 0034/CFA/2024-2025 del 20 settembre 2024, relativa all’originario reclamo n. 0025/CFA/2024-2025, proposto in data 13 agosto 2024 dal Sig. Christian Diego Pastina, con gli Avvocati Fabio Giotti e Giuseppe Annunziata, contro la Procura Federale FIGC,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare n. 0040/TFNSD/2024-2025 del 29 luglio-7 agosto 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa e del giudizio di rinvio, rubricato al n. 0133/CFA/2024-2025;

viste le memorie da ultimo depositate dalla difesa del reclamante e dalla Procura federale in data 11 luglio 2025;

relatore all’udienza del 16 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Marchese e uditi gli Avvocati Fabio Giotti e Giuseppe Annunziata per il reclamante, e l’Avv. Luca Zennaro per la Procura federale FIGC.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 28 maggio 2024, la Procura Federale della FIGC, all’esito delle indagini relative al procedimento n. 461pf23-24, iscritto in data 1° dicembre 2023, deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, tra gli altri, l’odierno reclamante Sig. Christian Diego Pastina, calciatore tesserato all’epoca per la s.r.l. Benevento Calcio, per rispondere “della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 - scommesse – direttamente (a far data dal 21/07/2022 attraverso conti gioco a lui direttamente intestati anche su gare di Serie C) o per interposta persona, per il tramite del sig. C.P.P., ‘soggetto non appartenente all’ordinamento sportivo’, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle - aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri”.

1.2. Gli elementi a carico dell’incolpato venivano declinati come segue nell’atto di deferimento:

“Fondanti, in ordine alla vicenda in esame, risultano le dichiarazioni rilasciate il 9 maggio 2024, in sede di audizione innanzi a questo Ufficio, dal calciatore Pastina Christian Diego, il quale ha ammesso di aver avuto un rapporto molto stretto con il Letizia e ‘per quanto riguarda le quattro scommesse sul gioco del calcio, effettuate tramite il conto Vincitù a me intestato, queste giocate le ho fatte io personalmente. Voglio precisare che il conto gioco Vincitù, pur se intestato a mio nome, veniva utilizzato anche da Gaetano Letizia, attraverso il quale giocava, non solo Letizia, ma anche altre persone e in caso di vincite io gli bonificavo quanto mi veniva accreditato da Vincitù, direttamente sul suo conto corrente oppure su conti correnti che Letizia mi indicava di volta in volta, tra i quali C.B. e D.D., se non sbaglio fratellastri di Letizia. A un certo punto Letizia si era completamente impossessato del mio account Vincitù, tanto è vero che dovevo chiedere a lui la password per poter accedere alla piattaforma di gioco, attraverso la quale giocava non solo Letizia, ma probabilmente anche altre persone’.

Altro elemento rilevante, in ordine alle scommesse su eventi calcistici, è riscontrabile nelle dichiarazioni rese nel verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini del 5 febbraio 2024 da C.P.P. innanzi al Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Benevento (vedi pag.18 all.7-461pf23-24), dalle quali si rileva che ‘Successivamente ho aperto dei conti gioco a me intestati, perché ero stato invogliato da Letizia e Pastina a giocare. Ho aperto vari conti gioco sempre utilizzando la mia carta poste pay. Le mie giocate e le mie ricariche le potete individuare perché sono di poche decine di euro mentre quelle dei calciatori minimo di 500 euro. Io ho giocato qualche volta al casinò cifre un po' più elevate ma al massimo 200 euro’.

Per di più, dall’annotazione di P.G. n. 150511 del 22 novembre 2023 è emerso che, oltre ad una serie di numerosi scambi di bonifici tra i vari calciatori vi fosse anche una ‘massiccia movimentazione su piattaforme di giochi e scommesse’, tanto che all’esito dell’esame della documentazione acquisita dagli istituti di credito e da SOGEI S.p.A. - Anagrafe dei conti giochi, la documentazione di dettaglio ha evidenziato una serie di scommesse sportive effettuate da Pastina per un numero complessivo di ‘141 scommesse di cui 10 relative a partite disputate nella III Divisione (Serie C) in Italia’ , (v. pag. 43 all. 3-461pf23-24)” (pagine 4-5).

Unitamente al Pastina, venivano deferiti, con incolpazione analoga, anche il Sig. Francesco Forte, calciatore tesserato all’epoca per la S.p.A. Ascoli Calcio 1898 F.C., il Sig. Gaetano Letizia, calciatore tesserato all’epoca per la s.r.l. Benevento Calcio, ed il Sig. Enrico Brignola, calciatore tesserato all’epoca per la s.r.l. U.S. Catanzaro 1929.

Per quanto riguarda, in particolare, la posizione del Letizia, gli elementi a suo carico venivano enucleati, tra l’altro, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Pastina in sede di audizione del 9 maggio 2024:

“Le attività legate alle scommesse, anche di natura calcistica, effettuate da Letizia Gaetano, trovano riscontro sia nelle dichiarazioni rese, innanzi a questo Ufficio il 9 maggio 2024, dal sig. Pastina, quanto dal collettore C.P.P..

Nelle dichiarazioni rilasciate dal Pastina emerge che:

- ‘avendo un rapporto molto stretto con Letizia, quest’ultimo (n.d.r.: ovvero Letizia) aveva tutte le credenziali e documenti per poter aprire a mio nome dei conti giochi’;

- con riferimento alle 127 giocate effettuate sul gioco del calcio, tramite il conto gioco Hill Side, Pastina ha chiarito che ‘in data 10 e 11 dicembre 2022, date in cui risultano effettuate le giocate, era convocato per la gara Benevento-Cittadella (…) preciso che in quella data Gaetano Letizia non veniva convocato, però prendeva posto in tribuna e mi veniva riferito dai miei parenti e amici, che Letizia invece di guardare la gara, era impegnato ad utilizzare il telefonino (…) In relazione alle giocate che mi vengono contestate, effettuate nei giorni 10 e 11 dicembre 2022, evidenzio che le stesse non potevano essere fatte da me, perché, come da cronoprogramma che allego, gli orari di alcune scommesse sono incompatibili con gli impegni del ritiro e con la concomitanza della gara. Aggiungo che sui miei conti correnti non risultano movimentazioni di denaro in entrata e in uscita provenienti dal conto gioco Hill Side’.

1.3. La vicenda ha tratto origine dal procedimento penale n. 3407/2023 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, concernente le indagini esperite per scommesse illecite nei confronti di tesserati FIGC.

Il materiale istruttorio utilizzato dalla Procura Federale è dunque costituito essenzialmente dalle attività di Polizia Giudiziaria espletate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria – Gruppo Investigativo Antiriciclaggio – 1^ Sezione della Guardia di Finanza.

2. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare ha pronunciato la decisione n. 0040/TFNSD/2024-2025 del 29 luglio-7 agosto 2024, con la quale ha prosciolto i Sigg.ri Gaetano Letizia e Enrico Brignola, mentre ha ritenuto responsabili degli illeciti loro rispettivamente ascritti l’odierno reclamante Sig. Christian Diego Pastina ed il Sig. Francesco Forte, irrogando al primo la sanzione di anni 2 di squalifica ed 15.000,00 di ammenda, e al secondo la sanzione di mesi 9 di squalifica ed 6.000,00 di ammenda.

3. La decisione del Tribunale Federale Nazionale è stata impugnata dinanzi a questa Corte sia dalla Procura Federale (Proc. n. 0023/CFA/2024-2025), relativamente ai proscioglimenti dei Sigg.ri Letizia e Brignola, sia dal Sig. Francesco Forte (Proc. n. 0024/CFA/2024-2025), sia dal Sig. Christian Diego Pastina (Proc. n. 0025/CFA/2024-2025).

La Corte, a Sezioni Unite, riuniti i reclami, ha pronunciato la decisione n. 0034/CFA-2024-2025 del 10-20 settembre 2024, con la quale ha respinto il reclamo della Procura Federale, confermando pertanto il proscioglimento dei Sigg.ri Letizia e Brignola, ha accolto in parte il reclamo del Sig. Forte, irrogandogli la sanzione della squalifica di mesi 9, di cui 4 commutabili in prescrizioni alternative, e dell’ammenda di 5.000,00, ed ha altresì accolto in parte il reclamo del Sig. Pastina, irrogandogli la sanzione della squalifica di mesi 24, di cui 12 commutabili in prescrizioni alternative, e dell’ammenda di 10.000,00.

4. Con atto del 18 ottobre 2024, il Sig. Pastina ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI deducendo quattro motivi di censura.

Il ricorso, rubricato al n. 57/2024 R.G., è stato assegnato alla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, che, con la decisione n. 50 del 5 maggio - 20 giugno 2025, ha dichiarato in parte inammissibili e nel resto infondati i primi tre motivi di ricorso, mentre ha accolto il quarto, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ha annullato con rinvio, per la parte di interesse, l’impugnata decisione di questa Corte n. 0034/CFA/2024-2025, rimettendo le spese al definitivo.

5. Il giudizio di rinvio, rubricato al n. 0133/CFA/2024-2025, è stato assegnato alle Sezioni Unite in diversa composizione.

6. Le parti residue del procedimento, il reclamante Sig. Pastina e la Procura Federale della FIGC, hanno depositato le rispettive memorie, nei termini, in data 11 luglio 2025.

6.1. La difesa del Pastina, che ha altresì allegato documenti (tra cui, in Allegato 1, il “ report completo prescrizioni alternative eseguite piano terapeutico ed incontri pubblici”), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all’On. Corte Federale Appello prosciogliere il calciatore Pastina Christian Diego dal capo d’incolpazione relativo alle 137 scommesse sul calcio risultanti dal conto gioco HillSide-Bet365 e rideterminare la minore sanzione della squalifica e dell’ammenda sulla base delle sole 4 scommesse sul calcio risultanti dal conto gioco Vincitù tenuto conto dell’applicazione al caso di specie dell’art. 128 CGS con prescrizioni già adempiute, ed in ogni caso limitare la sanzione della squalifica a carico del Pastina Christian Diego al presofferto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio come indicati nella parte motivata”.

6.2. La Procura Federale ha invece chiesto alla Corte di “ confermare la sanzione al sig. Christian Diego Pastina della squalifica di mesi 24 (ventiquattro) di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative e la condanna all'ammenda di 10.000,00 (diecimila/00), così come statuita dal Giudice a quo, tenuto conto di tutti gli elementi in fatto ed in diritto specificati in premessa. In subordine, irrogare le sanzioni ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Corte”.

7. Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi all’udienza di discussione del 16 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza, all’esito della quale il reclamo è stato assunto in decisione dal Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’originario reclamo del Pastina, rubricato al n. 0025/CFA/2024-2025, è fondato, in parte qua, anche relativamente al quarto motivo di censura, riproposto con il ricorso al Collegio di Garanzia, che va dunque accolto, con la conseguente, ulteriore riforma dell’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare n. 0040/TFNSD/2024-2025, dovendosi pertanto rideterminare in riduzione la sanzione da irrogare al calciatore, nei termini che seguono.

1. Come osservato nelle premesse in fatto, con la decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 0034/CFA/2024-2025, il reclamo proposto dal Pastina è stato parzialmente accolto, mitigandosene il trattamento sanzionatorio, in ragione della favorevole delibazione del terzo e del quinto motivo di censura, relativamente a due profili della vicenda che hanno trovato risalto nella motivazione.

Il primo, rappresentato dalla parziale ammissione delle proprie responsabilità da parte del deferito e dall’atteggiamento sostanzialmente collaborativo da lui serbato nei confronti della Procura, “proponendo il patteggiamento e fornendo elementi probatori che l’Organo inquirente ha comunque valorizzato nell’inchiesta a carico di altri calciatori (in particolare Letizia)”.

Il secondo, costituito dal proscioglimento del calciatore, in accoglimento del terzo motivo di reclamo, per quel che riguarda le scommesse indirette che sarebbero state effettuate dal Covino, oltre alla “considerazione del negativo influsso obiettivamente ingenerato nel Pastina (all’epoca giovanissimo esordiente in serie B) dal deprecabile esempio fornitogli dai compagni di squadra più autorevoli e anziani e in particolare dal capitano Letizia”.

In virtù di tali considerazioni, la Corte ha dunque rideterminato in senso riduttivo la sanzione inizialmente irrogata al Pastina dal Tribunale Federale (2 anni di squalifica e 15.000,00 di ammenda), disponendo la parziale commutazione della squalifica in prescrizioni alternative per 12 mesi ed alleggerendo la sanzione pecuniaria nel minor importo di 10.000,00.

1.1.          La Corte ha invece respinto il primo, il secondo ed il quarto motivo di reclamo.

Con quest’ultimo, in particolare, per quel che ancora rileva nel presente giudizio di rinvio, il Pastina aveva censurato la decisione del Tribunale Federale negando di aver mai aperto un conto personale sul sito di scommesse Hill Side e, di conseguenza, dichiarandosi non responsabile delle 137 scommesse su eventi calcistici registrate su quel conto nelle date del 10 e 11 dicembre 2022.

2. Questo capo della pronuncia della Corte ha formato oggetto, segnatamente, del quarto ed ultimo motivo di ricorso del Pastina al Collegio di Garanzia, con il quale sono state riproposte, in guisa di censure di violazione di norme di diritto, nonché di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, a norma dell’art. 12-bis, comma 2, dello Statuto del CONI, le deduzioni che avevano innervato il quarto motivo dell’originario reclamo, come detto, disatteso dalla Corte.

3. Il Collegio di Garanzia, come rilevato nelle premesse in fatto, con la decisione n. 50 del 5 maggio - 20 giugno 2025, ha dichiarato in parte inammissibili e nel resto infondati i primi tre motivi di ricorso, mentre ha accolto il quarto, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ha annullato con rinvio, per la parte di interesse, l’impugnata decisione di questa Corte n. 0034/CFA/2024-2025, rimettendo le spese al definitivo.

3.1. Per completezza di esame e per la migliore intellegibilità della motivazione, conviene riportare per esteso l’intero paragrafo 13. della decisione del Collegio di Garanzia (pagine 18-20):

“Il quarto motivo è fondato.

Esso concerne la violazione dell’art. 24 CGS FIGC in correlazione con la violazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di moneta elettronica e antiriciclaggio, nonché l’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La questione riguarda l’apertura di un conto personale (n. 15553) sul sito maltese di scommesse Hill Side, che il sig. Pastina nega di avere aperto assumendosi non responsabile delle 137 scommesse su eventi calcistici registrate sul medesimo conto in due giornate.

Pastina aveva dedotto che il conto era stato aperto impiegando fraudolentemente le sue generalità e i suoi dati fiscali - agevolmente conoscibili nell’ambiente - ed era stato utilizzato a sua completa insaputa, come era comprovato dalla mancanza di bonifici o ricariche verso quel conto da parte sua.

La decisione impugnata ha ritenuto di disattendere tale prospettazione sulla base dei seguenti argomenti.

A) Ai fini dell’apertura del conto, era necessaria ‘altresì la trasmissione all’operatore maltese di copia del suo documento di identità’: ciò che costituirebbe un ‘adempimento precluso a soggetti diversi dall’intestatario, i quali non possono ragionevolmente avere accesso a simile documento’.

B) Di conseguenza, se l’operazione fosse avvenuta ‘a beneficio sostanziale di altro soggetto’, il sig. Pastina ‘avrebbe potuto pianamente indicare il nome dell’effettivo beneficiario ma non lo ha fatto’.

C) Il sig. Pastina ha denunciato il fatto tardivamente, solo nel mese di agosto 2024.

D) La mancanza di rimesse di denaro da parte del Pastina sul conto Hill Side non sarebbe decisiva per ‘la notoria esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile (ricariche, carte prepagate, mezzi di pagamento assai diffusi tipo paypal o revolut)’.

Questi argomenti sono stati ritenuti sufficienti a disattendere la tesi dell’odierno ricorrente in relazione allo ‘standard probatorio valorizzabile nel processo sportivo’: donde il rigetto dell’impugnativa.

Ad avviso di questo Collegio, invece, l’apprezzamento dei materiali istruttori compiuto dalla Corte Federale di Appello appare insufficiente e sostanzia una violazione dei principi in tema di distribuzione dell’onere probatorio in quanto si è risolto, in concreto, nel disattendere in modo apodittico i dati probatori offerti dal Pastina, con la conseguente carenza di motivazione su un punto decisivo.

Ed infatti, il documento e i dati indentificativi del calciatore potevano essere utilizzati abusivamente da quanti ne avevano la disponibilità nell’ambiente.

La denuncia-querela è stata fatta, e comunque il Pastina aveva dichiarato di non riconoscere la titolarità né la disponibilità del conto gioco in questione già nel corso dell’interrogatorio reso il 9 maggio 2024 alla Procura Federale della FIGC. La circostanza che la denuncia-querela contro ignoti sia stata sporta il 30 agosto 2024 è motivata dal fatto che (lo si legge a p. 4 della stessa) il ‘Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare della FIGC (…) in modo inatteso ed incomprensibile riteneva (..) che l’attività difensiva (…) non provava la inesistenza del conto Hill Side anche perché la mancata acquisizione dei tabulati richiesti non trovava riscontro per il fatto che si trattasse di una società che opera fuori dal territorio italiano’.

Non consta, diversamente da quanto ritenuto in secondo grado, che i mezzi di pagamento on line possano operare in modo non tracciabile.

Inoltre, non risultano presi in considerazione gli elementi probatori offerti dal Pastina, quali: i dati anagrafici di un calciatore sono reperibili agevolmente anche on line; il numero di telefono indicato nell’apertura del conto in questione non apparteneva al Pastina; il codice OTP per completare l’iscrizione, dunque, non è stato inviato al Pastina; l’indirizzo mail inserito (Goldmafaesh@hotmail.com) non gli apparteneva; Pastina, di conseguenza, non ha ricevuto alcuna comunicazione e tanto meno ha potuto inserire sul portale il suo documento; per le operazioni economiche risultava fornito un conto PayPal sconosciuto al Pastina.

In definitiva, dunque, ritiene il Collegio che il mancato apprezzamento di questi fatti, e la conseguente carenza di valutazione circa la loro portata, costituisca ragione di annullamento della decisione impugnata ed imponga una adeguata considerazione degli stessi da parte del giudice del rinvio”.

4. Ciò posto, prima di entrare nel merito delle questioni involte dall’annullamento, giova richiamare sinteticamente i principi posti dalla giurisprudenza statale e sportiva in ordine alla connotazione del giudizio di rinvio.

Al riguardo, va preliminarmente richiamato l’articolo 2, comma 6, dei Principi di Giustizia Sportiva, adottati con deliberazione n. 1616 del Consiglio Nazionale CONI del 26 ottobre 2018, a tenore del quale, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

In difetto di una specifica disciplina del giudizio di rinvio nella normativa sportiva -tratteggiata solo per essenzialità dall’art. 12-bis, comma 3, dello Statuto del CONI, e dall’art. 38, comma 3, del CGS CONI (sul quale è ricalcata la disposizione dell’art. 110, comma 3, del CGS FIGC)- l’esegesi degli Organi di giustizia federale è stata tralatiziamente condotta alla stregua dei principi affermati in sede nomofilattica dalla Corte di cassazione relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 384 e 394 del Codice di procedura civile.

Alla stregua di tali principi, segnatamente, il giudizio di rinvio è configurato dall'articolo 384 c.p.c. come un giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, salve le eccezioni previste dalla stessa norma (comma 2). In particolare, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (v. Cass. civ., Sez. I, 23.6.2023, n. 18031).

Ed ancora: “I principi espressi dal giudice di legittimità nelle sentenze di cassazione con rinvio per (o anche per) violazione di legge, non sono mere enunciazioni teoriche ad applicazione solo eventuale, ma devono indefettibilmente trovare applicazione concreta nel successivo giudizio di rinvio, giacché la pronuncia della Corte di cassazione vincola non solo al principio affermato ma anche ai relativi presupposti di fatto. Il giudice del rinvio, quindi, deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, acquisiti al processo, costituenti il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, atteso che il riesame di essi verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia di cassazione in contrasto con il principio della loro intangibilità” (v. Cass. civ., Sez. I, 25.2.2009, n. 4587).

Anche nell’ipotesi in cui l’annullamento sia stato disposto per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annulla o, ri enuti llogici, e con necessità, a seconda dei cas , di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (v. Cass. civ., Sez. III, 4.10.2018, n. 24200).

Sul tema, lo stesso Collegio di Garanzia dello sport ha affermato che “ in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto …. (omissis), il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione” (così la decisione del 19-28.11.2018, n. 76/2018, con richiamo a Cass. civ., Sez. trib., ove si afferma che “Nell'ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti in fatto…”).

Tali principi costituiscono il portato interpretativo della fondamentale disposizione contenuta nell’art. 384, comma 2, c.p.c., novellato sul punto dall’art. 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che impone al giudice del rinvio di “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.

In definitiva, la pronuncia cassatoria “non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi” (v. Cass. civ., Sez. II, 29.10.2018, n. 27343), essendo invece egli tenuto ad attenersi “comunque” a quanto statuito dalla Corte di legittimità, il cui omologo nell’ambito dell’ordinamento sportivo è rappresentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva.

5. Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, può dunque procedersi alla disamina della specifica questione tornata all’esame della Corte in sede di giudizio di rinvio.

Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che, nella vicenda in rassegna, l’annullamento è avvenuto in accoglimento di censure concernenti sia la violazione di norme di diritto, sia l’omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

5.1. In relazione al primo profilo, viene in considerazione l’affermazione del Collegio di Garanzia secondo cui “ Non consta, diversamente da quanto ritenuto in secondo grado, che i mezzi di pagamento on line possano operare in modo non tracciabile” (pagina 19), con riferimento alle deduzioni contenute nel quarto motivo di ricorso del Pastina, segnatamente al paragrafo 4.c)-v) (pagina 26), laddove sono stati evocati, tra gli altri, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il cui articolo 1, comma 2, lettera h-bis), contempla gli “istituti di moneta elettronica” (e, si aggiunge, l’intero Titolo V Bis del Testo unico, che detta la disciplina di tali istituti, anche per quelli aventi sede in un altro Stato comunitario), nonché il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, che, al Capo V del Titolo I, prevede disposizioni specifiche per gli istituti di moneta elettronica).

Il vincolo conformativo che ne deriva per il giudice del rinvio è punto stringente, atteso che nella decisione cassata era stato ritenuto non decisivo proprio “il rilievo – allegato dalla Difesa del reclamante – in ordine alla mancanza documentale di tracce di rimesse monetarie da parte dell’incolpato verso il conto Hill Side”, nella considerazione che “La notoria esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile (ricariche, carte prepagate, mezzi di pagamento istantanei assai diffusi tipo paypal o revolut) rende infatti tale argomento difensivo non significativo o concludente”.

Tale statuizione appare direttamente incisa dalla pronuncia cassatoria, per cui, nell’indagine euristica relativa allo standard probatorio del processo sportivo, l’allegazione difensiva in argomento deve trovare “adeguata considerazione” da parte del giudice del rinvio, come prescritto dal Collegio di Garanzia.

5.2. In relazione al secondo profilo, vengono in rilievo una pluralità di statuizioni del Giudice di ultimo grado della giustizia sportiva, idonee ad integrare le “premesse logico-giuridiche” ed i “presupposti di fatto” della pronuncia cassatoria, ineludibili da parte del giudice del rinvio.

Va richiamato, al riguardo, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel caso di cassazione per vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come nei motivi del ricorso che ci occupa, il giudice di rinvio è senz'altro vincolato a ritenere decisivo il fatto, così valutato dalla S.C. e, con esso, la sua natura oramai accertata di presupposto logico” (così Cass. civ., Sez. III, 13.11.2024, n. 29319).

I punti decisivi della controversia, in ordine ai quali il Collegio di Garanzia ha rilevato un insufficiente apprezzamento dei materiali istruttori, concretante una violazione dei principi in tema di distribuzione dell’onere probatorio, sono stati enumerati come segue:

- il documento e i dati indentificativi del calciatore potevano essere tilizza i abus vamente da quanti ne avevano la disponib lità nell’ambiente;

- il Pastina ha presentato la denuncia-querela contro ignoti dopo la decisione del TFN, a motivo della decisione da questo assunta, per aver ritenuto non probante l’attività difensiva relativa alla inesistenza del conto Hill Side, di cui il reclamante aveva comunque dichiarato di non riconoscere la titolarità, né la disponibilità, già nel corso dell’audizione del 9.5.2024 dinanzi alla Procura Federale della FIGC;

- “non risultano presi in considerazione gli elementi probatori offerti dal Pastina, quali: i dati anagrafici di un calciatore sono reperibili agevolmente anche on line; il numero di telefono indicato nell’apertura del conto in questione non apparteneva al Pastina; il codice OTP per completare l’iscrizione, dunque, non è stato inviato al Pastina; l’indirizzo mail inserito (Goldmafaesh@hotmail.com) non gli apparteneva; Pastina, di conseguenza, non ha ricevuto alcuna comunicazione e tanto meno ha potuto inserire sul portale il suo documento; per le operazioni economiche risultava fornito un conto PayPal sconosciuto al Pastina” (così alle pagine 19-20 della pronuncia cassatoria).

Ciascuna di tali affermazioni segna i limiti entro i quali deve muoversi il giudizio di rinvio, esprimendo regole di giudizio vincolanti, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., in tal modo acquisendo ognuna di esse, quale regola di giudizio del caso concreto, forza equiparabile a giudicato interno sulla medesima questione.

Inoltre, la chiave di lettura del percorso argomentativo seguito dal Collegio di Garanzia è rinvenibile nel richiamato rilievo secondo cui l’insufficiente apprezzamento delle risultanze istruttorie ad opera della Corte si è sostanziato in una violazione dei principi in materia di riparto dell’onere della prova, atteso che la riconducibilità delle scommesse al Pastina è stata in definitiva predicata unicamente sulla scorta dell’intestazione formale del conto di gioco in questione e dell’abbinamento nei rapporti SOGEI, sulla base del suo codice fiscale, del flusso di giocate riconducibili a quel conto.

Tuttavia, la circostanziata attività difensiva svolta dal reclamante ha consentito di delimitare il novero degli indizi a carico del Pastina alla sola intestazione formale del conto, laddove, come espressamente statuito dal Collegio di Garanzia, “il documento e i dati indentificativi del calciatore potevano essere utilizzati abusivamente da quanti ne avevano la disponibilità nell’ambiente”.

D’altro canto, la riforma della pronuncia della Corte relativamente alla questione della tracciabilità dei pagamenti on line consente di attribuire uno specifico e determinante rilievo all’allegazione difensiva relativa alla mancanza di operazioni sul conto Hill Side riconducibili al Pastina, laddove per le movimentazioni che vi sono state effettuate risultava invece fornito un conto PayPal a lui estraneo.

Se è pur vero che lo standard probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare può attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (v. CFA – Sezioni Unite, n. 2/2023-2024), non è men vero che il relativo accertamento dev’essere condotto alla stregua di indizi corrispondenti a dati di fatto certi, dunque non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, e connotati da requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo la basilare regola di diritto comune stabilita dall’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale.

Ne rimane che, una volta rimasto inappagato il livello probatorio del “più probabile che non”, per la mancanza della necessaria pluralità di indizi, come appare nel caso di specie, o, comunque, per il difetto delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, l’esito liberatorio non può essere condizionato alla prova di fatti negativi da parte dell’incolpato.

Non colgono nel segno, pertanto, le deduzioni svolte dalla Procura Federale nella memoria depositata l’11.7.2025, che incorrono precipuamente in questo errore prospettico, laddove, in relazione al tema della tempistica di presentazione della denuncia-querela da parte del Pastina, si risolvono in una aperta ed inammissibile critica della pronuncia cassatoria, affermandosi conclusivamente che “non risulta possibile provare che il sig. Pastina non abbia aperto e utilizzato il conto gioco aperto presso la Hill Side” (così a pagina 9).

Invero, il corretto riparto dell’onere probatorio in materia di illecito sportivo presuppone che l’Organo di accusa assolva innanzitutto al proprio, spettando poi all’incolpato fornire la prova di fatti contrari o di razionali ricostruzioni alternative conducenti verso l’esito assolutorio.

Per contro, richiedere la prova di non aver aperto ed utilizzato il conto gioco in questione equivale alla pretesa della prova di un fatto negativo.

È parimenti privo di fondamento il rilievo della Procura volto a svalutare la circostanza della mancanza di rimesse di denaro sul conto Hill Side riconducibili al Pastina, ipotizzando in termini di eventualità il ricorso da parte dell’incolpato a sistemi di pagamento anonimi.

È agevole osservare al riguardo che l’insussistenza di movimentazioni sul conto riconducibili al Pastina costituisce un dato di fatto che depriva l’accusa di un possibile sostegno probatorio, per cui le diverse eventualità adombrate dalla Procura si confinano nel perimetro delle mere ipotesi e congetture, come detto, estranee alla ricostruzione indiziaria del fatto.

Analogo esercizio di inversione dell’onere probatorio si rinviene anche nei rilievi della Procura relativi agli elementi probatori offerti dal Pastina, analiticamente enunciati dal Collegio di Garanzia.

Pure in relazione a tali profili, l’approccio argomentativo della Procura risulta incondivisibile, atteso che, pretendendo dal Pastina ulteriori approdi probatori, non considera che gli elementi a discarico da lui già forniti rappresentano, a giudizio del Collegio di Garanzia, un argine sufficiente ad infirmare la valenza dell’unico indizio effettivo a suo carico, costituito dall’intestazione formale del conto acceso sulla piattaforma Hill Side (peraltro autorizzata in Italia al gioco a distanza sulla piattaforma www.bet365.it, come da concessione n. 15253: v. nota n. 2 a pagina 1 dell’annotazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria – Gruppo Investigativo Antiriciclaggio – 1^ Sezione della Guardia di Finanza del 3 luglio 2024, Prot. n. 88881, in Allegato n. 23 alla memoria integrativa della difesa Pastina al TFN dell’8 luglio 2024).

La Procura richiama da ultimo un precedente della Corte a Sezioni Unite (n. 91/2024-2025), che ha riguardo tuttavia ad una situazione di fatto del tutto diversa, in quanto, nel caso deciso in quell’occasione, il tesserato che aveva effettuato le scommesse era stato direttamente identificato dal funzionario della concessionaria SISAL, mediante riscontro con la carta d’identità che gli era stata esibita.

Per contro, nella vicenda qui in rassegna, trattandosi di scommesse effettuate su una piattaforma on line, è in discussione proprio il tema probatorio della riconducibilità all’incolpato del relativo conto, posta la statuizione del Collegio di Garanzia secondo cui “il documento e i dati indentificativi del calciatore potevano essere utilizzati abusivamente da quanti ne avevano la disponibilità nell’ambiente”.

Inoltre, non possono essere prese in considerazione le deduzioni della Procura Federale nella parte in cui (pagine 6-8 della memoria dell’11.7.2025) ripropongono quali elementi probatori o indiziari proprio le circostanze che erano state recepite dalla Corte nel capo della pronuncia cassata (intestazione del conto gioco in capo al Pastina e rapporti SOGEI; apertura del conto mediante trasmissione del documento di identità; ipotizzata connivenza e collaborazione dell’incolpato a beneficio sostanziale di altro soggetto), dunque in aperta antitesi con la pronuncia cassatoria, essendo certamente inibito al giudice del rinvio fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici dal giudice di legittimità (v. Cass. civ., Sez. III, n. 24200/2018, cit.).

In definitiva, il ricordato carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, con la conseguente necessità di osservare le “premesse logicogiuridiche” ed i “presupposti di fatto” della pronuncia cassatoria, ineludibili da parte del giudice del rinvio, in guisa di giudicato “interno”, impongono alla Corte di prosciogliere il reclamante (anche) dall’addebito relativo alle 137 scommesse sportive che risultano effettuate sul conto Hill Side n. BT55038609 tra il 10 e l’11 dicembre 2022.

6. La risposta sanzionatoria va pertanto rideterminata, alla luce del mutato (ed alleggerito) quadro di responsabilità ascrivibile al Pastina.

Questi, invero, in accoglimento dell’originario terzo motivo di reclamo, era stato già prosciolto dalla Corte, con la precedente decisione n. 0034/2024-2025, dall’accusa riguardante le 141 scommesse “indirette” che sarebbero state effettuate tramite il Covino.

Con la presente decisione, in accoglimento dell’originario quarto motivo di reclamo, il Pastina viene parimenti sollevato dall’addebito relativo alle 137 scommesse che risultano effettuate sul predetto conto Hill Side.

Restano dunque a suo carico le 4 scommesse sul conto Vincitù, in ordine alle quali il Pastina ha ammesso la propria responsabilità nel corso dell’audizione del 9 maggio 2024.

Ne rimane che l’ammissione di responsabilità deve ora ritenersi completa, e non parziale, come affermato nella precedente decisione della Corte, che aveva ascritto al reclamante anche le scommesse effettuate sul conto Hill Side.

Deve trovare ulteriore apprezzamento, altresì, anche l’atteggiamento collaborativo del Pastina, già valorizzato dalla precedente decisione della Corte, considerato peraltro che proprio sulla vicenda delle scommesse sul conto Hill Side egli aveva fornito alla Procura Federale elementi probatori concretamente utilizzati a carico del Letizia, come si evince dalle pagine 5 e 6 dell’atto di deferimento del 28 maggio 2024, trascritte in extenso nelle premesse in fatto della presente decisione (§ 1.2.).

Il Pastina ha peraltro dimostrato di aver compiutamente adempiuto le prescrizion alternative che gli erano state impartite dalla Corte con la decisione n. 0034/2024-2025 (v. documentazione in Allegato n. 1 alla memoria della difesa dell’11.7.2025).

Il Collegio ritiene pertanto che la dosimetria sanzionatoria vada esercitata considerando pienamente integrata la circostanza attenuante specifica dell’art. 13, comma 1, lettera e), CGS FIGC, rideterminando per tal modo la squalifica del Pastina nel presofferto sino alla data della presente decisione e riducendo la sanzione pecuniaria all’importo di 3.000,00.

7. Quanto alle spese processuali, rimesse al definitivo dal Collegio di Garanzia, il Collegio osserva quanto segue.

Per quanto riguarda il giudizio di legittimità, osta ad una pronuncia sulle spese la disposizione dell’art. 10 del CGS CONI, rubricato“Condanna alle spese per lite temeraria”, secondo cui “Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell’altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.

Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale”.

La formulazione della norma è tale da predicare il suo campo di applicazione unicamente ai casi in cui la parte risultata soccombente abbia “proposto” una lite che venga giudicata come temeraria, presupponendo dunque l’edizione di un atto di iniziativa processuale infondato nei termini di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Per contro, non appare neppure contemplata l’ipotesi della “resistenza” temeraria (che, comunque, non ricorrerebbe in concreto, stante la controvertibilità delle questioni trattate e gli esiti alterni dei vari gradi di giudizio).

La fattispecie all’esame della Corte, dunque, considerata la statuizione di parziale accoglimento del ricorso, esula senz’altro dalla previsione di cui all’art. 10 CGS CONI.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per le spese relative al giudizio di rinvio, stante l’analoga disposizione di cui all’art. 55 CGS FIGC, secondo cui “Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.

Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale”.

La previsione federale, ricalcata su quella del CONI, è più dettagliata con riferimento alle ulteriori ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’atto di iniziativa processuale, ma non se ne discosta nella sostanza, per cui la statuizione di (ulteriore) accoglimento parziale del reclamo non si presta ad essere accompagnata da una pronuncia sulle spese.

In ogni caso, come già osservato, la controvertibilità delle questioni trattate, segnatamente nella ricostruzione in fatto della vicenda, e gli esiti alterni scaturiti dai vari gradi di giudizio, deporrebbero comunque per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

7.1. Per quanto riguarda il contributo per la radicazione del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, oggetto di espressa istanza di ripetizione da parte del Pastina con la memoria dell’11.7.2025, va osservato quanto segue.

La disciplina federale e quella del CONI, sul punto, si discostano significativamente.

Segnatamente, l’art. 48, comma 5, CGS FIGC, stabilisce che “I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6”.

Il successivo comma 6 dispone che “I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti”.

Dunque, nell’ordinamento federale è esclusa la ripetibilità del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva nelle controversie relative al settore professionistico.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, si tratta di decidere sulla restituzione del contributo versato dal ricorrente per l’accesso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

La disposizione applicabile, pertanto, è quella dettata dall’art. 7 del CGS CONI: “ Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.

Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni”.

Si tratta, in realtà, di una previsione volta a dettare i principi essenziali ai quali le Federazioni devono attenersi nella disciplina dell’istituto e, per quanto riguarda l’accesso al servizio di giustizia del CONI, la norma rimanda a sé stessa, senza ulteriori disposizioni di dettaglio.

Né, in ragione del carattere sovraordinato del CGS adottato dal CONI, quale “Confederazione delle federazioni sportive nazionali” (art. 1 dello Statuto), sarebbe possibile all’interprete integrarne il contenuto in via analogica, attingendo dalle sottordinate discipline federali, pena la violazione della gerarchia delle fonti normative.

Nondimeno, ritiene il Collegio che, in difetto di un’espressa previsione in tal senso, non possa farsi luogo alla restituzione del contributo, che non discende da alcun principio generale dell’ordinamento sportivo, rinvenendosi anzi un argomento contrario proprio nella disposizione di cui all’art. 7, comma 2, del CGS CONI, che demanda alle Federazioni, tra l’altro, di determinare proprio le condizioni di ripetibilità del contributo, segno evidente della necessità di una specifica disciplina dell’istituto, assente nella normativa confederale.

P.Q.M.

La Corte in sede di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. e art. 110 C.G.S. F.I.G.C., in riforma della decisione n. 0040/TFNSD-2024-2025 del 7 agosto 2024, irroga al Sig. Christian Diego Pastina la sanzione della squalifica fino al 16 luglio 2025 e dell'ammenda di 3.000,00 (tremila/00).

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Tommaso Marchese                                                         Mauro Mazzoni

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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