F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN – SD del 18 Luglio 2025 (motivazioni) – Luigi Sessa, Michele Baldoni, Antonello Cincini, FCD Passignano – Reg. Prot. 244/TFN-SD

Decisione/0013/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0244/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30790/769pf2425/GC/GR/ff del 18 giugno 2025, depositato il 19 giugno 2025, nei confronti dei sigg.ri Luigi Sessa, Michele Baldoni, Antonello Cincini nonché della società FCD Passignano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 30790/769pf24-25/GC/GR/ff del 18 giugno 2025, depositato il 19 giugno 2025, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Luigi Sessa, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FCD Passignano;

- il sig. Michele Baldoni, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore tesserato per la società FCD Passignano;

- il sig. Antonello Cincini all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società FCD Passignano;

- la società FCD Passignano, per rispondere

- il sig. Luigi Sessa, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FCD Passignano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle NOIF e dall’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società FCD Passignano, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, consentito e comunque non impedito al sig. Michele Baldoni, tesserato quale dirigente accompagnatore della società FCD Passignano, di svolgere la funzione di allenatore effettivo della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico; ed altresì per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società FCD Passignano, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, consentito e comunque non impedito al sig. Antonello Cincini, tesserato quale allenatore effettivo, di omettere di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima Categoria della società FCD Passignano declinandone la titolarità in favore del sig. Michele Baldoni, tesserato in qualità di dirigente accompagnatore, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;

- il sig. Michele Baldoni, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società FCD Passignano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2024-2025, svolto la funzione di allenatore effettivo della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima Categoria della società FCD Passignano pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;

il sig. Antonello Cincini, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società FCD Passignano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2 delle NOIF e dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2024-2025 omesso di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima Categoria della società FCD Passignano declinandone la titolarità in favore del sig. Michele Baldoni, tesserato in qualità di dirigente accompagnatore, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico non essendo il predetto iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;

la società FCD Passignano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti tenuti dai sigg.ri Luigi Sessa, Presidente, Michele Baldoni, dirigente accompagnatore, e Antonello Cincini, tecnico, descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 26.02.25, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n 769 pf24-25 avente ad oggetto “Presunte irregolarità in ordine alla conduzione tecnica della società FCD Passignano”.

Il procedimento traeva origine dalla trasmissione, in data 31.1.25, alla Procura Federale, per quanto di competenza, di una segnalazione del Presidente AIAC – Gruppo Regionale Umbria – sig. Renato Frizza, relativa a presunte irregolarità nella conduzione tecnica della società FCD Passignano, militante nel campionato di Prima Categoria – Girone B.

Alla suddetta segnalazione erano   allegati degli estratti di un portale sportivo “Settecalcio”, alcune distinte di gara del campionato di categoria, nonché un video realizzato da RTN web Radio-Tv, contenente un’intervista rilasciata dal Presidente del Passignano,  sig. Sessa, dal  sig. Baldoni, formalmente Dirigente accompagnatore della squadra, e dal Capitano Marco Spaccini. Dalla suddetta documentazione, secondo quanto sostenuto dall’esponente, emergevano irregolarità nella conduzione tecnica della squadra del Passignano, apparentemente affidata al sig. Bandoni, all’uopo non abilitato, piuttosto che al formale allenatore sig. Cincini, regolarmente tesserato e abilitato, che avrebbe ricoperto il ruolo di “secondo”.

In sede di indagini, la Procura, oltre ad acquisire la segnalazione con i relativi allegati e la documentazione di rito, procedeva all’audizione dell’esponente sig. Frizza, e di diversi tesserati, ivi compresi gli odierni deferiti.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 9.5.25, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava la Comunicazione di Conclusione Indagini agli odierni deferiti.

Successivamente alla notifica di tale atto, nessuna delle parti avvisate faceva pervenire richieste e/o memorie e, pertanto, trascorsi i termini di rito, la Procura Federale, in data 18.6.25, procedeva a notificare l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 15.7.25, ritualmente notificata, nessuna delle parti deferite depositava memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 15.7.25, svoltasi in videoconferenza, partecipavano, per la Procura Federale, l’Avv. Debora Bandoni, nonché, in proprio, i soggetti deferiti sigg.ri Sessa, Baldoni e Cincini.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, la quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Luigi Sessa, mesi sei (6) di inibizione;

- per il Michele Baldoni, mesi sei (6) di inibizione;

- per il Antonello Cincini mesi sei (6) di squalifica;

- per la società FCD Passignano 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Prendeva quindi la parola il sig. Sessa, il quale, nel contestare l’incolpazione, precisava di essersi sempre attenuto alla normativa federale, avendo regolarmente tesserato un allenatore abilitato per ogni squadra del Passignano, ivi comprese le giovanili.

Interveniva il sig. Cincini, il quale chiariva di aver sempre svolto regolarmente tutti gli allenamenti e di essere stato sempre presente alle partite di campionato, durante le quali la squadra seguiva costantemente i suoi schemi di gioco. Riferiva inoltre di essersi avvalso dell’ausilio del sig. Baldoni solo perché ben noto a tutti i calciatori quale capitano storico del Passignano.

Prendeva infine la parola il sig. Baldoni, il quale precisava che, per motivi personali, successivamente al periodo “Covid”, aveva interrotto l’ attività sportiva e di essere poi  rientrato in società su richiesta del Mister Cincini, a mero titolo di amicizia, ma di non aver mai svolto il ruolo di allenatore.

La decisione

Il Tribunale, sentite le parti ed esaminata la documentazione versata in atti, ritiene provata la responsabilità degli odierni deferiti nei limiti appresso indicati.

Occorre preliminarmente osservare che, come sostenuto dalle parti deferite, la società FCD Passignano, militante nel campionato di Prima Categoria – Girone B –, nella stagione 2024/2025, aveva regolarmente tesserato in qualità di allenatore il sig. Antonello Cincini,  iscritto nei ruoli tecnici ed  in possesso dell’abilitazione Uefa B. Risulta altresì provato che il suddetto abbia regolarmente partecipato a tutte le gare di campionato, come si evince dalle relative distinte di gara, nonché abbia svolto i consueti allenamenti della squadra, come pacificamente riferito in sede di audizione da tutti i  tesserati.

Altrettanto pacifica ed incontestata è la circostanza che il sig. Baldoni, tesserato quale Dirigente accompagnatore e non iscritto al Settore Tecnico, abbia costantemente partecipato a tutti gli allenamenti della squadra e fosse puntualmente presente in panchina nelle partite di campionato, all’uopo autorizzato in qualità di Dirigente Accompagnatore. E’ emerso altresì che, durante le gare, non si sarebbe limitato a coadiuvare il Mister Cincini (attesa anche l’assenza di un Allenatore in seconda) o a svolgere i compiti precipui del suo ruolo, ma avrebbe sostituito l’allenatore, pressoché interamente, nel fornire indicazioni tecnico-tattiche ai giocatori in campo.

Gli stessi interessati non hanno invero smentito tale circostanza, sottolineando però un’attività meramente esecutiva del Baldoni, espressamente delegato dall’allenatore a restare in piedi nell’area tecnica  “per gestire tutte le indicazioni di gara con le varie sostituzioni dei calciatori, coordinando tutte le fasi tecniche di gioco” (audizione Cincini 20.3.25).

Anche i calciatori Spaccini e Ballerini, in sede di audizione, hanno confermato di ricevere le indicazioni tecniche in partita dal Baldoni, “mentre l’allenatore ..era seduto in panchina con sporadica indicazione alla sua squadra” (vd audizioni Spaccini e Ballerini del  14.3.25).

Va però precisato che tali circostanze non appaiono dirimenti ai fini che ci occupano, ben potendo un componente della panchina fornire indicazioni ai giocatori in campo, indipendentemente dal ruolo rivestito (le indicazioni possono provenire anche da un compagno, purché l’intervento venga effettuato da una persona alla volta), come accade costantemente anche nei campionati professionistici.

Occorre però rilevare che le evidenze istruttorie hanno disvelato in capo al Baldoni un ruolo ben diverso dal mero ausilio estemporaneo all’allenatore:    il calciatore Ballerini, nel rendere una dichiarazione in parte sovrapponibile a quella del capitano Spaccini,  ha però indicato nei sigg.ri  Baldoni e  Cincini “gli allenatori delle partite della stagione sportiva 2024/2025…gli stessi che effettuano gli allenamenti settimanali alla sua squadra presso il citato impianto sportivo a tutt’oggi”, ed ancora “ Baldoni Michele è l’allenatore della prima squadra anche se nelle distinte il suo ruolo è di Dirigente Accompagnatore della società Passignano FCD, mentre il Cincini Antonello il suo ruolo è di allenatore come descritto nelle distinte”.

Anche la produzione documentale allegata alla segnalazione del Presidente AIAC Umbria conferma che il sig. Baldoni rivestisse sostanzialmente  il ruolo di allenatore, seppur in compartecipazione con il tecnico formalmente tesserato.

Al di là della qualificazione assegnata al Baldoni dagli organi di stampa, di per sé non particolarmente significativa a fini probatori, a confermare l’ipotesi accusatoria soccorrono, non solo le precisazioni del calciatore Ballerini sopra riportate, ma, soprattutto, le stesse dichiarazioni rilasciate dal sig. Baldoni nel corso dell’intervista rilasciata alla web Radio-Tv RTN, nel corso della quale, interrogato sugli obiettivi stagionali della squadra,  riferiva circostanze del tutto incompatibili con il ruolo formalmente rivestito di Dirigente accompagnatore: “è una squadra che ho voluto io, cioè ho chiesto i giocatori che conoscevo, sono stato accontentato, quindi la responsabilità è tutta sulle mie spalle e in tutti i sensi”.

Tali esternazioni non possono neanche essere giustificate dalla riferita volontà del Cincini di non partecipare, per motivi personali, alle interviste post gara, perché non attengono a  circostanze generiche o eventualmente conferenti con il ruolo rivestito dall’intervistato,  bensì sottolineano che, a suo dire, la squadra sarebbe stata costruita secondo i suoi desiderata, con conseguente assunzione di responsabilità per i relativi risultati.

Non può inoltre non rilevarsi che anche il capitano Spaccini, nella medesima intervista, si riferisca al Baldoni qualificandolo “mister” (“come diceva anche il mister prima”).

La piattaforma probatoria ha pertanto confermato che il sig. Baldoni, non iscritto nei ruoli tecnici, abbia, nella stagione 2024-2025, svolto l’attività di allenatore della FCD Passignano.

Tale circostanza era ben nota al Presidente, sig. Sessa, non solo per la sua costante presenza alle gare di campionato e per aver autorizzato il Baldoni, secondo quanto riferito dai tesserati in audizione, a fornire le indicazioni tattiche ai calciatori durante le gare in luogo dell’allenatore Cincini, nonché a  sostituirlo nelle interviste post gara, ma anche per aver consentito di costruire la squadra secondo i desiderata del Dirigente, piuttosto che del formale allenatore, come emerso nel corso dell’intervista alla quale partecipava lo stesso Presidente Sessa.

Accertata la violazione ascritta nell’atto di deferimento, in punto sanzioni, il Collegio, alla luce di tutte le circostanze del fatto, ritiene di discostarsi dalle richieste formulate dalla Procura Federale.

Nel calcio dilettantistico, dove spesso le risorse sono limitate, l’allenatore, soprattutto laddove manchi un “secondo”, come nel caso di specie,  è chiamato a svolgere diverse funzioni, tecnico-tattiche, motivazionali, di gestione del gruppo e relazionali con dirigenti, tifosi ed organi di stampa.

In questi contesti, pertanto, non è infrequente che il tecnico possa avvalersi, nei limiti consentiti dalle norme federali, della collaborazione di altri dirigenti o dei calciatori più rappresentativi. Come emerso dall’attività istruttoria, il Baldoni è stato tesserato per circa 15 anni quale calciatore, nonché Capitano, della FCD Passignano e, come tale, noto a tutti i calciatori.

Sotto tale profilo, pur essendo comprensibile e lecito che il Baldoni sia stato richiamato dalla società per assumere un ruolo dirigenziale, così da consentire in primis all’allenatore di avvalersi nella gestione del gruppo squadra di un ex calciatore noto e rispettato da tutti, non altrettanto può dirsi dell’effettivo esercizio delle funzioni specifiche da allenatore da parte di soggetto non abilitato e non iscritto nei ruoli tecnici, che pertanto integra l’ipotesi violativa contestata.

Nella fattispecie in esame non possono però non rilevare, oltre al contesto nel quale si sono svolti i fatti, sia il regolare tesseramento di un tecnico abilitato per la conduzione della squadra, sia l’effettivo esercizio da parte di quest’ultimo, pur abdicando alcune funzioni sue proprie in favore del Dirigente Accompagnatore, di tutte le attività tipiche dell’allenatore.

Anche sotto tale profilo, in punto di dosimetria della sanzione, si ritiene che la condotta del Cincini, pur stigmatizzabile, sia connotata da minore gravità, avendo comunque svolto le precipue funzioni di allenatore della prima squadra.

Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, il Tribunale, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti nei limiti sopra chiariti, ritiene congruo irrogare le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Luigi Sessa, mesi 2 (due) di inibizione;

- al sig. Michele Baldoni, mesi 2 (due) di inibizione, a decorrere dall'inizio del prossimo campionato della prima squadra;

- al sig. Antonello Cincini, mesi 1 (uno) di squalifica, a decorrere dall'inizio del prossimo campionato della prima squadra; - alla società FCD Passignano, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 18 luglio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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