F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN – SD del 30 Luglio 2025 (motivazioni) – Sangiorgio Salvatore – Reg. Prot. 8/TFN-SD

Decisione/0020/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0008/TFNSD/2025-2026

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Gianfranco Marcello – Componente

Nicola Ruggiero - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1406/952pf24-25/GC/PM/ep del 15 luglio 2025, depositato il 18 luglio 2025, nei confronti del sig. Salvatore Sangiorgio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, in data 15 luglio 2025, ha deferito a questo Tribunale il sig. Salvatore Sangiorgio, all’epoca del fatto osservatore arbitrale appartenente alla Sezione AIA di Catania, con la seguente motivazione: “violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento AIA per aver tenuto un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità in quanto, designato per la gara Scordiense – Calcio Militello del 2 febbraio 2025 come osservatore arbitrale, rinunciava all’incarico precisando “”di non aver potuto andare in quanto era deceduto mio suocero””. Con autentica motivazione il Sangiorgio, in data 5 ottobre 2024 tramite mail inviata all’ora Presidente della Sezione AIA di Catania, sig. Antonino Taranto, comunicava la sua impossibilità a partecipare al raduno pre-campionato per gli osservatori, che si sarebbe tenuto il 6 ottobre 2024. Pertanto, per ben due volte, in periodi differenti, veniva data la stessa motivazione per giustificare l’assenza agli impegni connessi al ruolo di osservatore arbitrale, una delle quali non veritiera.”

Il deferimento aveva avuto origine dalla segnalazione inviata alla Procura federale del vice presidente della Sezione AIA di Catania, avente ad oggetto le irregolarità riscontrate nel comportamento del Sangiorgio rispetto agli impegni assunti, riassunte nel deferimento stesso.

La fase predibattimentale

Raggiunto dalla Comunicazione di Conclusione delle Indagini, avvenuta il 6 giugno 2025, il Sangiorgio aveva presentato alla Procura Federale una proposta di accordo ai sensi dell’art. 126 comma 1 CGS , che, avuto il consenso della Procura Federale, prevedeva la sanzione base di gg. 90 di sospensione, la quale, ridotta in misura pari alla metà, era fissata in gg. 45 di sospensione. Tuttavia, la Procura Generale dello Sport, con atto del 9 luglio 2025, rilevava che la sanzione concordata non appariva legittima perché non risultava valutata, con il relativo aumento sanzionatorio, la pluralità di condotte contestate al Sangiorgio. Pertanto, gli atti erano restituiti alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.

Il dibattimento

All’udienza del 29 luglio 2025, tenutasi in modalità video conferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria, il quale, riassunti i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con applicazione della sanzione a carico del deferito di mesi 3 (tre) di sospensione.

Il Sangiorgio non si è collegato, né ha presentato memorie difensive. Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Il Sangiorgio, sentito dalla Procura Federale in sede d’indagini, alla domanda per quale motivo non aveva visionato l’arbitro designato a dirigere la gara Scordiense – Calcio Militello del 2 febbraio 2025, aveva confermato il fatto, deducendo che non era potuto andare in quanto, vivendo con la suocera di anni 88, costei si era sentita male e lui l’aveva dovuta accudire; aggiungeva che non era stato in grado di avvertire tempestivamente il designatore, che aveva contattato solamente l’indomani mattina dopo che la sua situazione familiare si era stabilizzata.

Alle ulteriori domande della Procura Federale se aveva ricevuto dal designatore un messaggio di sollecito per l’invio del voto all’arbitro della gara suddetta e se, in precedenza, non aveva partecipato al raduno pre-campionato C11 tenutosi il 6 ottobre 2024, il Sangiorgio confermava entrambe le circostanze, che giustificava con la morte del suocero.

In merito alla motivazione addotta per la mancata presenza alla gara del 2 febbraio 2025, il Sangiorgio aggiungeva che la giustificazione data per messaggio al designatore arbitrale avrebbe dovuta essere un po’ più lunga, tanto da indicare che, essendo venuto a mancare il suocero da poco tempo, aveva dovuto ricorrere alle cure della suocera la notte del sabato e la domenica successiva per portarla in ospedale; aggiungeva che, non essendosi potuto dilungare nel messaggio, aveva errato nel non scrivere tutto quello che effettivamente era accaduto.

Tali essendo state le dichiarazioni del Sangiorgio, peraltro sostanzialmente conformi in fatto a quelle rese dal sig. Massimo Pergola, designatore degli osservatori arbitrali presso la sezione AIA di Catania, anch’egli sentito dalla Procura Federale nel corso delle indagini, appare evidente che l’identica motivazione data dal deferito alla personale mancata presenza al raduno del 5 ottobre 2024 ed alla gara del 2 febbraio 2025 riconducono i fatti nell’ambito di un’unica violazione disciplinare, la cui rilevanza appare attenuata dall’ammissione resa dallo stesso deferito di aver errato nel non aver dato la necessaria completezza al messaggio inerente la gara del 2 febbraio 2025, che – come già evidenziato - avrebbe dovuto essere di maggiore completezza, legata alla circostanza che, la scomparsa del suocero, avvenuta da poco tempo, lo aveva costretto ad assistere la suocera convivente nella  notte del sabato e nella domenica successiva.

Siffatte circostanze convincono questo Tribunale a ricondurre la sanzione a carico del Sangiorgio entro limiti di minore entità.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Salvatore Sangiorgio la sanzione di giorni 30 (trenta) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 30 luglio 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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