CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48 del 16/06/2025 – omissis / FISA

Decisione n. 48

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

TERZA SEZIONE

composta da

Massimo Zaccheo - Presidente

Carlo Rasia - Relatore

Giuliana Passero

Giovanni Pesce

Mario Zoppellari - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2025, presentato congiuntamente, in data 27 marzo 2025, dai sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Guido Valori e Vincenzo Giardino,

nei confronti

del sig. [omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Enrico Lubrano e Fabrizio Sperduto, della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Marco Di Paola, non costituitasi in giudizio, del Comitato Regionale [omissis] della FISE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, non costituitosi in giudizio, della Procura Federale della FISE, in persona del Procuratore pro tempore, non costituitasi in giudizio,

nonché

della Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per la riforma

della decisione della Corte d’Appello Federale della FISE, pubblicata in data 13 marzo 2025, con la quale, in accoglimento del ricorso ex art. 48.10 del Regolamento Generale Libro I “Norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri”, presentato dal sig. [omissis], è stata annullata la delibera dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale FISE [omissis] per il rinnovo degli Organi periferici FISE, quadriennio 2025/2028, del 24 febbraio 2025 ed il Verbale della Commissione Verifica Poteri del 24 febbraio 2025, ore 15:00; nonché avverso tutti gli atti successivi e conseguenti alla predetta pronuncia, ivi compresa la delibera di commissariamento del Comitato Regionale [omissis] della FISE.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 15 aprile 2025, i difensori delle parti ricorrenti - sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] - avv.ti prof. Guido Valori e Vincenzo Giardino; gli avv.ti prof. Enrico Lubrano e Fabrizio Sperduto, per il resistente sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Carlo Rasia;

Ritenuto in fatto

1.         In data 24 febbraio 2025, presso l’Hotel Mistral 2 in Oristano, in seconda convocazione, si è tenuta l’Assemblea Regionale per l’elezione dei Componenti del Comitato Regionale FISE per la Regione [omissis] (di seguito ʺCRSˮ) per il quadriennio olimpico 2025-2028.

2.         All’esito delle operazioni di voto, risultava eletta come Presidente del Comitato Regionale [omissis] la sig.ra [omissis], che otteneva 237 voti, mentre l’altro candidato,  sig. [omissis], raccoglieva 236 preferenze.

3.         Venivano, altresì, eletti, quali componenti del CR [omissis], i sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] (rappresentante dei tecnici), [omissis] (rappresentante dei cavalieri), [omissis] (rappresentante dei cavalieri proprietari).

4.         Durante lo svolgimento delle operazioni pre-assembleari, la Commissione Verifica Poteri – che, ai sensi dell’art. 45.5 del Regolamento Generale Libro I – Norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito, abbreviato con “Regolamento Generale”), “è responsabile della verifica relativa alla regolarità delle deleghe che vengono acquisite nei controlli preliminari di registrazione degli aventi diritto al voto e trattenute agli atti dell'assemblea” – non aveva ammesso al voto il sig. [omissis] per la [omissis], in qualità di delegato esterno dell’[omissis], in quanto lo stesso non avrebbe allegato il documento di identità alla PEC di trasmissione della delega.

5.         Il sig. [omissis], candidato Presidente non eletto, riteneva quest’ultima esclusione irregolare, così come quella di ammissione al voto del sig. [omissis], circostanze che avrebbero determinato un’alterazione dell’esito delle votazioni.

6.         Pertanto, all’esito della proclamazione dei vincitori e prima della chiusura dell’assemblea, il sig. [omissis] esprimeva e verbalizzava la riserva di impugnativa relativa al risultato delle elezioni, ai sensi dei parr. 9-10 dell’art. 48 del predetto “Regolamento Generale”.

7.         In data 2 marzo 2025, il sig. [omissis] sottoscriveva e inoltrava personalmente, mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica della Presidenza della FISE e della Segreteria Generale FISE, ricorso ex art. 48.10 del “Regolamento Generale”.

8.         Quindi, in data 3 marzo 2025, la Segreteria Generale inoltrava per competenza tale ricorso alla Segreteria della Corte d’Appello Federale FISE.

9.         In data 4 marzo 2025, il sig. [omissis] presentava, a firma e con il patrocinio dell’avv. Fabrizio Sperduto, ricorso avanti alla Corte d’Appello Federale FISE per sospendere l’efficacia delle deliberazioni assunte dall’Assemblea generale del 24 febbraio 2025, ivi compresa la delibera di proclamazione/elezione del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale, in forza dell’illegittima esclusione dal voto del sig. [omissis], quale delegato del [omissis], e dell’ammissione del sig. [omissis].

10.       Tale ricorso veniva, altresì, inviato, in pari data, via racc. a/r, alla sig.ra [omissis], la quale lo riceveva in data 13 marzo 2025.

11.       Proprio in data 13 marzo 2025, la Corte d’Appello Federale FISE – rilevando l’illegittimità del provvedimento della Commissione Verifica Poteri di esclusione dal voto del sig. [omissis] – emetteva propria decisione con cui accoglieva il ricorso del sig. [omissis] e annullava sia la delibera dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale per la Regione [omissis] della FISE per il rinnovo degli Organi periferici per il quadriennio 2025-2028, sia il Verbale della Commissione Verifica Poteri del 24 febbraio 2025.

12.       In data 27 marzo 2025, i sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] proponevano ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello Federale FISE al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo, previa sospensione della efficacia della predetta decisione o, in caso di mancato accoglimento della richiesta cautelare, previo accoglimento della richiesta di dimidiazione dei termini ex art. 60, comma 5, del Codice Giustizia Sportiva CONI, di annullare la decisione della Corte d’Appello Federale FISE pubblicata in data 13 marzo 2025.

13.       Si costituiva nel presente giudizio solo il sig. [omissis], chiedendo il rigetto della istanza cautelare e del ricorso proposto.

14.       In data 10 aprile 2025, parte ricorrente depositava memoria difensiva ai sensi dell’art. 60, comma 4, del Codice Giustizia Sportiva CONI.

Considerato in diritto

I)         II presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte d’Appello Federale FISE del 13 marzo 2025, che, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. [omissis], annullava la delibera dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale FISE [omissis] per il rinnovo degli Organi periferici FISE e il verbale della Commissione Verifica Poteri, entrambi del 24 febbraio 2025.

Il ricorso è stato affidato a cinque motivi di gravame, che qui di seguito sinteticamente si riportano. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 30.3, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva CONI e art. 48.3, lett. f), del Regolamento di Giustizia Sportiva FISE, in quanto il sig. [omissis] presentava un primo ricorso al Presidente e alla Segreteria Generale FISE (in data 2 marzo 2025), in assenza della prescritta assistenza di un difensore, e poi un secondo ricorso avanti alla Corte d’Appello Federale FISE (in data 4 marzo 2025), con la sottoscrizione del difensore.

Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la violazione del principio del contraddittorio a fronte del fatto che la Segreteria dell’Organo giudicante non avrebbe comunicato il ricorso ed il provvedimento di fissazione ai soggetti controinteressati.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di ultrapetizione, per la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello Federale FISE, con la decisione impugnata, annullava le operazioni elettorali, seppure il sig. [omissis] avesse solo richiesto la dichiarazione di illegittimità delle attività svolte dalla Commissione di verifica.

Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18.9 dello Statuto e 42, commi 2, 3 e 4, del Regolamento Generale, da cui conseguirebbe l’illegittimità della delega conferita al sig. [omissis] dal [omissis].

Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la decisione impugnata per errata attribuzione del diritto di voto al [omissis] per il tramite del proprio rappresentante cavaliere, sig. [omissis].

II)        Riassunti i motivi di ricorso, giova preliminarmente ricordare il quadro normativo di riferimento, nel cui contesto occorre richiamare, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni:

–          Art. 48.9 del “Regolamento Generale Libro I – Norme di attuazione dello Statuto della Federazione italiana Sport Equestri”, il quale recita: “Eventuali impugnative sono ammesse a condizione che sia espressa e verbalizzata la riserva di impugnativa prima della chiusura dell'assemblea”.

–          Art. 48.10 del “Regolamento Generale Libro I – Norme di attuazione dello Statuto della Federazione italiana Sport Equestri”, secondo cui: “Il ricorso motivato relativo a riserve di impugnative per eventuali irregolarità avvenute durante l'assemblea e/o nello svolgimento del voto deve essere proposto alla Corte Federale di Appello nel termine di 8 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea”.

III)      Preliminarmente questo Collegio non può non rilevare la peculiarità della normativa federale coinvolta, nella parte in cui individua, quale organo competente di primo grado, non il Tribunale, ma la Corte Federale d’Appello.

Sotto tale profilo, il sistema FISE in materia elettorale rappresenta un’anomalia del sistema sportivo, in quanto attribuisce alla Corte Federale d’Appello una competenza che non trova riscontro nel Codice di Giustizia Sportiva CONI, eliminando, al contempo, un grado di giudizio federale. Ed infatti, l’art. 25 del Codice ripartisce la competenza tra Tribunale e Corte d’Appello Federale, attribuendo al primo il giudizio “in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo” (salva la competenza dei giudici sportivi), mentre alla seconda la decisione “in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale”, con ciò non lasciando spazio per una competenza in primo (e unico) grado in capo alla Corte. Al contrario, la previsione federale sopra richiamata se, da un lato, introduce una competenza in grado unico in capo alla Corte, d’altro, di fatto, sottrae le parti al doppio grado di giurisdizione federale. Invero, la ratio del Codice di Giustizia Sportiva CONI del 2014, nel ridurre ad unità la moltitudine di modelli procedimentali allora previgenti, è quella di incrementare le garanzie riconosciute ai tesserati proprio attraverso lo sviluppo di un doppio grado di giudizio nel contesto federale, con l’intento anche di impedire che le decisioni degli organi di giustizia federale possano essere censurate, in linea di principio, nel merito da parte del Collegio di Garanzia.

Nell’affermare ciò, il Collegio auspica, quindi, l’adozione di modifiche normative tali da eliminare tale incongruenza federale.

IV)      Ciò rilevato, con riferimento specifico ai motivi di ricorso, il Collegio rileva quanto segue. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

Parte ricorrente ritiene che la Corte Federale di Appello abbia erroneamente ritenuto ammissibile e/o procedibile il ricorso promosso in data 4 marzo 2025 dal sig. [omissis], violando così l’art. 30.3, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva CONI e l’art. 48.3, lett. f), del Regolamento di Giustizia Sportiva FISE.

Ad avviso di parte ricorrente, la proposizione, da parte del sig. [omissis], il quale ha sottoscritto e personalmente inviato via e-mail un primo ricorso in data 2 marzo 2025 alla Presidenza e alla Segreteria Generale FISE, avrebbe comportato l’esaurimento della facoltà di impugnazione degli atti assembleari, con conseguente necessaria dichiarazione, da parte della Corte d’Appello Federale FISE, dell’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso promosso successivamente in data 4 marzo 2025.

Tale censura non è meritevole di accoglimento.

Osserva il Collegio che i presupposti e le modalità di presentazione dei ricorsi avverso i risultati dell’elezione dei Consiglieri Federali FISE sono regolati dall’art. 48 del Regolamento Generale, sopra richiamato. Più precisamente, mentre l’art. 48.9 prescrive che la formulazione di una “espressa e verbalizzata” riserva di impugnativa prima della chiusura dell’Assemblea è presupposto per la proposizione del ricorso, l’art. 48.10, nel regolare le modalità di presentazione dell’impugnazione, stabilisce che il ricorso deve essere “proposto” alla Corte Federale di Appello entro 8 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea.

Il dato letterale dell’art. 48.10 del Regolamento Generale subordina inequivocabilmente l’instaurazione del rapporto processuale alla proposizione e, dunque, al “deposito” del ricorso da parte del soggetto ricorrente avanti l’organo giudiziario competente.

È incontestato tra le parti che il sig. [omissis] abbia fatto riserva di impugnativa prima della conclusione dell’Assemblea e abbia inviato, in data 2 marzo 2025, alla Segreteria e alla Presidenza FISE un atto denominato “ricorso ex art. 48.10 del Regolamento Generale Libro I – Norme di attuazione dello Statuto della Federazione italiana Sport Equestri”, sottoscritto personalmente dall’odierno resistente. Allo stesso modo è pacifico che successivamente, in data 4 marzo 2025, sempre nel rispetto del termine di 8 giorni dalla conclusione della Assemblea elettorale, il sig. [omissis] abbia regolarmente depositato, per il tramite del suo difensore, medesimo ricorso ex art. 48.10 avanti alla Corte Federale d’Appello FISE.

Alla luce di quanto sopra esposto, ad avviso di questo Collegio, l’atto del 2 marzo 2025, sprovvisto della sottoscrizione del difensore (necessaria ex art. 45.2 Regolamento Giustizia FISE, che prevede che ciascun tesserato non possa stare in giudizio se con l’assistenza del difensore) e proposto a soggetti prima facie non legittimati a ricevere i ricorsi (il Presidente e il Segretario Generale) avverso le decisioni elettorali, non soddisfa i requisiti minimi di cui all’art. 48.10 Regolamento Giustizia e, dunque, non è idoneo ad instaurare il rapporto processuale e tanto più a consumare il potere di impugnazione, come sostenuto dalla parte ricorrente.

Questo Collegio fa proprio il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, e fatto proprio anche dalla giurisprudenza sportiva, secondo cui “il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo” (da ultimo, Cass., sez. un., 7 agosto 2023, n. 23990; già Cass., 17/5/2013, n. 12113, anche richiamato da Collegio di Garanzia dello Sport, sez. III, 6 marzo 2015, n. 6)

Correttamente, dunque, la Corte Federale d’Appello ha esaminato il ricorso per l’annullamento della delibera elettiva del 4 marzo 2025, poiché proposto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 48.9 e art. 48.10 del Regolamento Generale, ovvero nel termine ivi previsto e con il patrocinio di un legale.

V)        Al contrario, il secondo motivo di ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere accolto.

Con il secondo motivo, infatti, i ricorrenti censurano la decisione impugnata per la violazione del principio del contraddittorio, in quanto sia il ricorso del 2 marzo 2025, proposto avanti alla Segreteria Generale FISE, sia quello del 4 marzo 2025 avanti alla Corte Federale d’Appello FISE, non sono stati notificati e/o comunicati ai soggetti controinteressati, circostanza non in contestazione tra le parti.

Rileva questo Collegio che l’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI stabilisce che il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, di cui agli artt. 111 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché agli artt. 6 e 13 CEDU.

In particolare, il principio del contraddittorio impone il coinvolgimento processuale dei controinteressati, intesi quali parti necessarie, alle quali il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, in quanto individuati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili (così, Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, 13 luglio 2018, n. 39).

Ed infatti, come è stato già osservato da questa sezione, “la rilevanza del controinteressato dinanzi agli organi della giustizia sportiva viene in rilievo a prescindere dalle disposizioni specifiche del procedimento elettorale. Il Codice di Giustizia Sportiva stabilisce, all’art. 2, comma 2, il principio secondo cui il processo sportivo “attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” e prevede che il ricorso debba contenere (artt. 30 e 59, comma 3, lett. a), gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati. La figura del “controinteressato” richiamata nel Codice rinvia a quella prevista nel processo amministrativo (art. 41, comma 2, del c.p.a.), secondo cui i soggetti che assumono la qualifica di controinteressati sono titolari di un interesse qualificato che attribuisce loro, nell’azione di annullamento, una posizione giuridica di vantaggio, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente: ragione per cui ad essi deve essere notificato il ricorso, a pena di inammissibilità (tra le tante, Cons. Stato, n. 5362/2015)” (Collegio di Garanzia dello Sport, sez. III, 17 ottobre 2024, n. 53).

Già in passato si è stabilita la rilevanza de “la mancata comunicazione del ricorso al controinteressato (…) proclamato Presidente federale all’esito delle elezioni che l’odierno ricorrente chiedeva di annullare, comunicazione evidentemente finalizzata a garantire il rispetto del principio del contraddittorio avuto anche riguardo alla peculiarità del procedimenti in materia elettorale” (Collegio di Garanzia dello Sport, sez. III, 4 dicembre 2014, n. 4).

Il vizio derivante dalla mancata notificazione del ricorso al controinteressato può essere sanato solo nel caso in cui quest’ultimo, nonostante la mancata notificazione del ricorso, si sia costituito in giudizio, posto l’effetto sanante della sua condotta processuale (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, sez. II, 16 gennaio 2023, nn. 2-3).

Invero, nel caso in esame, la mancata (o comunque tardiva) notifica del gravame ai controinteressati non può essere messa in discussione e la sua omissione determina inequivocabilmente la violazione del principio del contraddittorio, non potendo degradarsi – come vorrebbe parte resistente – a “mero vizio formale privo di rilevanza sostanziale”.

Da qui l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’Appello Federale in altra composizione in ordine all’integrazione del contraddittorio.

VI)      A fronte dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rimangono assorbiti i motivi nn. 3, 4

e 5 proposti dai ricorrenti.

VII)     Per quel che concerne il regolamento delle spese, ritiene il Collegio che queste possano essere compensate alla luce della complessità e della peculiare natura delle questioni di fatto e di diritto.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

Accertata la tempestività del ricorso alla Corte d’Appello Federale, accoglie il secondo motivo di ricorso e rinvia alla Corte d’Appello Federale in ordine all’integrazione del contraddittorio.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nelle camere di consiglio del 15 e 16 aprile 2025.

Il Presidente                           Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo           F.to Carlo Rasia

Depositato in Roma, il 16 giugno 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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