CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58 del 03/07/2025 – Società Spes Artiglio S.S.D. a r.l., / FIGC / CR LAZIO

Decisione n. 58

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

composta da

Piero Sandulli - Presidente

Antonio Poli - Relatore

Alessandro di Majo

Silvio Martuccelli

Raffaele Tuccillo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2025, presentato, in data 17 gennaio 2025, dalla Società Spes Artiglio S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Casarola del Foro di Roma, come da procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del procuratore ovvero in Roma, Piazza Euclide, n. 31,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del rappresentante p.t., Dott. Gabriele Gravina, non costituitasi in giudizio, Lega Nazionale Dilettanti (LND), con sede in Roma, Piazzale Flaminio, n. 9, in persona del legale rappresentate p.t., Dott. Giancarlo Abete, non costituitasi in giudizio, Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti (LND LAZIO), con sede in Roma, Via Tiburtina, n. 1072, in persona del legale rappresentate p.t., Dott. Roberto Avantaggiato, non costituitosi in giudizio,

e nei confronti

della Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Piazza Lauro De Bosis, n. 15,

avverso

la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 195 del 20 dicembre 2024, con la quale, con riferimento al reclamo della suddetta ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, di cui al C.U. n. 78 SGS del 14 novembre 2024 (che ha irrogato, a carico del sig. [omissis], la sanzione dell'inibizione fino al 17 gennaio 2025; a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica fino al 16 maggio 2025, nonché, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica per 4 gare), ne è stata dichiarata l'inammissibilità, in relazione alla squalifica a carico del sig. [omissis], ai sensi dell’art. 137, comma 3, del CGS; nonché il parziale accoglimento, in relazione alla squalifica del sig. [omissis], ridotta fino al 14 marzo 2025, con conferma della rimanente decisione impugnata.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

uditi, nell’udienza del 12 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - Società Spes Artiglio S.S.D. a r.l. - avv. Francesco Casarola, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Antonio Poli.

Ritenuto in fatto

I.         In data 17 gennaio 2025, la Società Spes Artiglio S.S.D. a r.l. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale (d’ora in poi “CSAT”) del Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, Comunicato Ufficiale n. 195 del 20 dicembre 2024 (riunione del 5 dicembre 2024), che ha disposto le seguenti sanzioni:

-           inibizione fino al 17 gennaio 2025 del [omissis] [omissis];

-           squalifica per quattro gare effettive del [omissis] [omissis];

-           squalifica fino al 14 marzo 2025 del [omissis] [omissis].

II.        La controversia trae origine dai seguenti fatti. In data 10 novembre 2024, presso l’impianto sportivo Artiglio, si disputava la gara di calcio categoria Under 17 Elite, Girone B, tra la Spes Artiglio SSD a r.l. e l’Accademia Frosinone. La gara terminava con il punteggio di 1 a 2 a favore dell’Accademia Frosinone. Al termine della gara, il [omissis] [omissis] e [omissis] [omissis] venivano allontanati per presunti comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti del direttore di gara.

III.      In data 14 novembre 2024, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio FIGC- LND, con Comunicato n. 78, disponeva le seguenti sanzioni: «INIBIZIONE FINO AL 17/ 1/2025 [OMISSIS] (SPES ARTIGLIO S.S.D. ARL), per aver rivolto all’ arbitro espressioni offensive a fine gara (art. 36 c. 2 lett. a CGS). SQUALIFICA  PER QUATTRO GARE EFFETTIVE [OMISSIS] (SPES ARTIGLIO S.S.D. ARL) per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive a fine gara (art. 36 c. 1 lett. a CGS). SQUALIFICA FINO AL 16/5/2025 [OMISSIS] (SPES ARTIGLIO S.S.D. ARL) perché al termine della gara avvicinava l’arbitro minacciosamente e gli rivolgeva espressioni ingiuriose. Allo stesso tempo lo spintonava, sia con la testa che con le mani, vigorosamente (art. 36 c.1 lett. b). Sanzione così determinata in considerazione del gesto estremamente diseducativo considerata la gara di Settore giovanile».

IV.      In data 1° novembre 2024, la Società reclamante inviava preannuncio di reclamo alla CSAT. Successivamente, in data 19 novembre 2024, riceveva gli atti di gara e, in data 22 novembre 2024, inviava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo. Così, il 5 dicembre 2024, si celebrava la riunione dinanzi alla CSAT, la quale, il successivo 6 dicembre, con C.U. n. 178, rendeva pubblico il dispositivo della decisione. Il 20 dicembre la CSAT comunicava, con C.U. n. 195, le motivazioni, ove si legge quanto segue: «Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’[omissis] [omissis], ai sensi dell’art. 137, comma 3 del C.G.S. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’[omissis] [omissis] al 14/03/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito».

V.        A sostegno del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la società ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso.

In via preliminare:

a.         La legittimazione ad agire della società istante.

In via preliminare, la società illustra i motivi che fondano la sua legittimazione ad agire. Nonostante le sanzioni siano state in parte già scontate dai tesserati coinvolti, esse continuano a produrre effetti lesivi nei confronti della società ricorrente, incidendo in maniera significativa sul punteggio finale della classifica disciplina definita dal C.U. n. 1 SGS 2024/2025, obiettivo di fondamentale importanza per la società ricorrente. Tale classifica rappresenta un riconoscimento che premia il comportamento etico e sportivo delle società affiliate e dei rispettivi tesserati, non limitandosi a un valore simbolico, ma incidendo direttamente sulla reputazione della società e soprattutto sulla permanenza della società nel campionato di competenza.

Pertanto, il ricorso proposto deve ritenersi pienamente ammissibile, in quanto volto a tutelare un interesse concreto e attuale della società, quale la permanenza nel campionato di riferimento. Sul punto, la società ricorrente cita la decisione della Sezione II del Collegio, n. 44/2022, ove si afferma che «Anche qualora la sanzione sia già stata interamente scontata, non può non riconoscersi il residuo interesse - di carattere eminentemente morale, ma, altresì, connesso con l’esigenza di una corretta ponderazione dell’entità della violazione occorsa, anche rispetto a future recidive di condotte disciplinarmente sanzionabili - del ricorrente a una decisione che, mediante (un annullamento o come nel caso in esame) una più corretta rideterminazione della sanzione applicabile, riqualifichi anche solo in termini di minor gravità l’illecito disciplinare pur ritenuto sussistente: ciò integra, infatti, un ineludibile presidio di adeguata tutela della reputazione e dell’immagine (pubblica e qui, più in particolare, sportiva) dell’odierno ricorrente, ex se perciò sorreggendo l’esistenza e la persistenza di un interesse sufficiente a proporre e a coltivare l’impugnazione (...)»,

b.         Sulla  valutazione  dell’inammissibilità  del  ricorso  proposto  avverso  la  sanzione dell’[omissis] [omissis].

La società ricorrente contesta la decisione della CSAT laddove ha ritenuto che la squalifica dell’[omissis] [omissis], pari a 4 gare, non fosse impugnabile ai sensi dell’art. 137, comma 3, lett. b), CGS FIGC, posto che la disposizione prevede che «Non sono impugnabili, ad eccezione dell’impugnazione da parte del Presidente Federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: (…) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese». A detta della Società, appare evidente che la norma prevede la non impugnabilità delle squalifiche per tecnici solo se queste non superano il limite temporale di un mese. Nel caso in esame, però, la squalifica di 4 giornate non può essere automaticamente equiparata a una squalifica “fino a un mese”. La durata effettiva di una squalifica legata al numero di gare dipende, infatti, dal calendario agonistico e, in determinati periodi dell’anno (ad esempio dicembre, luglio o agosto), potrebbe estendersi ben oltre un mese, aggravando in modo significativo le conseguenze per il destinatario del provvedimento.

Se il legislatore sportivo avesse voluto precludere la possibilità di impugnare sanzioni disciplinari per i tecnici fino a 4 giornate di gara, avrebbe adottato lo stesso criterio normativo già previsto per i calciatori (art. 137, comma 3, lett. a), che limita esplicitamente l’inimpugnabilità a squalifiche di “fino a due giornate di gara”. La scelta di utilizzare per i tecnici un parametro temporale (un mese), anziché numerico (giornate di gara), è inequivocabile e non può essere arbitrariamente assimilata.

Pertanto, l’interpretazione adottata dalla Corte risulta non solo errata, ma anche lesiva dei principi di equità e proporzionalità, poiché impedisce all’[omissis] [omissis] di esercitare il diritto alla difesa contro un provvedimento disciplinare che potrebbe avere un impatto più gravoso di quanto la norma stessa intenda tutelare.

PROFILI SOSTANZIALI

a.         Omessa motivazione della decisione impugnata.

Secondo la Spes Artiglio, la decisione della CSAT appare manifestamente viziata da un’omessa e insufficiente motivazione, in violazione dei principi sanciti dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

La motivazione per entrambe le posizioni è la seguente: «Questa Corte, riunitasi da remoto in data 05/12/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società dichiara, in via preliminare, inammissibile, ex art. 137, comma 3 c.g.s., il reclamo proposto avverso la squalifica a carico dell’[omissis] [omissis]; di accogliere, parzialmente, il reclamo relativamente alla squalifica inflitta all’[omissis] [omissis] e confermare l’inibizione a carico del [omissis] [omissis]. Dal referto arbitrale emerge che al termine della gara l’[omissis] [omissis], insieme al [omissis] [omissis], entravano sul terreno di gioco e avvicinatisi all’arbitro con fare minaccioso, lo minacciavano proferendogli ripetutamente frasi ingiuriose. Inoltre l’[omissis], [omissis], avvicinatosi anch’egli all’arbitro. lo insultava ripetutamente e lo spintonava prima con la testa e poi, in modo vigoroso, con le mani.»

In particolare, sulle posizioni di [omissis] e [omissis], la Corte non avrebbe adeguatamente valutato le contestazioni mosse dalla società reclamante in merito alla genericità e all’imprecisione del referto arbitrale, che rappresenta il fondamento delle sanzioni disciplinari impugnate. La società aveva evidenziato come il referto risultasse lacunoso in diversi aspetti cruciali, tra cui l’attribuzione delle condotte scorrette ai singoli soggetti coinvolti e la descrizione dettagliata dei fatti contestati. Sulla posizione del [omissis], ad esempio, la ripetizione delle stesse espressioni offensive attribuite a più tesserati, senza alcuna specifica individualizzazione delle condotte, viola il principio della certezza del diritto, generando confusione e compromettendo la valutazione oggettiva delle responsabilità.

Alla luce di tali considerazioni, la società ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata o comunque riformata,  con un nuovo esame delle circostanze e delle prove disponibili.

b.         Errata valutazione del referto arbitrale.

La Spes Artiglio rileva che la decisione impugnata si basa esclusivamente sul referto arbitrale, e che questo, pur essendo prova privilegiata, non può essere considerato di per sé sufficiente per fondare una decisione quando risulti privo di dettagli specifici e concreti sulle condotte contestate ai tesserati della società istante.

Nel caso in esame, il referto si limita a riportare in modo generico accuse di condotte offensive e/o minacciose, senza descrivere con chiarezza i comportamenti imputati ai singoli tesserati, né fornire elementi oggettivi che consentano di valutarne l’effettiva gravità o sussistenza. Questa genericità avrebbe dovuto imporre un’analisi più approfondita, a tutela del diritto di difesa della società ricorrente.

L’assenza di ulteriori elementi probatori a corredo del referto rappresenta un limite significativo, che non può essere superato accettando acriticamente il contenuto dell’atto arbitrale come unico fondamento della decisione. Infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport ha chiarito in diverse pronunce che, pur essendo il referto arbitrale un atto ufficiale, esso deve essere integrato e verificato quando non  fornisce  una rappresentazione  chiara e inequivocabile dei fatti.

c.         Violazione del principio di proporzionalità.

Secondo la tesi di parte ricorrente, la decisione della CSAT risulta gravemente viziata per violazione dei principi di proporzionalità delle sanzioni, per l’assenza di una valutazione concreta e puntuale dei fatti, e per l’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

In primo luogo, la squalifica inflitta al [omissis] [omissis] fino al 14 marzo 2025 è chiaramente sproporzionata rispetto ai fatti accertati. La Corte ha omesso di considerare la natura lieve del contatto fisico descritto nel referto arbitrale, nonché l’assenza di circostanze aggravanti. L’intervento fisico, qualificato come lo spintonamento vigoroso, non appare adeguatamente comprovato, né giustifica  una sanzione così severa, soprattutto  in  considerazione dell’assenza di lesioni o conseguenze significative.

In secondo luogo, la squalifica inflitta ad [omissis], pari a quattro gare, si presenta eccessiva rispetto al minimo edittale previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. Anche in questo caso, la Corte non ha verificato se il referto fosse in grado di individuare con precisione e certezza la condotta del tecnico, mancando di tutelare il principio di personalità della sanzione.

Per quanto riguarda il [omissis] [omissis], la decisione impugnata evidenzia una grave carenza di analisi delle prove. Il referto arbitrale, che rappresenta l’unico elemento probatorio, si dimostra ambiguo e privo di dettagli sufficienti nel riportare le presunte frasi ingiuriose attribuite al sig. [omissis]. La Corte non ha considerato né la genericità del referto né l’assenza di altri elementi oggettivi a sostegno della sanzione.

Questa omissione, oltre a compromettere il principio di personalità della sanzione, mina il diritto alla difesa, violando i criteri di certezza e trasparenza procedurale.

Alla luce delle suesposte ragioni, la Società Spes Artiglio S.S.D. a r.l. chiede che: «il ricorso in oggetto sia accolto e che le sanzioni impugnate riguardanti i tesserati [omissis], [omissis] e [omissis] vengano annullate o rideterminate in misura equa e proporzionate, con ogni conseguenza riguardante la classifica disciplina e con vittoria di spese ed onorari».

VI.      La Federazione non risulta essersi costituita in giudizio.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame dal terzo motivo di gravame concernente “... omessa motivazione della decisione impugnata ...”.

Va, preliminarmente, ricordato che l’art. 54 CGS CONI consente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, stabilendo, pertanto, un confine preciso di ammissibilità dei ricorsi.

Sul punto, le Sezioni Unite di Questo Collegio hanno affermato che, “in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, occorre conformarsi all’art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.

Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l’ordine dei gradi di giustizia” (decisione n. 93/2017).

La questione principale verte intorno al fatto che secondo la Spes Artiglio la decisione della CSAT sarebbe viziata da una omessa ed insufficiente motivazione in violazione dei principi sanciti dall’art. 54 del CGS del CONI.

In particolare, la Società ricorrente evidenzia come il referto risulti lacunoso in diversi aspetti cruciali, tra cui l’attribuzione delle condotte scorrette ai singoli soggetti coinvolti e la descrizione dettagliata dei fatti contestati ed in particolare il referto arbitrale non può essere considerato di per sé sufficiente per fondare una decisione quando risulti privo di dettagli specifici e concreti sulle condotte contestate ai tesserati della Società istante.

Da quanto sino ad ora esposto, non si può configurare il vizio di omessa motivazione e di errata valutazione del referto arbitrale, poiché dal percorso argomentativo del Giudice di merito, ovvero dalla CSAT del Comitato Regionale Lazio, C.U. n. 195 del 20 dicembre 2024, si delinea una ricchezza di elementi tali che quest’ultima non avrebbe potuto decidere diversamente.

La Società ricorrente tende a richiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie con un nuovo esame delle circostanze e delle prove disponibili e di conseguenza tali richieste coinvolgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito e non sono, pertanto, censurabili in sede di legittimità.

Viene richiesta, in sostanza, una nuova valutazione dei fatti, che esula dalla competenza del CGS, che può solo verificare se il Giudice di merito (la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale del Lazio) abbia nella sua valutazione violato una norma, ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio, ipotesi, quest’ultima non verificatasi nella presente fattispecie (sul punto, vedi Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 5/2022).

In conclusione, alla luce di quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La statuizione assorbe qualsiasi altra questione o censura denunciata. Sulla base di quanto innanzi, sia in fatto che in diritto, il ricorso è da ritenersi inammissibile.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 maggio 2025.

Il Presidente                                                                             Il Relatore

F.to Piero Sandulli                                                                    F.to Antonio Poli

Depositato in Roma, in data 3 luglio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it