CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49 del 19/06/2025 – Bridge Addaura A.S.D. / FIGB

Decisione n. 49

Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA

TERZA SEZIONE

composta da

Massimo Zaccheo - Presidente

Giovanni Pesce - Relatore

Giuliana Passero

Carlo Rasia

Mario Zoppellari - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2025, presentato, in data 30 gennaio 2025, dalla Bridge Addaura A.S.D. (C.F.: 97316990825), con sede in Palermo (PA), Via Benedetto Civiletti, n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. [omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Scalco del Foro di Verona e dall’avv. Manuel Sandoletti del Foro di Roma, come da procura in calce al ricorso,

contro

la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) (P.IVA: 03543040152) con sede in Milano, Via Giorgio Washington, n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Pierluigi Matera,

e nei confronti

delle A.S.D. Bridge Breno, A.S.D. Università Del Bridge, A.S.D. Il Bridge, A.S.D. Palcan Bridge, A.S.D. Bridge Bologna Rastignano, A.S.D. Bridge Bologna, A.S.D. Realebridge,

A.S.D. Ass.Bridge Pisa, Tennis Club Parioli A.S.D., A.S.D. Bridge Institute 2000, A.S.D. Gli Amici, Sport Club Dil. Rapid, C.Porta Susa A.S.D., A.S.D. Accademia Del Bridge, Tennis Club Genova 1893 A.S.D., Etna Bridge A.S.D., A.S.D. Bridge Pordenone, A.S.D. Bridge Torino, A.S.D. Top One, non costituitesi in giudizio,

per la riforma

della decisione della Corte Federale di Appello Nazionale della Federazione Italiana Gioco Bridge, sentenza n. 2/24 CAF del 31 dicembre 2024, nella parte in cui, “definitivamente pronunciando nel procedimento avente a oggetto il reclamo proposto dalla A.S.D. Bridge Addaura (C.F.: 97316990825) con sede in Palermo avverso la sentenza n. 10/24 del 22 dicembre 2024 del Tribunale Federale, respinge il reclamo e conferma la sentenza di primo grado”.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 15 aprile 2025, i difensori della parte ricorrente - Bridge Addaura A.S.D. - avv.ti Manuel Sandoletti e Andrea Scalco; l’avv. Lorenzo Maria Napoli, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Pierluigi Matera, per la resistente FIGB, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito, nella successiva camera di consiglio, il relatore, prof. avv. Giovanni Pesce.

Ritenuto in fatto

1.         Con Delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge n. 29/2024 del 15 novembre 2024, pubblicata sul sito il 18 novembre 2024, è stata indetta per l’8 marzo 2025 l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della medesima Federazione per il quadriennio 2025- 2028. Con la medesima delibera, il Consiglio Federale, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Federale, ha individuato gli aventi diritto al voto (333) ed ha assegnato, sulla base dei risultati delle gare del 2023, i voti plurimi (66), per totale di voti pari a 399.

Dalla predetta delibera risultano assegnati alla ASD Addaura n. 3 voti plurimi.

I c.d. voti plurimi sono oggetto dell’art. 29 dello Statuto Federale, ai sensi del quale è consentita l'attribuzione dei voti plurimi (cioè, aggiuntivi rispetto al voto di base o “per testa”) soltanto agli Affiliati che svolgono attività agonistica e che nella stagione dell'anno precedente a quello dell'indizione della Assemblea, in sintesi, abbiano vinto medaglie nei Campionati Italiani, nella Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili o nella Coppa Italia di categoria, o nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa (si varia da 5 voti a 1 voto, cumulabili). In ogni caso, un Affiliato ha diritto ad essere portatore in Assemblea di un massimo non superabile di dieci voti, considerando sia il voto di base che i voti aggiuntivi.

2.         La ASD Addaura, ritenendo l’assegnazione dei voti plurimi immediatamente lesiva, ha proposto ricorso il 25 novembre 2024 al Tribunale Federale, in applicazione dell’art. 36 (impugnative avverso deliberazioni) del  Regolamento di Giustizia della Federazione. Nel ricorso la ASD Addaura, dopo aver premesso di essere una associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federbridge, ha illustrato di avere svolto nel 2023 numerose attività agonistiche e di avere partecipato a competizioni di carattere internazionale, oltre ad aver fornito alla Nazionale italiana due giocatori ([omissis] e [omissis]), che hanno partecipato al Campionato del Mondo per squadre Nazionali disputato a Marrakech, in Marocco, dal 20 agosto 2023 al 2 settembre 2023.

In particolare, la ricorrente ha allegato di aver raggiunto i seguenti risultati:

a)         terza classificata ai “Campionati di Società Sportive Squadre” (23/26 febbraio 2023);

b)         terza classificata ai “Campionati Assoluti Squadre Libere Maschili” (23/26 marzo 2023);

c)         prima classificata al Campionato d’Europa “European Bridge League” (09/11 novembre 2023);

d) inoltre, ha precisato di aver fornito due atleti alla Nazionale Italiana - segnatamente, i sigg. [omissis] e [omissis] - che si è classificata terza al “Campionato del Mondo” disputatosi a Marrakech dal 20 agosto al 2 settembre 2023.

Sulla base dei predetti elementi, la ASD Addaura, dopo avere individuato nell’art. 28 dello Statuto la norma attributiva della competenza del Tribunale Federale nella fattispecie, ha lamentato l’erroneità dei 3 voti plurimi ad essa assegnati laddove, invece, il Consiglio Federale avrebbe dovuto assegnare, in applicazione dell’art. 29 citato: i) 6 voti (o almeno 3) per avere fornito due atleti al Campionato del Mondo per squadre Nazionali disputato a Marrakech, in Marocco, dal 20 agosto 2023 al 2 settembre 2023, in occasione del quale la Nazionale Italiana si è classificata in terza posizione; ii) 5 voti per la partecipazione alla European Open Championship Cup disputata a Dubrovnik, in Croazia, dal 9 novembre 2023 all’ 11 novembre 2023, nella quale la ASD Addaura ha vinto il torneo, “laureandosi Campione d’Europa”; iii) 3 voti per la partecipazione al Campionato di Società Sportive Squadre, la cui finale si è disputata il 25 ed il 26 febbraio 2023, dove Addaura si è classificata in terza posizione; iv) un voto per la partecipazione al Campionato Assoluto Squadre Libere Maschili, disputato dal 23 al 26 marzo 2023, nel quale la società Addaura si è classificata in terza posizione.

In sintesi, alla ASD Addaura, secondo la tesi esposta nel ricorso, avrebbero dovuto essere assegnati ulteriori voti, nel limite comunque di 10 in virtù della norma dell’art. 29 dello Statuto. Per l’effetto, con il ricorso di primo grado, la ASD Addaura ha chiesto al Tribunale Federale Nazionale di “annullare e/o riformare la delibera n. 29/2024 assunta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge, in data 15 novembre 2024 e pubblicata il 18 novembre 2024 nella parte ivi impugnata e, per l’effetto, assegnare alla società Bridge Addaura A.S.D. n. 9 voti plurimi, oltre a quello di base, ovvero il numero di voti plurimi che sarà accertato in corso di causa nonché assumere ogni determinazione connessa e consequenziale”.

Nel giudizio di primo grado la Federazione depositava una relazione del Segretario Generale, contestando l’ammissibilità del ricorso e sostenendo, comunque, la sua infondatezza in quanto, nel merito: i) l’art. 178 del Regolamento Organico che, nel contesto della disciplina del “Prestito” dell'Affiliato, stabilisce, al comma 3, che “Il Tesserato o i Tesserati oggetto del prestito non potranno in alcun caso essere presi in considerazione da nessun Affiliato ai fini della prova dell'esercizio dell'attività sportiva ed ai fini dell’acquisizione dei voti multipli di cui agli artt.6 e 29 dello Statuto Federale”, ragione per cui nessun voto plurimo poteva essere assegnato alla ASD Addaura, che aveva “prestato” due atleti, per il Campionato del Mondo di Marrakech; ii) la manifestazione European Open Championship Cup non conferirebbe ufficialmente titolo di campione d’Europa, ragione per cui nessun voto plurimo poteva essere assegnato alla ASD Addaura per il titolo vinto; iii) analoga conclusione veniva assunta per il Campionato Assoluto Squadre Libere Maschili, del quale non veniva riconosciuta valenza ai fini dell’assegnazione dei voti plurimi. In sostanza, la Federazione confermava l’assegnazione di 3 voti plurimi alla ADS Addaura per il terzo posto al Campionato di Società Sportive Squadre, la cui finale si è disputata il 25 ed il 26 febbraio 2023.

3.         Il Tribunale, con decisione n. 10 del 22 dicembre 2024, ha respinto il ricorso ritenendo di dover interpretare restrittivamente la norma sull’assegnazione dei voti plurimi, ragione per cui, per un verso, la partecipazione a campionati con formazioni composte da giocatori in prestito o a competizioni di carattere libero non giustifica l'assegnazione di voti plurimi e, per altro verso, non si può considerare la moltiplicazione dei voti in virtù della vittoria conseguita dai giocatori [omissis] e [omissis], membri della squadra Nazionale ai Campionati del Mondo 2023.

4.         Con reclamo del 27 dicembre 2024, la ASD Addaura ha impugnato la decisione del Tribunale ai sensi dell’art. 42 CGS FIGB e art. 28 Statuto FIGB, lamentandone il difetto di motivazione e riproponendo i motivi del ricorso introduttivo.

La Corte di Appello Federale, con la decisione n. 2 del 30 dicembre 2024, ha respinto il gravame e, attraverso una ampia disamina del materiale di causa, ha provveduto a chiarire, in primo luogo, che, in punto di fatto, le assegnazioni di voti plurimi, nei casi di formazioni composte da giocatori presi in prestito, sono riferibili ai risultati agonistici conseguiti dalla ASD Addaura corrispondenti al terzo posto ai Campionati di Società Sportive Squadre e ai Campionati Assoluti Squadre Libere Maschili (richieste sub “a” e “b” del punto 2 che precede); mentre le “competizioni di carattere libero” che non darebbero diritto a voti plurimi sono quelle relative al Campionato d’Europa “European Bridge League” (richieste sub “c” e “b” del punto 2 che precede). Ragione per cui, ad avviso della CAF, resta come unica fattispecie rilevante ai fini del voto plurimo la sola ipotesi del mancato riconoscimento del “prestito” relativo al campionato di Marrakech. Ipotesi che, però, non muta la conclusione cui era giunto il primo giudice, in quanto, ad avviso della CAF, nel caso concreto, una interpretazione corretta e sistematica delle norme di riferimento (art. 29 citato e art. 178, comma 3, del Regolamento Organico) depongono nel senso che nessun Affiliato in nessun caso può prendere in considerazione il Tesserato o i Tesserati oggetto del prestito ai fini dell’acquisizione dei voti plurimi. Nel confermare, sempre nel caso di specie, l’interpretazione restrittiva, la CAF ha aggiunto che questo criterio ermeneutico corrisponde, peraltro, ad una prassi applicativa che dura da molti anni. La CAF, infine, ha, altresì, respinto le censure in merito alla mancata assegnazione di voti plurimi per le competizioni di cui ai punti b) e c) che precedono, rilevando che le competizioni utili ai fini dei voti plurimi sono solo le seguenti:

a.         Campionati Italiani, Coppa Italia assoluti a squadre maschili e femminili, nel caso di vittoria diretta degli Affiliati;

b.         Olimpiade, Campionati del Mondo o Campionati d'Europa, nel caso di atleti vincitori  delle medaglie d’oro, di argento o di bronzo;

c.         altri Campionati Italiani e Coppa Italia di categoria, nel caso di vittoria diretta degli Affiliati;

d.         qualificazione, da parte degli atleti delle associazioni affiliate, nella fase finale nell'Olimpiade, nei Campionati del Mondo o nei Campionati d'Europa.

Al contrario, ad avviso della CAF, i risultati sportivi addotti dalla ricorrente riguardano competizioni non contenute nell’elenco di cui sopra, in quanto:

i)          i “Campionati Assoluti Squadre Libere Maschili” sono campionati a cui accedono liberamente (o comunque previa qualificazione) le squadre la cui titolarità è riferita principalmente ai giocatori;

ii)         il Campionato d’Europa “European Bridge League” non rappresenta un campionato europeo per nazioni, ma, anche in questo caso, un campionato per società, non rientranti tra quelli – deve ritenersi – tassativamente indicati nella norma dell’art. 29 citata.

5.         In data 7 gennaio 2025, cioè dopo la pubblicazione della sentenza della CAF, è stato pubblicato l’avviso della Federazione prot. n. 3 recante la convocazione dell’Assemblea per l’8 marzo 2025, in dichiarata attuazione della delibera di indizione del Consiglio Federale n. 29/2024, oggetto di ricorso. L’avviso di convocazione, nell’allegata tabella voti, conferma, per quanto qui di interesse, l’attribuzione alla ASD Addaura di 3 voti plurimi più un voto di base, per un totale di 4 voti.

6.         La ASD Addaura, con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del 30 gennaio 2025, ha proposto impugnazione avverso la sentenza del CAF 2/2024, con richiesta di misura cautelare. Con memoria ex art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva, la Federazione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.

La misura cautelare è stata respinta dal Collegio con ordinanza resa ad esito dell’udienza del 4 marzo 2025.

7.         L’8 marzo 2025 si è tenuta, pertanto, l’Assemblea Ordinaria Elettiva della Federazione, all’esito della quale nessuno dei candidati risultava eletto Presidente per mancato raggiungimento, dopo un ballottaggio, della maggioranza assoluta dei votanti richiesta dallo Statuto Federale (in concreto, occorrevano 190 voti rispetto a 378 voti, laddove il candidato [omissis] ne conseguiva 183 e il candidato [omissis] 185).

8.         Il risultato di tale votazione determinava l’adozione, da parte della Giunta Nazionale del CONI, della deliberazione n. 63 del 14 marzo 2025, recante il commissariamento della Federazione, con nomina di [omissis] quale Commissario.

9.         All’udienza del 15 aprile 2025, sentite le Parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Considerato in diritto

I)         Il presente giudizio ha ad oggetto, in via principale, l’impugnazione della Delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge n. 29/2024 del 15 novembre 2024, pubblicata sul sito il 18 novembre 2024, con la quale è stata indetta per l’8 marzo 2025 l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della medesima Federazione per il quadriennio 2025-2028.

Il ricorso, respinto sia in primo che in secondo grado, è affidato a quattro motivi di gravame, che qui sinteticamente si riportano.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità ed illogicità della decisione della CAF con riferimento all’interpretazione dell’art. 29 Statuto FIGB e dell’art. 178 del Regolamento Organico FIGB. In particolare, ad avviso della ricorrente, l’art. 178, comma 3, del Regolamento Organico

FIGB avrebbe un significato completamente diverso rispetto a quello descritto dalla CAF, in quanto “non prevede in alcun modo che il prestito di un tesserato sia una causa di esclusione all’assegnazione dei voti plurimi previsti dallo Statuto Federale a seguito del conseguimento dei risultati sportivi “di squadra” da questo previsti, ma si limita a stabilire che il tesserato oggetto del prestito non potrà essere considerato “ai fini dell’acquisizione dei voti multipli di cui agli artt. 6 e 29 dello Statuto Federale”. Ciò, ad avviso della ricorrente significherebbe che “il tesserato in prestito non potrà comportare l’assegnazione di voti plurimi laddove detta assegnazione sia conseguenza diretta della prestazione del singolo tesserato e non che lo status di “prestito” del tesserato ne determini, invece, l’esclusione quando questo abbia solamente contribuito al raggiungimento di un risultato di squadra composta, per di più, come nel caso de quo, anche da tesserati di proprietà di Addaura”. Di conseguenza, la ricorrente ritiene erronea la mancata attribuzione dei voti plurimi relativamente alla partecipazione ai “Campionati di Società Sportive Squadre” e ai “Campionati Assoluti Squadre Libere Maschili (punti a) e b)).

Con il secondo motivo di ricorso, si censura la decisione della CAF per erronea motivazione in merito alla mancata assegnazione di voti plurimi per le competizioni “di cui ai punti b) e c)”, con argomenti in parte riconducibili al primo motivo e in parte riconducibili alla natura delle competizioni, rispetto alla quale si registra la diversa presa di posizione della Federazione espressa nella nota del Segretario Generale del  26 novembre 2024,  di  cui  peraltro viene contestata la rilevanza ed ammissibilità in giudizio.

Il terzo motivo denuncia l’illogicità e/o erroneità della motivazione della sentenza della CAF in merito alla mancata assegnazione di n. 3 voti plurimi per la competizione di cui al punto d), relativamente, cioè, alla fattispecie del “prestito” dei due atleti alla Nazionale Italiana - segnatamente, i sigg. [omissis] e [omissis] - che si è classificata terza al “Campionato del Mondo” disputatosi a Marrakech dal 20 agosto al 2 settembre 2023.

Infine, con il quarto motivo di ricorso, la ASD Addaura impugna la decisione della CAF per “illogicità e/o erroneità della motivazione circa la valenza giuridica assegnata alla comunicazione del Segretario Frola del 26.11.2024”, ritenuta “del tutto illegittima ed inammissibile”.

II)        Riassunti i motivi di ricorso, giova ricordare preliminarmente il quadro normativo di riferimento, nel cui contesto occorre richiamare, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni.

-           L’art. 6.1.6 dei “Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”, secondo cui “(…) Gli Statuti disciplinano le modalità di convocazione dell’Assemblea (…). Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”.

-           Il (sopra citato) Regolamento della Giunta Nazionale del CONI per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, secondo cui (sub a) “Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l’affiliata avente diritto al voto, l’affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione”.

-           L’art. 28 dello Statuto della FIGB, secondo cui (commi 3 e 4): “In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente all’elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviato agli aventi diritto di voto a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”.

-           I seguenti articoli del Regolamento organico della FIGB: art. 34, comma 1, secondo cui “L'Assemblea Nazionale è costituita dagli aventi diritto indicati dagli artt. 21 e 21 bis dello Statuto”; l’art. 35, comma 1, secondo cui “L'Assemblea Nazionale è indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l'Ordine del Giorno”; l’art. 36, comma 1 bis, secondo cui 1 bis. “In caso di Assemblea elettiva la convocazione è comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione unitamente all’elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo pec ovvero a mezzo raccomandata a/r nonché pubblicata nella homepage del sito internet federale, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto.”; l’art. 41, comma 1, secondo cui “Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”.

III)      A tali disposizioni risulta essersi conformato anche il procedimento di elezione del Presidente della FIGB, oggetto dell’odierna impugnativa.

IV)      Alla luce del descritto quadro normativo e regolamentare devono essere disattese, anzitutto, le plurime eccezioni del ricorso della ASD Addaura sollevate dalla Federazione nella propria memoria di costituzione, segnatamente sub I, II, III, IV. Ad avviso del Collegio, infatti, la Delibera del Consiglio Federale adottata ex art. 21 dello Statuto Federale, per come strutturata nel suo contenuto nel caso di specie, appare atto idoneo a far sorgere un interesse immediato alla relativa impugnazione da parte del soggetto inciso dalla relativa determinazione sui c.d. voti plurimi e ciò considerato, altresì, che in esso è incorporata una lista (o tabella, comunque denominata) dalla quale risulta(va) che alla ASD Addaura erano stati assegnati n. 3 voti plurimi. Ragione per cui, avuto anche riguardo al rapporto tra atto presupposto (Delibera di indizione ex art. 21 Statuto) ed atto meramente attuativo (Delibera di convocazione ex art. 28 Statuto), nel caso concreto e, dunque, senza valenza generale, non si ravvedono motivi per negare l’immediata lesività della Delibera impugnata in primo grado dalla ASD Addaura, che, oltretutto, ha gravato l’atto nel termine di sette giorni imposto dalle norme sopra citate. Né la circostanza che lo Statuto preveda un doppio passaggio (indizione e pubblicazione) può andare a scapito della tutela dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, considerato  in particolare la ratio  e la lettera dell’art.  6.1.6 dei “Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate” sopra ricordato, alla cui luce devono essere interpretate le norme federali.

IV)      Il ricorso odierno, ad avviso del Collegio, deve, peraltro, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La statuizione deve essere affermata per ragioni rilevabili d’ufficio a norma dell’art. 62, comma 1, del CGS.

Risulta che la ASD Addaura non ha impugnato, anzitutto, il verbale dell’8 marzo 2025 recante l’esito della Assemblea Nazionale: atto che, viceversa, avrebbe dovuto essere gravato al fine di far emergere in concreto la c.d. prova di resistenza alla luce dei voti validamente manifestati a favore dei due candidati ammessi al ballottaggio, ma non eletti per mancato raggiungimento della maggioranza necessaria. In altri termini, rispetto alle doglianze spiegate dalla ricorrente sulla mancata assegnazione di un certo numero di voti plurimi in rapporto ad un certo tipo di competizioni, non è stato e non può essere più appurato se, rispetto allo scarto dei voti necessari per conseguire l’elezione (ne occorrevano 190, laddove il candidato [omissis] ne conseguiva 183 e il candidato [omissis] 185), sarebbero stati decisivi quelli (o parte di quelli) asseritamente negati in modo arbitrario alla ASD Addaura. Si rammenta che nelle conclusioni del ricorso di primo grado la stessa ASD Addaura chiedeva sì l’attribuzione di 9 voti, ma nel contempo – in chiave quindi dubitativa rispetto alla domanda principale – “il numero di voti plurimi che sarà accertato in corso di causa”: un numero, quindi, non necessariamente sufficiente a coprire lo scarto che è mancato ad esito della elezione in concreto tenuta.

In secondo luogo, non risulta impugnata la Deliberazione n. 63 del 14 marzo 2025, con la quale la Giunta Nazionale del CONI ha disposto il commissariamento della Federazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4, lett. f1), dello Statuto del CONI ed ha nominato Commissario il dr. [omissis] con tutti i poteri del Presidente e del Consiglio Federale. Di tale circostanza viene dato atto dalla stessa ricorrente.

Entrambi gli atti sopra indicati sono certamente nuovi provvedimenti che contribuiscono a modificare la fattispecie dedotta in giudizio, definendo un diverso assetto di interessi rispetto al quale la ASD ha mostrato acquiescenza.

Tale inazione si traduce nell’inoppugnabilità e, quanto alla nomina degli organi commissariali, nella stabilità e certezza giuridica dei relativi provvedimenti, che non possono essere più messi in discussione: con relativa perdita del “bene della vita” cui aspirava originariamente la ricorrente. Una volta impugnata l’assegnazione dei voti, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare, per vizi propri o derivati, anche i successivi atti adottati a valle della Delibera gravata in prime cure, cioè quei provvedimenti che, intervenuti in corso di giudizio, sono in grado, ciascuno di essi, di determinare la perdita dell’interesse che sosteneva in origine il ricorso.

Ed invero, nella fattispecie, si versa indubbiamente in una di quelle ipotesi in presenza delle quali nessuna utilità può ricavare il ricorrente dall’eventuale accoglimento del gravame a causa dell’omessa tempestiva impugnazione di un altro provvedimento successivo, idoneo a procurare la stessa lesione che egli intende rimuovere (ex multis: TAR Sicilia, Sez. CT, 19 luglio 1981, n. 383; TAR Campania, Sez. II, 18 giugno 2010, n. 15238).

Sotto tale aspetto, con riferimento all’impugnativa del provvedimento di ammissione di una lista e/o di candidati alla competizione elettorale (ma anche, in generale, di atti della procedura che non consentono il pieno dispiegamento dei diritti di voto), la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto occasione di chiarire che l’eventuale accoglimento del ricorso sull’atto “a monte” non comporta la caducazione ipso iure dei successivi atti del procedimento, né consente al Giudice di annullare per invalidità derivata gli atti di proclamazione degli eletti, se non vi è stata una tempestiva e rituale impugnazione di tali atti e con la prescritta notifica a tutti i controinteressati (sin da Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 1994, n. 447). Regola che, a maggior ragione, vale anche nel caso concreto, in cui la competizione non è stata vinta da nessuno, ma i cui esiti hanno determinato il commissariamento ed il sorgere di posizioni giuridiche autonomamente rilevanti.

Il rapporto indissolubile, che sorregge l’interesse al ricorso durante l’intero giudizio e che deve sussistere, pena l’inammissibilità e improcedibilità del gravame, tra l’impugnativa dell’atto “a monte” e quella dei successivi segmenti del procedimento, costituisce una costante nel panorama giurisprudenziale (per i concorsi pubblici, si veda, ad esempio, TAR Lazio, 14 ottobre 2021, n. 10556; TAR Lazio, 15 gennaio 2021, n. 610; altresì, sulla carenza di interesse a coltivare il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica allorché non sia impugnata nei termini l’aggiudicazione dell’appalto, cfr. Cons. St., Sez. V, 7 aprile 2023, n. 3623).

V)        La dedotta improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, oltre ad essere ostativa ad una pronuncia sul merito, esonera il Collegio dalla disamina di ulteriori profili emersi in giudizio.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGB.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nelle camere di consiglio del 15 e 16 aprile 2025.

Il Presidente                                                                                         Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                                        F.to Giovanni Pesce

Depositato in Roma, il 19 giugno 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it