CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50 del 20/06/2025 – omissis / FIGC
Decisione n. 50
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE
composta da
Ferruccio Auletta - Presidente
Enrico del Prato - Relatore
Giuseppe Albenzio
Ermanno de Francisco
Michele Re - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2024, presentato, in data 18 ottobre 2024, dal sig. [omissis], domiciliato presso lo studio dell’avv. Fabio Giotti in Siena, via XXV Aprile, n. 42, che lo rappresenta e difende con l’avv. Giuseppe Annunziata,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente, dott. Gabriele Gravina, domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Viglione, che la rappresenta e difende, la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio,
e
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
avverso
la decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 0034/CFA-2024- 2025 del 20 settembre 2024, con cui è stato accolto parzialmente il reclamo del calciatore [omissis] ed irrogata allo stesso la squalifica di mesi 24, di cui 12 commutabili in prescrizioni alternative, oltre all’ammenda di € 10.000,00, in riforma della decisione n. 0040/TFNSD-2024- 2025 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC del 7 agosto 2024.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 5 maggio 2025, i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv.ti Fabio Giotti e Giuseppe Annunziata; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, cons. Giuseppe Leotta, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Enrico del Prato.
Fatto e procedimento
1. La vicenda trae origine dal procedimento penale n. [omissis] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis], così sintetizzato nelle premesse in fatto della decisione CFA impugnata: «A seguito di rapporti della Guardia di finanza – Nucleo speciale polizia valutaria aventi ad oggetto un flusso anomalo di trasferimenti monetari interpersonali incrociati nonché una serie vertiginosa di giocate d’azzardo e scommesse sportive (di cui numerose su eventi calcistici) effettuate, anche su siti non autorizzati, da vari calciatori collegati alla società Benevento Calcio sia direttamente sia tramite soggetti non tesserati FIGC, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] avviava un procedimento penale, dandone notizia alla Procura federale».
2. La Procura Federale, acquisiti gli atti del suddetto procedimento penale, apriva il procedimento n. 461pf23-24, notificando successivamente agli indagati la Comunicazione di conclusione indagini datata 15 aprile 2024.
In tale Comunicazione, la Procura Federale contestava a [omissis] «la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato - quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 - scommesse - direttamente (a far data dal 21/07/2022 attraverso conti gioco a lui direttamente intestati anche su gare di Serie C) o per interposta persona, per il tramite del sig. [omissis], “soggetto non appartenente all’ordinamento sportivo”, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle - aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri».
Presa visione del fascicolo d’indagine, il ricorrente chiedeva l’audizione svoltasi in data 9 maggio 2024. Successivamente, la Procura Federale notificava agli indagati l’atto di deferimento del 28 maggio 2024 dove contestava le medesime violazioni già formalizzate con la CCI.
Il TFN-SD, ritenendo il sig. [omissis] responsabile per tutti i capi di imputazione, irrogava allo stesso due anni di squalifica e € 15.000,00 di ammenda.
Avverso detta decisione il sig. [omissis] agiva dinanzi alla Corte Federale d’Appello, la quale accoglieva parzialmente il reclamo con la decisione qui impugnata, comminandogli la sanzione della squalifica di mesi 24 (ventiquattro), di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative, nonché dell'ammenda di € 10.000,00.
A sostegno del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, il ricorrente ha articolato quattro motivi di impugnazione.
3. Col primo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 126 CGS FIGC, in relazione alla violazione dei diritti di difesa e del giusto processo previsti dall’art. 2 CGS CONI e dall’art. 2 Principi di giustizia sportiva – Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente censura la decisione della CFA nella parte in cui ha respinto i suoi motivi di impugnazione relativi al mancato accoglimento, da parte della Procura, della sua richiesta di patteggiamento. Precisamente, in secondo grado il reclamante ha: lamentato il carattere immotivato del revirement posto in essere dall’Organo inquirente, che, dopo aver inizialmente assunto un atteggiamento favorevole, si era opposto nel prosieguo, così precludendogli di accedere ai consistenti benefici previsti dall’art. 126 CGS; richiesto di poter conseguire in via “ripristinatoria” quelle riduzioni di pena a cui legittimamente aveva richiesto di accedere.
La CFA ha reputato infondate tali censure, sulla base del fatto che la scelta di consentire al patteggiamento costituisce frutto di una valutazione rimessa – in prima battuta – all’esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura Federale, apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale.
Il sig. [omissis], riepilogando i fatti, ha illustrato che:
- il 3 maggio 2024, i suoi i legali hanno incontrato il Procuratore Federale, il Procuratore Federale Aggiunto ed il Sostituto, titolari dell’indagine, per chiedere la disponibilità a definire la procedura ex art. 126 CGS, come recentemente era avvenuto per i calciatori [omissis] e [omissis] e la Procura Federale ha acconsentito a tale richiesta;
- il 9 maggio 2024, il calciatore [omissis] è stato interrogato sia dal Procuratore Federale che dal Procuratore Federale Aggiunto, ha collaborato ed ammesso responsabilità;
- il 13 maggio 2024, i legali di [omissis] hanno chiesto riscontro al Sostituto Procuratore Federale in ordine alla definizione della procedura ex art. 126 CGS (Doc. 12 ricorso: Doc. 32 Memoria integrativa TFN) ricevendo la rassicurazione di essere tenuti aggiornati;
- il 24 maggio 2024, il Procuratore Federale Aggiunto ha rappresentato per la prima volta in una telefonata ai difensori di [omissis] l’impossibilità di giungere ad un accordo ex art. 126 CGS per un “muro” / opposizione che la Procura Generale dello Sport e la FIGC avevano effettuato nei confronti di un’analoga richiesta presentata dal calciatore [omissis] e ciò impediva per l’Organo inquirente ogni tentativo di accordo ex art. 126 CGS per [omissis], in quanto “se per la posizione più lieve di [omissis] non era stato accettato da PGS e FIGC il patteggiamento per quella di [omissis] non poteva neppure essere presentata una richiesta essendo la sua posizione più rilevante”;
- il 27 maggio 2024, alle ore 15:11, il Procuratore Federale Aggiunto ha scritto al difensore del [omissis] via WhatsApp (Doc. 12 ricorso: Doc. 33 Memoria integrativa TFN) che erano in attesa della proposta di patteggiamento, precisando “che come anticipato verrà respinta”;
- il 27 maggio 2024, alle ore 19:04 (Doc. 9 ricorso), i difensori del [omissis] hanno formulato per iscritto alla Procura Federale una richiesta ex art. 126 CGS, poi respinta dalla Procura Federale.
Il ricorrente evidenzia che i suoi difensori, dopo la notifica del deferimento, hanno fatto accesso al fascicolo telematico del TFN-SD e preso visione degli atti formati dopo la CCI, appurando che, in realtà, la Procura Generale dello Sport, con provvedimento del 20 maggio 2024 Prot.
n. 3304, aveva prestato il proprio assenso alla definizione del procedimento ex art. 126 CGS per [omissis], e la FIGC, con nota del 24 maggio 2024, Prot. 29382/SS 23-24, si era, invece, opposta perché [omissis], “dalla documentazione prodotta, non risulta essere affetto da ludopatia”; malattia, invece, certificata a [omissis] dalla Dr.ssa [omissis], come da certificato prodotto durante l’audizione dinanzi alla Procura Federale del 9 maggio 2024.
Pertanto – a detta del ricorrente – se è vero che l’art. 126 CGS lascia ampia discrezionalità alla Procura Federale di accettare o respingere una richiesta di patteggiamento, è altrettanto vero che la medesima norma non prevede alcun rigetto della proposta da parte della Procura Federale prima ancora di averla ricevuta ed in assenza di motivi ostativi, come invece accaduto nel caso di specie.
Secondo il sig. [omissis], la decisione sopra impugnata risulta viziata anche per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La CFA ha motivato il rigetto della richiesta di inammissibilità/nullità dell’atto di deferimento valutando come decisivo il fatto che “nel caso in esame la Procura ha respinto espressamente la proposta”, quindi ponendo alla base della propria decisione fatti che apparentemente integravano i presupposti previsti dall’art. 126 CGS, ovvero la formulazione di una proposta di patteggiamento da parte del [omissis] ed il rigetto della stessa da parte della Procura Federale. In realtà, sarebbe stato completamente obliterato l’esame di un documento decisivo prodotto agli atti e mai contestato, rappresentato dal messaggio WhatsApp trasmesso dal Procuratore Federale Aggiunto, avv. [omissis], al legale di [omissis], avv. Fabio Giotti, il 27 maggio 2024, alle ore 15:11, nel quale, quando ancora la Procura Federale nulla sapeva della proposta di patteggiamento del [omissis] perché ancora non inviata – essendo stata trasmessa via pec il medesimo giorno alle ore 19:04 – così scriveva:
«Buon pomeriggio, siamo in attesa della proposta di patteggiamento (che, come già anticipato, verrà respinta) al fine di definire il procedimento».
L’esame di tale documento – osserva il ricorrente – avrebbe certamente invalidato l’efficacia delle risultanze istruttorie (proposta patteggiamento e rigetto proposta) sulle quali si è basato il convincimento della CFA, perché una cosa è ricevere una proposta e respingerla ed altra è respingerla con pregiudizio prima di averla ricevuta, come accaduto nel caso di specie.
4. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 126 CGS FIGC e dell’art. 12, comma 1, CGS FIGC, in relazione alla richiesta di accesso nel procedimento disciplinare ai benefici equivalenti a quelli previsti dall’art. 126 CGS FIGC, censurando la decisione gravata là dove ha affermato l’infondatezza della richiesta del ricorrente di poter recuperare in via ripristinatoria i benefici del non concesso patteggiamento sulla base del fatto che «una simile regressione procedimentale non trova (…) fondamento nel sistema della giustizia sportiva il quale prevede comunque (anche con l’art. 127 relativo al patteggiamento post deferimento) che l’accordo con la Procura federale deve intervenire anteriormente alla prima udienza avanti al Tribunale, onde salvaguardare la finalità essenzialmente deflattiva dell’istituto e la sua attitudine a definire immediatamente il procedimento disciplinare (cfr. CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024)».
Il ricorrente rileva che il meccanismo ripristinatorio si può applicare anche al processo sportivo disciplinare, pur tenendo conto delle sue peculiarità, proprio in ossequio ai principi più volte affermati dalla CFA sui rapporti tra processo sportivo e penale, per cui “la responsabilità disciplinare nell’ordinamento sportivo è riconoscibilmente modellata su quella penale” (Decisione n. 84/CFA/2020-2021).
5. Il terzo motivo concerne la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 CGS e dell’art. 128 CGS, anche in relazione all’art. 13, comma 2, CGS – violazione dell’art. 12, comma 1, CGS, in relazione al principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari sportive – Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – Violazione del principio di legalità formale e del divieto di reformatio in pejus in relazione al capo d’incolpazione relativo alle scommesse per l’interposta persona del sig. [omissis].
Nell’illustrare il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente parte dall’individuazione dei capi d’incolpazione che gli sono stati originariamente contestati:
“a. scommesse su eventi calcistici effettuate direttamente sui conti gioco Vincitù ed Hill Side a lui intestati;
b. scommesse su eventi calcistici tramite l’interposta persona non tesserata [omissis] effettuate tramite i conti gioco intestati al predetto collettore”.
Mentre il TFN ha ravvisato la piena responsabilità degli illeciti a lui ascritti e, accogliendo le richieste sanzionatorie della Procura Federale, gli ha irrogato la squalifica di 2 anni, oltre l’ammenda, che ricomprendeva la valutazione di responsabilità su entrambi i capi d’incolpazione, la CFA lo ha invece prosciolto dall’addebito sub 2. Osserva il ricorrente come, nonostante ciò, la sanzione della squalifica sia rimasta immutata, avendo la CFA irrogato 24 mesi di squalifica, che corrispondono esattamente ai due anni irrogati dal TFN-SD.
Il primo vizio di legittimità in cui sarebbe incorsa la CFA nella determinazione di detta sanzione è inerente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 CGS FIGC e dell’art. 128 CGS, anche in relazione all’art. 13, comma 2, CGS.
In sostanza, il ragionamento logico-giuridico che ha condotto la CFA alla sanzione finale irrogata a [omissis] è stato il seguente:
- 3 anni di squalifica, minimo edittale per la violazione dell’art. 24 CGS;
- 2 anni di squalifica irrogati dal TFN-SD per l’attenuante generica della ludopatia;
- 24 mesi di squalifica applicati in appello;
- commutazione in prescrizioni alternative per 12 mesi, giustificata dall’art. 128 CGS;
- sanzione della squalifica finale 12 mesi, di cui altri 12 commutabili ex art. 128 CGS.
Per il ricorrente, il suddetto ragionamento sarebbe stato immune da vizi se il [omissis] fosse stato ritenuto responsabile anche in appello degli stessi capi d’incolpazione accertati in primo grado con il solo riconoscimento dell’applicazione dell’art. 128 CGS, ma non è così, e per questo non troverebbe giustificazione logico-giuridica quanto affermato dalla CFA nella decisione impugnata dopo aver riconosciuto al [omissis] i benefici proprio previsti dall’art. 128 CGS, ovvero: «A ciò deve aggiungersi da un lato il sostanziale proscioglimento del calciatore per quanto riguarda le scommesse indirette cioè tramite il [omissis]».
Deduce il ricorrente che la CFA, con tale statuizione che si inserisce nel ragionamento con il quale ha ritenuto di poter commutare in prescrizioni alternative buona parte della squalifica, sembra voler sussumere nell’art. 128 CGS anche il proscioglimento dal predetto capo d’incolpazione: e ciò sarebbe palesemente viziato ed illegittimo visto il testo dell’art. 128 CGS, il quale dispone che, «In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa».
Il ricorrente rileva, inoltre, che la valutazione di rilevanza effettuata dalla CFA sull’influsso obiettivamente negativo che al tempo [omissis] aveva subito dai “cattivi maestri”, come il calciatore [omissis], costituisce riconoscimento dell’attenuante generica ex art. 13, che avrebbe dovuto determinare una riduzione della sanzione finale da commutare poi in parte ex art. 128 CGS; mentre sembra che la CFA abbia voluto sussumere nell’art. 128 CGS anche la predetta attenuante generica, incorrendo in un ulteriore vizio di legittimità, essendo i presupposti sui quali è stato applicato l’art. 128 CGS diversi rispetto a quelli per i quali può trovare applicazione un’attenuante generica ex art. 13, comma 2, CGS, che incide sulla “diminuzione della sanzione” e non sulla commutazione in “prescrizioni alternative”, come, invece, prevede l’art. 128 CGS. Qualora, invece, la CFA abbia inteso sommare ai benefici previsti dall’art. 128 CGS anche quelli previsti dalla riconosciuta attenuante generica sopra indicata, in realtà, poi, ciò non l’ha fatto senza alcuna motivazione.
Afferma il ricorrente che il secondo vizio di legittimità in cui è incorsa la CFA è inerente alla violazione dell’art. 12, comma 1, CGS FIGC, in relazione al principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari sportive, posto che, a fronte del proscioglimento in appello da uno dei due capi d’incolpazione ed a fronte del riconoscimento di un’attenuante generica, la sanzione della squalifica (ed anche dell’ammenda) avrebbe dovuto essere proporzionalmente graduata e quindi ridotta, considerato che la commutazione in prescrizioni alternative è stata il frutto dell’accoglimento di altra domanda formulata dal [omissis] e riguardante l’applicazione dell’art. 128 CGS.
Il sig. [omissis] censura la decisione impugnata anche per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, posta l’assenza delle ragioni e dell’iter logico giuridico seguito dalla CFA per giungere alla formazione del proprio convincimento, in base al quale, nonostante l’assoluzione dal capo d’imputazione relativo alle scommesse per interposta persona, e nonostante il riconoscimento dell’attenuante generica invocata al capitolo F, sesto motivo d’appello, par. c), del reclamo dinanzi alla CFA, la sanzione finale irrogata al [omissis] sia rimasta la stessa, visto che la commutazione in prescrizioni alternative ex art. 128 CGS non incide sulla sanzione finale, ma sulle modalità di esecuzione della stessa.
Con riguardo, infine, alla violazione del principio di legalità formale e del divieto di reformatio in pejus, rileva il ricorrente che il Collegio si è occupato più volte dell’argomento, a partire dalla fondamentale decisione n. 84/2019, con la quale è stato affermato il principio di diritto in base al quale risulta una “inammissibile reformatio in pejus della sanzione, sulla base del reclamo proposto dal solo tesserato e non dalla Procura”.
Tali principi sono stati ripresi nella più recente decisione n. 70/2022 (Relazione annuale 2022), nella quale «Si reputa opportuno rilevare che nella decisione in commento, pur applicandosi – come si è visto – una norma che sancisce espressamente l’applicazione del divieto di reformatio in peius – il Collegio ha colto l’occasione per osservare in obiter che la disposizione sembra più verosimilmente recettiva e declinatoria di un principio generale anche del diritto sanzionatorio sportivo, che non introduttiva di un criterio che faccia eccezione a un opposto principio generale, esprimendo quindi l’opzione, pur se solo sul piano dogmatico, in senso conforme all’orientamento (garantista) espresso dalla Quarta Sezione nella citata decisione n. 84/2019».
Il ricorrente rileva che l’assoluzione dall’accusa di illecito sportivo per interposta persona in secondo grado avrebbe dovuto comportare, nel rispetto del principio di legalità formale, ovvero del principio del nullum crimen, nullum poena sine lege e del divieto di reformatio in peius, una corrispondente riduzione della sanzione disciplinare (ciò dovrebbe valere anche per la pena pecuniaria). E dunque, la Corte avrebbe dovuto prevedere una corrispondente riduzione della pena di mesi 24 irrogata dal Giudice di prime cure. La commutazione è comunque sanzione disciplinare e non può ritersi che la sua applicazione comporti il rispetto dei principi citati.
6. Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 CGS – Violazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di regolamentazione degli istituti di moneta elettronica anche in relazione alla normativa antiriciclaggio – Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all’applicazione dei principi di coerenza, ragionevolezza argomentativa ed adeguata aderenza ai fatti da considerarsi limite del libero convincimento del giudice in relazione alla contestazione delle scommesse risultanti dalla piattaforma Hill Side-Bet365.
Il ricorrente censura la decisione della CFA nella parte in cui, a pag. 8-9, ha statuito quanto segue: «Con il quarto e centrale motivo il reclamante nega di aver mai aperto un conto personale sul sito maltese di scommesse Hill Side e, di conseguenza, si dichiara non responsabile delle 137 scommesse su eventi calcistici registrate su quel conto in due giornate comprese nel periodo di riferimento.
Secondo il reclamante il conto è stato aperto utilizzando fraudolentemente le sue generalità e i suoi dati fiscali, facilmente conoscibili nell’ambiente, e utilizzato a sua completa insaputa e senza alcun suo diretto coinvolgimento, come comproverebbe altresì la mancanza di bonifici o ricariche verso quel conto da parte sua.
Il mezzo non risulta fondato.
La intestazione a carico del [omissis] del conto di gioco in questione [omissis] come pure la effettuazione di scommesse calcistiche sul conto stesso è incontestata e risulta comunque inequivocamente dai rapporti SOGEI depositati dalla Procura in allegato al deferimento e dagli ulteriori elementi probatori sul flusso di giocate riconducibili a quel conto acquisiti in sede giudiziaria.
Ciò premesso, come efficacemente illustrato dalla Procura federale nella sua memoria di costituzione, l’apertura stabile e verificata (cioè non sperimentale o transitoria) del conto Hill Side postula – a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa del reclamante – non soltanto la comunicazione delle generalità e dei dati fiscali dell’intestatario ma altresì la trasmissione all’operatore maltese di copia del suo documento di identità.
Trattasi con evidenza di adempimento precluso a soggetti diversi dall’intestatario, i quali non possono ragionevolmente avere accesso a simile documento, con la conseguenza che l’apertura del conto deve ritenersi confermata e consolidata ad opera dell’intestatario medesimo o, quanto meno, con la sua connivenza e collaborazione a beneficio sostanziale di altro soggetto.
Tale seconda evenienza deve escludersi nel caso all’esame, in quanto il calciatore avrebbe potuto pianamente indicare il nome dell’effettivo beneficiario ma non lo ha fatto.
D’altra parte il [omissis] stesso, pur insistendo nella tesi della contraffazione, ha non comprensibilmente omesso di denunciare il fatto all’A.G., nonostante il diverso consiglio formulatogli dalla Procura nel contesto dell’audizione, risolvendosi a tale denuncia contro ignoti
- secondo quanto affermato dalla Difesa del reclamante nel corso della discussione orale – solo da ultimo, nel mese di agosto.
In altri termini, secondo la Corte, la tesi difensiva della falsificazione è sino ad oggi rimasta del tutto genericamente declamata e non supportata a discolpa da elementi probatori o comportamenti dell’interessato aventi il minimo grado di efficacia o concludenza. Analogamente non decisivo appare il rilievo – allegato dalla Difesa del reclamante – in ordine alla mancanza documentale di tracce di rimesse monetarie da parte dell’incolpato verso il conto Hill Side.
La notoria esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile (ricariche, carte prepagate, mezzi di pagamento istantanei assai diffusi tipo paypal o revolut) rende infatti tale argomento difensivo non significativo o concludente. Tutto ciò premesso, e richiamate le considerazioni svolte in precedenza circa lo standard probatorio valorizzabile nel processo sportivo, il mezzo in questione va integralmente respinto, in quanto il sig. [omissi] deve considerarsi l’autore delle scommesse calcistiche effettuate sul conto di gioco Hill Side a lui intestato».
Il ricorrente ritiene che la motivazione sopra censurata sia particolarmente lacunosa con l’omissione totale dell’indicazione degli “ulteriori elementi probatori” oltre al report SOGEI, e che tale lacunosità impedisca non solo all’incolpato di sapere su quali fatti e prove si è basata la sua condanna, ma anche di conoscere il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice. Nella parte successiva della motivazione impugnata, osserva il resistente che la CFA, passando alla confutazione delle prove a discarico evidenziate dalla difesa del calciatore, concentra inizialmente l’attenzione sull’utilizzo della carta d’identità del [omissis] per ratificare l’iscrizione dell’account aperto su Hill Side, prima ipotizzando l’esistenza di un terzo connivente con [omissis] nell’apertura del conto gioco, ma subito dopo ritenendo tale tesi non plausibile perché [omissis] poteva dire il nome e non lo ha detto, cosa che escluderebbe l’esistenza di un terzo; poi, la CFA osserva che nonostante l’invito della Procura Federale, [omissis] non ha sporto denuncia all’Autorità penale per l’uso fraudolento della sua identità, fatto questo che lascerebbe intendere la mancata volontà del [omissis] di voler andare fino in fondo, come se ciò comportasse dei rischi su quello che potrebbe essere scoperto, lasciando, così, le affermazioni sulla falsificazione del conto gioco prive di riscontri, come scrive la CFA. A conclusione del ragionamento sulla denuncia querela, la CFA scrive che, “secondo quanto affermato dalla Difesa del reclamante nel corso della discussione orale”, la stessa sarebbe stata depositata nel mese di agosto.
Il sig. [omissis] rileva che con tali affermazioni la CFA dimostra di non aver compreso che in realtà il deposito della denuncia querela nel mese di agosto non è evincibile dalla discussione orale, ma dalla documentazione depositata in atti con il verbale di ricezione della querela della competente Stazione dei Carabinieri, che non è stato preso in considerazione, e quindi è stato omesso l’esame di un fatto decisivo, visto che tutto il ragionamento della CFA si basa sulla mancata denuncia querela, che, in realtà, è stata sporta all’Autorità giudiziaria penale.
Il ricorrente rileva, inoltre, che la CFA ha concentrato la sua attenzione sull’utilizzo del documento di riconoscimento del [omissis] necessario per la verifica del conto gioco e la sua definitiva apertura, escludendo l’utilizzo dello stesso da parte di terzi che “non possono ragionevolmente avere accesso a simile documento”, ma, così facendo, dimostra di aver completamente omesso l’esame di un ulteriore fatto decisivo: l’esperimento giudiziale sulla creazione di un account Hill Side, dove ha dimostrato con prove scientifiche che per aprire un conto gioco è necessaria una mail alla quale vengono inviati tutti gli avvisi e comunicazioni, compresa quella relativa alla necessità di caricare un documento d’identità, avviso che è giunto alla mail [omissis] e non alla mail [omissis] Ciò rappresenterebbe un fatto decisivo perché, per caricare un documento sul conto gioco Hill Side, [omissis] doveva sapere della necessità di tale adempimento, ma se non lo sapeva perché la comunicazione era stata inviata ad una mail non in suo uso non poteva essere lui a compiere tale adempimento.
La CFA avrebbe, altresì, completamente omesso l’esame di un documento probatorio decisivo rappresentato dall’Annotazione di PG del 3 luglio 2024, trasmesso direttamente dalla Procura della Repubblica di [omissis] nel procedimento di primo grado, dove la GdF ha scritto che “l’unico (rilevato) conto gioco n. [omissis], intestato a [omissis] aperto in data 12.02.2022” era VINCITU’ e non HillSide, e tale accertamento sarebbe idoneo a cambiare completamente l’esito del giudizio.
Ancora, la CFA non avrebbe ritenuto decisivo il fatto documentato e non contestato dell’assenza di tracce di rimesse monetarie da parte del [omissis] sul conto Hill Side per la “notoria esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile” come PayPal o Revolut.
Tali affermazioni costituirebbero una violazione di legge riguardante le normative comunitarie e nazionali in materia di regolamentazione degli istituti di moneta elettronica – anche in relazione alla normativa antiriciclaggio – che disciplinano tali sistemi di pagamento che non operano nella maniera più assoluta in modo non tracciabile.
Il ricorrente censura la decisione della CFA laddove ha rigettato il IV motivo di appello con motivazione illogica e contraddittoria, violando i principi di coerenza, ragionevolezza argomentativa e di adeguata aderenza ai fatti che pongono limiti al libero convincimento del giudice.
Precisamente, con riferimento al IV motivo di appello, scrutinato a pag. 8 del provvedimento impugnato, relativo alla vicenda delle giocate Hill Side BET 365 conto n. [omissis], il [omissis] nega di avere mai aperto quel conto giochi (e questo da subito, e cioè sin dal suo ampio interrogatorio reso alla Procura Federale) e di aver operato 137 scommesse, su eventi calcistici registrati su quel conto. Sostiene, altresì, che quel conto sarebbe stato aperto da terze persone a sua insaputa in quanto i suoi dati anagrafici erano facilmente conoscibili nell’ambiente (lo stesso ambiente che la Corte riconosce essere obiettivamente degradato, in cui tutti scommettevano su tutto) e che non vi erano prove circa le tracce di attività finanziaria sui conti correnti nella sua disponibilità (indicati e censiti dalla GdF con le carte di credito o prepagate ad essi collegate) o trasferimenti di denaro per ricariche di quelle giocate che fossero a lui riconducibili o a persone a lui collegabili. Si contestava in ogni caso, e solo in via subordinata, il numero delle giocate attribuite a quel conto, atteso che si trattava di giocate multiple e che quindi, applicando lo stesso criterio di determinazione del numero delle giocate applicato per il collega [omissis] dalla Procura Federale, e fatto proprio dai giudici di primo e secondo grado, esse andavano quantificate in 52 (la difesa provvedeva motu proprio alla determinazione delle giocate multiple e consegnava la documentazione ai giudici) e, pertanto, si doveva rivedere la sanzione comminata in primo grado.
Secondo il ricorrente, la conclusione della CFA circa la formale titolarità del conto e, di conseguenza, l’automatica attribuzione delle giocate in capo al [omissis] non può essere condivisa perché fondata su elementi:
- non adeguatamente aderenti alla realtà dei fatti: non risponde al vero considerare la piattaforma Hill Side operatore straniero per escludere la possibilità di accertamenti sui flussi finanziari ad esso collegati, ovvero ritenere impossibile l’accertamento dei movimenti finanziari, come più volte chiesto dalla difesa anche alla Procura Federale con il richiamo all’esistenza di metodi di pagamento non tracciabili quali PayPal e Revolut;
- non coerenti con il metodo utilizzato per escludere la responsabilità degli stessi calciatori dalle scommesse per interposta persona nel caso del conto intestato a [omissis]: la CFA in questa circostanza ha ritenuto non provato il collegamento sinallagmatico tra le carte usate per le ricariche, per le quali sono stati individuati tutti i titolari, anche della carta revolut, ed i conti correnti bancari utilizzati per le varie rimesse al [omissis], e le singole giocate illecite su competizioni calcistiche risultate effettuate dai conti gioco intestati sempre al [omissis];
- non ragionevoli: per la configurazione dell’illecito disciplinare. A tal riguardo, la generica esistenza delle giocate illecite per interposta persona, effettuate sul conto formalmente intestato al [omissis], nonostante l’individuazione dei titolari delle carte di credito o prepagate o revolut e delle rimesse dagli stessi effettuate al [omissis], attraverso conti correnti a loro intestati, per la ricarica dei conti gioco, sempre intestati al medesimo [omissis] dove sono state effettuate le scommesse sul calcio, non è stata ritenuta sufficiente per attribuire alcuna responsabilità disciplinare ai soggetti deferiti per tale incolpazione e lo stesso percorso argomentativo andrebbe dovuto essere sostenuto anche con riferimento alla mera intestazione formale del conto gioco HillSide in capo al [omissis], che ne contesta anche la effettiva titolarità. Rileva poi il ricorrente che la Corte, con riferimento all’attribuibilità delle giocate al [omissis], per mancanza di tracce di rimesse monetarie sui conti e sulle carte a lui riferibili, si esprime con un laconico «è notoria l’esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile (ricariche carte prepagate mezzi di pagamento istantanei assai diffusi tipo paypal e revolut)». Tale affermazione non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, perché PayPal è un circuito che prevede la riconducibilità ad un soggetto intestatario di un sistema di pagamento con carte di credito e quindi perfettamente individuabile (tant’è che la difesa, in più occasioni, ha chiesto alla Procura della Repubblica di [omissis] di procedere a mezzo della GdF, così come fatto per Vincitù e per lo stesso [omissis], dove è stata riscostruita tutta l’attività ed il flusso di denaro tra i vari soggetti intestatari dei conti e delle carte.
In sintesi: in ragione di tutto quanto sopra esposto, il sig. [omissis] ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata con rinvio alla CFA per rinnovare le valutazioni, tenendo conto dei principi che verranno affermati dall’adito Collegio a partire dal superamento dell’accertato vizio di omessa indicazione degli “ulteriori elementi probatori” che per la CFA sarebbero stati decisivi per giungere all’affermazione di colpevolezza del [omissis], per passare all’esame di tre documenti decisivi ignorati in motivazione, come la denuncia querela, le risultanze scientifiche dell’esperimento giudiziale, in particolare per quanto riguarda la conoscenza e conoscibilità dell’adempimento di verifica richiesto dalla piattaforma di gioco con la richiesta di caricamento di un documento d’identità, e l’Annotazione di PG del 3 luglio 2024, per passare, infine, al corretto esame dei flussi finanziari in base ai principi normativi e sostanziali sopra esposti, che ne escludono la non tracciabilità, tutti vizi decisivi e idonei a condurre alla riforma della decisione impugnata perché contrappongono plurime prove documentali a discarico del [omissis] all’unica, accertata, prova documentale a carico del medesimo non capace da sola di giustificare il raggiungimento di una “prova confortevole” idonea a sostenere l’affermazione di responsabilità del [omissis] in ordine alle contestate scommesse sportive risultanti dalla piattaforma Hill Side-Bet365, con conseguente insussistenza della violazione dell’art. 24 CGS.
7. In ragione dei suesposti motivi, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Piaccia all’On. Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso previa riforma della Decisione impugnata
- con riguardo al primo motivo d’impugnazione in tesi annullare senza rinvio la Decisione della Corte Federale d’Appello impugnata per i motivi esposti in narrativa sub cap. 1); in ipotesi
annullare la Decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio;
- con riguardo al secondo, terzo e quarto motivo d’impugnazione in tesi annullare la Decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa sub Cap 2-3-4) con rinvio alla Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito applicando i principi di diritto dichiarati dal Collegio;
in ipotesi ai sensi dell’art. 62 comma 1 CGS-CONI ricorrendone i presupposti annullare la Decisione impugnata senza rinvio riducendo la squalifica e le altre sanzioni inflitte al ricorrente nella misura ritenuta di giustizia, ragione ed equità».
8. Il 28 ottobre 2024, si è costituita la FIGC. La Federazione ha anzitutto rilevato l’inammissibilità del ricorso, posto che il ricorrente richiederebbe, in sostanza, al Collegio la rivalutazione dei fatti e delle prove, nonché la rideterminazione della sanzione. Precisamente:
a. Con riferimento alla inammissibilità per rivalutazione dei fatti.
La FIGC rileva che il ricorrente, trincerandosi dietro un presunto “omesso esame di un ulteriore fatto decisivo”, chiede espressamente a questo Ecc.mo Collegio di rivalutare i fatti e le prove, al fine di “ridurre ulteriormente la sanzione disciplinare finale”.
Ed infatti, a pagina 21 del ricorso, così si legge:
“negli stessi due giorni in cui sono state effettuate tutte le scommesse su Hill Side (10 e 11 dicembre 2022) [omissis] era in ritiro con il [omissis] per la gara del campionato di Serie B [omissis] dell’11 dicembre 2022 ed in base al cronoprogramma del ritiro trasmesso dal Team Manager della società il 9 dicembre 2022 in atti abbiamo accertato come alcune delle scommesse effettuate in tali giorni non potevano essere attribuite al [omissis] perché effettuate in orari coincidenti con la cena ed il pranzo pre-gara, momenti nei quali l’uso dei cellulari, con i quali si facevano le scommesse on line, era vietato”.
La rivalutazione de qua ricadrebbe su fatti già ampiamente vagliati e valutati tanto dal TFN quanto dalla CFA.
b. Con riferimento alla inammissibilità per rivalutazione delle prove.
La FIGC oppone l’inammissibilità anche della doglianza del ricorrente, laddove lamenta che «l’unica prova a carico del [omissis] per tale imputazione è stato il report SOGEI dal quale si evince che dal conto gioco HillSide formalmente intestato a [omissis] sono state effettuate scommesse sportive sul calcio, e tale documento fotografa solo ciò che esce dal conto gioco, ovvero le scommesse effettuate, senza alcun accertamento sul reale soggetto che esegue tali scommesse, mentre l’attività della GdF è stata, invece, diretta ad analizzare chi operava su tale conto ed i risultati della suddetta annotazione non possono essere ignorati» (pag. 25 del ricorso). Il Collegio non può, infatti, rivisitare le risultanze istruttorie che hanno determinato l'irrogazione della sanzione impugnata.
c. Con riferimento alla inammissibilità per rideterminazione della sanzione.
Parte ricorrente lamenta che “nel procedimento dibattimentale riteniamo si potesse attraverso il meccanismo ripristinatorio sopra illustrato ridurre ulteriormente la sanzione disciplinare finale con l’applicazione di benefici equivalenti a quelli che il [omissis] avrebbe beneficiato se gli fosse stato consentito di definire la procedura ex art. 126 CGS”.
Rileva la FIGC che, al di là della considerazione che nel caso di specie la CFA, accogliendo “in parte il reclamo”, riduceva la squalifica dell’odierno ricorrente, irrogandogli “ la sanzione della squalifica di mesi 24 (ventiquattro) di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative” (decisione impugnata), anche tale doglianza è inammissibile, posto che al Collegio di Garanzia è riconosciuta esclusivamente la possibilità di “valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza (Sezioni Unite, 10 agosto 2015, n. 35, nonché, Sezioni Unite, 7 marzo 2017, n. 19)” (Collegio di Garanzia, Sez. Unite, decisione n. 71/2019).
Secondo la resistente, nel caso di specie, emerge evidente come, in virtù della gravità dell’illecito posto in essere, la sanzione irrogata al [omissis] non sia da intendere “sproporzionata” né sia stata adottata in violazione “del principio di legalità formale e del divieto di reformatio in pejus” (pag. 17 del ricorso).
9. Il contraddittorio si è ulteriormente sviluppato con il deposito delle memorie ex art. 60, comma 4, CGS CONI.
In particolare, la FIGC, con riferimento alla richiesta di patteggiamento, ha rilevato che non vi è alcun obbligo, da parte della Procura Federale, di definire ex art. 126 CGS la procedura. Inoltre, ha osservato che:
- il ricorrente, in data 27 maggio 2024, trasmetteva alla Procura Federale l'istanza con la quale chiedeva "di definire il procedimento" a suo carico con "accordo" ex art. 126 CGS FIGC;
- il successivo 28 maggio 2024, la Procura Federale rigettava la richiesta de qua, rappresentando che, "anche alla luce di precedenti giurisprudenziali per condotte analoghe", la richiesta di patteggiamento non poteva essere accolta;
- la Procura, pertanto, dopo aver esaminato la istanza di patteggiamento avanzata dall'odierno ricorrente, decideva di "non presta(re) il consenso" - si ripete - "anche alla luce di precedenti giurisprudenziali";
- in altri termini, la Procura, benché non fosse tenuta alla "esposizione delle ragioni che (le) hanno impedito (...) di formulare una controproposta", motivava il diniego alla istanza di patteggiamento. Essa non riteneva "congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo" e tanto anche alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di patteggiamento. Con riferimento, poi, alla richiesta di applicazione del meccanismo ripristinatorio, la Federazione ha osservato che tale meccanismo, invocato dal ricorrente e diretto all’ottenimento di benefici equivalenti al patteggiamento, non trova ingresso nella giustizia sportiva.
Relativamente alla sanzione, ha rilevato la resistente che non si comprende come il ricorrente possa sostenere che la Corte Federale d'Appello "avrebbe dovuto ridurre proporzionalmente la sanzione applicata in primo grado", perché è proprio quanto ha fatto la Corte Federale d'Appello con la decisione oggi impugnata: 12 dei 24 mesi di squalifica comminati dal Tribunale Federale, secondo la Corte Federale d'Appello, sono "commutabili in prescrizioni alternative". Ciò, in concreto, significa che l'odierno ricorrente sconta la propria squalifica e potrà tornare in campo già dal prossimo 28 luglio 2025, piuttosto che dal 28 luglio 2026, come precedentemente disposto dal Tribunale Federale. A tanto si aggiunga che l'ammenda inflitta al [omissis] in primo grado è stata decurtata dal Giudice di appello di un terzo, cioè di 5.000,00 euro.
Infine, con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, osserva la FIGC che gli Organi di Giustizia endofederali hanno ampiamente vagliato e motivato circa la ricostruzione dei fatti resa sia dal ricorrente che da tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, giungendo alla conclusione che il quadro probatorio «consente senza dubbio di affermare che l’incolpato ha effettuato personalmente le quattro scommesse calcistiche di cui di discute».
Per le ragioni suesposte, la FIGC ha richiesto di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque infondato.
Anche il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 60, comma 4, CGS, in cui sostanzialmente ha ribadito quanto dinanzi riferito, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Considerato in diritto
I primi tre motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
10. Il primo motivo è infondato. Il suo nocciolo, nonostante il riferimento all’art. 2 CGS CONI, è dato dalla lamentata violazione dell’art. 126 CGS FIGC sul presupposto che la Procura Federale lo avrebbe disatteso per aver anticipato la determinazione di respingere la proposta di accordo, che, poi, ha respinto.
Con ciò, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Procura Federale ha correttamente applicato il 3° comma del citato art. 126, in quanto esso prescrive che della proposta di accordo debba essere informata la Procura Generale dello Sport, con i successivi incombenti (comma 4°), solo ove la stessa sia ritenuta congrua in relazione alla sanzione e agli impegni prospettati.
Pertanto, la Procura si è legittimamente avvalsa delle prerogative ad essa attribuite esercitandole nel rispetto della normativa che le prevede.
11. Nel secondo motivo la violazione dell’art. 126 CGS è assunta in concomitanza a quella dell’art. 12, 1° comma, CGS FIGC. Esso, in sintesi, concerne la misura della sanzione inflitta sul presupposto che la Procura Federale avrebbe dovuto comunque dar corso alla proposta di accordo.
L’infondatezza del primo motivo comporta l’inammissibilità del secondo: sul presupposto che la proposta di accordo avrebbe dovuto tradursi in una diminuzione della sanzione, il motivo si risolve in una doglianza circa la misura della sanzione. Il che costituisce appieno questione di merito.
12. Col terzo motivo, il sig. [omissis] si duole della violazione degli artt. 12, 13, 2° comma, 24 e 128 CGS FIGC.
In sostanza, egli lamenta che la riduzione delle sanzioni infertegli non trovi la sua ragion d’essere nell’averlo prosciolto da una imputazione (quella delle scommesse per interposta persona), ma nell’ammissione di responsabilità di cui all’art. 128 citato, mentre la violazione dell’art. 12, 1° comma, citato sarebbe consistita nella disapplicazione del principio di proporzionalità.
La motivazione della decisione di secondo grado, tuttavia, appare immune dai vizi censurati. Ed infatti, la consistente riduzione della sanzione disciplinare si spiega con gli esiti dell’accertamento che hanno indotto la Corte Federale d’Appello ad una diversa quantificazione della sanzione: donde l’inammissibilità del motivo
13. Il quarto motivo è fondato.
Esso concerne la violazione dell’art. 24 CGS FIGC in correlazione con la violazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di moneta elettronica e antiriciclaggio, nonché l’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La questione riguarda l’apertura di un conto personale (n. [omissis]) sul sito maltese di scommesse Hill Side, che il sig. [omissis] nega di avere aperto assumendosi non responsabile delle 137 scommesse su eventi calcistici registrate sul medesimo conto in due giornate. [omissis] aveva dedotto che il conto era stato aperto impiegando fraudolentemente le sue generalità e i suoi dati fiscali - agevolmente conoscibili nell’ambiente - ed era stato utilizzato a sua completa insaputa, come era comprovato dalla mancanza di bonifici o ricariche verso quel conto da parte sua.
La decisione impugnata ha ritenuto di disattendere tale prospettazione sulla base dei seguenti argomenti.
A) Ai fini dell’apertura del conto, era necessaria “altresì la trasmissione all’operatore maltese di copia del suo documento di identità”: ciò che costituirebbe un “adempimento precluso a soggetti diversi dall’intestatario, i quali non possono ragionevolmente avere accesso a simile documento”.
B) Di conseguenza, se l’operazione fosse avvenuta “a beneficio sostanziale di altro soggetto”, il sig. [omissis] “avrebbe potuto pianamente indicare il nome dell’effettivo beneficiario ma non lo ha fatto”.
C) Il sig. [omissis] ha denunciato il fatto tardivamente, solo nel mese di agosto 2024.
D) La mancanza di rimesse di denaro da parte del [omissis] sul conto Hill Side non sarebbe decisiva per “la notoria esistenza sul mercato delle transazioni digitali di strumenti in grado di operare in modo non tracciabile (ricariche, carte prepagate, mezzi di pagamento assai diffusi tipo paypal o revolut)”.
Questi argomenti sono stati ritenuti sufficienti a disattendere la tesi dell’odierno ricorrente in relazione allo “standard probatorio valorizzabile nel processo sportivo”: donde il rigetto dell’impugnativa.
Ad avviso di questo Collegio, invece, l’apprezzamento dei materiali istruttori compiuto dalla Corte Federale di Appello appare insufficiente e sostanzia una violazione dei principi in tema di distribuzione dell’onere probatorio in quanto si è risolto, in concreto, nel disattendere in modo apodittico i dati probatori offerti dal [omissis], con la conseguente carenza di motivazione su un punto decisivo.
Ed infatti, il documento e i dati indentificativi del calciatore potevano essere utilizzati abusivamente da quanti ne avevano la disponibilità nell’ambiente.
La denuncia-querela è stata fatta, e comunque il [omissis] aveva dichiarato di non riconoscere la titolarità né la disponibilità del conto gioco in questione già nel corso dell’interrogatorio reso il 9 maggio 2024 alla Procura Federale della FIGC. La circostanza che la denuncia-querela contro ignoti sia stata sporta il 30 agosto 2024 è motivata dal fatto che (lo si legge a p. 4 della stessa) il “Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare della FIGC (…) in modo inatteso ed incomprensibile riteneva (..) che l’attività difensiva (…) non provava la inesistenza del conto Hill Side anche perché la mancata acquisizione dei tabulati richiesti non trovava riscontro per il fatto che si trattasse di una società che opera fuori dal territorio italiano”.
Non consta, diversamente da quanto ritenuto in secondo grado, che i mezzi di pagamento on line possano operare in modo non tracciabile.
Inoltre, non risultano presi in considerazione gli elementi probatori offerti dal [omissis], quali: i dati anagrafici di un calciatore sono reperibili agevolmente anche on line; il numero di telefono indicato nell’apertura del conto in questione non apparteneva al [omissis]; il codice OTP per completare l’iscrizione, dunque, non è stato inviato al [omissis]; l’indirizzo mail inserito ([omissis]) non gli apparteneva; [omissis], di conseguenza, non ha ricevuto alcuna comunicazione e tanto meno ha potuto inserire sul portale il suo documento; per le operazioni economiche risultava fornito un conto PayPal sconosciuto al [omissis].
In definitiva, dunque, ritiene il Collegio che il mancato apprezzamento di questi fatti, e la conseguente carenza di valutazione circa la loro portata, costituisca ragione di annullamento della decisione impugnata ed imponga una adeguata considerazione degli stessi da parte del giudice del rinvio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Dichiara in parte inammissibili e nel resto infondati i primi tre motivi di ricorso.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Corte Federale di Appello FIGC in diversa composizione.
Spese al definitivo.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 maggio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Ferruccio Auletta F.to Enrico del Prato
Depositato in Roma, in data 20 giugno 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face