F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN – SD del 29 Luglio 2025 (motivazioni) – Claudio Zuanetti – Reg. Prot. 2/TFN-SD

Decisione/0018/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0002/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31817/745pf24-25/GC/PM/mg del 30 giugno 2025, depositato il 2 luglio 2025, nei confronti del sig. Claudio Zuanetti, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 31817/745pf24-25/GC/PM/mg del 30 giugno 2025 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Claudio Zuanetti, all’epoca dei fatti Arbitro Benemerito, nonché Organo Tecnico CAN 5, appartenente alla Sezione A.I.A. di Treviso per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e lett. b) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere all’interno degli spogliatoi, allorquando effettuava la relazione in ordine alla visionatura dell’operato dell’A.E. Andrea Cultrera nel corso dell’incontro Pero – Jasnagora, disputato a Pero (MI), in data 19.1.2025 e valevole per il campionato nazionale C5, serie A2 femminile, girone A, ha proferito per tre volte al Direttore di gara la seguente frase irriguardosa: “che fai, mi pigli per il culo?”, ponendo così in essere comportamenti non consoni e adeguati ai doveri degli Arbitri.

La fase istruttoria

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione del 24.01.2025 inviata dal sig. Cultrera Antonio, AE della Sezione AIA di Collegno (TO), relativa ai fatti accaduti in occasione della visionatura effettuata dall’OT Claudio Zuanetti CAN5  al termine dell’incontro Pero – Jasnagora, disputato in data 19.1.2025 e valevole per il campionato nazionale C5, serie A2 femminile, girone A.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando al sig.Claudio Zuanetti, all’epoca dei fatti Arbitro Benemerito, nonché Organo Tecnico CAN 5, appartenente alla Sezione A.I.A. di Treviso, la violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e lett. b) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere all’interno degli spogliatoi, allorquando effettuava la relazione in ordine alla visionatura dell’operato dell’A.E. Andrea Cultrera nel corso dell’incontro Pero – Jasnagora, disputato a Pero (MI), in data 19.1.2025 e valevole per il campionato nazionale C5, serie A2 femminile, girone A, proferito per tre volte al Direttore di gara la seguente frase irriguardosa: “che fai, mi pigli per il culo?”, ponendo così in essere comportamenti non consoni e adeguati ai doveri degli Arbitri.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Zuanetti assistito e difeso dall’Avv. Chiara Martin, contestava l’accusa sollevata, rappresentando – in merito alla valutazione della decisione arbitrale assunta in ordine all’intervento effettuato, al minuto 13 del 2° tempo, dal portiere della squadra Pero nei confronti di un’attaccante avversaria -  di aver spiegato al Direttore di Gara in tono tranquillo, che la decisione, dal punto di vista tecnico, era errata, in quanto si trattava di una D.O.G.S.O da punire con ammonizione e che solo a seguito dell’insistenza del Direttore di Gara sulla qualificazione di fallo grave di gioco correttamente punito con l’espulsione, l’A.B. Zuanetti ha effettivamente detto – una sola volta - “Che fai, mi pigli per il culo?” e che tale espressione, pur essendo colorita e popolare, andava rivalutata nel contesto di un colloquio tra colleghi arbitri a spogliatoio chiuso. La Procura, tuttavia, ritenendo sussistente la violazione contestata, ha notificato il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza e precisamente in data 21.07.2025, il sig. Zuanetti assistito e difeso dall’Avv. Chiara Martin, ha depositato rituale memoria difensiva in cui, reiterando le argomentazioni già dedotte nella precedente memoria ex art. 123 C.G.S., ha insistito in ordine all’irrilevanza disciplinare del comportamento contestato all’A.B. Claudio Zuanetti.

Il dibattimento

All’udienza del 24.07.2025 è comparso l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, illustrandone i contenuti e le evidenze probatorie, chiedendo l’irrogazione nei confronti del sig. Zuanetti della sanzione di giorni 30 (trenta) di sospensione.

E’ comparso altresì personalmente il sig. Claudio Zuanetti con l’assistenza dell’Avv. Chiara Martin la quale, in replica alle richieste della Procura Federale, ha richiamato le tesi difensive argomentate in memoria ed ha insistito per il proscioglimento del proprio assistito.

La decisione

Dal compendio probatorio acquisito è emerso che il sig. Claudio Zuanetti, Organo Tecnico appartenente alla Sezione AIA di Treviso, al termine dell’incontro Pero – Jasnagora, disputato a Pero (MI), in data 19.1.2025 e valevole per il campionato nazionale C5 serie A2 femminile girone A, una volta entrato nello spogliatoio, ha mostrato all’Arbitro Effettivo sig. Andrea Cultrera gli errori commessi durante l’arbitraggio della gara soffermandosi in particolare sull’errata qualificazione del fallo di gioco e conseguente punizione comminata alla calciatrice all’atto dell’assegnazione del calcio di rigore.

A fronte delle spiegazioni fornite dall’Arbitro Cultrera, il sig. Zuanetti assumendo un tono alterato e infastidito ha pronunciato nei confronti del sig. Cultrera la seguente frase: “che fai mi pigli per il culo?”.

Tale frase è stata confermata dal sig. Zuanetti il quale ha, tuttavia, precisato di averla pronunciata una sola volta (e non tre volte) senza un intento offensivo nei confronti dell’Arbitro sig. Cultrera.

Dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento non emerge un adeguato riscontro probatorio sull’uso reiterato (in numero di tre volte) di tale espressione poiché sia l’arbitro cronometrista sig.ra Valentina Ferraro che l’Arbitro Salvatore Ciriolo, pur avendo confermato che il sig. Zuanetti ha pronunciato tale frase, non hanno dato contezza dell’utilizzo reiterato dalla stessa. L’Arbitro Salvatore Ciriolo, infatti, ha affermato che lo scambio di opinioni sull’episodio tra il sig. Zuanetti e il sig. Cultrera è avvenuto tre volte, non specificando se l’espressione in contestazione sia stata proferita ripetutamente.

Tanto rilevato, questo Collegio ritiene in ogni caso che l’uso di tale espressione, anche se pronunciata una sola volta, unitamente al tono assunto, concretizzino una violazione dell’art. 42 del Regolamento AIA che, ai commi da 1 a 3, impone agli arbitri di “comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità” (comma 1)  “rispettare il codice etico e di comportamento” (comma 3 lett. a) e “mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti” (comma 3 lett. b). In base a tali disposizioni, gli arbitri sono destinatari - come e più degli altri soggetti facenti parti dell’ordinamento sportivo - dell'obbligo del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, che esigono correttezza, rettitudine e probità di ogni propria condotta. Doveri, questi, cristallizzati anche nel codice etico AIA che impone (art. 6) agli Associati l’obbligo di mantenere tra loro rapporti verbali secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti precisando in particolare che “le critiche, i modi e i toni devono rientrare sempre nell’alveo regolamentare”, aggiungendo altresì che: “tra gli appartenenti all’AIA ci deve sempre essere solidarietà, tutti devono essere accumunati da un sentimento di mutua considerazione e rispetto reciproco, evitando di creare attriti, calunnie e conflitti d’interesse. Non devono essere mai usate espressioni, offensive e ingiuriose, nei confronti degli altri”

Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che il comportamento assunto dal sig. Zuanetti nei confronti dell’arbitro effettivo sig. Cultrera  non sia stato consono e rispettoso dei suddetti doveri, in ragione sia del tono alterato e infastidito assunto (confermato dalla testimonianza dell’Arbitro Ciriolo), che dell’espressione utilizzata - almeno una volta - “che fai mi pigli per il culo?”, la quale, al di là della percezione soggettiva che possa averne il destinatario, costituisce oggettivamente un’espressione volgare non compatibile con la condotta imposta agli Arbitri.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale, tuttavia, ritiene equo applicare una sanzione in misura ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura, tenuto conto della irreprensibile condotta finora tenuta dall’associato, nell’ambito delle attività svolte. Pertanto, il Collegio ritiene congruo irrogare la sanzione della censura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Claudio Zuanetti la sanzione della censura.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                            Amedeo Citarella

 

Depositato in data 29 luglio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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