F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFN – SD del 22 Luglio 2025 (motivazioni) – Margherita Sangiuolo – Reg. Prot. 222/TFN-SD
Decisione/0014/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0222/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Monica Coscia – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore) Paolo
Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28914/665pf24-25/GC/SA/ep del 29 maggio 2025, depositato il 4 giugno 2025, nei confronti della sig.ra Margherita Sangiuolo, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con deferimento del 29 maggio 2025 proposto dal Procuratore Federale, iscritto al n. 665pf24-25, depositato il successivo 4 giugno 2025, la sig.ra Sangiuolo Margherita, all’epoca dei fatti, arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Benevento, è chiamata a rispondere della “violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A., anche in relazione l’art. 64 comma 1 lettera c) del Regolamento A.I.A., quale circostanza aggravante per l’esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, per aver tenuto un comportamento riprovevole nei confronti dell’associato AIA arbitro effettivo sig. Andrea Luongo consistito nell’avergli rivolto frasi razziste e xenofobe nel corso di un incontro casuale. In particolare la Sangiuolo mentre si trovava a bordo della sua autovettura, in risposta al saluto del Luongo, facendo riferimento al fatto che questi era stato adottato in tenera età da una famiglia beneventana, profferiva le seguenti frasi : “sei un orfano di merda, che cazzo sei venuto a fare dalla Russia”, dopodiché lo ingiuriava in dialetto beneventano dicendo “ricchione, pep e puorc (pene di maiale), tess sputà nfacc (ti dovrei sputare in faccia), omm e merd (uomo di merda), strunz (stronzo)”. A queste offese il Luongo replicava chiedendo alla Sangiuolo il motivo di tanto accanimento e la stessa rispondeva dicendo “non ti vergogni di quello che hai fatto’”. Invitata a scendere dalla vettura per meglio chiarire la questione, la Sangiuolo rispondeva dicendo “se scendo ti faccio il culo così (mimando con le mani un cerchio)” e che se fosse scesa lo avrebbe sputato in faccia”.
La fase istruttoria
La Procura avviava il presente procedimento sulla base di segnalazione inoltrata dal sig. Daniele Mazzulla, Presidente della sezione A.I.A. di Benevento, il 3 gennaio 2025, riguardante una email inviata in pari data allo stesso presidente dal proprio associato sig. Andrea Luongo, con la quale questi lamentava di essere stato destinatario di frasi discriminatorie ed offensive da parte della collega Margherita Sangiuolo nel corso di un incontro casuale avvenuto il 2 gennaio 2025.
La Procura premetteva che la Sangiuolo, precedentemente ai fatti oggetto di incolpazione, a seguito di procedimento nato da segnalazione contenente documentazione video attinente a gare non autorizzate inviata dall’arbitro effettivo della Sezione di Benevento Andrea Luongo al presidente di Sezione Daniele Mazzulla riguardante la suddetta, veniva deferita dinnanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in relazione al procedimento n. 140 bis pf 24-25.
Il procedimento veniva definito con accordo ex art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva sancito con decisione del Tribunale Federale Nazionale -Sezione disciplinare del 23.1.2025, con la sanzione di 4 mesi di sospensione.
La Procura affermava che tale accadimento generava motivi di risentimento nella Sangiuolo, con la conseguenza che questi assumeva comportamenti riprovevoli nei confronti dell’associato AIA sig. Andrea Luongo, che si concretizzavano nel rivolgere allo stesso frasi razziste e xenofobe nel corso del predetto incontro casuale avvenuto in data 2.1.2025.
In particolare, deduce la Procura, la Sangiuolo mentre si trovava a bordo della sua autovettura, in risposta al saluto del Luongo, facendo riferimento al fatto che questi era stato adottato in tenera età da una famiglia beneventana, proferiva le seguenti frasi : “sei un orfano di merda, che cazzo sei venuto a fare dalla Russia”, dopodiché lo ingiuriava in dialetto beneventano dicendo “ricchione, pep e puorc (pene di maiale), tess sputà nfacc (ti dovrei sputare in faccia), omm e merd (uomo di merda), strunz (stronzo)”. A queste offese il Luongo replicava chiedendo alla Sangiuolo il motivo di tanto accanimento e la stessa rispondeva dicendo “non ti vergogni di quello che hai fatto’”. Invitata a scendere dalla vettura per meglio chiarire la questione, la Sangiuolo rispondeva dicendo “se scendo ti faccio il culo così (mimando con le mani un cerchio)” e che se fosse scesa gli avrebbe sputato in faccia. Per la Procura appare indubbio che le dichiarazioni della persona offesa danno conto con chiarezza delle espressioni rivolte al suo indirizzo dalla sig.ra Sangiuolo, delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si è verificato, delineando un quadro preciso e circostanziato dell’accaduto.
I fatti sopra descritti, sempre secondo la Procura, troverebbero conferma nella dichiarazione resa dal sig. Mazzulla Daniele, Presidente della sezione A.I.A. di Benevento in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ove questi ha fornito una ricostruzione precisa e dettagliata dell’episodio riferendo quanto segue sul punto: “Si, ricordo che l’associato Andrea Luongo mi chiamava, non ricordo in che data, per avvisarmi che aveva incontrato la collega di Sezione Margherita Sangiuolo e che questa lo aveva pesantemente insultato, addebitandogli il fatto di averla video ripresa mentre arbitrava una o più gare non autorizzate e per questo era stata da me segnalata alla Procura Federale e successivamente sanzionata con quattro mesi di sospensione. Ricordo che Andrea Luongo, molto provato, mi riferiva che la Sangiuolo lo aveva offeso sul piano personale, ovvero gli diceva che era stato adottato e che veniva dalla Russia, nonché apostrofato con una serie di ingiurie”.
La Procura Federale disponeva vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo:
- la segnalazione, inviata alla Procura federale da Daniele Mazzulla, Presidente della Sezione AIA di Benevento, in data 3.1.2025 con la quale si trasmetteva, per quanto di competenza, una mail ricevuta dall’associato Andrea Lungo;
- il verbale di audizione dell’arbitro effettivo sig. Andrea Luongo del 12.2.2025;
- il verbale di audizione del Presidente Sezione AIA sig. Mazzulla Daniele del 21.2.2025;
- il verbale di audizione dell’arbitro effettivo sig.ra Sangiuolo Margherita del 24.2.2025;
- le registrazioni effettuate con smartphone dell’arbitro effettivo Sangiuolo Margherita nviate a mezzo mail al Collaboratore della Procura;
- la decisione TFN-sezione disciplinare del 23.1.2025, relativa al procedimento n. 140 bis pf 24-25.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 24 giugno 2025, che, su richiesta della deferita, veniva rinviata al 15 luglio 2025.
Il dibattimento
All’udienza del 15 luglio 2025 sono comparsi per la Procura Federale l’avv. Debora Bandoni, e per la deferita, presente anche personalmente, l’avv. Michele Ciruolo.
La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso con condanna della deferita alla sospensione di mesi 8 (otto).
L’avvocato della deferita contestava i comportamenti oggetto del deferimento e chiedeva il rigetto del medesimo.
La decisione
Il Tribunale ritiene che i fatti oggetto di contestazione risultano effettivamente provati.
Le espressioni discriminatorie ed offensive rivolte dalla deferita Sangiuolo al collega Luongo trovano, invero, adeguato riscontro probatorio nei seguenti fatti emersi in sede istruttoria, che, unitamente considerati, depongono per la fondatezza di quanto ascritto alla deferita, nonostante la stessa abbia contestato gli addebiti. Segnatamente:
- risulta provato che la Sangiuolo nutriva nei confronti del Luongo un forte risentimento personale perché in precedenza, a seguito di segnalazione basata sulle prove fornite dal collega Luongo, che aveva forniva del materiale video da cui risultava che la stessa aveva arbitrato gare non autorizzate dalla FIGC, era stato aperto a carico della Sangiuolo un procedimento disciplinare avanti a questo Tribunale (poi definito dalla stessa con accordo ex art. 127 del codice di giustizia sportiva, dichiarato efficace con decisione del Tribunale del 23.1.2025, che le applicava la sanzione di 4 mesi di sospensione).
Ciò trova evidenza anche nel fatto che la stessa deferita, come emerge dalla sua audizione avanti alla Procura e da una registrazione fornita dalla stessa di stralci della riunione della locale sezione arbitrale del 10.1.2025, più volte aveva avuto modo di rimproverare al collega di averla ripresa mentre svolgeva gare non autorizzate causando l’apertura del procedimento prima descritto, poi definito, come detto, con l’applicazione della sanzione della sospensione (vedi documenti 3° e 4° atti istruttori Procura).
- l’incontro casuale del 2.1.2025 tra la Sangiuolo ed il Luongo, il cui avvenimento emerge anche dalla registrazione di quanto affermato dalla stessa deferita nel corso della riunione della locale sezione arbitrale del 10.1.2025 (doc. 4d atti istruttori Procura), è stato ampiamente circostanziato dal Luongo nella mail inviata al Presidente il 3.1.2025, attraverso la circostanziata descrizione della data, del luogo, delle modalità, nonché delle frasi pronunciate, con dovizia di particolari che inducono il Tribunale, benché egli sia la persona offesa, a ritenere la veridicità di quanto da questi affermato in relazione alle espressioni offensive subite (“facendo seguito alla chiamata intercorsa tra di noi, tengo a segnalarti - in sede formale - quando mi è accaduto. Il giorno 2 dicembre 2025 [poi corretto in 2.1.2025 in sede di audizione, doc. 1] alle ore 13:00 circa, mi trovavo in via Grimoaldo Re 14, e camminavo per andare da solo e liberamente a casa mia. Improvvisamente vengo fermato da una voce proveniente da una autovettura Fiat Panda (vecchio modello) colore rosso. In questa autovettura c’era la nostra associata arbitro effettivo Margherita Sangiuolo che iniziava a insultarmi facendo riferimento a presunte segnalazioni da me effettuata con riguardo alla disputa di gare non autorizzate. Debbo precisare che il linguaggio era molto offensivo, a tal punto che si spingeva in frasi razziste e xenofobe che mi hanno procurato molto dolore. Mi diceva …. Sei un orfano di merda, che cazzo sei venuto a fare dalla Russia, ricchione, pep e puorc tess sputà nfacc, omm e merd, strunz ecc… Da parte mia veniva semplicemente fatto un augurio di un buon 2025 e chiedevo la motivazione per la quale venissero citate tutte queste offese. Visto e considerato che non smetteva di infierire contro il sottoscritto, mi accingevo ad entrare nel portone. Intanto Margherita Sangiuolo continuava a seguirmi con la sua macchina, e con il finestrino abbassato, continuando con le sue offese, specie quelle razziste e xenofobe sulle mie origini (di cui, in verità, non credo di dovermi vergognare come lei ipotizzava).
Il sottoscritto non proferiva risposta e rientrava nell’ abitazione”).
Ciò trova conferma anche nella rilevante circostanza, a comprova della veridicità di quanto esposto dal Luongo, che egli si premurava subito di informare dell’accaduto il Presidente della sezione arbitrale il 2.1.2025, e che quanto accaduto veniva formalizzato dal Luongo stesso, su invito del Presidente, immediatamente dopo con mail al predetto Presidente il 3.1.2025 (non potendosi smentire tale ricostruzione dal fatto che nella denuncia veniva indicata come data dell’incontro il 2 dicembre 2025, trattandosi di un mero errore materiale, come si evince dall’anno indicato, il 2025 iniziato da poco, oltreché dal fatto che la persona offesa porgeva alla deferita gli auguri di buon anno, e dunque l’incontro non poteva che essersi verificato quando notoriamente vengono fatti auguri di tale natura);
- a prova dell’accaduto, il Presidente della locale sezione arbitrale Mazzulla, in sede di audizione avanti alla Procura, ha confermato sia di essere stato contattato dal Luogo per riferirgli delle offese ricevute sia di averlo invitato a formalizzare l’accaduto, fornendo anche una ricostruzione precisa e dettagliata dell’episodio, nella quale peraltro ha pure evidenziato il fatto, che corrobora ulteriormente il quadro probatorio, che il Luongo, presumibilmente in ragione delle offese subite, appariva “molto provato”: “Si, ricordo che l’associato Andrea Luongo mi chiamava, non ricordo in che data, per avvisarmi che aveva incontrato la collega di Sezione Margherita Sangiuolo e che questa lo aveva pesantemente insultato, addebitandogli il fatto di averla video ripresa mentre arbitrava una o più gare non autorizzate e per questo era stata da me segnalata alla Procura Federale e successivamente sanzionata con quattro mesi di sospensione. Ricordo che Andrea Luongo, molto provato, mi riferiva che la Sangiuolo lo aveva offeso sul piano personale, ovvero gli diceva che era stato adottato e che veniva dalla Russia, nonché apostrofato con una serie di ingiurie” (doc. 2 atti istruttori Procura);
- a riprova, inoltre, dell’inattendibilità di quanto affermato dalla deferita occorre anche evidenziare che in sede di audizione la Sangiuolo, se per un verso esponeva e confermava di aver sempre incontrato Andrea Luongo, al quale ogni volta contestava il fatto che aveva prodotto foto e video su colleghi che avevano arbitrato gare amatoriali, in relazione all’incontro del 2.1.2025 dichiarava anche che spesso lo vedeva in giro zona stazione, senza però essersi “mai fermata a parlare con lui” (doc. 3a atti istruttori Procura), mentre dalla registrazione audio la stessa Sangiuolo, parlando con il presidente di sezione in relazione ai fatti in esame, affermava di averlo incontrato all’autolavaggio (doc. 4d atti istruttori Procura), ma che non ricordava di aver pronunciato nei suoi confronti parole offensive e discriminatorie; inoltre, in sede di audizione affermava, altresì, di non sapere che il Luongo proveniva dalla Russia, quando tale circostanza era invece un fatto notorio, come risulta dalla dichiarazione del presidente della locale sezione (doc 2 atti istruttori Procura: “fatto notorio in sezione, in quanto il Luongo non lo ha mai nascosto”).
Ciò detto quanto alla prova dell’accaduto, venendo al contenuto lesivo delle frasi pronunciate dalla Sangiuolo, il Tribunale ritiene che il loro carattere offensivo e discriminatorio sia del tutto evidente, consistendo nelle riportate espressioni palesemente ingiuriose e riprovevoli, ancor più laddove referite, con l’uso di parole del tutto ingiustificate e spiacevoli, alle origini di figlio adottato del Luongo; ne consegue che sussiste la responsabilità del deferito per la violazione a questi ascritta dell’art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A., che prevede il dovere dell’arbitro di comportarsi, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, secondo correttezza e probità.
Quanto alla sanzione, in considerazione della gravità delle affermazioni prima riportate, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni indicate nel dispositivo, precisando che non ritiene applicabile l’aggravante di cui all’art. 64, comma 1, lett. c), riferita all’”esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica”, tenuto conto che la violazione connessa alla base della richiesta della Procura di applicazione dell’aggravante è stata sanzionata all’esito di decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare resa il 23.1.2025, ovvero in data successiva alla violazione oggetto del presente procedimento disciplinare avvenuta il 2.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla sig.ra Margherita Sangiuolo la sanzione di mesi 8 (otto) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Carlo Sica
Depositato in data 22 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai