CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52 del 23/06/2025 –
Decisione n. 52
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE
composta da
Ferruccio Auletta - Presidente
Michele Re – Relatore
Giuseppe Albenzio
Ermanno de Francisco
Enrico del Prato - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2024, presentato, in data 27 novembre 2024, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Sperduti,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
in contraddittorio con
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
con notifica anche
alla Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC,
per la integrale riforma e l'annullamento
della decisione n. 0043/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, della Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, resa in data 31 ottobre 2024 e notificata in pari data, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto ricorrente, ex art. 63, comma 1, lett. c) ed e), CGS, per la revocazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 69/CFA/2023-2024 del 27 dicembre 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo del Presidente Federale, ex art. 102 CGS, è stata riformata la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC - LND, di cui al C.U. n. 18 del 28 settembre 2023 (con la quale era stata disposta la riduzione della sanzione della squalifica irrogata nei confronti del sig. [omissis] fino al 3 settembre 2024) e, per l'effetto, è stata irrogata, a carico del medesimo sig. [omissis], la sanzione della squalifica per anni 4; nonché per l'impugnazione del dispositivo 0042/CFA2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, emesso dalla CFA FIGC all’esito dell’udienza del 23 ottobre 2024.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 5 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Matteo Sperduti; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, cons. Giuseppe Leotta, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Avv. Michele Re.
Ritenuto in fatto
I. In data 3 settembre 2023, si disputava la gara “US Bollatese – Vighi 1967”, valida per il Campionato Coppa Lombardia Terza Categoria. La gara de qua veniva definitivamente sospesa dal direttore di gara al 26° minuto del 1° tempo, come si legge nel referto arbitrale,
«a causa di una manata/schiaffo ricevuta nel mio volto (del Direttore di gara) da parte del calciatore della squadra Bollatese “[omissis]”», a seguito del quale il Direttore di gara si recava presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero “San Paolo ASST Santi Paolo e Carlo” di Milano per i relativi controlli.
Dal verbale redatto all’esito di tali controlli emergeva che l’Ufficiale di Gara riportava, a seguito delle condotte violente subite, una «“contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo” con “prognosi (gg): 1”».
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione del 7 settembre 2023, pubblicata in pari data con il Comunicato Ufficiale n. 9, sulla scorta della richiamata documentazione, deliberava di “squalificare fino al 03/09/2027 ai sensi dell’art. 35, comma 4 del CGS, il calciatore [omissis] per (aver) dato con la mano sinistra una spinta alla guancia destra del Direttore di gara”.
II. Avverso tale decisione, il sig. [omissis] presentava reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia. Il Giudice di secondo grado accoglieva il reclamo de quo con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 28 settembre 2023, con la quale “dispone(va) la riduzione della squalifica irrogata nei confronti del sig. [omissis] fino al 3.09.2024”.
III. Il successivo 24 novembre 2023, il Presidente Federale impugnava tale decisione innanzi alla CFA, con reclamo ex art. 102 CGS FIGC, notificato lo stesso 2 novembre 2023 alla società
U.S. Bollatese, presso la quale il sig. [omissis] aveva eletto il proprio domicilio all’atto del tesseramento ex art. 53, comma 4, CGS FIGC.
IV. In data 27 dicembre 2023, la CFA adottava la decisione n. 0069/CFA- 2023-2024, con la quale “accoglie(va) il reclamo e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. [omissis], la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro). Dispone che la sanzione inflitta vada considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società. Dispone la comunicazione alle parti con PEC”.
V. Senonché, successivamente al provvedimento assunto dalla Corte Sportiva di Appello, il sig. [omissis], per la stagione sportiva 2024/2025 si tesserava con altra società (la Aldini SSDARL), partecipando alla gara del 15 settembre 2024. All’esito di questa partita, però, in data 19 settembre 2024, veniva pubblicato il C.U. n. 12 da parte del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Milano, nel quale veniva riportata la sconfitta a tavolino per la squadra dell’Aldini SSDARL, in quanto la medesima aveva fatto partecipare alla partita il calciatore [omissis], che risultava in posizione irregolare poiché squalificato.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che “la società ALDINI S.S.D.AR.L. ha fatto partecipare alla gara con il n [omissis] il calciatore [omissis], il quale come da Decisione 0069 - CFA-2023- 2024, Registro procedimenti n. 0063 CFA/2023-2024 emessa dalla CFA, Sezioni Unite, risulta qualificato fino al 03/09/2027”.
VI. Avverso la decisione de qua (n. 0069/CFA-2023-2024), in data 29 settembre 2024, il sig. [omissis] proponeva, innanzi alla stessa CFA, reclamo per revocazione, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. c) ed e), CGS (impugnazione decisione n. 0069/CFA-2023-20254, dispositivo sentenza n. 0060/CFA-2023-2024, Registro procedimenti n. 0063/CFA/2023-2024), contestando la mancata conoscenza dell’intero giudizio, in quanto “non sarebbero stati notificati ritualmente - a fronte di una elezione di domicilio presso il legale nominato - sia da parte del reclamante Presidente Federale nonché, anche dalla società con cui il medesimo era tesserato al momento di presentazione del reclamo in esame e, pertanto, si sarebbe venuta a determinare la totale assenza di ogni eventuale esercizio del diritto di difesa in suo favore nonché del mancato rispetto del principio del contraddittorio nel giudizio che poi ha portato alla riforma della decisione impugnata”.
La Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite, in data 31 ottobre 2024, adottando la decisione n. 0043/CFAA-2024-2025, dichiarava inammissibile il ricorso.
VII. In data 27 novembre 2024, il sig. [omissis] adiva il Collegio di Garanzia dello Sport per l’integrale riforma del provvedimento emesso dalla Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC (di seguito CFA) in data 31 ottobre 2024 e notificato in pari data al ricorrente relativamente alla decisione/0043/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024- 2025, e per l’annullamento della decisione riportata sullo stesso. Contestualmente, veniva impugnato e contestato il relativo provvedimento, dispositivo/0042/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, emesso dalla stessa Corte giudicante all’esito dell’udienza tenutasi in data 23 ottobre 2024, articolando i seguenti motivi di impugnazione:
- violazione ed illegittima applicazione da parte della Corte Federale di Appello, Sez. Unite, FIGC, nella decisione impugnata, dell’art. 63, c. 1, lett. c) ed e), CGS, in relazione agli artt. 111 e 24 della Costituzione ed agli artt. 2 CGS CONI, ed art. 44 CGS FIGC; - violazione dei principi del processo sportivo.
Secondo il ricorrente, la Corte giudicante, attraverso una erronea ed illegittima valutazione esposta nelle motivazioni oggi impugnate, non ha ritenuto ammissibile il reclamo sotto due diversi profili:
1. «…ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. e), C.G.S., non è errore di fatto quello che consista in una falsa percezione di norme, risolvendosi nella violazione o nella falsa applicazione delle norme stesse; errore che viene dedotto nella fattispecie in esame sotto il profilo della violazione della regola del contraddittorio e del diritto di difesa…» - art. 63, comma 1, lett. e), CGS;
2. «…L’invocata “forza maggiore o fatto altrui”, sul presupposto che la notifica del ricorso del Presidente Federale ex art. 102 CGS sia stata eseguita presso la società US Bollatese che non ha informato il tesserato [omissis] e non presso il domicilio eletto da quest’ultimo, si concretizza anch’essa in un errore di diritto…» - lettera c) dell’art. 63 CGS.
In palese violazione sia della normativa federale che dell’art. 111 della Costituzione;
- violazione del diritto di difesa e del contraddittorio – artt. 2 CGS CONI e 44 CGS FIGC – mancata conoscenza del procedimento di impugnazione.
Il ricorrente evidenzia che sono due gli elementi connessi tra loro che confermano la mancata conoscenza, da parte dello stesso ricorrente, del ricorso pendente verso di lui:
a) la notifica effettuata dal Presidente Federale, quale ricorrente, direttamente alla società con cui era tesserato il sig. [omissis], senza poi accertarsi se il calciatore ne fosse venuto a conoscenza;
b) la dichiarazione della società U.S. Bollatese, che specifica di non aver ricevuto il ricorso inviato presso la PEC e la connessa assenza di comunicazione dell’atto direttamente al calciatore [omissis].
Quest’ultimo faceva fede sulla elezione di domicilio presso il legale da lui nominato, effettuata all’atto del ricorso depositato dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale e, dunque, non avendo ricevuto alcuna impugnazione nei termini, non ha ritenuto che ci fosse stata una diretta contestazione rispetto alla riduzione della squalifica ottenuta con l’appello;
- violazione dell’art. 63, comma 1, lett. e), CGS.
Rileva il ricorrente che, nel caso in esame, la Corte ha erroneamente determinato la fattispecie giuridica in esame – mancata conoscenza del processo disciplinare da parte del soggetto passivo – come un “errore di diritto” (interno al procedimento stesso) quando, in realtà, per modalità e tempistiche di realizzazione, è sicuramente da qualificarsi come un “errore di fatto” esterno al giudicato. Infatti, ciò che è stato eccepito dal ricorrente è, appunto, l’erronea notificazione dell’atto (ricorso ex art. 102 CGS) direttamente alla società e non al calciatore presso il domicilio eletto, intesa quale mancata conoscenza del procedimento, che è un fattore preliminare all’introduzione del giudizio stesso e, quindi, esterno a quest’ultimo.
- violazione dell’art. 63, comma 1, lett. c), CGS.
Il sig. [omissis] afferma sul punto che “la forza maggiore o comunque il fatto altrui gli hanno impedito di difendersi nel corso del giudizio ex art. 102”.
Osserva il ricorrente che l’erroneità evidente della notifica introduttiva del giudizio, che è stata effettuata presso domicilio differente rispetto a quello correttamente eletto dal soggetto sottoposto a procedimento, e la mancata comunicazione da parte della società sportiva con cui il reclamante era tesserato all’atto di origine del procedimento disciplinare, hanno fatto sì che non abbia potuto presentare nel procedimento ex art. 102 CGS FIGC documenti influenti ai fini del decidere o meglio non si sia potuto proprio difendere, non avendo avuto conoscenza del giudizio e, così facendo, essendo stato leso il principio del contraddittorio;
- violazione dell’art. 53, posto che per le persone fisiche gli atti devono essere comunicati
«all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento…». Essendo stato regolarmente comunicato tale indirizzo attraverso il ricorso in appello e l’allegata procura alle liti, il reclamante avrebbe dovuto porre attenzione alla elezione di domicilio con indicazione della casella di posta elettronica certificata comunicata agli Organi della Giustizia Sportiva ed effettuare tutte le successive notifiche secondo le disposizioni normative.
In ragione dei suesposti motivi, il sig. [omissis] rassegnava le seguenti conclusioni:
a) in via principale, annullare con rinvio l’impugnata decisione/0043/CFA-2024-2025 e Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, ammettere il reclamo per revocazione del provvedimento contestato (emesso a seguito di ricorso ex art 102 CGS FIGC da parte del Presidente Federale - decisione n. 0069/CFA-2023-2024), dando possibilità al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa in contraddittorio con controparte e riformare in favore del medesimo tutti i gravami impugnati e contestati;
b) in subordine, annullare senza rinvio l’impugnata decisione/0043/CFA-2024-2025 e Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, accogliere le censure mosse con il presente reclamo avverso la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello Nazionale FIGC, dando possibilità al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa in contraddittorio con controparte e riformare in favore del medesimo tutti i gravami impugnati e contestati, tra cui la decisione
n. 0069/CFA-2023-2024, e, per l’effetto, confermare la preliminare decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale con Comunicato Ufficiale n. 18 del 28 settembre 2023.
VIII. Il 6 dicembre 2024, si costituiva la FIGC eccependo che:
- non vi è stato alcun errore nella notificazione del reclamo de quo. Il reclamo ex art. 102 è stato notificato ai sensi e per gli effetti dall’art. 53, comma 5, CGS FIGC;
- non è applicabile al caso di specie l’art. 63, comma 1, lett. c), CGS FIGC, che prevede che possono essere impugnate per revocazione le decisioni adottate “se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”, in quanto nessun nuovo “documento influente ai fini del decidere” è stato prodotto, “trincerandosi semplicemente dietro un presunto errore nella notifica che non gli permetteva di esercitare adeguatamente tutti gli strumenti in suo possesso per una difesa tecnica del procedimento”.
IX. All’udienza del 5 maggio 2025, il Collegio di Garanzia dello Sport, dopo ampia discussione, rigettava il ricorso (Prot. n. 00469/2025).
Considerato in diritto
Questo Collegio deve preliminarmente verificare la correttezza del diniego di ammissibilità del mezzo di impugnazione impiegato in sede federale, e così se il ricorrente avesse lì diritto alla corrispondenza nel merito dei motivi di revocazione ivi spesi.
Il Collegio ritiene che correttamente sia stata ricusata in limine la conoscibilità dell’impugnazione perché, nella specie, non appropriato appare il mezzo della revocazione ex art. 63, comma 1, CGS FIGC, sia in relazione alla lett. c), sia ai sensi della lett. e).
In disparte la questione (non propriamente virtuale siccome capace di supportare argomentativamente la decisione negativa in punto di ammissibilità della revocazione) circa la capacità del sig. [omissis] di utilizzare, all’estremo, il ricorso diretto al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione di reclamo avvalendosi del principio che dispensa dal termine di decadenza dell’impugnazione la “parte contumace [che] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità […] della notificazione” (art. 327, 2° c., c.p.c.), il diverso mezzo in concreto utilizzato dal ricorrente contro la decisione di reclamo non è(ra) consentito. In base alla lettera c) dell’art. 63.1, cit., il presupposto di accesso al rimedio sta in ciò, che “a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti al fine del decidere”. Sennonché, il ricorrente non ha allegato alcun documento influente al fine del decidere, convalidando in tal modo la tesi dell’uso inappropriato del rimedio. Peraltro, mutuando il tema dal vicino art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., che prevede espressamente il caso che “dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”, nulla consta della decisività delle virtuali allegazioni nuove, né a proposito della loro idoneità a provocare una decisione diversa quale ulteriore elemento dirimente (cfr. Cass., S.U., n. 5990/1984).
In sintesi, appare evidente come il sig. [omissis] non avrebbe potuto utilizzare il mezzo di impugnazione previsto dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 63 CGS FIGC, in quanto lo stesso è rimasto assolutamente alieno dall’allegazione degli essentialia actus.
Alla medesima conclusione si giunge anche laddove si faccia riferimento alla lettera e) dell’art. 63, comma 1, CGS FIGC, quale altra norma richiamata dal ricorrente per legittimare l’utilizzo del mezzo, e cioè per l’ipotesi che “nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”.
L'errore revocatorio, notoriamente, è un errore non di valutazione, ma di percezione: si tratta di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto di una sorta di abbaglio, a supporre un fatto decisivo invece incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti risulti, al contrario, positivamente accertato (cfr. Cass., n. 6669/2015; Cass., n. 321/2015; Cass., n. 17443/2008).
Tuttavia, affinché sia ammissibile tale ricorso per revocazione è necessario che ogni valutazione vera e propria di corretta instaurazione del rapporto processuale sia rimasta estranea all’ errore, altrimenti l’errore prendendo natura di giudizio, segnatamente in iudicando de iure procedendi per avere ritenuta valida una notifica altrimenti invalida.
La Corte di cassazione, richiamando casi del genere, ha espressamente statuito, in relazione all’art. 395, n. 4, c.p.c., che “aver considerato valida una notifica altrimenti invalida” non può considerarsi errore di fatto (cfr. Cass., n. 14610/2021). E ancora: “in tema di revocazione della sentenza, l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita, non integra un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., il quale, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura meramente percettiva, cioè in una svista materiale, e non in un errore di diritto da far valere, invece, con gli ordinari mezzi di impugnazione” (Cass., n. 26278/2016).
Dunque, nella fattispecie – senza peraltro nemmeno doversi impegnare, stante l’economia del presente giudizio, nella questione circa la fondatezza o meno dell’errore di diritto – non ricorrono evenienze denunciabili col mezzo prescelto.
Preso atto che il sig. [omissis] non ha adìto questo Collegio di Garanzia dello Sport, se non per dolersi del respingimento pregiudiziale della revocazione in sede federale, ogni altra questione rimane naturalmente esuberante la ratio decidendi.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 maggio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Ferruccio Auletta F.to Michele Re
Depositato in Roma, in data 23 giugno 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face