CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60 del 10/07/2025 – OMISSIS / FISE

Decisione n. 60

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Barbara Marchetti - Relatrice

Wally Ferrante

Lucio Giacomardo

Carlo Polidori - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2025, presentato, in data 3 marzo 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Michele Rossetti, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Rossetti, in Taranto, Via Veneto, n. 112,

contro

la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), non costituitasi in giudizio,

 e

la Procura Federale FISE, nella persona del Procuratore Federale, avv. Gian Paolo Guarnieri, e

del Sostituto Procuratore Federale, avv. Nicoletta Dall’Agata,

avverso

la decisione della Corte Federale d’Appello della FISE del 20 febbraio 2025, pubblicata in pari data (nella parte in cui è stata negata la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE), con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale FISE nel procedimento n. 13/2024 R.G. (che aveva applicato, a carico del sig. [omissis], la sospensione, ex art. 6.1, nn. IV, V, VI, VIII, IX, RdG FISE, per mesi 6, oltre all’ammenda, ex art. 6.1, n. III, RdG FISE, nella misura di € 2.500,00) e, per l'effetto, è stata applicata, a carico del ripetuto sig. [omissis], la sanzione della sospensione di mesi 4, dedotto il presofferto, ex art. 6.1, nn. IV, V, VI, VIII, IX, RdG FISE.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 28 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Michele Rossetti; il Sostituto Procuratore della FISE, avv. Nicoletta D’Allagata, per la resistente Procura Federale FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof. avv. Barbara Marchetti.

Svolgimento del procedimento

1.         A seguito di una segnalazione trasmessa alla Procura Federale presso la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del giugno 2024, in cui si riportava l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra il sig. [omissis] (Ufficiale di gara) e la sig.ra [omissis] (concorrente), la Procura avviava un’attività di acquisizione della documentazione sulle competizioni della stagione sportiva 2023-2024 e disponeva l’audizione dei testi [omissis] e [omissis] per finalità di accertamento.

2.         Il 13 settembre 2024, veniva emesso avviso di conclusione delle indagini con contestuale intendimento di deferimento nei confronti dei sigg. [omissis] e [omissis], assegnando agli indagati il termine del 30 settembre 2024 per la loro audizione e per la presentazione delle memorie difensive. Il 27 settembre 2024 entrambi gli indagati venivano sentiti e presentavano documentazione a loro discolpa.

3.         Con atto del 9 ottobre 2024, la Procura Federale disponeva il deferimento dei sigg. [omissis] e [omissis] dinanzi al Tribunale Federale, ritenendo accertata la relazione sentimentale tra i deferiti almeno a far corso dal settembre 2023 e fino al luglio del 2024 e la loro partecipazione, rispettivamente in qualità di ufficiale di gara e di concorrente, ai concorsi di Palmanova (21-24 settembre  2023),  Montelibretti  (2-5  novembre  2023),  Rocca  di  Papa  (2-5  maggio  2024)  e

Caltinaga (17-19 maggio 2024).

4.         Nell’atto di deferimento venivano contestate al sig. [omissis] le seguenti violazioni: violazione dell’art. 394 Regolamento Generale FISE, a norma del quale “l’Ufficiale di Gara deve evitare di svolgere il proprio ruolo qualora possa in concreto sussistere un qualsiasi conflitto di interesse reale e/o percepito come tale”; violazione degli art. 1.1, 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE, secondo cui costituisce illecito disciplinare “ogni azione o omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo che violi una delle disposizioni federali”, oltre che ogni comportamento “in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva”; violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, che stabiliscono la necessaria osservanza delle norme sportive oltre che il rispetto dei principi di lealtà e correttezza; ed infine, violazione dell’art. 10.1 dello Statuto FISE, che prevede che “i Tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della FISE, i Principi di giustizia sportiva emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”, e ciò in ragione della circostanza che aveva officiato plurime competizioni federali in situazione di conflitto di interesse.

5.         Il Tribunale Federale, all’udienza dell’8 novembre 2024, concedeva alle parti ([omissis] e [omissis]) termine per il deposito di memorie con le rispettive conclusioni e, con decisione del 27 gennaio 2025, sanzionava il sig. [omissis] con la sospensione per mesi 6, oltre l’ammenda ex art. 6.1, n. III, RdG FISE, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

6.         Rispetto alla decisione del Tribunale, entrambi i deferiti proponevano reclamo dinanzi alla CFA con atto del 31 gennaio 2025. In particolare, il sig. [omissis], con il patrocinio dell’avv. Michele

Rossetti, chiedeva la sospensione dell’esecuzione della decisione e l’accertamento dell’avvenuta estinzione del procedimento, per decorrenza del termine di 90 giorni previsto per l’esercizio dell’azione, in applicazione dell’art. 56 RdG FISE.  In via subordinata, chiedeva il [omissis] l’assoluzione e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione della sanzione. Il suo reclamo veniva riunito a quello presentato dalla sig.ra [omissis] con provvedimento del 5 febbraio 2025. Nel giudizio di appello si costituiva anche la Procura Federale, che chiedeva il rigetto di entrambi i reclami.

7.         Rispetto alla eccezione di estinzione del giudizio per violazione del termine previsto dall’art. 56 del RdG, la Corte rigettava l’eccezione alla luce del quadro normativo che regola il procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia FISE. In particolare, secondo la CFA, la norma di carattere generale che regola il procedimento dinanzi alla FISE, contenuta nell’art. 32.1 RdG, stabilisce che tutti i termini devono considerarsi ordinatori e non perentori, salva diversa previsione espressa. Poiché l’art. 56.1 RdG non qualifica il termine di 90 giorni come termine perentorio, la sua inosservanza non può determinare automaticamente l’estinzione del procedimento.

La CFA ha, inoltre, sostenuto che il termine di 90 giorni avrebbe una duplice valenza: esso, da un lato, servirebbe a tutelare il deferito, affinché non resti in una posizione di incertezza e risponderebbe ad esigenze di celerità del procedimento; ma, dall’altro, sarebbe stato determinato in una misura ritenuta congrua e adeguata nell’interesse del corretto esercizio della potestas iudicandi da parte del tribunale. Tale secondo interesse, secondo la Corte Federale di Appello, farebbe sì che il dies a quo per la decorrenza del termine debba essere quello in cui l’illecito viene portato alla conoscenza dell’organo giudicante attraverso il deposito presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, e non decorra dalla notifica dell’atto di deferimento all’interessato. Per tale ragione, posto che la comunicazione dello stesso è stata fatta via PEC alla Segreteria degli Organi di Giustizia il 16 ottobre 2024,  la decisione del Tribunale deve,  secondo la Corte,  essere considerata tempestiva, con conseguente rigetto della eccezione di estinzione dell’azione.

8.         La CFA ha parimenti considerato infondato il reclamo in ordine alla richiesta di assoluzione delle parti, ritenendo pacificamente provata la relazione sentimentale tra i deferiti fin dal febbraio 2024, anche alla luce dell’ammissione delle parti. Con riguardo all’argomento, pure avanzato dal [omissis], circa il fatto che le funzioni svolte di Assistente al Delegato Tecnico non configurerebbero una situazione di conflitto di interesse, ha rilevato la Corte che esse conferiscono poteri generali di valutazione della esecuzione del percorso per  tutti i concorrenti, tale da richiedere l’astensione dell’interessato, ritenendo tuttavia di dover prevedere, alla luce di tale circostanza, una riduzione da 6 a 4 mesi della sanzione.

9.         Con ricorso del 3 marzo 2025, il sig. [omissis] impugnava dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport la predetta decisione della Corte Federale d’Appello, nella parte in cui ha negato la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 56, 4° comma, del Regolamento di Giustizia FISE.

10.       Con memoria di costituzione,  il Procuratore Federale presso la FISE ha concluso  per l’infondatezza del ricorso.

11.       All’udienza del 28 maggio 2025, l’avv. Michele Rossetti, in rappresentanza del sig. [omissis], ha insistito per l’annullamento della decisone impugnata, con proscioglimento da ogni addebito. La Procura della FISE ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Procuratore Nazionale dello Sport ha condiviso la memoria della Procura della Fise ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1.         Il motivo di ricorso sollevato dal sig. [omissis] in ordine alla avvenuta estinzione del procedimento per la decorrenza del termine di 90 giorni, previsto dall’art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE, merita di essere accolto.

2.         Stabilisce l’art. 56, 1° comma, del RdG FISE, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 38 del CGS del CONI, che il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. Prevede, inoltre, il medesimo articolo, al comma 4, che, se detto termine non è rispettato, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone.

Come in modo del tutto convincente ha già affermato il Collegio di Garanzia, il termine di 90 giorni per la pronuncia del Tribunale di primo grado non può essere qualificato come ordinatorio.

Tale termine, infatti, deve essere ritenuto perentorio per le esigenze di tutela della persona incolpata, alla luce “dei principi generali della Giustizia Sportiva, che prevedono espressamente la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc.” (decisione n. 10 del 2018). Depone, poi, nello stesso senso il tenore letterale della norma, in cui la sospensione del termine è condizionata alla presenza di condizioni eccezionali e tassative, indicate nelle lettere da a) a d) del medesimo 4° comma.

2.1.      Non può avere quindi rilievo decisivo la circostanza che la disposizione contenuta nel RdG FISE non prevede espressamente la perentorietà del termine in questione.

Come già il Collegio di Garanzia (Sez. Un., decisione 14 aprile 2022, n. 17) ha ricordato, nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la natura perentoria di un termine può desumersi dallo scopo che, alla luce di quel termine, si intende perseguire, al netto del silenzio della disposizione sul punto. Con la conseguenza che è necessario tener conto dello «scopo» del termine, del suo «carattere» e degli «effetti che l’inutile decorso di esso produce secondo l’espressa sanzione normativa».

La circostanza che la disposizione contenuta nel RdG FISE non prevede espressamente la perentorietà del termine in questione non può quindi bastare a escluderne la perentorietà, che va, invece, ricercata secondo criteri che vanno anche oltre quello letterale, analizzando la disposizione in chiave teleologica e quindi, secondo le Sezioni Unite, tenendo conto dei principi di celerità del procedimento e delle esigenze di tutela della persona incolpata.

Non può essere quindi condivisa la tesi della ordinarietà del termine in questione sostenuta dagli Organi di Giustizia della FISE.

3.         Ciò chiarito occorre esaminare la questione relativa alla identificazione del dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni entro il quale deve essere adottata la decisione disciplinare di primo grado.

Anche sul punto il Collegio non ritiene condivisibile la tesi della FISE, secondo cui l’azione disciplinare, nel caso di specie, avrebbe avuto inizio nel momento in cui l’atto di deferimento è pervenuto al Tribunale Federale, con la conseguente decorrenza da tale data del citato termine di 90 giorni.

A fondamento di tale ricostruzione la Federazione osserva che, ragionando diversamente – e dunque facendo decorrere il termine dall’atto di deferimento – si avrebbe una irragionevole compressione dei tempi di decisione del Tribunale.

Tuttavia, come già affermato dal Collegio di Garanzia, si deve osservare che le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, secondo cui tra l’esercizio dell’azione disciplinare e la decisione del Tribunale deve intercorrere un termine non superiore a 90 giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dell’incolpato e sono dettate dalla fondamentale esigenza di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari. “La ratio immanente di tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell’incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dell’accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all’accusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione” (Collegio di Garanzia n. 58 del 2016). Infatti, “vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, 3° comma), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un’interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all’opposto, di lasciare il soggetto accusato sine die”.

In conseguenza, il termine in questione non può non farsi decorrere dalla data in cui l’azione disciplinare ha avuto inizio attraverso la notifica all’incolpato dell’atto di deferimento.

Peraltro, l’art 45 del RdG FISE prevede espressamente, all’art. 45.1, che “I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore Federale”.

4.         Nel caso in esame la particolarità della vicenda è data dalla circostanza che il termine di 90 giorni sarebbe stato rispettato se fatto decorrere dalla data in cui il Tribunale è venuto formalmente a conoscenza dell’atto di deferimento.

Al riguardo, si deve osservare che normalmente la comunicazione dell’atto di deferimento della Procura Federale agli Organi di Giustizia è contestuale (se non antecedente) alla notifica dello stesso deferimento all’incolpato. Ma se accade, come nella fattispecie, che la notifica del deferimento all’incolpato precede la comunicazione dello stesso deferimento agli Organi di Giustizia (nel caso in esame fatta a distanza di 7 giorni), il termine di 90 giorni per l’estinzione del giudizio non può non farsi decorrere, per le ragioni che si sono prima esposte, dalla data in cui l’azione disciplinare ha avuto inizio attraverso la notifica all’incolpato dell’atto di deferimento.

5.         Sulla base di tali conclusioni, tenuto conto che la Procura Federale ha proceduto alla notifica del deferimento agli incolpati il giorno 9 ottobre 2024 e che la decisione del Tribunale è stata pronunciata il giorno 27 gennaio 2025 (e sottoscritta in data 28 gennaio 2025), risulta superato – pur tenendo conto dei giorni di sospensione feriale (dal 24 dicembre al 6 gennaio) di cui all’art.

32.2 del RdG FISE – il termine di 90 giorni di cui all’art. 56, 1° comma, RdG FISE, con la conseguenza che il procedimento disciplinare per cui è causa deve essere dichiarato estinto.

6.         Va rilevato, per completezza, che la dichiarazione di estinzione travolge tutto il giudizio nella sua interezza.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 maggio 2025.

Il Presidente               La Relatrice

F.to Dante D’Alessio  F.to Barbara Marchetti

Depositato in Roma, in data 10 luglio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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