CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46 del 10/06/2025 – ASD Acquacetosa Centro Calcio / FIGC
Decisione n. 46
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Canale - Relatore
Angelo Maietta
Giuseppe Musacchio
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2025, presentato, in data 19 maggio 2025, dalla ASD Acquacetosa Centro Calcio, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Franceschi,
avverso
la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Lazio LND-FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 413 del 16 maggio 2025 e riferita alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 389 del 2 maggio 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della società Fidene A.S.D., è stata annullata la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 194 SGS dell’11 aprile 2025 (che aveva confermato il risultato acquisito sul campo nella gara Acquacetosa Centro Calcio
– Fidene A.S.D. del 22 marzo 2025), ordinando di ripetere la suddetta gara giocata in data 22 marzo 2025, valevole per il Campionato Under 16 Regionale.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
vista la richiesta di misura cautelare, ex art. 57, comma 2, lett. d, del Codice della Giustizia Sportiva;
visto il provvedimento assunto, in data 20 maggio 2025 (prot. n. 00520/2025), dal Presidente della Prima Sezione, con il quale è stata rigettata l’istanza cautelare invocata dalla parte ricorrente;
preso atto che non sussiste in atti prova del versamento del contributo di cui ai sensi dell’art. 59, comma 6, del CGS CONI, previsto a pena di irricevibilità del ricorso;
considerato, pertanto, il mancato assolvimento dell’onere di pagamento dei diritti amministrativi per l'accesso al servizio di giustizia, di cui al punto 1.1.a della “Tabella dei diritti amministrativi per controversie relative a sport o settori non professionistici avanti al Collegio di Garanzia dello Sport”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020;
vista, in ogni caso, la successiva comunicazione, inviata a mezzo PEC, in data 3 giugno 2025, dall'avv. Francesco Franceschi, difensore della suddetta società ricorrente, con la quale il medesimo ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso di cui in epigrafe;
udito, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, il relatore, Avv. Angelo Canale;
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara irricevibile il ricorso. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Canale
Depositato in Roma, in data 10 giugno 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face