F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFN – SD del 18 Luglio 2025 (motivazioni) – Diletta Ciommei – Reg. Prot. 241/TFN-SD

Decisione/0012/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0241/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Signori

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente

Gaia Golia – Componente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30297/727pf24-25 GC/PM/fm del 13 giugno 2025, depositato il 17 giugno 2025, nei confronti della sig.ra Diletta Ciommei, la seguente

DECISIONE

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origina della segnalazione trasmessa dal Comitato Regione Umbria della LND in 18.1.2025 alla Procura Federale, cui era allegato screenshot relativo ad uno scatto pubblicato dalla direttrice di gara Diletta Ciommei, appartenente alla Sezione AIA di Terni, sul suo profilo Instagram in data 30.12.2024 che la ritraeva in compagnia della collega arbitro Maria Caciotto, appartenente alla Sezione AIA di Perugia ed al calciatore Mirco Tempesta, tesserato per la società Nuova Alba ARL, con la precisazione che in data antecedente e precisamente il 15.12.2024 la signora Ciommei aveva diretto la gara Nuova Alba-Virtus Sangiustino SSD valevole per il Campionato Regionale di Promozione, girone A. Alla segnalazione era allegato anche il referto arbitrale redatto in occasione di detta gara.

La Procura Federale procedeva ad atti di indagine acquisendo la posizione di tesseramento del signor Mirco Tempesta e procedendo all’audizione dello stesso, della signora Maria Caciotto e della signora Diletta Ciommei.

In esito alla stessa la Procura Federale emetteva l’avviso di conclusioni delle indagini Prot. n. 26525/727pf24-25/GC/PM/mg del 6 maggio 2025, con il quale indicava quali sarebbero stati i comportamenti di rilevanza disciplinare e le norme del Regolamento AIA e del Codice etico e di comportamento asseritamente violate ed avvertendo delle facoltà difensive.

Previo accesso agli atti, la signora Ciommei faceva pervenire la memoria difensiva, con allegati, del 19 maggio 2025 dell’avv. Riccardo Gozzi nella quale si chiedeva l’archiviazione del procedimento in quanto i fatti non avrebbero costituito illecito disciplinare.

Il deferimento

La Procura Federale, disattendendo le considerazioni difensive, ha poi provveduto al deferimento citato nella premessa, con il quale ha addebitato all’arbitro effettivo Diletta Ciommei la “violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dall’AIA per avere, in data 30.12.2024, postato sul proprio profilo Instagram una fotografia scattata la notte del 20/21 dicembre 2024, che la ritraeva in contesto extra istituzionale unitamente al sig. Mirko Tempesta, calciatore tesserato per la società Nuova Alba, che aveva diretto in occasione della gara Nuova Alba-Virtus Sangiustino disputata il 15.12.2024 e valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato regionale Umbria, e della sig.ra Maria Caciotta, arbitro effettivo della sezione AIA di Perugia”.

Il dibattimento

All’udienza del 17.7.2025 è comparso l’avv. Francesco Keller, in rappresentanza della Procura Federale, che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e per l’effetto l’irrogazione  della sanzione di mesi quattro di sospensione.

E’ pure presente l’avv. Riccardo Gozzi, difensore delle deferita che, nel richiamare la memoria difensiva del 19.5.2025, ha ribadito la richiesta di proscioglimento sottolineando che la pubblicazione della fotografia era avvenuta dopo la direzione della gara cui aveva partecipato il calciatore, su un profilo Instagram privato, non accessibile se non ai soggetti ammessi, in perfetta buona fede, senza che i contenuti risultassero scomposti o irriguardosi e senza alcuna incidenza sull’attività arbitrale.

I motivi della decisione

I fatti che hanno dato origine al presente procedimento sono pacifici ed incontestati.

- La signora Diletta Ciommei ha diretto la gara Nuova Alba-Virtus Sangiustino, disputata il 15.12.2024 e valevole per il girone A del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Umbro, cui ha partecipato quale calciatore tesserato per la società ospitante il signor Mirco Tempesta.

All’epoca della direzione della gara i due non si conoscevano.

Successivamente alla stessa, come riferito dalla collega arbitro Maria Caciotto durante l’audizione del 31.3.2025 e sostanzialmente confermato dagli altri due soggetti auditi (e contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura Federale sulla presunta richiesta del signor Tempesta alla signora Caciotto di presentarLe la deferita, in assenza di alcun elemento a sostegno), i signori Tempesta e Ciommei  si sono incontrati casualmente in data 18.12.2024 in un locale di Perugia, e la signora Caciotto li ha presentati e fatti conoscere, in quanto già amica da tempo del signor Tempesta (cui durante la gara la deferita aveva annullato una rete).

Pochi giorni dopo ed esattamente nella tarda serata del 20/21.12.20224 la deferita, che era stata a cena in un locale denominato

Battibecco di Corciano, in unione alla collega Caciotto ed a altra amica di nome Chiara, raggiungeva in loro compagnia il locale Urban in Perugia per proseguire la serata ballando. Nell’occasione incontrava ancora casualmente il signor Tempesta, presente nel locale con alcuni suoi amici. Passata la mezzanotte la signora Chiara scattava una foto che ritraeva la deferita, la collega Caciotto ed il calciatore Tempesta.

Tale fotografia è stata postata dalla deferita sul suo profilo privato Instagram in data 30.12.2024 unitamente ad altre foto che ritraggono in altri momenti della sua vita personale e familiare.

- A parere della Procura Federale la pubblicazione di tale scatto assumerebbe valenza di illecito disciplinare rispetto agli obblighi generali di cui all’art. 42 Reg. AIA ed al disposto degli artt. 5 e 6.1. del codice etico che sancirebbero l’obbligo per gli appartenenti all’AIA di mantenere una condotta eticamente irreprensibile che non possa, neppure in astratto, determinare l’insorgenza di dubbi sull’imparzialità con la quale viene posta in essere l’attività arbitrale.

- L’opinione della Procura Federale non è però condivisibile, non rinvenendosi nell’iniziativa della deferita di pubblicazione della suddetta fotografia né in quanto ritratto nella fotografia stessa alcuna rilevanza disciplinare.

Anzitutto, come emerge dagli allegati alla memoria difensiva, la deferita è titolare di un profilo Instagram privato che limita la visibilità dei contenuti ai soli follower approvati. Pertanto allo stesso può accedere solo chi svolga una richiesta di accesso (follow) e che venga accettato. Ne consegue che i contenuti (post, storie, fotografie ecc) non sono visibili pubblicamente tramite ricerca o hashtag e che pertanto lo screenshot non può che essere stato realizzato da uno dei ristretti soggetti ammessi alla visione di detto profilo. La diffusione della fotografia a soggetti estranei ai follower è poi certamente avvenuta senza il preventivo consenso della deferita.

Inoltre tale pubblicazione è pacificamente avvenuta in data 30.12.2024, dopo due settimane dalla direzione della gara, alla cui data la deferita non conosceva il calciatori Tempesta e pertanto neppure si potrebbe ipotizzare una qualche lesione dell’immagine dell’arbitro sotto il profilo dell’imparzialità o della credibilità all’esercizio della sua funzione sul terreno di giuoco.

La mera conoscenza tra soggetti tesserati, anche in ruoli fra loro diversi, non è né può certo essere vietata, così come il loro incontro, a maggior ragione se casuale, come nel caso di specie, non trattandosi di un rapporto di frequentazione abituale e continuativa, astrattamente in grado, se conosciuto da altri, di far insorgere dubbi sull’indipendenza di giudizio dell’arbitro nel caso fosse chiamato a dirigere future gare cui partecipasse il calciatore citato o la sua squadra di appartenenza.

La fotografia pubblicata sul profilo citato, in assoluta buona fede, è poi del tutto irrilevante in sé limitandosi a riprendere i tre giovani soggetti quasi in primo piano in un atteggiamento tipico festoso, da serata danzante e post conviviale, senza pose sconvenienti, scorrette o volgari.

Pertanto le ovvie limitazioni normative alle condotte degli arbitri, a presidio specifico della peculiarità del loro ruolo, anche fuori dal contesto del terreno di giuoco, non ricorrono nel caso di specie. Nessun elemento induce a ritenere che la fotografia diffusa costituisca una violazione dei principi di terzietà, imparzialità o indipendenza di giudizio o sia contraria agli obblighi di comportarsi con trasparenza, correttezza e probità.

Del pari non è dato ravvedere nella citata fotografia una qualche lesione della dignità della funzione, della correttezza e della lealtà in grado di far venir meno o anche solo di ledere in modo apprezzabile la fiducia e l’affidamento nel futuro svolgimento dell’attività arbitrale in capo alla deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la sig.ra Diletta Ciommei.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 18 luglio 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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