F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0010/CFA pubblicata il 23 Luglio 2025 (motivazioni) – Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l./Procura federale

Decisione/0010/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0119/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 119/CFA/2024-2025,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale Toscana pubblicata sul C.U. Comitato regionale Toscana n.88 del 29/05/2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza, in data 14 luglio 2025, il Presidente Ida Raiola e uditi l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante e l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. 22188/352pfi24-25/PM/fl del 17 marzo 2025, il Procuratore federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana la società Aquila Montevarchi 1902 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva della Federazione italiana giuoco calcio (d’ora in poi anche CGS) per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Edoardo Valentini nei confronti dell’arbitro della gara disputata contro la società Vivi Altotevere Sansepolcro in data 20 maggio 2024, valevole per il torneo Coppa primavera allievi  under 16.

1.1. Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.88 del 29/05/2025 del Comitato regionale della Toscana, il Tribunale federale territoriale presso l’anzidetto Comitato regionale irrogava alla società Aquila Montevarchi 1902, ritenuta responsabile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, C.G.S. l’ammenda nella misura di .500,00# (euro cinquecento/00#).

1.2. Con atto notificato via pec in data 30 maggio 2025, la società Aquila Montevarchi 1902 proponeva reclamo avverso detta decisione, prospettando il seguente motivo di doglianza: “violazione del divieto de ne bis in idem in relazione all’applicazione al caso di specie delle misure amministrative previste dall’art.35, comma 7, CGS”.

1.3. All’udienza del giorno 23 giugno 2025, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’Avv. Fabio Giotti, per la società reclamante, concludeva per l’accoglimento del reclamo, evidenziando che, nella vicenda sottoposta al Collegio, era stato violato il principio del ne bis in idem in quanto la società reclamante non poteva essere nuovamente giudicata dal Tribunale federale territoriale per lo stesso fatto per il quale era stata già sanzionata con l'irrogazione delle misure amministrative applicate dal giudice sportivo presso la delegazione provinciale di Arezzo, mentre l’avv. Valentina Soravia, costituitasi in udienza per la Procura federale, evidenziava che la doglianza articolata dalla parte reclamante - nella parte in cui, con essa, si sosteneva che la decisione revocata dalla Corte federale d'appello avesse travolto tutto il giudicato adottato dal Giudice sportivo e confermato dalla Corte territoriale, ivi compreso il capo relativo alla sanzione accessoria prevista dall'articolo 35, comma 7, C.G.S. - era da ritenersi erronea, concludendo per il rigetto del reclamo con conferma delle sanzioni irrogate dal Tribunale federale territoriale.

1.4. All’esito della discussione, dopo aver trattenuto il reclamo in decisione, la Corte si determinava ai sensi dell’art. 99, comma 5, C.G.S. a rimettere la decisione sul reclamo alle Sezioni Unite, sul rilievo che la questione sottesa al reclamo presentasse profili di rilevanza e di principio.

1.5. All’udienza del 14 luglio 2025, l’avv. Fabio Giotti, per la società reclamante, ribadiva le proprie conclusioni, mentre, per la Procura Federale, l’avv. Mario Taddeucci Sassolini insisteva per il rigetto del reclamo.

1.6. All’esito della discussione, il reclamo passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il reclamo è infondato e va respinto.

2.1. La società istante lamenta la violazione, in suo danno, del divieto del ne bis in idem, poiché sarebbe stata chiamata a rispondere, in relazione ad una condotta tenuta da un proprio tesserato (che, in un primo momento, era stato erroneamente individuato, come si illustrerà in seguito), sia ai sensi dell’art. 35, comma 7, C.G.S. sia, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S. e ciò nonostante il fatto che - secondo la prospettazione difensiva proposta – il titolo per l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 35, comma 7, C.G.S. fosse venuto meno in ragione del c.d. effetto espansivo interno, derivante dalla decisione di questa Corte federale d’appello, la quale - dopo aver verificato che la condotta rilevante sotto il profilo disciplinare non era stata posta in essere dal calciatore della società sportiva Aquila Montevarchi 1902 individuato in un primo momento, Lion Malaj - aveva revocato la decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Toscana n. 55 del giorno 5 giugno 2024 (divenuta, nelle more, irrevocabile), aveva prosciolto il predetto Lion Malaj dalle incolpazioni a suo tempo ascrittegli e aveva restituito gli atti alla Procura federale per la valutazione della posizione di un altro tesserato della medesima compagine sportiva, Edoardo Valentini (decisione n. 38/CFA-2024-2025).

2.2. La Corte osserva che il presente procedimento è stato preceduto da altro procedimento relativo alla medesima vicenda, occorsa in un incontro sportivo svoltosi in data 20 maggio 2024 tra la Aquila Montevarchi 1902 e la Vivi Altotevere per il Torneo Coppa Primavera Allievi B U16, e di cui alla seguente annotazione del direttore di gara: “il giocatore N 11 veniva espulso perché sputava al sottoscritto, colpendolo alla spalla”.

2.3. In ragione dell’accaduto appena riferito, il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Toscana, con decisione riportata nel C.U. n.55 del giorno 5 giugno 2024, aveva irrogato, ai sensi dell’art. 35, comma 2, C.G.S al calciatore Lion Malaj, giocatore n. 11 della squadra dell’Aquila Montevarchi, la sanzione della squalifica per due anni (fino al 5 giugno 2026), specificando altresì che la sanzione in esecuzione dell’art. 35, comma 7, C.G.S. veniva considerata ai fini dell’applicazione delle misura amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

2.3.1. Per una migliore comprensione di quanto deciso nell’occasione dal Giudice sportivo territoriale va rammentato, in primo luogo, che: a) ai sensi dell’art. 35, comma 1, C.G.S. “costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”; b) ai sensi dell’art. 35, comma 2, C.G.S. “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica”; c) ai sensi dell’art. 35, comma 7, C.G.S. “Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”; in secondo luogo, va rammentato che le misure amministrative (di carattere pecuniario) a carico delle società previste dal citato comma 7 dell’art.35 sono state previste e regolamentate da diversi Comunicati Ufficiali della Federazione a partire dal C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2014, con il quale il Consiglio federale comunicava che “tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile; ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tese a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori…deliberava di onerare le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all’art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali”. Successivamente, con i C.U. n. 305/A del giorno 11 marzo 2016, n.96/A del giorno 30 novembre 2016, n. 168/A del 26 maggio 2017, n.49/A del giorno 11 ottobre 2022 venivano ad essere disciplinati sia gli aspetti procedurali che l’ambito operativo delle misure amministrative in parola, con particolare riguardo alla tipologia dei campionati in cui esse avrebbero dovuto trovare applicazione.

2.4. Ciò posto, la Corte osserva che, alla luce del dato letterale rinvenibile sia nel richiamato art. 35, comma 7, C.G.S. che nel C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2014 (corroborato dal contenuto dei successivi C.U. citati poco innanzi), è inconfutabile che le misure amministrative in parola siano ulteriori e concorrenti rispetto alle sanzioni previste dal C.G.S. a carico delle società sportive in relazione alle fattispecie rilevanti a titolo di responsabilità disciplinare.

2.4.1. Infatti, da un lato, le previsioni di cui al C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2027 muovono espressamente dall’esigenza di integrare le “misure esistenti con ulteriori tese a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara” nelle competizione dilettantistiche e nel settore giovanile; dall’altro, il comma 7 dell’art. 35 C.G.S. discorre della necessità, per gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, di specificare che le sanzioni inflitte vadano considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile.

2.5. È perciò possibile – diversamente da quanto opinato dalla difesa della società reclamante - il cumulo tra le due sanzioni: l’una, di carattere disciplinare, irrogata all’esito del giudizio di responsabilità nell’ambito della giustizia sportiva; l’altra, di tipo amministrativo, applicata all’esito di un procedimento amministrativo e in relazione ad un ambito di operatività oggettivo, individuato non solo dal C.G.S. (che individua  specificamente le condotte rilevanti) ma anche da altre fonti federali (i C.U. innanzi citati, quanto alla tipologia di competizioni sportive rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure amministrative e alla misura di queste).

2.6. Tornando ora alla vicenda in esame, va rammentato che la decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Toscana di cui al C.U. n. 55 del giorno 5 giugno 2024 era stata impugnata dai sig.ri Altin Malaj e Alma Malaj, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Lion Malaj, ma il reclamo, con decisione pubblicata in data 6 luglio 2024, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte sportiva territoriale d’appello C.R. Toscana perché proposto tardivamente e “perché privo di firma degli interessati che del Legale”.

2.7. I predetti sig.ri Altin Malaj e Alma Malaj, nella ricordata qualità, proponevano, quindi, istanza di revisione ai sensi dell’art. 63, comma 4, lett. a) C.G.S., indicando nuove prove, dalle quali emergeva l’estraneità del figlio all’accaduto e, in particolare, producevano, oltre ad alcune dichiarazioni testimoniali scritte rese da alcuni tesserati della società Aquila Montevarchi 1902, anche la dichiarazione confessoria di Eduardo Serafini, calciatore tesserato della medesima società, che dichiarava per iscritto. “A fine gara durante la discussione il mio compagno Lion era in panchina e non ha sputato all’arbitro, mentre stavo bevendo senza accorgermene ho preso l’arbitro girandomi. Per questo Lion non ha sputato all’arbitro e l’ho colpito io per sbaglio”.

2.8. Con decisione n. 38/CFA-2024-2025, la Sezione Prima della Corte federale d’appello revocava, quindi, la decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Toscana n. 55 del giorno 5 giugno 2024, proscioglieva Lion Malaj dalle incolpazioni a suo tempo ascrittegli e restituiva gli atti alla Procura Federale per la valutazione della posizione di un altro tesserato della medesima compagine sportiva che aveva reso una dichiarazione ammissiva, se non confessoria,, Edoardo Valentini.

2.9. A seguito della trasmissione, in data 22 ottobre 2024, da parte della Corte federale d’appello del fascicolo relativo all’anzidetto reclamo, definito con la decisione n. 38/CFA-2024-2025 della medesima Corte, la Procura federale aveva avviato le indagini e aveva provveduto alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, a seguito della quale il calciatore Eduardo Valentini definiva la propria posizione ai sensi dell’art. 126 C.G.S (Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento), mentre alla società Aquila Montevarchi 1902 veniva notificato l’atto di deferimento prot. 22188/352pfi24-25/PM/fl del 17 marzo 2025 innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Edoardo Valentini nei confronti dell’arbitro della gara contro la società Vivi Altotevere Sansepolcro del 20/05/2024, valevole per il torneo Coppa Primavera Allievi V Under 16.

2.10. Con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.88 del 29 maggio 2025 del Comitato regionale della Toscana, il Tribunale federale territoriale presso l’anzidetto Comitato regionale aveva irrogato la sanzione dell’ammenda alla società Aquila Montevarchi 1902, nella misura ri .500,00# (euro cinquecento/00#), ritenendola responsabile a titolo di responsabilità oggettiva secondo la regula juris sancita dall’art.6, comma2, C.G.S.

2.11. Come risulta evidente dalla delineata ricostruzione della vicenda in esame, oggetto del presente procedimento è esclusivamente il deferimento della società sportiva Aquila Montevarchi 1902 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, C.G.S. per la condotta tenuta da un proprio tesserato, a nulla rilevando – se non nei termini eventuali di cui al comma 7 dell’art.35 C.G.S. – l’avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto dell’art.35 in parola e dal complesso delle previsioni di cui ai C.U., innanzi richiamati, aventi ad oggetto il procedimento, l’ambito oggettivo di applicazione e le misure amministrative applicabili in caso di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

2.11.1. Peraltro, la difesa della società reclamante non è stata in grado di riferire se in concreto, nel caso di specie, la sanzione amministrativa sia stata effettivamente irrogata e se, all’irrogazione, abbia fatto seguito il pagamento della somma ingiunta da parte della Aquila Montevarchi 1902 (v. verbale del 23 giugno 2025).

2.12. Dalla affermata ammissibilità di concorso dei titoli di responsabilità e delle relative sanzioni consegue, pertanto, l’integrale rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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