CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53 del 23/06/2025 – FCD Pinerolo / Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND / Lega Nazionale Dilettanti (LND) / FIGC / ASD Giovanile Centallo 2006

Decisione n. 53

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Anna Cusimano - Relatrice

Marcello de Luca Tamajo Piero Floreani

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2025, presentato, in data 10 aprile 2025, dalla FCD Pinerolo, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Papotti,

nei confronti

del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,  della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND,

della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

e

della ASD Giovanile Centallo 2006, non costituitasi in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 20 marzo 2025, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 del 27 febbraio 2025, che, con riferimento alla gara del 16 febbraio 2025 Centallo - Pinerolo, ha respinto il ricorso della FCD Pinerolo avverso la regolarità della suddetta partita e ha disposto l'omologazione con il risultato di 2-1 conseguito sul campo.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 20 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - FCD Pinerolo - avv. Giorgio Papotti, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. Anna Cusimano.

Premesso in fatto

1.         Con il ricorso in epigrafe, la FCD Pinerolo ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND, pubblicata nel C.U. n. 92 del 20 marzo 2025, con cui è stato respinto il reclamo dallo stesso proposto, e confermata, seppure sulla base di diversa argomentazione, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata nel C.U. n. 83 del 27 febbraio 2025.

2.         La vicenda trae origine dalla gara valida per il Campionato di Eccellenza, Girone B, tra la ASD Giovanile Centallo 2006 e la FCD Pinerolo, disputatasi in data 16 febbraio 2025 e conclusasi con il risultato sul campo di 2 a 1 in favore della Centallo, nel corso della quale la Centallo ha sostituito, al minuto 37, il tesserato [omissis], classe 2006, con il tesserato [omissis], classe 2002, restando così in campo fino al minuto 39 – quando veniva effettuata altra sostituzione – senza almeno un giocatore nato dopo il 1° gennaio 2006, in violazione dell’obbligo di utilizzare giovani calciatori così come prescritto dal C.U. della LND del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta n. 1 del 1° luglio 2024.

3.         La FCD Pinerolo ha promosso ricorso al Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo l’applicazione alla ASD Centallo della sanzione della perdita della gara, come prevista dalla normativa di settore. Il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il ricorso, sul presupposto che “per l’applicazione della sanzione della perdita della gara come prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, la violazione lamentata debba aver inciso sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale, e che nel caso di specie il mancato schieramento in campo da parte della Società A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 di un giovane calciatore classe 2006 per soli due minuti della ripresa, su 99 minuti effettivi di gioco tra tempi regolamentari e recuperi concessi dall’arbitro, non abbia influito sul regolare svolgimento dell’incontro né sul risultato finale, raggiunto al minuto 18 del secondo tempo ed invariato sino al termine della gara […]”.

4.         Con atto del 5 marzo 2025, la FCD Pinerolo ha proposto reclamo alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND, che l’ha rigettato.

La Corte di seconda istanza ha ritenuto che il tema da valorizzare fosse diverso rispetto a quello esaminato dal Giudice Sportivo. In particolare, ha ritenuto che gli aspetti su cui fondare la decisione fossero “da una lato quello della consapevolezza della violazione che può essere frutto di errore e non di scelta; dall’altro quello dell’errore scusabile non suscettibile di essere sanzionato”.

La Corte si è soffermata sul tenore dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che ha esaminato sia dal punto di vista letterale che giurisprudenziale. In base al criterio letterale, ha ritenuto che “laddove la norma - al suo primo comma - reciti “la società ritenuta responsabile […] e al suo sesto comma (quello che interessa nello specifico) “fa partecipare [..], essa evidenzi la necessità che le condotte declinate nell’art.10 cgs debbano essere il frutto di decisioni consapevoli per essere sanzionate con la perdita della gara; il comma 1 presuppone infatti una valutazione sulla responsabilità della società che, quindi, non consegue AUTOMATICAMENTE alla violazione (come invece dedotto dalla reclamante), il comma 6 richiede il FARE partecipare alla gara e non il LASCIARE partecipare alla gara, presuppone quindi il volere tenere la condotta in violazione”. In base al criterio giurisprudenziale la Corte, richiamando – non sempre in maniera pertinente – decisioni della Corte Federale d’Appello, ha ritenuto che “il far partecipare alla gara chi non ne ha titolo (squalificato, non tesserato, non fuori quota) comporta le sanzioni previste dalla normativa quando frutto di decisione consapevole in quanto volta ad alterare le forze in campo. In altre parole, sono passibile di sanzione ogniqualvolta CONSAPEVOLMENTE faccio partecipare alla gara chi non ne ha titolo”.

Ha continuato la Corte rilevando che “La consapevolezza è cognizione, coscienza: piena coscienza di qualcosa, l’esserne perfettamente al corrente.

Di fronte alle norme che regolano la regolarità della gara e la posizione dei partecipanti la consapevolezza deve presumersi fino a prova contraria in quanto la coscienza del contenuto delle disposizioni e degli obblighi da esse discendenti non può certamente essere messa in dubbio e la eventuale mancata conoscenza non può essere eccepita per esonerare da responsabilità. Riflessione diversa merita invece il piano della inosservanza della norma perché in tal caso ciò che richiede la Corte Federale è la consapevolezza della inosservanza (un conto è conoscere le norme, altro è volerle violare). Pertanto, ogniqualvolta l’inosservanza della disposizione non è frutto di coscienza e volontà essa non può essere sanzionata ed è quindi onere del trasgressore allegare le ragioni che consentono di qualificare la propria condotta quale errore (misto a colpa lieve) e non quale intento fraudolento meritevole dell’intervento sanzionatorio.

Nel caso che qui ci occupa è emerso senza dubbio alcuno che la mancata partecipazione alla gara per i due minuti in contestazione del fuori quota, imposta dalla disposizione, sia stata il frutto di un errore da parte dell’allenatore che vi ha rimediato non appena resosi conto e ciò quasi nell’immediatezza.

La società CENTALLO non può pertanto essere ritenuta responsabile in quanto NON HA FATTO PARTECIPARE alla gara chi non ne aveva titolo (non rispettando l’obbligo dei fuori quota) per alterare le forze in campo, ma ciò è avvenuto a causa di un’evidente disattenzione, peraltro di grado lieve, come dimostrato dall’immediato ripristino della legalità”.

5.         Avverso la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la FCD Pinerolo ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio di Garanzia, nei confronti del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND, della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND, della Lega Nazionale Dilettanti, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della ASD Giovanile Centallo 2006, affidando le sue ragioni a un unico motivo, con cui censura la decisione della Corte di seconda istanza per violazione della norma introdotta dal C.U. del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND n. 1 del 1° luglio 2024, degli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle NOIF, e dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

La Pinerolo, in particolare, ha contestato l’ermeneutica fornita dalla Corte Sportiva d’Appello dell’art. 10 del Codice di Giustizia FIGC, rilevando che “frustra la lettera della norma, nonché l’automatismo previsto per il solo oggettivo accertamento della violazione delle norme già ampiamente analizzate supra” e, cioè, il C.U. n. 1 del 1° luglio 2024 della LND del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e gli artt. 34 e 34 bis delle NOIF.

La FCD Pinerolo ha diffusamente argomentato in ordine all’uso, a suo dire improprio, delle norme e dei precedenti giurisprudenziali effettuato dalla Corte Sportiva d’Appello.

6.         Parte ricorrente ha concluso chiedendo al Collegio di Garanzia di: “accogliere il ricorso e annullare la Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 20 marzo 2025 (pag. 53 e ss) da parte del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND, sancendo la perdita della gara col risultato di 3 a 0 in favore dell’odierna ricorrente, per palese violazione dell’art. 10 CGS FIGC, alla luce delle norme regolamentari contenute nel C.U. n. 1 del 1.7.2024 del Comitato Regionale Piemonte VDA FIGC LND”.

7.         Nessuna delle Parti chiamate si è costituita in giudizio.

8.         All’udienza del 20 maggio 2025, la FCD Pinerolo ha ribadito quanto in atti e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo introducendo un criterio discrezionale nella valutazione dell’inosservanza: “ogniqualvolta l’inosservanza della disposizione non è frutto di coscienza e volontà essa non può essere sanzionata ed è quindi onere del trasgressore allegare le ragioni che consentono di qualificare la propria condotta quale errore (misto a colpa lieve) e non quale intento fraudolento meritevole dell’intervento sanzionatorio”. Ciò fa richiamando, con interpretazione non condivisibile, il disposto dell’art. 10 CGS FIGC.

II.        È pacifico, in quanto non contestato, che la ASD Giovanile Centallo 2006, nel corso della gara valida per il Campionato di Eccellenza, Girone B, contro la FCD Pinerolo, conclusasi con il risultato sul campo di 2 a 1 in favore della Centallo, abbia sostituito al minuto 37 il tesserato [omissis], classe 2006, con il tesserato [omissis], classe 2002, restando così in campo fino al minuto 39 – quando veniva effettuata altra sostituzione – senza almeno un giocatore nato dopo il 1° gennaio 2006, come prescritto dal C.U. della LND del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta n. 1 del 1° luglio 2024. Il C.U. n. 1 del 1° luglio 2024 pone degli obblighi in capo alla compagine sportiva e stabilisce espressamente che la violazione degli stessi determina, per quanto di interesse, la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Così si legge nel C.U.:

“nel corso delle singole gare del Campionato di Eccellenza 2024/2025 ciascuna compagine ha l’obbligo di utilizzare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse almeno tre giocatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

Un giovane calciatore nato dal 1.1.2004 Un giovane calciatore nato dal 1.1.2005 Un giovane calciatore nato dal 1.1.2006

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni”.

Il richiamo al Codice di Giustizia Sportiva, che norma all’art. 10 la sanzione della perdita della gara, va correttamente letto quale contestualizzazione della sanzione prevista nel C.U., ma non può certo valere a introdurre eventuali discrezionalità nella valutazione dell’inosservanza, discrezionalità non previste dal C.U., che, invece, stabilisce che la perdita della gara opera automaticamente in presenza della violazione delle condizioni indicate nel C.U. stesso.

III.      Pari previsione è dato riscontrare nel secondo comma dell’art. 34 bis delle NOIF, ove è stabilito che “Il mancato impiego dei calciatori/calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.

A sua volta l’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC prevede, alla lettera c), che la sanzione della perdita della gara è inflitta alla società che “viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF”.

Il C.U. n. 1 del 1° luglio 2024 e l’art. 34 bis delle NOIF non rinviano all’art. 10 CGS FIGC quanto alla regolamentazione ivi contenuta, bensì quanto alla sola previsione della perdita della gara. Perdita della gara automaticamente ricondotta dalla lettera c) dell’art. 10 CGS FIGC alla violazione degli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle NOIF. In claris non fit interpretatio.

Nella odierna fattispecie, pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di seconda istanza,  non  occorre  procedere  ad  alcuna  valutazione  sulla  responsabilità  della  società,  o sull’elemento soggettivo della volontà di tenere o meno la condotta in violazione, né vi è spazio per speculazioni sulla differenza tra “fare partecipare” e “lasciare partecipare” alla gara.

Ciò che rileva è esclusivamente il dato fattuale, pacifico, della violazione delle disposizioni, a cui consegue, per espressa e inequivocabile previsione normativa, la perdita della gara.

IV.      Alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Accoglie il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2025.

Il Presidente               La Relatrice

F.to Vito Branca         F.to Anna Cusimano

Depositato in Roma, in data 23 giugno 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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