F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFN – SD del 4 Luglio 2025 (motivazioni) – Antonio Cuoco ed altri – Reg. Prot. 236/TFN-SD

Decisione/0001/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0236/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

Composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)

Valentina Ramella - Vice Presidente

Giammaria Camici - Componente

Gaia Golia - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30363/741pf2425/GC/PM/ep del 13 giugno 2025, depositato il 17 giugno 2025, nei confronti dei sigg. Antonio Cuoco, Nicola Principe, Giovanni Bilotti, Giuseppe Pellegrino, Attilio De Rosa nonché delle società ASD Ogliarese e ASD Giffoni Salvatore Anselmo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 30363/741pf24-25/GC/PM/ep del 13 giugno 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il sig. Antonio Cuoco, all'epoca dei fatti, Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della A.S.D. Ogliarese; 2) il sig. Nicola Principe, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la A.S.D. Ogliarese; 3) il sig. Giovanni Bilotti, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo; 4) il sig. Giuseppe Pellegrino, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo; 5) il sig. Attilio De Rosa, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo e tecnico iscritto ai ruoli del Settore Tecnico; 6) la società A.S.D. Ogliarese e 7) la società A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo, per rispondere:

- il sig. Antonio Cuoco, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale e dal C.U. n. 1 del 18 luglio 2024 della Delegazione Provinciale di Salerno, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri A.V., R.R. e M.A. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione sotto falso nome nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ogliarese nella gara Ogliarese – Giffoni S. Anselmo del 15 dicembre 2024, valevole per il campionato Under 15 provinciali, nonostante avessero un'età maggiore di 15 anni, nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in mancanza della certificazione attestante la relativa idoneità;

- il sig. Nicola Principe, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 61, comma 1, delle NOIF, nonché del C.U. n. 1 del 18 luglio 2024 della Delegazione Provinciale di Salerno, per avere lo stesso compilato e sottoscritto la distinta di gara della società A.S.D. Ogliarese consegnata all’arbitro in occasione dell'incontro Ogliarese – Giffoni S. Anselmo del 15 dicembre 2024, valevole per il campionato Under 15 provinciali, nella quale erano riportati i nominativi dei sigg.ri F.V., A.D. e F.D., attestando così in maniera non veridica la partecipazione di questi ultimi alla predetta gara e facendovi partecipare, al loro posto e sotto falso nome utilizzando i tesserini di questi ultimi per il riconoscimento da parte del direttore di gara, i calciatori di età maggiore di 15 anni, non tesserati, sigg.ri A.V., R.R. e M.A.;

- il sig. Giovanni Bilotti:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere affidato al sig. Giuseppe Pellegrino, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore delle squadre della A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo, in assenza di regolare tesseramento per tale società;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle NOIF e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 provinciali della Delegazione Provinciale di Siracusa ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dell’art. 39, lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 provinciali della Delegazione Provinciale di Siracusa, al sig. Attilio De Rosa, privo del tesseramento in qualità di allenatore, sebbene fosse tesserato per la A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo in qualità di dirigente ed iscritto all’Albo del Settore tecnico con la relativa licenza scaduta a far data dal 31 dicembre 2021, in ragione del mancato pagamento delle quote annuali e della mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori indetti ed organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

- il sig. Giuseppe Pellegrino, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto, nel corso della stagione sportiva 20242025, il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore delle squadre della A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo, in assenza di regolare tesseramento per tale società;

- il sig. Attilio De Rosa, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, 38 comma 1 delle NOIF e dagli artt.18, commi 2 e 5, 33 comma 1, e 39, comma 1, lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, la funzione di Allenatore della squadra della società A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo, iscritta al campionato Under 15 provinciali della Delegazione Provinciale di Siracusa, privo del tesseramento in qualità di allenatore, sebbene fosse tesserato per la A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo in qualità di dirigente ed iscritto all’Albo del Settore tecnico con la relativa licenza scaduta a far data dal 31 dicembre 2021, in ragione del mancato pagamento delle quote annuali e della mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori indetti ed organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

- la società A.S.D. Ogliarese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Antonio Cuoco e dal sig. Nicola Principe, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- la società A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dai signori Giovanni Bilotti, Giuseppe Pellegrino e Attilio De Rosa, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente della società ASD Giffoni ‘Salvatore Anselmo’ avente ad oggetto delle presunte irregolarità nell'arbitraggio della gara Ogliarese – Giffoni del 15 dicembre 2024”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19 febbraio 2025 al n. 741pf24-25.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti: 1) segnalazione del Comitato Regionale Campania del 23 gennaio 2025 con allegati: segnalazione dell'A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo al Presidente del C.R. Campania; reclamo della A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo al Giudice Sportivo del 18 dicembre 2024; verbale di Pronto Soccorso e fotografia del sig. V.B., calciatore tesserato per la A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo, del 17 dicembre 2024; dichiarazione del sig. Giuseppe Pellegrino, dirigente accompagnatore della A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo; 2) referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro Ogliarese – Giffoni S. Anselmo del 15 dicembre 2024, valevole per il campionato Under 15 provinciali; 3) foglio di censimento della A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo per la stagione sportiva 2024 2025; 4) foglio di censimento della A.S.D. Ogliarese per la stagione sportiva 2024-2025; 5) elenco calciatori tesserati per la A.S.D. Ogliarese per la stagione sportiva 2024-2025; 6) elenco calciatori tesserati per la A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo per la stagione sportiva 2024-2025; 7) Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno n. 01/GST del 22 gennaio 2025; 8) storico di tesseramento in qualità di allenatore del sig. Attilio De Rosa.

Sono stati altresì sentiti, su invito della Procura Federale, con acquisizione dei relativi verbali, i signori: Giovanni Bilotti; Giuseppe Pellegrino; Attilio De Rosa; Antonio Cuoco, Nicola Principe e V.P., arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Salerno.

All’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini nessuno degli incolpati ha chiesto di essere sentito, né inviato memorie difensive.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 3 luglio 2025, nessuno dei deferiti ha svolto attività difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 3.7.2025, svoltasi in modalità video conferenza, l’avv. Debora Bandoni, per la Procura Federale, riportatasi agli atti del deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Antonio Cuoco, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Nicola Principe mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Giovanni Bilotti, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Giuseppe Pellegrino, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Attilio De Rosa, mesi 4 (sei) di squalifica;

- per la società A.S.D. Ogliarese 500,00 (cinquecento/00) di ammenda; per la società A.S.D. Giffoni Salvatore Anselmo 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per i deferiti.

All’esito del dibattimento, il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

- Le risultanze istruttorie hanno dato puntuale conferma dell’impianto accusatorio.

Come evidenziato dai capi di incolpazione, le violazioni riguardano la partecipazione di tre calciatori non tesserati, over 15 anni, utilizzati sotto mentite spoglie nelle file della ASD Ogliarese nel corso della gara con la Giffoni S. Anselmo del 15 dicembre 2024, valevole per il campionato Under 15 provinciali, nonché, quanto all’ASD  Giffoni S. Anselmo e, per essa, al suo Presidente munito di poteri di firma, sig. Giovanni Bilotti, l’avere affidato al sig. Giuseppe Pellegrino, in assenza di tesseramento, il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore della squadra; il mancato tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, cui affidare la squadra partecipante al campionato Under 15, e l’avere affidato tale ruolo al sig. Attilio De Rosa, iscritto all’Albo del Settore Tecnico con la relativa licenza scaduta a far data dal 31 dicembre 2021, in ragione del mancato pagamento delle quote annuali e della mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori indetti ed organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. - Quanto ai fatti ascritti inerenti all’ASD Ogliarese, specifica rilevanza assume la dichiarazione confessoria ed autoaccusatoria del sig. Principe Nicola: “Si, purtroppo ho dovuto inserire mio malgrado, e me ne pento amaramente, e mi assumo tutte le responsabilità, alcuni ragazzi di età superiore agli anni 15, e se non ricordo male erano del 2009. Ho fatto indossare loro rispettivamente la maglia nr. 2, la maglia nr. 3 e la maglia nr. 4, e sono scesi in campo nei primi undici calciatori che hanno preso parte alla gara. [… sono stati chiamati direttamente da me 1 ora prima della partita […] non sono tesserati cona la società ASD Ogliarese […]. Prima della gara, ho stilato la distinta di gioco, ed ho inserito, sotto falso nome i ragazzi maggiore dell’età di anni 15, assegnando loro numeri di maglia e documenti appartenenti ai nostri tesserati calciatori […]. Nel corso del riconoscimento effettuato dal DdG, abbiamo cercato di non farli vedere bene in viso.”

Trattasi, all’evidenza, di chiara violazione dell’art. 4, co. 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 61, co. 1 delle NOIF (Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.) e del C.U.  n. 1 del 18 luglio 2024 della D.P. di Salerno che, per la stagione sportiva 2024-2025, ha previsto la partecipazione ai campionati Under 15 ai tesserati nati negli anni 2010 e 2011.

Delle anzidette violazioni, qui accertatane le responsabilità con ragionevole certezza, il sig. Principe Nicola risponde in proprio. - Accertato che Principe Nicola ha effettivamente violato la normativa nei termini di cui sopra, mette conto valutare l’operato del Presidente della ASD Ogliarese.

Questi ha riferito di avere appreso solo in un secondo momento dell’operato del proprio dirigente, ma non per questo ne è meno responsabile, avendo in occasione della gara “… solo accompagnato i ragazzi e poi (sono) andato via, lasciando l’incarico, al fine di sostituirmi e rappresentare la società, ad un mio tesserato con funzioni di dirigente accompagnatore Principe Nicola.” A tutto voler concedere, l’intervenuta delega non costituisce alcuna esimente.

Ciò che qui rileva, d’altro canto, non è solo l’avere consentito o non impedito la partecipazione di tre giovani con falsa identità alla gara in oggetto.

Rileva anche, infatti, che tanto sia avvenuto in assenza di tesseramento, non “ conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe” (art. 32, co. 2, CGS) e, dunque, contravvenendo alla previsione dell’art. 39, co. 1, NOIF ( I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine), senza la previa sottoposizione a visita medica (Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva. - art. 43, co. 1, NOIF), evidenza da cui consegue la responsabilità a carico delle società per il caso di utilizzo in assenza “di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva” (art. 43, co. 6, NOIF).

Ed invero, “Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia”, sono tenute ad avvalersi “di calciatori tesserati dalla FIGC” (art. 7, co. 1 dello Statuto federale) e a consentirne la partecipazione alle gare nel rispetto dei regolamenti delle Leghe di appartenenza, nel caso in scrutinio rinveniente dal C.U.  n. 1 del 18 luglio 2024 della D.P. di Salerno che, per la stagione sportiva 2024-2025, ha previsto la partecipazione ai campionati Under 15 ai tesserati nati negli anni 2010 e 2011.

Anche in questo caso, dunque, la responsabilità della ASD Ogliarese e, per essa, del suo Presidente munito dei poteri di legale rappresentanza, Antonio Cuoco, risulta accertata con ragionevole certezza.

- Anche quanto al sig. Giovanni Bilotti, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della ASD Giffoni Salvatore Anselmo, al sig. Pellegrino Giuseppe e al sig. Attilio De Rosa, può dichiararsene con ragionevole certezza la responsabilità per i fatti loro ascritti. - Ed invero, l’art. 37, co. 1, NOIF impone che i soggetti cui affidare compiti di dirigenza siano regolarmente tesserati ( Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.)

Nella vicenda in esame, invece, dalle stesse dichiarazioni rese dai signori Bilotti e Pellegrino risulta che il primo abbia affidato al secondo, che a tanto ha adempiuto, i compiti di dirigente accompagnatore delle squadre del sodalizio.

Vi è pero, che tanto sia avvenuto in assenza di tesseramento, dal momento che il nominato del sig. Pellegrino Giuseppe non è ricompreso tra i soggetti censiti per la società (v. Censimento ASD Giffoni Salvatore Anselmo in atti), circostanza da cui consegue la responsabilità di entrambi i soggetti.

- A identica affermazione di responsabilità si perviene quanto al violato obbligo di affidare l’incarico di allenatore ad un soggetto a tanto abilitato e alla violazione della limitazione dello svolgimento di tale incarico solo da parte di soggetti a tanto abilitati. Nella vicenda in esame, la ASD Giffoni e, per essa, il suo Presidente dotato di poteri di rappresentanza, Bilotti Giovanni, da un lato ha omesso di avvalersi di un tecnico iscritto “negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico” (art. 23, NOIF) e abilitato dal Settore Tecnico (art. 39, lett. Fd, Reg. S.T.), dall’altro, ha affidato tale incarico ad Attilio De Rosa in assenza di tesseramento.

Il De Rosa a sua volta, tesserato per la stagione sportiva 2024-2025 in qualità di dirigente e privo del tesseramento in qualità di allenatore, iscritto all’Albo del Settore Tecnico con licenza scaduta dal dicembre 2021 per il mancato pagamento delle quote annuali e per la mancata frequenza ai corsi di aggiornamento obbligatori indetti e organizzati dal S.T. della FIGC, ha svolto il ruolo di allenatore in aperta violazione dell’art. 23, co. 2, CGS (I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.), avendo a sua volta omesso di chiedere il tesseramento (art. 38, co. 1, NOIF), per quanto non tesserabile, perchè non inserito nel ruolo degli “Attivi” (tecnici tesserabili per la stagione in corso in regola con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico – art. 18, co. 2, Reg. S.T.) e, in quanto iscritto nel ruolo degli “Inattivi”, in assenza di richiesta di reintegrazione in quello degli “Attivi” nel rispetto degli adempimenti normativamente richiesti (co. 5, art. cit.) e, quindi, anch’egli i in violazione dell’art. 39, co,. 1, lett. Fd del Reg. S.T. alla cui stregua, per l’appunto, “La conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.”

- Delle violazioni ascritte alle persone fisiche rispondono a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex 6, co. 1 e 2, CGS anche le società di cui detti soggetti sono Presidenti dotati di poteri di legale rappresentanza, ovvero presso cui sono tesserate ovvero, ancora, al cui interno e nel cui interesse svolgono attività rilevante ai sensi dell’art. 2, co. 2, CGS.

La ASD Ogliarese, pertanto, risponde a titolo di responsabilità diretta per i fatti ascritti al sig. Antonio Cuoco e, a titolo di responsabilità oggettiva, per quelli ascritti al tesserato Principe Nicola.

Per le medesime ragioni, la ASD Giffoni S.A. risponde a titolo di responsabilità diretta per i fatti ascritti al sig. Bilotti Giovanni e, a titolo di responsabilità oggettiva, per quelli ascritti al tesserato Attilio De Rosa e a Pellegrino Giuseppe, soggetto non tesserato, che ha svolto attività rilevante ex art. 2, co. 2, CGS.

- In punto sanzioni, premessa la necessità che esse siano proporzionate ed adeguate al disvalore della condotta contestata, onde possano adempiere alla funzione afflittiva (art. 44, CGS) e deterrente cui sono deputate (CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. I, n.7/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021), il Collegio, in adesione alle richieste del rappresentante della Procura federale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Antonio Cuoco, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Nicola Principe, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Giovanni Bilotti, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Giuseppe Pellegrino, mesi 3 (tre) di inibizione;

- al sig. Attilio De Rosa, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- alla società ASD Ogliarese, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;

- alla società ASD Giffoni Salvatore Anselmo, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 4 luglio 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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