F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN – SD del 18 Luglio 2025 (motivazioni) – omissis – Reg. Prot. 238/TFN-SD

Decisione/0011/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0238/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Maurizio Lascioli - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30315/728pf24-25 GC/SA/mg del 13 giugno 2025, depositato il 17 giugno 2025, nei confronti del , la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 13 giugno 2025, depositato il successivo 17 giugno 2025, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il , all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Lecco, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a), b) e c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri per avere contattato, per il tramite del servizio di messaggistica del social network Instagram, la sig.ra D.C., calciatrice minorenne tesserata per la società Calcio Lecco 1912, molestando ripetutamente la stessa con conversazioni a sfondo sessuale e cercando ripetutamente un approccio prodromico ad un incontro personale;

La fase istruttoria

In data 17.02.2025 la Procura Federale, a seguito di una nota del 20.01.2025 inviatale dal Presidente della Sezione AIA di Lecco, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 728pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Lecco in ordine alla condotta assunta dall'associato nei confronti di tesserate minorenni”.

Con la richiamata nota il Presidente della Sezione AIA di Lecco faceva rimessa, alla Procura Federale, di una mail datata 8.01.2025 con la quale il responsabile della divisione femminile del Calcio Lecco 1921 segnalava alcuni presunti comportamenti inappropriati tenuti dell’arbitro effettivo  nei riguardi di tesserate del settore giovanile della sua società. In particolare veniva evidenziato che “Il sig. , dopo aver diretto un incontro della nostra divisione femminile, ha contattato le nostre tesserate tramite i social (Instagram). L’aspetto che riteniamo già di per sé inaccettabile è che un adulto abbia contattato delle atlete con un’età inferiore ai 14 anni. Ma ciò che rende l’episodio ancora più grave sono i temi trattati durante queste conversazioni, argomenti che risultano del tutto inappropriati per ragazze di quell'età. Per motivi di privacy e rispetto, non riporterò il contenuto specifico di quanto discusso, ma abbiamo a disposizione la chat in questione affinché possiate verificare direttamente. Alla luce della gravità della situazione, chiediamo un immediato intervento da parte vostra, affinché simili episodi non possano ripetersi in futuro e, soprattutto, per tutelare la sicurezza e il benessere delle nostre tesserate”.

L’attività istruttoria dell’Organo inquirente si sviluppava tramite l’audizione, in data 17.03.2025, del responsabile della divisione femminile del Calcio Lecco 1921 il quale, in quella sede, confermava quanto esposto nella comunicazione inoltrata a mezzo mail del giorno 8 gennaio 2025 al Presidente della sezione AIA di Lecco e consegnava, in allegato al verbale di audizione, gli screenshot della chat avviata dal sig.  con la tesserata minorenne D.C. della squadra Under 17 femminile del Calcio Lecco. Veniva poi ascoltato quest’ultimo che nel corso dell’audizione confermava di aver contattato D.C., tesserata del Lecco, tramite il social Instagram e di aver intrattenuto con la stessa una conversazione dai contenuti inappropriati e chiedendo scusa per il suo operato.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 7.05.2025, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando al sig.  quanto riportato nel suddetto atto.

L’avvisato, a seguito della notifica della CCI, in data 14.05.2025 inoltrava alla Procura Federale una mail del seguente letterale tenore: ”Buongiorno prendo atto della comunicazione di conclusione delle indagini, non ho altro da dire oltre a quello detto durante la fase di colloquio, non intendo nominare un difensore e che mi metto rimetto alla clemenza degli organi giudicanti. Distinti saluti ”.

L’Organo requirente, con atto del 13 giugno 2025, deferiva il sig.  innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso la contestazione di cui si è detto in precedenza.

In data 17.06.2025 il Presidente della Sezione AIA di Lecco comunicava alla Procura Federale che l, con nota in pari data, aveva rassegnato volontariamente le proprie dimissioni dall’AIA, accettate dall’Associazione lo stesso giorno.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 17.07.2025. Nessuna delle parti depositava memoria.

L’udienza del 17.07.2025

Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, era presente l’Avv. Francesco Keller in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno era presente per il deferito.

Il Presidente, verificata la regolarità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione al sig. , dava la parola al rappresentante della Procura Federale. Questi, illustrato brevemente il deferimento e richiamatone il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione al sig.  della sanzione dell’esclusione dall’AIA ai sensi dell’art. 63, comma 1, lettera d) del regolamento AIA.

La decisione

Preliminarmente il Tribunale osserva come le intervenute dimissioni dall’AIA da parte del deferito non lo sottraggano al giudizio disciplinare di questo Organo giudicante in virtù del consolidato principio della “perpetuatio iurisditionis” espresso al primo comma dell’art. 9 del CGS che, per analogia, deve intendersi come pienamente applicabile agli associati AIA di talché anche l’associato AIA non più tesserato perché dimessosi successivamente al fatto in contestazione è assoggettabile a procedimento disciplinare.

Passando all’esame del merito, il Collegio rileva come non sia in discussione, perché pacificamente ammesso dal sig. , che lo stesso, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Lecco, dopo aver diretto, nel mese di dicembre 2024 una gara femminile disputata dal Calcio Lecco 1912 S.R.L., valevole per il Campionato Giovanissimi Regionali under 15 di calcio a 11, abbia contattato, tramite il social network Istagram, la calciatrice D.C. del Calcio Lecco, di soli anni quattordici, cercando di convincere la stessa a incontrarlo, molestandola con pesanti espressioni e allusioni a sfondo sessuale peraltro del tutto inopportune in assoluto e vieppiù in considerazione della tenera età della tesserata comunque minorenne.

Residua dunque da valutare se il comportamento tenuto dall’associato AIA possa concretizzare la violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a), b) e c) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico A.I.A..

Ritiene il Collegio che la risposta debba essere senza dubbio affermativa.

Non v’è chi non veda come le espressioni e le allusioni incriminate, usate da un associato AIA nei confronti di una calciatrice minorenne, non lascino spazio a equivoci ed integrino palese violazione del precetto contenuto nell’art. 42, comma 3 lett. c), del regolamento AIA (… ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale) e di quello di cui all’art. 6.7,  primo comma, del Codice Etico AIA ( Chiunque ponga in essere comportamenti lesivi della dignità e dell’integrità psicofisica, tramite forme di violenza fisica o psicologica, rispetto a qualunque soggetto, è passibile di sanzioni irrogate dall’Associazione stessa).

Le altre norme citate nel capo di incolpazione (art. 42, commi 1 e 2, Regolamento AIA artt. 5 e 6.1 comma 1, Codice Etico) dettano regole di carattere generale e comportamentale e risultano indiscutibilmente violate dalla condotta tenuta dal sig.

Sotto il profilo sanzionatorio ritiene il Tribunale di dover condividere le richieste formulate in udienza dalla Procura Federale posto che la indubbia gravita dei fatti, peraltro ammessi, non consente la permanenza del deferito nei ranghi dell’AIA. Si provvede, dunque, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al  la sanzione dell'esclusione dall'Associazione Italiana Arbitri.

 Così deciso nella Camera di consiglio del 17 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 18 luglio 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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