CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62 del 14/07/2025 – OMISSIS / FIGC / CR CALABRIA
Decisione n. 62
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE
composta da
Piero Sandulli - Presidente
Alessandro di Majo - Relatore
Silvio Martuccelli
Antonio Poli
Raffaele Tuccillo – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2024, presentato, in data 13 dicembre 2024, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Priscilla Palombi,
contro
il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, non costituitosi in giudizio, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
e
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
con notifica effettuata anche
alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC - LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 71 in data 19 novembre 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della A.S.D. Stilomonasterace Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., di cui al C.U. n. 61 del 31 ottobre 2024 (che aveva inflitto, a carico, tra gli altri, del sig. [omissis], la squalifica fino al 31 dicembre 2026), è stata irrogata, in capo all'odierno ricorrente, la squalifica fino al 30 giugno 2025.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 12 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Federico Schiavoni, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Priscilla Palombi, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Alessandro di Majo.
Ritenuto in fatto
I. In data 13 dicembre 2024, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione pubblicata, con Comunicato Ufficiale n. 71 in data 19 novembre 2024, dalla Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Calabria LND-FIGC, con la quale è stata inflitta al sig. [omissis] la squalifica fino al 30 giugno 2025.
II. La controversia trae origine dai seguenti fatti. Nella stagione sportiva 2024/2025, il sig. [omissis] era tesserato, in qualità di calciatore non professionista, in favore della ASD Stilomonasterace Calcio per la disputa del Campionato di Calcio Regionale, Serie Promozione, organizzato dal Comitato Regionale Calabria.
In data 27 ottobre 2024, presso Monasterace, Loc. Bua, si è svolta la gara, valevole per il Campionato Promozione, tra Stilomonasterace Calcio e Virtus Rosarno. La partita era sul risultato di 0 a 0 quando, al minuto 25’ del primo tempo, l’arbitro ha sospeso definitivamente la gara.
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria, con Comunicato Ufficiale n. 61 del 31 ottobre 2024, ha deliberato:
«1) di infliggere alla società ASD Stilomonasterace la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) squalificare fino al 31.12.2026 il Sig. [omissis] (nato il [omissis]) calciatore della società ASD Stilomonasterace;
3) squalificare per tre gare effettive il Sig. [omissis] (nato il [omissis]) calciatore della società ASD Stilomonasterace;
OMISSIS
5) inibire fino al 26.11.2024 il Sig. [omissis], dirigente accompagnatore della società ASD Stilomonasterace;
6) infliggere alla società ASD Stilomonasterace l’ammenda di € 350,00;
7) considerare la sanzione inflitta di cui al precedente punto 2 a fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta e nei confronti degli ufficiali di gara».
III. La società ASD Stilomonasterace, con PEC del 1° novembre 2024, ha inviato preannuncio di reclamo, con contestuale richiesta di ricevere gli atti ufficiali di gara, poi ricevuti in data 2 novembre 2024.
Presa visione di tali atti, in data 6 novembre 2024, la ASD Stilomonasterace ha presentato esposto alla Procura Federale affinché venisse accertata la verità dei fatti e sanzionato il comportamento assunto dalla terna arbitrale.
IV. Successivamente, in pari data, la Società ha depositato il ricorso, a firma anche dello stesso sig. [omissis], avanti alla Corte Sportiva d’Appello presso il C.R. Calabria FIGC - LND, con il quale ha impugnato la sanzione della perdita della gara a tavolino per 3 a 0 e la squalifica delsig. [omissis], comminata fino al 31 dicembre 2026, così concludendo: «Ill.ma Corte Sportiva d’Appello Territoriale adita voglia per i motivi sopra esposti e dedotti:
1) in via preliminare, per i motivi sopra dedotti, annullare le sanzioni ivi impugnate di perdita della gara e di squalifica del Sig. [omissis] e disporre la ripetizione dell’incontro;
2) nel merito, per i motivi sopra dedotti, annullare la sanzione della perdita della gara in danno della ASD Stilomonasterace Calcio e la sanzione di squalifica comminata nei confronti del Sig. [omissis], e per l’effetto disporre la ripetizione della gara Stimonasterace / virtus Rosarno;
3) in via subordinata, sospendere la sanzione di squalifica comminata al calciatore [omissis] e sospendere la sanzione di perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in danno della ricorrente, in attesa dell’accertamento dei fatti accaduti da parte della Procura Federale;
4) in via subordinata, per i motivi esposti in narrativa, ridurre la sanzione comminata al calciatore [omissis] rideterminandola nella misura ridotta ed adeguata che si riterrà opportuna».
Al ricorso sono stati allegati vari documenti, il video dei fatti ed è stata fatta richiesta di ammissione di prova testimoniale, indicando n. 25 nominativi come testimoni dei fatti accaduti, con relativa articolazione dei capitoli di prova.
V. L’udienza di discussione si è svolta il 18 novembre 2024, alla presenza del sig. [omissis] e del legale rappresentante pro tempore della Stilomonasterace.
Preliminarmente, la Corte ha dato lettura delle dichiarazioni rese dall’Arbitro, sig. [omissis], e dal secondo Assistente Arbitrale, sig. [omissis], chiamati dalla stessa Corte a rendere ulteriori dichiarazioni e chiarire le circostanze contestate nel ricorso introduttivo del giudizio.
A seguito della lettura di tali dichiarazioni, la Società ha evidenziato la totale inadeguatezza e inattendibilità dei due direttori di gara, che, anche in tale occasione, si sono resi protagonisti di numerose incongruenze ed inesattezze, anche rispetto al contenuto del referto arbitrale da loro stessi redatto.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, con Comunicato Ufficiale n. 71 pubblicato il 19 novembre 2024, ha accolto parzialmente il ricorso introduttivo proposto, disponendo “la ripetizione della gara Stilomonesterace Calcio – Virtus Rosarno” e “la riduzione della squalifica del calciatore [omissis] fino al 30.06.2025”.
VI. In seguito, in data 13 dicembre 2024, al Collegio di Garanzia dello Sport è stato presentato ricorso, da parte del sig. [omissis], avverso la decisione resa dalla Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Calabria del 19 novembre 2024.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:
“1. Preliminarmente, violazione del diritto di difesa e principi del contraddittorio in relazione a quanto dichiarato dal Direttore di Gara e dall’Assistente Arbitrale n.2 in sede di udienza di discussione avanti alla Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Calabria”.
Il ricorrente rileva che, attese le inesattezze ed incongruenze contenute nelle dichiarazioni a referto da parte dei due Arbitri, la Corte ha svolto ulteriori accertamenti, acquisendo le dichiarazioni degli stessi in sede di udienza al fine di chiarire i punti contrastanti evidenziati dal calciatore (ricorrente). Le dichiarazioni acquisite dalla Corte sono state dalla stessa lette, in maniera estemporanea, in sede di udienza di discussione, alla presenza del calciatore e del legale rappresentate della Stilomonasterace.
In quella sede si è contestato quanto ricostruito dal sig. [omissis] (Arbitro) e dal sig. [omissis] (Assistente Arbitrale), i quali, a tenore del ricorrente, si sono nuovamente contraddetti in più occasioni, senza fornire nemmeno una giustificazione valida all’interruzione definitiva del match.
La Corte Sportiva d’Appello presso il C.R. Calabria FIGC - LND, nella motivazione ivi impugnata, ha dato atto dell’avvenuta escussione del Direttore di Gara e dell’Assistente Arbitrale, evidenziando come siano “emerse circostanze parzialmente differenti rispetto a quanto riportato nel referto dell’ufficiale di gara” e, per tale ragione, ha disposto la ripetizione della gara, la riduzione della squalifica del sig. [omissis] e l’inoltro degli atti alla Procura Federale.
In seguito, con PEC del 4 dicembre 2024, il ricorrente ha richiesto alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, di ricevere gli atti del procedimento concluso, comprensivi delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara e dall’assistente Arbitrale, al fine di impugnare il provvedimento di squalifica del sig. [omissis]. Tuttavia, la Corte Sportiva d’Appello, il 5 dicembre 2024, non ha accolto la richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente, sostenendo che «le normative vigenti non consentono allo scrivente Ufficio di consegnare alcun tipo di documentazione relativa a procedimenti in esame e/o esaminati». “2. Errata e/o omessa indicazione della norma applicata - Errata e/o omessa applicazione della norma”.
Il ricorrente sostiene che il Giudice Sportivo lo ha sanzionato con una squalifica sino al 31 dicembre 2026, due anni e due mesi, in applicazione dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC, richiamato esplicitamente nel Comunicato.
Il ricorrente presume che i due mesi ulteriori rispetto alla sanzione edittale siano stati giustificati dal ruolo ricoperto dallo stesso di capitano nella gara in questione e/o dall’ammonizione ricevuta dallo stesso prima dell’espulsione; tuttavia, la giustificazione della sanzione maggiorata rispetto al minimo previsto normativamente non viene esposta nel Comunicato Ufficiale poi impugnato.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, successivamente, con Comunicato Ufficiale n. 71 del 19 novembre 2024, ha ridotto la sanzione di squalifica del sig. [omissis] “fino al 30.06.2025”, quindi, in totale, a 8 mesi di squalifica. Nel contenuto della decisione, secondo il ricorrente, non si riscontra alcuna indicazione in merito alla norma applicata, nonostante venga riconsiderato il comportamento posto in essere dal sig. [omissis]. Ed infatti, nel contenuto della decisione impugnata si legge unicamente “Tuttavia, la durata della qualifica deve essere rideterminata per ricondurla ad equità”.
A tale proposito, osserva sempre il ricorrente che non è dato comprendere rispetto a quale fattispecie la Corte abbia determinato la sanzione.
“3. Errata e/o omessa motivazione in merito ad un fatto decisivo della controversia ed all’eventuale presunta applicazione di aggravanti. - Violazione del diritto di difesa”.
Il ricorrente afferma che non appare verosimile che i Giudici della Corte Sportiva d’Appello Territoriale abbiano inteso comunque applicare l’art. 35 del CGS FIGC, riducendo di 18 mesi la squalifica di due anni e due mesi iniziale; al contrario, appare più plausibile che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale abbia ricondotto e riqualificato, correttamente, il comportamento del [omissis], al più tenue art. 36 del CGS FIGC, in luogo dell’art. 35 CGS FIGC.
Secondo il sig. [omissis], non viene quindi preso in considerazione, correttamente, il referto medico, atteso che i calciatori che si sono avvicinati all’Assistente Arbitrale erano due, la diagnosi non è e non può essere riconducibile con certezza ad uno dei due e, soprattutto, non sembra esserci stata alcuna volontarietà. Infatti, dal contenuto della decisione si evince come non venga riscontrato alcun comportamento violento e nessun animus nocendi da parte del ricorrente in danno dei Direttori di Gara. Il sig. [omissis] ha protestato vivacemente ed ha colpito con un pestone il piede destro dell’Assistente Arbitrale, avanzando verso quest’ultimo, senza che in ciò si possa riscontrare né volontarietà né violenza in un contatto evidentemente fortuito.
Peraltro, secondo il ricorrente, gli stessi Direttori di Gara, escussi in sede di udienza di discussione il 18 novembre 2024, hanno confermato come non vi fosse alcuna violenza nel comportamento del [omissis].
Il calciatore, tuttavia, è stato squalificato per 8 mesi, nonostante il Codice di Giustizia Sportiva, in caso di comportamento irriguardoso che comprenda un contatto fisico, preveda una pena edittale di 8 giornate.
La squalifica di 8 mesi, pertanto, non è prevista da nessuna normativa della FIGC. Non è dato comprendere, secondo sempre il ricorrente, con quale ragionamento logico la Corte abbia determinato la quantificazione operata.
“4. Sproporzionalità della sanzione - Violazione dell’art. 4 della Costituzione e dell’art. 33 della Costituzione”.
Il ricorrente si concentra sul passaggio della motivazione ove si legge che «La durata della squalifica deve essere rideterminata per ricondurla ad equità», rilevando che occorre domandarsi se, in caso di squalifica, possa essere applicato il principio di equità nella determinazione delle sanzioni sportive.
Il sig. [omissis] osserva che il concetto di equità si rinviene nel Codice di procedura civile, artt. 113 e 114 c.p.c., ed opera esclusivamente in presenza di diritti disponibili. Nel diritto civile, il concetto di diritti disponibili si riferisce a quelli che possono essere oggetto di rinuncia, modificazione o trasferimento da parte del titolare, senza violazione dell’ordine pubblico ovvero delle disposizioni imperative di legge. Normalmente questi diritti sono legati a interessi patrimoniali. Al contrario, i diritti indisponibili sono definiti comunemente quelli che non possono essere oggetto di disposizione libera, come, ad esempio, i diritti personalissimi, tutelati in modo tale da non poter essere rinunciati ovvero alienati.
Da ciò, il ricorrente evince che il concetto di squalifica sportiva non può essere accostato al diritto civile, ma piuttosto alla sanzione penale, non potendo reputare la sussistenza di diritti disponibili, quindi alienabili o trasferibili, nelle squalifiche e dovendo, l’ordinamento sportivo, tutelare la regolarità dei campionati ed i diritti dei tesserati. Tuttavia, il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC, all’art. 3, prevede la possibilità, per gli organi di giustizia sportiva, di assumere le decisioni in conformità ai principi, anche, di equità e correttezza sportiva, equità che, a tenore del ricorrente, sembrerebbe inapplicabile in caso di squalifiche sportive. Viene quindi da domandarsi, sempre secondo il ricorrente, in che misura e con quale criterio gli organi di giustizia sportiva possono, se possono, applicare il principio di equità.
“5. Errata e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione del principio del giusto processo. - Violazione dell’art. 24 della Costituzione”.
Rileva il ricorrente che, nello sport, il diritto di cui all’art. 24 Cost. pare non risultare applicabile. Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, a tenore sempre del ricorrente, sancisce il valore privilegiato del referto arbitrale, l’inammissibilità di prove video e l’inutilità di qualsivoglia altro documento che contesti e confuti quanto contenuto del referto arbitrale. Vero che è stato necessario operare un contemperamento degli interessi contrapposti, l’autorevolezza dei Direttori di Gara, da un lato, e, dall’altro, la necessità e il diritto a svolgere l’attività sportiva; e che tale contemperamento non può che elevare a fonte primaria il referto arbitrale, sacrificando, di tal volta, il diritto allo sport. Ma è altrettanto vero che oggi, grazie all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021, non si tratta più solo di attività sportiva non professionistica, ma anche di lavoratori sportivi, ai quali viene negato e precluso lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Secondo sempre la tesi di parte ricorrente, alla luce delle nuove figure di lavoro introdotte nell’ordinamento sportivo, non si ritiene e, comunque, non si dovrebbe ritenere più sufficiente un “ragionevole grado di colpevolezza”, ma, soprattutto laddove vi sono elementi che chiaramente contrastano con quanto rappresentato dai Direttori di Gara, sarebbe opportuno e necessario approfondire i fatti per come accaduti, anche al fine di irrorare la corretta, proporzionata e di giustizia, sanzione.
Alla luce delle suesposte ragioni, il sig. [omissis] chiede l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia codesto Ill.mo Collegio di Garanzia dello Sport, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa;
1) in via preliminare, dichiarare nullo il procedimento svolto avanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale CR Calabria, di cui al C.U. n. 71 del 19.11.2024 e con esso la sezione inflitta ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta declaratoria di nullità del procedimento e della relativa sanzione, disporre l’acquisizione del fascicolo del giudizio svolto davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale -Comitato Regionale Calabria, comprensivo delle dichiarazioni rese dai Direttori di Gara alla Corte stessa, ed autorizzare parte ricorrente a svolgere ulteriore attività difensiva alla luce del contenuto di dette dichiarazioni;
2) in via principale, per i motivi sopra esposti, accogliere il ricorso e per l’effetto riformare la decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale - Comitato Regionale Calabria con C.U. n. 71 del 19.11.2024, riconducendo la sanzione comminata al Sig. [omissis] a n. 8 giornate di squalifica ai sensi dell’art. 36 del CGS FIGC ovvero la maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia;
3) in via subordinata, alla luce di quanto sopra, disporre comunque la sospensione della squalifica in attesa dell’accertamento dei fatti da parte della Procura Federale della FIGC. Con compensazione delle spese di lite alla luce della situazione anche patrimoniale del calciatore, attualmente disoccupato, della peculiarità e quindi della “novità” della materia del contendere».
VII. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) non si è costituita.
VIII. La controversia è stata discussa all’udienza del 12 maggio 2025.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancato accesso alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara.
Il motivo di ricorso può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, il procedimento celebrato avanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC – LND ha presentato gravi profili di lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
In particolare, in occasione dell’udienza del 18 novembre 2024, la Corte ha acquisito e letto in aula le dichiarazioni rese dal Direttore di Gara e dal secondo Assistente Arbitrale – soggetti il cui operato risultava già oggetto di censura da parte della difesa –, senza tuttavia garantire un adeguato spazio temporale e processuale alla parte per analizzare, contestare e replicare efficacemente a tali deposizioni.
Il successivo diniego di accesso agli atti, opposto dalla Corte Sportiva d’Appello con nota del 5 dicembre 2024, ha ulteriormente compresso il diritto di difesa, impedendo alla parte di conoscere integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese in sede d’udienza, compromettendo il diritto ad una piena ed effettiva impugnazione.
Tale diniego risulta privo di base normativa, non essendo richiamata alcuna disposizione che limiti il diritto di accesso in un procedimento disciplinare sportivo, né nel CGS FIGC né nelle fonti regolamentari secondarie. In tal senso, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha più volte evidenziato la necessità che il diritto di difesa sia garantito anche in ambito sportivo, con specifico riferimento all’accesso agli atti, quale elemento imprescindibile per la corretta esplicazione del contraddittorio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., decisione n. 20/2021).
2. Sono da trattare congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, meritevoli di accoglimento.
Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene la errata e/o omessa indicazione della norma applicata e la errata e/o omessa applicazione della norma. Con il terzo motivo, si sostiene la errata e/o omessa motivazione in merito ad un fatto decisivo della controversia ed all’eventuale presunta applicazione di aggravanti ovvero attenuanti. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce la sproporzionalità della sanzione rispetto al fatto e alla normativa.
Sono da accogliere i motivi di ricorso, nella parte in cui si lamenta la carenza di motivazione e di corretta sussunzione normativa della sanzione.
In particolare, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale aveva ridotto la sanzione da 26 mesi a 8 mesi e, precisamente, dalla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo fino al 31 dicembre 2026 si è passati ad una squalifica fino al 30 giugno 2025.
La decisione della Corte Territoriale omette qualsiasi riferimento alla norma sulla base della quale è stata rideterminata la squalifica da 26 mesi a 8 mesi. La stessa si è, infatti, limitata ad affermare che la squalifica è stata ridotta “per ricondurla ad equità”.
Va rilevato che l’art. 35 CGS FIGC, richiamato dal Giudice Sportivo ed intitolato “condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”, prevede, al comma 1: «Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”; ed al comma 4: “i calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica». Si evidenzia che il predetto comma 4 dell’art. 35 è stato modificato con il Comunicato Ufficiale della FIGC n 165/A del 20 aprile 2023, con il quale la sanzione di due anni di squalifica è stata aumentata a quattro anni.
L’art. 36, comma 1, lett. b), CGS FIGC statuisce invece: «Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: omissis… b) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».
Nel caso di specie, la decisione impugnata non chiarisce se vi sia stata una riqualificazione del fatto (da art. 35 ad art. 36) o una deroga al minimo edittale, né indica circostanze attenuanti o aggravanti rilevate. Tale lacuna pregiudica la verifica della legittimità della sanzione, in difetto di un percorso motivazionale adeguato.
In assenza di motivazione, la sanzione appare sproporzionata rispetto alla fattispecie di cui al citato art. 36.
Si è detto come la Corte Territoriale abbia rideterminato la durata della squalifica per “ricondurla ad equità”, squalifica fino al 30 giugno 2025 (8 mesi).
È da ritenersi che la determinazione della durata di una squalifica a tempo (8 mesi) non possa prescindere dal richiamo ad una specifica fattispecie normativa, anche laddove l’organo giudicante intenda richiamare criteri di equità.
L’equità, infatti, può integrare la motivazione nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 3 CGS FIGC), ma non può surrogare totalmente il riferimento normativo. Secondo il principio di legalità e tipicità in materia disciplinare (art. 1 CGS FIGC), ogni sanzione deve trovare fondamento in una norma che descriva compiutamente il fatto illecito e stabilisca la relativa sanzione.
In mancanza di una base giuridica chiara e motivata, la sanzione risulta affetta da un vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nel caso di specie, la Corte Territoriale ha rideterminato la durata della sanzione con un riferimento generico all’equità, senza alcuna valutazione giuridica o proporzionale, contravvenendo ai principi di logicità, trasparenza e giustizia (sul punto, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 77/2022, che ha sostenuto che la tipizzazione dei criteri di modulazione equitativa della sanzione spetta al Giudice di merito, il quale non può omettere tale esame, quale che sia il suo esito, con una adeguata motivazione, così come il correlato argomento giuridico a sostegno).
In definitiva, il ricorso merita di essere accolto ed il procedimento deve essere rinviato alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC-LND in diversa composizione, ai fini della determinazione della sanzione, avendo cura di evidenziare i criteri impiegati per l’individuazione del periodo di squalifica ritenuto congruo e proporzionato rispetto alla condotta tenuta ed alle circostanze comprovate dalla documentazione risultante in atti, indicando espressamente la norma sanzionatoria applicabile.
3. Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti alla luce dell'accoglimento dei motivi principali e, pertanto, non necessitano di autonoma trattazione.
4. La decisione sulle spese verrà presa al definitivo e, quindi, alla fine del giudizio, in considerazione dell’accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC-LND in diversa composizione, ai fini della rideterminazione della sanzione.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R.
Calabria FIGC-LND in diversa composizione, ai fini della rideterminazione della sanzione. Spese al definitivo.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 maggio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Piero Sandulli F.to Alessandro di Majo
Depositato in Roma, in data 14 luglio 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face