CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59 del 03/07/2025 – U.S. Salernitana 1919 S.r.l. / FIGC / LNP SERIE B / US SAMPDORIA
Decisione n. 59
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Giuseppe Musacchio - Relatore
Angelo Canale
Angelo Maietta
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2025, presentato, in data 20 maggio 2025, dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò e dal Prof. Avv. Salvatore Sica,
nei confronti
della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata dall’Avv. Gabriele Nicolella,
e
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Viglione,
con l’intervento
della U.C. Sampdoria S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Romei, Francesco De Gennaro, Carlo Vitalini Sacconi, Francesca Foti e Carolina Romei,
avverso
il Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025, come da CC.UU. n. 202 del 10 maggio 2025 e n. 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 10 giugno 2025, i difensori della parte ricorrente - U.S. Salernitana 1919
S.r.l. - avv.ti Francesco Fimmanò e Salvatore Sica; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; l’avv. Gabriele Nicolella, per la resistente LNPB; gli avv.ti Antonio Romei, Carlo Vitalini Sacconi, Carolina Romei e Francesca Foti, per l’intervenuta U.C. Sampdoria S.p.A., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 20 maggio 2025, la U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento/revoca del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la Lega Nazionale di Serie B (LNPB) ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025, come da CC.UU.
n. 202 del 10 maggio 2025 e n. 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi.
Risulta dagli atti che la Società ricorrente si è classificata alla posizione n. 17, ovvero in posizione utile per disputare, a mente del Comunicato n. 57/A della FIGC del 13 agosto 2024, le gare di Play-Out valide per il mantenimento della categoria contro la Società sportiva classificatasi alla posizione n. 16, ovvero il Frosinone Calcio. La circostanza è confermata dalla medesima Lega, che ha rappresentato in questa sede che, all’esito della fase di regular season, la LNPB ha pubblicato, con C.U. n. 208 del 14 maggio 2025, la classifica finale del Campionato Serie BKT
s.s. 2024/2025 e, successivamente, con C.U. n. 209 di pari data, ha disposto il programma delle gare di Play-Off e Play-Out: con riguardo a questi ultimi, ha fissato la gara di andata per lunedì 19 maggio 2025 e la gara di ritorno per lunedì 26 maggio 2025.
Il 18 maggio 2025, la LNPB è risultata destinataria, per le eventuali determinazioni di competenza, di una comunicazione da parte della Procura Federale, avente allegata Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata, a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C., alla società Brescia Calcio S.p.A. (di seguito “Brescia”), ove si rappresentava l’intendimento allo stato della Procura Federale di procedere a deferimento per violazione di norme la cui sanzione potrebbe avere impatto sulla classifica finale del Campionato in corso e, per l’effetto, sulla individuazione delle aventi titolo in qualità di quart’ultima e quint’ultima classificata, e conseguentemente sulla nuova programmazione delle gare di Play-Out.
La Lega, dunque, in persona del proprio Presidente, emanava il provvedimento in questa sede impugnato, in cui contenuto si riporta integralmente.
“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,
• vista la Comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla LNPB dalla Procura Federale in data odierna, all’esito degli accertamenti e dell'attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.;
• preso atto dell’enunciazione ivi formulata dei fatti per i quali la Procura Federale comunica l’intendimento allo stato di procedere al deferimento, delle norme che si assume essere violate, nonché dell’invito a svolgere le opportune valutazioni agli effetti del regolare svolgimento della Competizione e conseguente programmazione delle gare;
• attesa la potenziale incidenza di quanto precede sulla Classifica finale e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025;
• considerata la necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del Campionato, nonché le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club;
• tenuto conto dell’art. 27.2 Statuto LNPB; dispone
il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi”.
A seguito del provvedimento, la Salernitana comunicava al Presidente della Lega quanto segue: “Detto rinvio risulta disposto sulla base della mera comunicazione di chiusura delle indagini inviata alla LNPB dalla Procura Federale a seguito di attività istruttoria volta presumibilmente a carico della società Brescia Calcio. È di tutta evidenza che la sola conclusione delle indagini non può avere alcun effetto di sospensione della regolare disputa dei play-out, programmata da tempo, ad appena 24 ore dalla data fissata. Tanto si risolve nell’enorme danno a carico delle società coinvolte dal punto di vista sportivo, organizzativo, economico e di ordine pubblico, ed al riguardo si spiega ogni più ampia riserva. Ma quel che più rileva è che il suddetto rinvio non ha alcun fondamento giuridico, atteso che allo stato non vi è alcun provvedimento sanzionatorio formale, men che meno divenuto definitivo, relativo alla società Brescia Calcio e alle altre coinvolte in termini di classifica. La LNPB non ha alternativa a far svolgere regolarmente le gare, prendendo atto a stagione conclusa dell’eventuale sopravvenienza sanzionatoria, a carico della società interessata, con conseguente rideterminazione delle retrocessioni. Tale soluzione, d’altro canto, è l’unica conforme al sistema di giustizia sportiva, nonché all’art. 34 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con la l. 10 agosto 2023, n. 112, ove è testualmente scritto che “nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva”. Si chiede pertanto l’immediata revoca del comunicato ufficiale in epigrafe, espressamente impugnato con la presente, e si fa riserva delle ulteriori azioni nelle sedi consentite”.
Il detto Presidente, con nota in pari data, riscontrava nel modo seguente: “si fa seguito alla Sua avente data odierna, rilevando come il provvedimento assunto risponda alle esigenze di tutela della regolarità della competizione oltre che di salvaguardia degli aspetti da Lei richiamati, ferma la riprogrammazione delle date di Play Out in considerazione dell'evolversi della sottesa vicenda, attesa peraltro l'inapplicabilità al caso di specie del riferimento normativo richiamato ex comma 2 del medesimo art. 34 D.L. 75/2023 come convertito con L. 112/2023. Si conferma per l'effetto la determinazione resa nota per il tramite del Comunicato Ufficiale emesso in data odierna, secondo le ragioni ivi espresse”.
2. La Salernitana ha dunque proposto ricorso al Collegio di Garanzia avverso detto Comunicato, deducendo i seguenti argomenti in diritto.
I. “Sulla giurisdizione e sulla competenza della sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici del Collegio di Garanzia”.
Sostiene la Salernitana la competenza della Sezione speciale di questo Collegio atteso che, in tesi, il provvedimento impugnato è idoneo a incidere sulla partecipazione a competizioni professionistiche, condizionando proprio l’ammissione ai prossimi campionati di Serie B e di Serie C.
II. “Sulla carenza di potere del presidente LNPB - Sulla violazione del principio di legalità - Sul difetto assoluto di motivazione”.
Il provvedimento risulterebbe illegittimo considerando che non contiene alcun riferimento a norme statali o sportive che attribuiscano la facoltà al Presidente della LNPB di rinviare a data da destinarsi le gare della Serie B, né detto potere sarebbe possibile rinvenirlo nelle norme dello Statuto della Lega. Inoltre, il C.U. non manifesterebbe alcuna ragione di fatto o di diritto, attuale e concreta, sulla base della quale sia ragionevole rinviare sine die le gare di play-out, non essendo, in tesi, la potenziale incidenza della chiusura delle indagini nei confronti del Brescia idonea a fondare adeguata motivazione.
III. “Sulla violazione del principio tempus regit actum - Sulla manifesta illogicità del provvedimento impugnato - Sull’alterazione del regolare svolgimento della competizione”. Secondo la prospettazione della ricorrente, il provvedimento impugnato si esprimerebbe in termini meramente ipotetici rispetto al potenziale sovvertimento degli esiti della classifica finale; pertanto, in virtù del principio tempus regit actum, eventuali sopravvenienze sanzionatorie non potrebbero, in alcun modo, spiegare i loro effetti sulla situazione – di fatto – cristallizzatasi nella classifica finale. La LNPB, pertanto, avrebbe, in tesi, dovuto prendere atto dell’eventuale sopravvenienza sanzionatoria a carico della società interessata e, di conseguenza, rideterminare le retrocessioni,
soltanto all’esito dello svolgimento del match di play-out.
Proprio in ragione delle circostanze richiamate nel provvedimento impugnato, sostiene la ricorrente, la tutela dell’equa competizione, la salvaguardia della regolarità del Campionato, nonché le esigenze organizzative e sportive dei Club, potrebbero essere garantite esclusivamente consentendo la disputa delle gare di Play-Out, così come programmate dalla LNPB nel Comunicato n. 209 del 14 maggio 2025. Il rinvio “a data da destinarsi”, invero, si porrebbe in aperta contraddizione con le finalità che la LNPB ha inteso tutelare mediante il rinvio stesso e fuori addirittura delle regole statutarie della stessa Lega, senza considerare le ripercussioni pratiche (dannose) in termini di programmazione societaria e sportiva delle società. Secondo la prospettazione della ricorrente, invero, nell’ipotesi in cui non venissero sospesi i provvedimenti impugnati, la Salernitana sarà ammessa a giocare il Play-Out contro un avversario – neppure, allo stato attuale, individuabile – a ridosso della scadenza del termine per la presentazione dell’iscrizione al campionato, se non addirittura nell’imminenza dell’avvio dei nuovi campionati di calcio.
Si censura, altresì, il richiamo all’art. 34 del d.l. n. 75 del 2023.
2.1. Ha concluso la Salernitana formulando in via preliminare istanza di “misure cautelari più idonee a evitare l’inevitabile pregiudizio” e, nel merito, chiedendo al Collegio di “annullare il comunicato ufficiale LNPB n. 11 del 18 maggio 2025, perché illegittimo, illogico, incoerente, e, per l’effetto, disporre le misure più urgenti atte a ripristinare lo status quo ante rispetto al comunicato stesso, con il riconoscimento del diritto della Salernitana a disputare i play-out con il Frosinone Calcio, secondo la classifica ufficiale”.
3. Si sono costituite in giudizio la Lega di Serie B, concludendo affinché il ricorso sia dichiarato “inammissibile/improponibile o totalmente infondato nel merito”, e la FIGC, rassegnando conclusioni di analogo tenore; è pervenuto, altresì, atto di intervento della U.C. Sampdoria al fine di contestare e respingere le deduzioni ed argomentazioni tutte avanzate dalla Salernitana e sostenere la correttezza e legittimità dell’operato della LNPB.
3.1. È necessario in questa sede dare atto del Decreto emanato dalla Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Avv. Gabriella Palmieri, del 21 maggio 2025, Prot. n. 00552/2025, ove si provvede all’assegnazione della presente controversia alla Sezione I del Collegio: “Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2025, presentato, in data 20 maggio 2025, dalla U.S. Salernitana 1919
S.r.l. […];
preso atto che il ricorso de quo è rivolto al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI e, segnatamente, alla Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche;
considerato l’articolo 1, comma 647 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale «sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio»;
visto l’art. 12 ter, comma, 2, dello Statuto del CONI, approvato con DPCM in data 20 dicembre 2023, secondo il quale «alla Sezione è demandata in via esclusiva la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche»;
visto l’art. 12 ter, comma 6, dello Statuto del CONI, a mente del quale «il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva»;
visto l’Allegato A al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1752 del 16 febbraio 2024, e, segnatamente, l’art. 2 del Regolamento medesimo, secondo il quale il giudizio dinanzi alla Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - che si svolge in unico grado ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva - è introdotto tramite ricorso avverso: “a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio; b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro; c) i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale sulla domanda di integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro (c.d. ripescaggio); d) i provvedimenti emessi dal Presidente o dal Consiglio Federale recanti la fissazione dei criteri e delle procedure preordinate all’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di calcio e di pallacanestro; e) i provvedimenti emessi dal Presidente o dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali di Serie A e B di calcio femminile, nonché di integrazione degli organici e di fissazione dei criteri e delle procedure preordinate all’integrazione degli organici delle suddette competizioni”;
preso atto che il ricorso di cui in epigrafe non è proposto avverso alcuno degli atti indicati dal suddetto art. 2 dell’Allegato A al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia del Regolamento;
preso atto, di converso, che il suddetto ricorso è proposto per l’annullamento/revoca del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025;
ritenuto, pertanto, che prima facie non appaiono sussistere le condizioni previste dal vigente contesto normativo di riferimento ai fini dell’attivazione della Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, mentre sembra piuttosto ricorrere la cognizione “ordinaria” del Collegio di Garanzia, ex art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva […]”.
3.2. Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, in relazione alla domanda cautelare proposta inaudita altera parte dalla Salernitana con il citato ricorso, con proprio provvedimento del 22 maggio 2025 ha rigettato l'istanza ed ha fissato l’udienza del 10 giugno 2025 per la trattazione del ricorso.
3.3. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI da parte dell’intervenuta Sampdoria, nonché della FIGC e della LNPB, la quale ha altresì evidenziato che con C.U. n. 224 del 5 giugno 2025 sono state fissate le nuove date per la disputa delle gare dei Play-Out.
All’udienza del 10 giugno, la difesa del ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, i difensori delle resistenti e dell’intervenuta hanno insistito per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso; la Procura Generale dello Sport presso il CONI ha concluso per l’inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso medesimo.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1. Occorre premettere che correttamente il ricorso è stato assegnato a questa Sezione in quanto il provvedimento impugnato esula da quelli tassativamente elencati all’art. 2 dell’Allegato A del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia, adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1752 del 16 febbraio 2024 in attuazione dell’art.12 ter, secondo comma, del vigente Statuto del CONI e, quindi, esula dalla competenza della Sezione sulle Controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche.
Diversamente, si dovrebbe giungere all’abnorme conclusione che ogni procedimento che possa astrattamente incidere sulle classifiche dovrebbe rientrare nella competenza della Sezione specializzata.
Deve, inoltre, sottolinearsi che, in ogni caso, il ricorso va sempre proposto al Collegio di Garanzia dello Sport senza possibilità per il ricorrente di individuare, ovvero scegliersi, la Sezione che dovrà trattarlo
È prerogativa, poi, del Presidente del Collegio procedere all’assegnazione del ricorso alla Sezione che, secondo le norme statutarie e regolamentari che disciplinano il funzionamento del Collegio stesso e delle sue Sezioni, è competente a trattarlo (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Presidente Franco Frattini, decreto del 9 luglio 2019 di assegnazione alle SS.UU. del ricorso n. 54/2019).
2. Con il ricorso che ci occupa la U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha impugnato il C.U. n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato di serie BKT 2024/2025.
Il provvedimento di rinvio è stato adottato dal Presidente della LNPB sulla base dei poteri a lui conferiti dall’art. 27, secondo comma, della Statuto della stessa LNPB, a mente del quale, appunto, è riconosciuto, in capo al Presidente, il potere di variare la data, l’ora di inizio o il campo delle singole gare.
Ciò posto, alla luce del quadro normativo che delimita le competenze giurisdizionali del Collegio di Garanzia, tanto come giudice di legittimità (art. 54, primo comma, CGS CONI), che quale giudice in unico grado di merito (art. 54, terzo comma, CGS CONI), nonché tenuto conto delle norme endofederali che a loro volta disciplinano l’accesso alla giustizia federale (art. 79 CGS FIGC e art. 30 CGS CONI), il ricorso per saltum proposto dalla ricorrente è inammissibile sia perché il provvedimento de quo andava impugnato dinanzi al Tribunale Federale e sia in ragione dell’assorbente circostanza che lo stesso non integra gli estremi della “decisione” …..”emesse dai relativi organi di giustizia” di cui al citato art. 54, terzo comma, CGS CONI.
Infatti, la norma di chiusura - contenuta sia nell’art. 30 del CGS CONI che nell’art.79 del CGS FIGC - stabilisce, appunto, che Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’Ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
La circostanza che, appunto, avverso il provvedimento di sospensione delle gare (sempreché lo si possa ritenere impugnabile, stante il limite di cui all’art. 27, secondo comma, dello Statuto della LNPB), sia stato previsto un rimedio impugnatorio tipico in ambito federale impedisce il ricorso al rimedio di cui all’art. 54, terzo comma, del CGS CONI, la cui applicazione non è suscettibile di interpretazione estensiva, come ribadito da questa stessa Sezione con la decisione n. 14/2019, con la quale, appunto, è stato puntualizzato che, in assenza di espresse previsioni normative imposte da situazioni in cui l’Ordinamento sportivo nazionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico complessivamente considerato, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti agli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni stabilite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia. Negli stessi termini anche le Sezioni Unite del Collegio, con decisione n. 62/2018, con la quale è stato puntualizzato che “al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’Ordinamento sportivo nazionale, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti agli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS del CONI, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, stante il carattere di tassatività delle ipotesi di cui il Collegio di Garanzia dello Sport può pronunciarsi quale giudice unico e di merito”, nonché la Terza Sezione, la quale aveva già in precedenza evidenziato che: “L’oggettiva esegesi della disposizione induce a restringere la cognizione dell’odierno Collegio e la derivata ammissibilità del ricorso avverso provvedimenti che abbiano natura decisoria, emessi da soggetti specificamente individuati (“gli organi di giustizia federale”) e che non possano essere diversamente impugnati. La rigidità ed inderogabilità della citata norma (e dell’art. 54 Codice della Giustizia Sportiva) è stata ulteriormente rimarcata da codesto Collegio di Garanzia, il quale ha avuto modo di chiarire che, in forza dell’art. 54 del CGS del Coni, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia. Tale disposizione non può essere derogata da una fonte secondaria, quale il regolamento organico della federazione sportiva” (Collegio di Garanzia dello Sport, III^ Sezione, decisione n. 18 del 3 marzo 2017).
Quindi, in continuità con la ormai consolidata giurisprudenza di questa stessa Sezione, quanto alla questione sulla competenza del Collegio deve ribadirsi che la competenza attribuita al Collegio dalle fonti di matrice sportiva può pacificamente rinvenirsi nel combinato disposto di cui agli artt. 12 bis dello Statuto CONI e 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, i cui contenuti sono ormai recepiti negli ordinamenti federali, lì dove l’art. 12 bis - al primo comma - individua primariamente le funzioni giudicanti del Collegio d Garanzia “cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale”, ad esclusione di specifiche materie ivi indicate: si tratta, evidentemente, della esatta declinazione del Collegio di Garanzia quale “organo di ultimo grado della giustizia sportiva”. Il secondo comma, invece, - al quale si riconduce l’art. 54 primo comma del Codice della Giustizia Sportiva - pone una ulteriore specifica sul tema della competenza del Collegio seguendo uno schema differente, incentrato sul diritto soggettivo all’impugnazione di un provvedimento che si possa ritenere astrattamente lesivo, peraltro al di fuori dell’ordinario iter processuale di natura endofederale, ammettendo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le “decisioni” non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento “emesse dagli organi di giustizia federale”.
Lì dove il carattere di definitività delle decisioni endofederali deve essere tenuto distinto dal profilo della non impugnabilità e deve essere inteso in ragione della funzione di garanzia attribuita al Collegio stesso, quale organo di chiusura dell’ordinamento sportivo competente a conoscere dei ricorsi avverso tutte quelle pronunce, ancorché non decise in via definitiva, che non potrebbero essere contestate innanzi ad altri organi della giustizia sportiva, dovendosi pertanto valorizzare l’impossibilità di rivolgersi ad organi giurisdizionali per vedere tutelate le proprie istanze” (Collegio di Garanzia, sez. I, decisione n. 62 del 18 dicembre 2020).
3. Infine ed incidentalmente, sebbene il rilievo di inammissibilità sia da ritenersi assorbente, non può non rilevarsi che, con la memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI, la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha dedotto e documentato che, con Comunicato Ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025, il Presidente della LNPB ha fissato le nuove date delle gare di Play-Out ed i relativi orari (15 e 20 giugno ore 20:30).
La circostanza non è stata contestata dalla ricorrente U.S. Salernitana 1919 S.r.l., per cui la stessa deve essere considerata pacifica anche in virtù del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.
Il provvedimento di fissazione delle nuove date ed orari delle gare, al pari di quello impugnato in questa sede, è (o meglio sarebbe) parimenti lesivo degli interessi lamentati dalla ricorrente con il ricorso in esame e, quindi, andava anch’esso impugnato dinanzi al Giudice competente che, evidentemente, non può essere diverso rispetto a quello competente a decidere sul provvedimento di sospensione di cui al C.U. n. 211 del 18 maggio 2025.
Quindi, la circostanza che l’ultimo provvedimento non sia stato impugnato, o meglio che non sia stata data la prova dell’impugnazione, renderebbe in ogni caso il ricorso improcedibile e tanto in ossequio al pacifico principio ribadito dalla costante giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’eventuale accoglimento del ricorso a monte non comporta la automatica caducazione ipso jure degli atti successivi, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento a monte in mancanza di impugnazione degli atti successivi parimenti lesivi (Cons. St., Sez. V, 7 aprile 2023, n. 3623, Sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 291, Sez. V, 7 maggio 1994, n.
447, TAR Lazio, 14 ottobre 2021, n. 10556, 15 gennaio 2021, n. 610, TAR Puglia – Bari, 27 novembre 2008, n. 2868).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo atteso che i principi sopra richiamati costituiscono jus receptus di questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente in € 15.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC, € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della LNPB ed € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della UC Sampdoria S.p.A..
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Giuseppe Musacchio
Depositato in Roma, in data 3 luglio 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face