CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64 del 24/07/2025 – OMISSIS / FIGC
Decisione n. 64
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE
composta da
Emanuela Loria - Presidente
Alessandro di Majo - Relatore
Oreste Michele Fasano
Mauro Sferrazza
Roberto Vitanza - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2025, presentato, in data 11 febbraio 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Checcucci e Ilaria Agati,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
nonché nei confronti
della Procura Federale della FIGC, non costituitasi in giudizio,
avente ad oggetto
l'impugnazione, in parte qua, della decisione, completa di motivazioni, della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025, che, in accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale Interregionale, ha integralmente riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 42 del 12 dicembre 2024, che aveva dichiarato improcedibile il deferimento della medesima Procura, e ha irrogato, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica di 10 giornate di gara, nonché, a carico della A.S.D. Barberino Tavarnelle, l’ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 15 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Ilaria Agati; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Alessandro di Majo.
Ritenuto in fatto
I. In data 11 febbraio 2025, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Federale d’Appello presso la FIGC n. 0082/CFA del 22 gennaio 2025 (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) che, in accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale Interregionale, ha integralmente riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 42 del 12 dicembre 2024, irrogando, a carico del calciatore ricorrente, la sanzione della squalifica di 10 (dieci) giornate di gara, nonché l’ammenda di € 1.000,00 all’A.S.D. Barberino Tavarnelle per responsabilità oggettiva.
II. Il presente contenzioso ha avuto origine a seguito del deferimento, avanti al Tribunale Federale Territoriale della Toscana e da parte della Procura Federale Interregionale, del Calciatore [omissis], già tesserato per la A.S.D. Barberino Tavarnelle, ritenuto autore di offese razzistiche, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), nonché della società A.S.D. Barberino Tavarnelle per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS.
Il Calciatore [omissis], secondo la Procura, è stato autore di offese razzistiche rivolte a un calciatore della squadra avversaria, al termine dell’incontro del 6 aprile 2024 tra la U.S.D. Cerbaia e la A.S.D. Barberino Tavarnelle, valido per il Campionato provinciale juniores.
A seguito della eccezione, da parte del sig. [omissis], alla irregolare notifica dell’avviso di chiusura delle indagini che la Procura aveva trasmesso a mezzo raccomandata A/R, anziché via PEC, come indicato nell’art. 53 CGS, il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, in data 12 dicembre 2024, ha accolto l’eccezione, dichiarando improcedibile il deferimento.
La decisione del Tribunale Federale Territoriale è stata impugnata con atto di reclamo da parte della Procura interregionale, chiedendone l’integrale riforma.
In data 22 gennaio 2025, la Corte Federale di Appello della FIGC, in accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale Interregionale, ha integralmente riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana e ha irrogato, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica di 10 giornate di gara, nonché, a carico della
A.S.D. Barberino Tavarnelle, l’ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva.
La Corte Federale di Appello della FIGC ha ritenuto sanata la violazione formale posta in essere dalla autorità notificante per effetto della successiva regolare costituzione in giudizio della parte deferita. Nel merito, la Corte ha ritenuto “giusto” il reclamo della Procura, affermando la colpevolezza del deferito, in base alla documentazione acquisita in istruttoria.
III. In seguito, in data 11 febbraio 2025, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Federale d’Appello presso la FIGC del 22 gennaio 2025. A sostegno del Ricorso, il ricorrente ha articolato sei motivi di impugnazione, oltre alla istanza di sospensione della efficacia esecutiva della decisione. Lo stesso ricorrente ha formulato le seguenti “Conclusioni”: “in via preliminare: in accoglimento dell’istanza, sospendere anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività della decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025; in via principale: annullare/revocare la decisione de qua, previo accertamento dell’improcedibilità/inammissibilità dell’azione disciplinare radicata dalla Procura Federale; in via subordinata: annullare/revocare la decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025 e, per l’effetto, annullare la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate di gara o, previa enunciazione dei principi di diritto che verranno stabiliti dall’On.le Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva competente; in via ulteriormente subordinata: annullare/revocare in parte qua la decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025 e, per l’effetto, ridurre, per quanto di giustizia, la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate di gara o, previa enunciazione del principio di diritto, disporre il rinvio all’Organo di giustizia competente per la rideterminazione in melius della sanzione. Con vittoria di spese, compensi e spese, anche per quanto attiene ai costi di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport”.
Considerato in diritto
1. Con il primo e secondo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta la “Violazione dell’art. 53 C.G.S. F.I.G.C. Omessa, insufficiente e contradditoria motivazione sul punto” e la “Violazione degli artt. 2, commi 2 e 6, C.G.S. C.O.N.I., 44, comma 1, 123 e 53 C.G.S. F.I.G.C. e 156, comma 3, C.P.C.”.
Il ricorrente sostiene che, nella specie, con la notifica da parte della Procura dell’atto di conclusione delle indagini tramite raccomandata A/R, invece che tramite l’erronea PEC, v’è stata la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 CGS, in quanto la Corte Federale di Appello presso la FIGC ha “ritenuto possibile effettuare le notifiche avvalendosi di strumenti non più previsti dal vigente codice di giustizia sportiva, in assenza di qualsivoglia comportamento doloso o colposo del ricevente, che avrebbe consentito alla Procura di avvalersi di mezzi alternativi idonei a raggiungere lo scopo”.
I due motivi di ricorso non meritano accoglimento.
L’art. 53 CGS statuisce che “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”.
È da osservare, in primo luogo, che, nel caso di specie, la comunicazione dell’atto di chiusura delle indagini e del deferimento effettuata dalla Procura, mediante lettera raccomandata A/R in luogo della PEC, è da ritenersi affetta non già da inesistenza insanabile, quanto piuttosto da nullità, con conseguente possibilità di sanatoria del vizio.
A tal riguardo, la Corte di cassazione ha sostenuto che “Le ipotesi di inesistenza della notifica sono ridotte alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. L'inesistenza della notificazione del ricorso è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.” (Cass. civ., I Sez., 2 settembre 2024, n. 23481). Ed ancora, “L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconducibile quell'atto. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, in quanto tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata dalla parte stessa o su ordine del Giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5663). Dal punto di vista della giustizia sportiva, è stato affermato che i procedimenti di giustizia sportiva hanno il carattere dell’informalità e che, pertanto, in tali procedimenti, i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell’atto poiché il fine principale dell’ordinamento sportivo, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, n. 56/2018. A tal riguardo, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, n. 87/2023).
Venendo al caso di specie, alla luce anche di quanto dedotto dalla decisione impugnata, i soggetti deferiti si sono regolarmente costituiti in giudizio, hanno potuto svolgere le loro difese e non hanno mai chiesto l’applicazione di una sanzione concordata, cosicché deve affermarsi
– in applicazione dei criteri ermeneutici come sopra indicati – che la violazione formale posta in essere dalla Procura, con la irrituale comunicazione degli atti di chiusura indagini e deferimento, risulta sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Difatti, “costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato; il che si verifica con l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato, il quale oltre a formulare l’eccezione di vizio della notifica, si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito” (Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 59/2021-2022).
Pertanto, non può essere accolto il ricorso, confermando la corretta decisione impugnata.
2. Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta la “Violazione del principio del Ne Bis In Idem Insufficienza, contraddittorietà e lacunosità della motivazione circa un punto decisivo della controversia discusso tra le parti violazione e falsa applicazione degli artt. 61, comma 1, in relazione all’art. 65, comma 1, lett. A) e 79, comma 1, C.G.S. F.I.G.C.”.
Il terzo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Il ricorrente ritiene che il deferimento dello stesso, da parte della Procura, avrebbe violato la regola del ne bis in idem, essendo lo stesso ricorrente già stato giudicato, peraltro con una “riabilitazione”, da parte della Corte Sportiva Territoriale d’Appello per la Toscana il 9 maggio 2024 (C.U. n. 81/2024).
È opportuno rilevare, alla luce anche di quanto desunto dalla decisione impugnata, che la Corte Sportiva d’Appello, seppure “riabilitando” il ricorrente ([omissis]), ha cassato il provvedimento del Giudice Sportivo, inviando gli atti alla Procura Federale affinché procedesse alle indagini del caso al fine di individuare il responsabile della frase di stampo razzista chiaramente udita dall’arbitro. Pertanto, non si è concluso in modo definitivo il procedimento sportivo formando il giudicato, ma si è addivenuti ad un altro e diverso procedimento, al fine di individuare l’autore delle offese razzistiche.
Ha, quindi, valutato correttamente la Corte Federale d’Appello, con la decisione impugnata, non ravvisando alcuna violazione del ne bis in idem, in quanto il deferimento del ricorrente ([omissis]) è stato “frutto di una ulteriore attività investigativa svolta dalla Procura” e “non incontrava alcuna preclusione di ordine procedimentale rispetto a quanto in precedenza deliberato dalla Corte Sportiva sulla base del solo referto arbitrale”.
3. Con un quarto motivo di impugnazione, il ricorrente contesta la “Violazione dell’art. 61, comma 1, C.G.S. F.I.G.C. sulla fede privilegiata del supplemento di referto e dell’art. 116 c.p.c. sull’efficacia delle prove legali Insufficienza, contraddittorietà e lacunosità della motivazione circa la rilevanza del supplemento per l’accertamento dei fatti”.
Il quarto motivo non merita accoglimento ed è da dichiararsi inammissibile.
Parte ricorrente pretende che venga effettuato un nuovo esame delle prove già valutate dai giudici di merito.
Secondo l’orientamento consolidato di questo Collegio di Garanzia dello Sport, un motivo di ricorso che si risolve nella mera contestazione delle risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, così come quello che si fonda su “doglianze dirette esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione alternativa rispetto a quella cui è pervenuta la decisione impugnata in ordine ai fatti posti a fondamento dell’incolpazione”, deve essere dichiarato inammissibile (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 5/2022). “È inammissibile il motivo di ricorso che sia finalizzato a ottenere dal Collegio di Garanzia dello Sport una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, ad esso preclusa” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 37/2024).
È pacifico che il giudice di legittimità, come nella specie, non possa effettuare un giudizio “volto a sindacare le istanze istruttorie acquisite nella fase di merito” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione, n. 86/2023). “Il Collegio di Garanzia dello Sport deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia federale e non può estendere il suo sindacato al merito delle valutazioni effettuate, anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, n. 24 del 29 novembre 2024).
Non ha, altresì, pregio la doglianza del ricorrente che sostiene che sia stata omessa l’analisi del “contenuto del prefato supplemento” di gara, laddove la Corte Federale d’Appello ha affermato, con la decisione impugnata, che “…il direttore di gara - come da lui enunciato nel referto e ribadito nella deposizione istruttoria - ha chiaramente udito la frase razzistica rivolta al giocatore di colore della ASD Cerbara [omissis], pur senza poter individuare con certezza il soggetto che l’aveva pronunciata”.
Pertanto, la Corte Federale d’Appello, con ampia motivazione, ha impostato la propria decisione in base anche a quanto risultante dal referto arbitrale, nonché dai diversi elementi istruttori, risultanti dalle indagini della Procura, che individuavano nel ricorrente ([omissis]) l’autore delle frasi razziste.
4. Il ricorrente contesta, altresì, con il quinto motivo di impugnazione, la “Violazione dell’art. 12, comma 1, C.G.S. F.I.G.C.- Mancata considerazione del presofferto (3 giornate di squalifica) nella dosimetria della sanzione”.
Il quinto motivo di ricorso non ha fondamento ed è da ritenersi inammissibile.
Il ricorrente si duole di essere stato squalificato dal Giudice Sportivo per 10 giornate, per poi essere completamente riabilitato con la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale (n. 81 del 9 maggio 2024) e che, nelle more delle due pronunce, lo stesso ricorrente ha scontato ingiustamente 3 giornate di gara. Sostiene sempre il ricorrente che, con la pronuncia (impugnata) della Corte Federale d’Appello si è creato un effetto paradossale, laddove, sebbene il Collegio abbia chiarito di attestarsi sulla sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 2, CGS FIGC, abbia inflitto nuovamente al sig. [omissis] 10 giornate di squalifica, costringendo in tal modo il calciatore a dover sopportare non 10, ma ben 13 giornate di squalifica (3 del presofferto, più le 10 irrogate con la denunciata decisione).
In primo luogo, è pacifico che il Collegio di Garanzia dello Sport possa intervenire sulla misura di una sanzione disciplinare solo quando questa risulti adottata in evidente difetto dei presupposti fattuali o giuridici, oppure sia connotata da una manifesta irragionevolezza (Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 11/2025, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2019); così come è pacifico che la valutazione sulla quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità, purché rientri nei limiti previsti dalla norma applicata e sia supportata da una motivazione adeguata (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 46/2015).
Ne consegue che non è ammissibile, dinanzi al Collegio di Garanzia, una doglianza diretta a censurare la concreta determinazione della sanzione da parte del Giudice disciplinare, ove questa risulti congrua, logicamente motivata e rientrante nell’ambito previsto dalla disposizione sanzionatoria (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 7/2019; Sezioni Unite, decisioni nn. 19/2017, 13/2017, 2/2016, 35/2015, 14/2015).
Nel caso in esame, la Corte Federale d’Appello ha motivato in modo puntuale e coerente sia sulla scelta della tipologia di sanzione (la squalifica) sia sulla sua durata, richiamando la gravità della condotta addebitata e le sue specifiche modalità, caratterizzate da un atteggiamento prevaricatore e da comportamenti razzistici e/o discriminatori rivolti ad un altro soggetto (calciatore). Del resto, non può richiamarsi una “corretta dosimetria della sanzione” laddove la sanzione è stata irrogata a seguito di altro e diverso procedimento, rispetto a quello tenutosi dinanzi al Giudice Sportivo.
Il ricorrente, infine, invoca anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti, sempre in tema di irrogazione di sanzioni. Ebbene, anche su questo punto “esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 26/2024).
La decisione della Corte Federale d’Appello è, dunque, corretta e adeguatamente motivata, anche in termini di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione. Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, anche l’ultimo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Gli ulteriori motivi di ricorsi e/o eccezioni e/o istanze risultano assorbiti alla luce del rigetto del ricorso, in merito agli altri motivi (principali). Pertanto, non necessitano di autonoma trattazione.
6. Le spese di lite sono da compensare, in considerazione della diversità delle questioni e delle precedenti decisioni con esiti non sempre uniformi.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Emanuela Loria F.to Alessandro di Majo
Depositato in Roma, in data 24 luglio 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face