F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN – SD del 29 Luglio 2025 (motivazioni) – Antonino Loscri, Alessio Bizzaglia e ASD Fortitudo Pomezia 1957 – Reg. Prot. 254/TFN-SD
Decisione/0019/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0254/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31527/923pf2425/GC/SA/fm del 25 giugno 2025, depositato il 30 giugno 2025, nei confronti dei sigg.ri Antonino Loscri, Alessio Bizzaglia, nonché nei confronti della società ASD Fortitudo Pomezia 1957, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 25 giugno 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Loscri Antonino, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD Fortitudo Pomezia 1957, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito al sig. Bizzaglia Alessio (sponsor della società ASD Fortitudo Pomezia 1957) di fare ingresso all’interno del terreno di giuoco in occasione della gara valevole per il campionato di serie A Calcio a 5 Fortitudo Pomezia 1957 - Ecocity Genzano dell’11.2.2025, nonostante lo stesso fosse inibito per anni tre con decisione del Tribunale Federale Nazionale n.208 del 15.6.2023 depositata in data 23.6.2023 e confermata dalla Corte Federale di Appello con decisione n. 14 del 28.7.2023; nonché per aver consentito e comunque non impedito al sig. Bizzaglia Alessio di assistere dagli spalti dell’impianto di gioco alla gara valevole per il campionato di serie A Calcio a 5 Fortitudo Pomezia 1957 – Sandro Abate del 14.2.2025, (gara disputata a porte chiuse in virtù del C.U. n. 616 del 13.2.2025 della Divisione Calcio a 5), nonostante lo stesso non fosse stato autorizzato dalla Divisione Calcio a 5 in quanto non tesserato;
- il sig. Bizzaglia Alessio, all’epoca dei fatti, sponsor della società ASD Fortitudo Pomezia 1957, (attualmente tesserato con la predetta società dal 20.2.2025 in qualità di calciatore), ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse di tale società, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in occasione della gara valevole per il campionato di serie A Calcio a 5 Fortitudo Pomezia 1957 – Ecocity Genzano dell’11.2.2025, fatto ingresso all’interno del terreno di giuoco nonostante fosse inibito per anni tre con decisione del Tribunale Federale Nazionale n.208 del 15.6.2023 depositata in data 23.6.2023 e confermata dalla Corte Federale di Appello con decisione n.14 del 28.7.2023; nonché per aver assistito dagli spalti dell’impianto di giuoco in occasione della gara valevole per il campionato di serie A Calcio a 5 Fortitudo Pomezia 1957 - Sandro Abate del 14.2.2025 (gara disputata a porte chiuse come disposto con C.U. n.616 del 13.2.2025 della Divisione Calcio a 5), nonostante non fosse stato autorizzato dalla Divisione Calcio a 5, in quanto non tesserato;
- la società ASD Fortitudo Pomezia 1957 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonino Loscri e Alessio Bizzaglia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine all'indebita presenza del sig. Alessio Bizzaglia alla gara Fortitudo PomeziaEcocity Genzano dell'11 febbraio 2025 e alla gara Fortitudo Pomezia - Sandro Abate del 14 febbraio 2025 in pendenza di inibizione come da decisione n.208/TFNSD-2022-2023”, veniva avviata a seguito di segnalazione della segreteria generale della FIGC-LND Divisione Calcio a 5 del 27.2.2025 con allegata nota della società Ecocity Genzano e successiva integrazione della segnalazione della società Ecocity Genzano dell’11.3.2025, con allegato video raffigurante l’ingresso sul terreno di giuoco del sig. Alessio Bizzaglia in occasione della gara Fortitudo Pomezia –Ecocity Genzano dell’11.2.2025, nonché la presenza sugli spalti dello stesso soggetto in occasione della gara (da disputarsi a porte chiuse) Fortitudo Pomezia– Sandro Abate del 14.2.2025.
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti i seguenti documenti:
- segnalazione della segreteria generale della FIGC-LND Divisione Calcio a 5 del 27.2.2025 con allegata nota della società Ecocity Genzano;
- integrazione segnalazione della società Ecocity Genzano dell’11.3.2025 con allegato video raffigurante l’ingresso sul terreno di giuoco del sig. Alessio Bizzaglia in occasione della gara Fortitudo Pomezia –Ecocity Genzano dell’11.2.2025, nonché la presenza sugli spalti dello stesso soggetto in occasione della gara (da disputarsi a porte chiuse) Fortitudo Pomezia – Sandro Abate del 14.2.2025;
- C.U. FIGC LND DIV. C5 n. 616 del 13.2.2025;
- fogli di censimento ASD Fortitudo Pomezia s.s. 24-25;
- scheda posizione tesseramento del sig. Alessio BIZZAGLIA;
- Referto arbitrale relativo alla gara del 14.02.2025 Fortitudo Pomezia – Sandro Abate;
- Lista persone autorizzate gara Fortitudo Pomezia – Sandro Abate con riscontro della Divisione Calcio a 5;
- Referti Commissari di Campo gara Fortitudo Pomezia – Sandro Abate del 14.2.2025;
- Verbale di audizione sig. Antonino LOSCRI - presidente della società ASD Fortitudo Pomezia 1957;
- Verbale di audizione sig. Alessio BIZZAGLIA – sponsor nonché patron della società ASD Fortitudo Pomezia 1957;
- Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare n. 208 del 15.6.2023 confermata con Decisione della Corte Federale d’Appello n. 14 del 28.7.2023;
- Stralcio del C.U. N. 1 s.s. 2024/2025 del 01.07.2024 e circolare n.3 della Divisione Calcio a 5 s.s.24-25; - C.U. N° 656 del 19.02.2025 della Divisione Calcio a 5.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava la Comunicazione di Conclusione Indagini agli odierni deferiti. Nessuna delle parti faceva pervenire memorie e, pertanto, la Procura Federale procedeva a notificare l’atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 24 luglio 2025. Nessuna delle parti depositava memorie.
Il dibattimento
All’udienza del 24 luglio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi al sig. Antonino Loscri la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, al sig. Alessio Bizzaglia la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione ed alla società ASD Fortitudo Pomezia 1957 la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Dall’esame degli atti istruttori, questo Tribunale ritiene pienamente accertata la responsabilità disciplinare degli odierni deferiti per i fatti contestati.
Il procedimento trae origine da due segnalazioni: la prima, trasmessa alla Procura Federale in data 27 febbraio 2025 dalla Divisione Calcio a 5; la seconda, trasmessa l’11 marzo 2025 dalla società ASD Ecocity Futsal Genzano. Con le suddette segnalazioni si evidenziava l’indebita presenza del sig. Alessio Bizzaglia, inibito per anni tre, dapprima all’interno del terreno di giuoco durante una interruzione (per incidenti determinati da un tifoso locale che colpiva con un pugno un calciatore della squadra ospite) in occasione della gara Fortitudo Pomezia 1957 – Ecocity Futsal Genzano dell’11 febbraio 2025, e successivamente sugli spalti dell’impianto sportivo, durante la gara Fortitudo Pomezia 1957 – Sandro Abate del 14 febbraio 2025, disputata a porte chiuse per disposizione del Giudice Sportivo a causa degli incidenti relativi alla gara interna del 11.2.2025 sopra indicata (C.U. n. 616 del 13.2.2025).
Dalla documentazione agli atti – in particolare dal materiale audiovisivo acquisito e dai referti ufficiali – emerge con certezza che il sig. Bizzaglia, pur colpito da provvedimento di inibizione con decisione del Tribunale Federale Nazionale n.208 del 15.6.2023, confermata dalla Corte Federale di Appello con decisione n.14 del 28.7.2023, ha violato il divieto impostogli, accedendo al terreno di giuoco. Risulta altresì dimostrato che egli ha assistito alla successiva gara a porte chiuse del 14 febbraio 2025, in assenza di autorizzazione e in quanto non tesserato al momento dei fatti.
Nel corso dell’audizione innanzi alla Procura Federale, lo stesso sig. Alessio Bizzaglia ha ammesso di essere entrato sul campo di gioco durante l’interruzione della gara dell’11 febbraio 2025 e di aver assistito alla partita del 14 febbraio 2025.
Risulta, inoltre, che il sig. Antonino Loscri, in qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Fortitudo Pomezia 1957, ha consentito o comunque non ha impedito tali condotte, in violazione dell’art. 4, comma 1, CGS.
Tali condotte determinano la responsabilità diretta e oggettiva della società ASD Fortitudo Pomezia 1957, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS. Come più volte affermato dalla giurisprudenza federale, la responsabilità della società sportiva discende dal principio di immedesimazione organica e si fonda sulla necessità di prevenzione e controllo da parte del sodalizio nei confronti dei propri rappresentanti e soggetti ad essa funzionalmente collegati.
Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. CFA sez. I, n. 52-2022/2023).
È, infatti, pacifico che la Società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023), ed opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto (CFA, SS.UU. Decisione/0072/CFA-2024-2025).
Alla luce di quanto sopra, le sanzioni richieste dalla Procura Federale risultano roporzionate alla gravità dei fatti e devono essere integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Antonino Loscri, mesi 6 (sei) di inibizione;
- al sig. Alessio Bizzaglia, anni 1 (uno) di inibizione;
- alla società ASD Fortitudo Pomezia 1957, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Amedeo Citarella
Depositato in data 29 luglio 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai