CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55 del 24/06/2025 –
Decisione n. 55
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Marcello de Luca Tamajo - Relatore
Anna Cusimano
Piero Floreani
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2025, presentato, in data 10 aprile 2025, dalla ASD Valfenera, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Papotti,
nei confronti
del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, non costituitosi in giudizio, della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND,
della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
e
della A.P.D. Pecetto, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cereser,
nonché
dell’intervenuta A.C. Sommarivese, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Biffo,
avverso
la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 13 marzo 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della società APD Pecetto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 75 del 6 febbraio 2025 (che, con riferimento all'incontro del 26 gennaio 2025 Valfenera - Pecetto, aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e irrogato, a carico della APD Pecetto, la sconfitta con il punteggio di 3-0), è stata disposta l'omologazione del risultato della suddetta gara con il punteggio di 0-1, come conseguito sul campo.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 20 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - ASD Valfenera - avv. Giorgio Papotti; l’avv. Alessandro Cereser, per la resistente APD Pecetto; l’avv. Nicolò Biffo, per l’intervenuta A.C. Sommarivese, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.
Premesso in fatto
1. Con ricorso del 10 aprile 2025, la ASD Valfenera ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale
n. 88 del 13 marzo 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della società APD Pecetto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 75 del 6 febbraio 2025 (che, con riferimento all'incontro del 26 gennaio 2025 Valfenera - Pecetto, aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e irrogato, a carico della APD Pecetto, la sconfitta con il punteggio di 3-0), è stata disposta l’omologazione del risultato della suddetta gara con il punteggio di 0-1, come conseguito sul campo.
Come cennato, il 26 gennaio 2025 si disputava la gara valida per il Campionato di Seconda Categoria Piemonte tra ASD Valfenera e APD Pecetto, che si concludeva con il risultato di 0-1. L’odierna ricorrente, lamentando la posizione irregolare del calciatore avversario [omissis], proponeva reclamo al Giudice Sportivo; quest’ultimo, con la citata decisione del 6 febbraio 2025, disponeva l’omologazione dell’incontro in parola con il risultato di 3-0 a tavolino. Così il Giudice di prime cure: “- ricevuto il ricorso presentato dalla Società A.S.D. VALFENERA avverso la regolarità della partita disputata in data 26/01/2025 contro la Società A. P. D. PECETTO, valida per il Campionato di Seconda Categoria, girone F, s.s. 2024/2025, con il quale la ricorrente lamenta l'inserimento in distinta e lo schieramento in campo da parte degli avversari di un giocatore, il n. 17 Sig. [omissis], che non risultava regolarmente tesserato per la Società A.P.D. PECETTO alla data dell'incontro e dunque non avrebbe avuto titolo per parteciparvi; […] - letta altresì la memoria difensiva della A.P.D. PECETTO, che ammette la posizione irregolare del proprio calciatore Sig. [omissis] alla data del 26/01/2025 (e dunque in occasione della gara in esame), imputando però tale situazione a una mera svista, in quanto il giocatore - da sempre in forza all'A.P.D. PECETTO e svincolato nel 2023 a seguito di un infortunio - era stato tesserato per la stagione 2023/2024 nella convinzione che tale vincolo avesse valenza pluriennale. Secondo la tesi difensiva della resistente, infatti, il modulo utilizzato per il tesseramento del calciatore non avrebbe riportato la previsione del tesseramento annuale: tuttavia, la semplice disamina del documento allegato dalla stessa Società A.P.D. PECETTO smentisce tale tesi, dato che esso recava esplicitamente le opzioni di vincolo pluriennale, triennale, biennale o annuale dell'atleta. Il tutto senza contare che l'art. 32, comma 2, NOIF (nella formulazione vigente dall'1/07/2023) prevede espressamente che il tesseramento dei giocatori "non professionisti" (come il Sig. [omissis]) scade al termine della stagione sportiva, a meno che non sia stato stipulato un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Pertanto, senza porre in dubbio la buonafede della A.P.D. PECETTO, è innegabile che il mancato tempestivo tesseramento del giocatore Sig. [omissis] sia imputabile a negligenza
della Società; - verificato anche tramite accesso presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che la pratica di tesseramento del Sig. [omissis] è stata presentata dalla A.P.D. PECETTO in data 27/01/2025 e convalidata il giorno successivo, e che dunque in occasione dell'incontro con la Società A.S.D. VALFENERA il suddetto calciatore non aveva titolo per prendere parte all'incontro; - visionato il referto di gara e rilevato altresì che il Sig. [omissis], entrato in campo al minuto 34 del secondo tempo di gioco sul risultato appena conseguito di 1 a 0 in favore dell'A.P.D. PECETTO è stato ammonito al minuto 38 per aver interrotto fallosamente una promettente azione di gioco avversaria, circostanza che smentisce altresì l'asserita irrilevanza sul risultato della sua prestazione; - visto il disposto dell'art. 10, comma 1, CGS DELIBERA - di accogliere il ricorso della A.S.D. VALFENERA in quanto fondato nel merito, per le ragioni esposte in parte motiva, sanzionando conseguentemente la Società A.P.D. PECETTO con la sconfitta a tavolino, omologando il seguente risultato: A.S.D. VALFENERA - A. P. D. PECETTO 3 - 0; - di comminare alla Società A. P. D. PECETTO l'ammenda di Euro 150,00; - di inibire fino al 4/04/2025 il dirigente accompagnatore Sig. [omissis] che ha sottoscritto la distinta di gara; - di squalificare il giocatore Sig. [omissis] per una giornata; - di nulla disporre in merito al contributo per il ricorso, che non risulta essere stato versato”.
2. Decidendo sul gravame interposto la Corte Sportiva d’Appello, lo accoglieva, disponendo conseguentemente il ripristino del risultato conseguito sul campo, così argomentando: “Occorre quindi verificare se la assenza di consapevolezza può esonerare la società dalla responsabilità e dalle conseguenti sanzioni previste in tema di posizione irregolare. La Corte Federale in più decisioni (decisione 124 della I sezione in data 21.6.2023; decisione n.27 della I sezione del 24 agosto 2023 entrambe in ossequio alla strada delineata con la decisione n.10 delle Sezioni Unite del 10 febbraio 2023) ha precisato che il far partecipare alla gara chi non ne ha titolo (squalificato, non tesserato, non fuori quota) comporta le sanzioni previste dalla normativa quando frutto di decisione consapevole in quanto volta ad alterare le forze in campo. In altre parole, sono passibile di sanzione ogniqualvolta CONSAPEVOLMENTE faccio partecipare alla gara chi non ne ha titolo. La consapevolezza è cognizione, coscienza: piena coscienza di qualcosa, l’esserne perfettamente al corrente. Di fronte alle norme che regolano la regolarità della gara e la posizione dei partecipanti la consapevolezza deve presumersi fino a prova contraria in quanto la coscienza del contenuto delle disposizioni e degli obblighi da esse discendenti non può certamente essere messa in dubbio e la eventuale mancata conoscenza non può essere eccepita per esonerare da responsabilità. Riflessione diversa merita invece il piano della inosservanza della norma perché in tal caso ciò che richiede la Corte Federale è la consapevolezza della inosservanza (un conto è conoscere le norme, altro è volerle violare). Pertanto, ogniqualvolta l’inosservanza della disposizione non è frutto di coscienza e volontà essa non può essere sanzionata ed è quindi onere del trasgressore allegare le ragioni che consentono di qualificare la propria condotta quale errore (misto a colpa lieve) e non quale intento fraudolento meritevole dell’intervento sanzionatorio. Nel caso che qui ci occupa è emerso senza dubbio alcuno che la partecipazione alla gara del giocatore [omissis] è avvenuta a causa di un errore in quanto lo si riteneva regolarmente tesserato e ciò, come dimostrato, neanche per negligenza (cosa che sarebbe comunque imputabile e sanzionabile)”.
3. Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia il Valfenera, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di diritto in cui si censura la decisione della CSAT per violazione dell’art. 10 CGS FIGC.
Ha concluso la ricorrente chiedendo: “Al Presidente del Collegio di Garanzia del CONI, preliminarmente in via cautelare di sospendere, inaudita altera parte, il provvedimento impugnato e di conseguenza le statuizioni in esso contenute, facendo rivivere il provvedimento del Giudice Sportivo e così restituendo i tre punti in classifica alla ASD Valfenera; 2) All’Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport, nel merito, accogliere il ricorso e annullare la Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 13 marzo 2025 (pag. 62 e ss) da parte del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND, confermando di conseguenza la decisione già assunta dal Giudice Sportivo di perdita della gara col risultato di 3 a 0 in favore dell’odierna ricorrente, per violazione dell’art. 10 CGS FIGC”.
Si è costituita in giudizio la Società Pecetto, concludendo per il rigetto del ricorso; è pervenuto, altresì, atto di intervento dell’A.C. Sommarivese quale terzo interessato al mantenimento degli effetti della decisione in questa sede impugnata.
Con decreto Prot. n. 00393/2025 del 16 aprile 2025, il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha rigettato l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza del 20 maggio 2025, le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate in atti; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
La condotta attribuibile al Pecetto, per come descritta, è, invero, sussumibile nella fattispecie (sanzionatoria) descritta al comma 6 dell'art. 10 del CGS e, segnatamente, alla lett. “a”, che prevede la sanzione della perdita della gara da infliggere alla società che “fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte". L’art. 10 CGS FIGC, rubricato “sanzione della perdita della gara”, al comma 6, lett. a), così dispone: “6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, [...] alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”. (In argomento, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 61/2024).
Secondo la costante giurisprudenza di questo Collegio (Sez. I, decisioni n. 41/2023 e n. 37/2022), “L’art. 10, primo comma, del Codice di Giustizia FIGC prevede che la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa, con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 4, primo comma. Il secondo capoverso della disposizione stabilisce, inoltre, che la sanzione della perdita della gara possa essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al primo comma risulti di entrambe. La disposizione prevede espressamente che la sanzione consegua ad uno specifico accertamento di responsabilità in ordine a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara”.
La Corte Sportiva d’Appello erra, dunque, laddove sostiene che sarebbe stato necessario “verificare l’assenza di consapevolezza”, in quanto ciò avrebbe potuto “esonerare la società dalla responsabilità e dalle conseguenti sanzioni previste in tema di posizione irregolare”. Il ragionamento logico è viziato perché costruito in palese violazione del dato testuale dell’art. 10 CGS FIGC.
Invero, la ricostruzione fornita dalla CSAT, che nelle premesse afferma che “non può che convenirsi con la ricorrente sul fatto che si sia trattato di un mero errore e non di una consapevole violazione della regola. Occorre quindi verificare se la assenza di consapevolezza può esonerare la società dalla responsabilità e dalle conseguenti sanzioni previste in tema di posizione irregolare”, risulta totalmente errata, disvelando una non corretta interpretazione della norma in parola.
Non è in alcun modo condivisibile quanto si legge nelle motivazioni della Corte Sportiva d’Appello, ovvero “ciò che richiede la Corte Federale è la consapevolezza della inosservanza (un conto è conoscere le norme altro è volerle violare). Pertanto ogniqualvolta l’inosservanza della disposizione non è frutto di coscienza e volontà essa non può essere sanzionata ed è quindi onere del trasgressore allegare le ragioni che consentono di qualificare la propria condotta quale errore (misto a colpa lieve) e non quale intendo fraudolento meritevole dell’intervento sanzionatorio”.
Correttamente la ricorrente ha rilevato che il dato normativo è pacifico e non richiede alcun approfondimento nel merito sulla consapevolezza della violazione della norma o ancor di più sull’investigare se si sia trattato di negligenza o disattenzione, trattandosi di un automatismo che segue verifiche documentali. Viceversa, si creerebbe una grave incertezza del diritto, affidando all’organo giudicante valutazioni di opportunità che rischierebbero di trattare difformemente situazioni del tutto analoghe. Peraltro, nel caso di specie non sono emerse carenze telematiche o responsabilità da parte del Comitato Regionale nel recepire il tesseramento: la procedura di tesseramento per il calciatore in questione non era stata posta in essere.
Era onere del Pecetto verificare che il proprio calciatore risultasse correttamente tesserato, senza presumerlo o ritenendo di averlo tesserato; tale comportamento evidenzia una pacifica negligenza, atteso che la medesima avrebbe dovuto appurare l’assenza di valido tesseramento del calciatore e provvedere prima della gara, e non dopo, a regolarizzarne la posizione. A tal proposito, è utile sottolineare che “La buonafede non esime comunque dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, essendo pacifica…, la “contemporaneità” tra l’inserimento delle comunicazioni relative alla pratica di tesseramento e la disponibilità/visibilità delle medesime nell’area dedicata alla singola società che ha attivato la relativa procedura”. Dovendo, diversamente, “dedursi un comportamento negligente laddove la società non abbia verificato lo stato del calciatore prima della gara in cui … ha deciso comunque di schierarlo in campo” (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni n. 40/2019 e 15/2025).
In conclusione, la società Pecetto ha erroneamente inserito nella propria distinta il calciatore [omissis], violando l’obbligo di controllare che questi fosse tesserato: tale comportamento è pacificamente negligente, in quanto l’ASD resistente ben avrebbe potuto, anzi dovuto, verificare, mediante i sistemi telematici in uso alle singole affiliate, la posizione dei propri tesserati prima della gara.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la conferma delle statuizioni del Giudice di primo grado, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso.
Condanna la resistente APD Pecetto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della ASD Valfenera. Nulla per le spese in relazione alla posizione della AC Sommarivese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Marcello de Luca Tamajo
Depositato in Roma, in data 24 giugno 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face