F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFN – SD del 30 Luglio 2025 (motivazioni) – omissis – Reg. Prot. omissis/TFN-SD
Decisione/0021/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Claudio Croce – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. nei confronti del sig.
, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 31635 /1003pf24-25/GC/gb del 27 giugno 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare − il sig. , all’epoca dei fatti e attualmente allenatore iscritto al Settore Tecnico della FIGC, tesserato per la società omissis nella s.s. 2019/2020 e per la società omissis nelle ss.ss. 2020/2021 e 2021/2022, con ultimo tesseramento per la società omissis. nella corrente s.s. 2024/2025 con esonero del 9/04/2025, per rispondere:
della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, per avere, approfittando del proprio ruolo di allenatore della squadra di calcio femminile della società omissis nella s.s. 2019/2020 e di quella della società omissis nelle ss.ss. 2020/2021 e 2021/2022, instaurato e intrattenuto una relazione sentimentale con la calciatrice , tesserata per le stesse società nelle medesime stagioni sportive sopra indicate, dal dicembre 2019, allorché la stessa aveva 15 anni, e sino al compimento dei 18 anni della predetta calciatrice, relazione poi proseguita fino al dicembre 2024, nonché per aver compiuto atti sessuali, almeno in una occasione nel mese di ottobre 2020, con la medesima calciatrice all’epoca minorenne, come si evince dalle indagini penali espletate; tale condotta è stata ritenuta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 609 quater, comma 2, c.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, come contestato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari del 7/04/2025, emesso nell’ambito del procedimento penale n. 27862/2024 r.g.n.r., con il seguente capo di imputazione: “perché, fuori dai casi di cui all'art. 609 bis c.p., con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, almeno in un'occasione, compiva atti sessuali consistiti in un rapporto sessuale completo con penetrazione vaginale con la persona offesa Z… G… (cl. 2004) minore degli anni 18 al momento del fatto, a lui affidata per motivi di istruzione o comunque vigilanza e custodia quale suo allenatore della squadra di calcio omissis. In luogo imprecisato (Torino ex art. 9 comma 2 c.p.p.), in data imprecisata di ottobre 2020”.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Notizia stampa in ordine al contenuto di un servizio del programma televisivo ‘Le Iene’ dell’8 aprile 2025” risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10/04/2025 al n. 1003pf24-25.
Nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, tra i quali, in particolare:
- notizia stampa dell’8/04/2025 relativa al servizio televisivo della trasmissione “Le Iene” dal titolo “Allenatore di calcio e molestatore” e relativo file video “.mp4”;
- verbale di audizione di XXXXXCcon documentazione allegata;
- storici di tesseramento di XXXXX;
- posizione di tesseramento di XXXXX per la s.s. 2019/2020;
- verbale di audizione di Z.G. del 6/05/2025;
- nota trasmessa alla Procura della Repubblica di Torino in data 7/05/2025;
- nota di riscontro pervenuta dalla Procura della Repubblica di Torino in data 14/05/2025, con allegata copia degli atti di indagine del procedimento penale n. 27862/2024 r.g.n.r. e dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari del 7/04/2025;
- tessera del Settore Tecnico FIGC di per la s.s. 2024/2025;
- scheda tecnico di XXXXX per la s.s. 2024/2025;
- storico di tesseramento aggiornato di XXXXX;
- foglio censimento della società omissis per la s.s. 2024/2025.
All’esito della CCI del 10.6.2025 l’incolpato non ha chiesto di essere sentito, né inviato memorie difensive.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 22 luglio 2025, il deferito non ha svolto attività difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del giorno 22.7.2025, svoltasi in modalità video-conferenza, l’avv. Giorgio Ricciardi, per la Procura Federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto irrogarsi la sospensione di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Nessuno è comparso per il deferito.
All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
Come già evidenziato nell’atto di deferimento, l’odierno procedimento trae origine da una notizia stampa dell’8.4.2025, pubblicata successivamente ad un servizio televisivo della trasmissione “Le Iene” dal titolo “Allenatore di calcio e molestatore”, il cui video risulta allegato agli atti istruttori.
Il servizio è stato realizzato all’insaputa dei soggetti che hanno rilasciato le dichiarazioni rese all’interlocutore; le successive indagini hanno consentito di individuare il soggetto oggi deferito e la calciatrice con cui questi ha intrattenuto una relazione sentimentale, durata ben cinque anni, iniziata quando la seconda non era ancora sedicenne.
La vicenda è stata precedentemente attenzionata dalla competente A.G. a seguito delle dichiarazioni rese da , figlio del deferito, e dalla denuncia sporta da Z.G., ritirata pochi giorni dopo la sua presentazione.
La denuncia ha comportato l’apertura di un procedimento penale nei confronti del , cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ritenutane la condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 609 quater, comma 2, c.p. ha notificato il relativo avviso di conclusione delle indagini preliminari “perché, fuori dai casi di cui all'art. 609 bis c.p., con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, almeno in un'occasione, compiva atti sessuali consistiti in un rapporto sessuale completo con penetrazione vaginale con la persona offesa Z…G… (cl. 2004) minore degli anni 18 al momento del fatto, a lui affidata per motivi di istruzione o comunque vigilanza e custodia quale suo allenatore della squadra di calcio Accademia di Torino.
In luogo imprecisato (Torino ex art. 9 comma 2 c.p.p.), in data imprecisata di ottobre 2020”.
La denuncia e le ss.ii.tt. rese all’A.G. hanno consentito di appurare quanto in effetti emerso dal servizio televisivo, ovvero che ha intrattenuto una relazione sentimentale con Z.G., una calciatrice dallo stesso allenata, iniziata verso la fine del 2019 quando la seconda, nata il 16.4.2004, era ancora minorenne. Per quanto emerso, nel corso della relazione, protrattasi sino al 19.12.2024, è intervenuto quanto meno un rapporto sessuale completo nell’ottobre 2020.
La vicenda penale principia allorché, all’esito delle dichiarazioni rese da all’A.G. è stata sentita a s.i.t. anche la stessa Z.G. (nata 16.4.2004).
ha infatti dichiarato di essere stato contattato da Z.G., tesserata per la stagione sportiva 2019-2020 per il omissis, all’epoca allenato da (nato nell'anno 1967), che gli aveva riferito di avere con questi iniziato già dal dicembre 2019 una relazione di natura sentimentale; di avere avuto con il medesimo il primo rapporto sessuale completo quando mancavano quattro mesi al compimento dei 16 anni.
Il 23.12.2024 è stata quindi sentita quale persona informata dei fatti la stessa Z.G., che all’esito della dichiarazione resa in tale sede ha sporto querela verbale, salvo poi rimetterla il successivo 3.1.2025.
Vi è che Z.G., tanto in sede di s.i.t. che in sede di querela, ha confermato quanto già anticipato dal figlio del e indicato quali ulteriori persone informate dei fatti la compagna di squadra Z.B.G.Y. e le sue amiche M.B. e M.S., le quali tutte hanno riferito di essere a conoscenza della relazione di che trattasi.
M.S., in particolare, compagna di squadra di Z.G. ai tempi della loro appartenenza al omissis nella stagione 2019/2020 e della società omissis nelle ss.ss. 2020/2021 e 2021/2022, ha riferito di averne raccolto le confidenze già in occasione di una vacanza trascorsa nell’estate del 2022, per quanto nel gruppo squadra se ne parlasse già dai tempi della stagione 2019/2020. M.S. ha anche riferito che in quella occasione Z.G. le mostrava i messaggi WhatsApp provenienti dal di contenuto offensivo, circostanza coincidente con quanto riferito da Z.G. all’A.G..
Già in quella occasione, appreso dei rapporti con l’allenatore, M.S. aveva suggerito a Z.G. di sporgere denunzia all’A.G..
Dell’esistenza di tale messaggistica, come detto, Z.G. ha anche riferito all’A.G., sebbene non abbia inteso mettere a disposizione della stessa il proprio dispositivo per questione di privacy.
Ad ogni buon conto, deve evidenziarsi che il , nel corso del servizio televisivo trasmesso, ha ammesso la relazione, sebbene abbia differito il primo rapporto sessuale al compimento del diciottesimo anno di età della giovane calciatrice.
Che il abbia negato l’esistenza di pregressi rapporti sessuali non stupisce, non fosse altro che per il principio secondo cui nemo tenetur se ipsum accusare.
Tuttavia, la specificità dei particolari riferiti da Z.G., come del resto riferiti alle compagne di squadra sentite a ss.ii.tt., da un lato, e le parziali ammissioni e generiche giustificazioni riportate dal nel corso dell’intervista, consentono di non dubitare della credibilità della giovane Z.G., per ammissione della stessa tuttora presa dal suo allenatore, di cui assume di sentire la mancanza e nei cui confronti non ha manifestato alcuna volontà vendicativa, tanto da avere rinunciato alla denuncia proprio per evitargli conseguenze di carattere penale (Preciso di avere ritirato la denuncia il 2 o 3 gennaio per proteggere
in quanto mi sono resa conto che avrebbe rischiato il carcere perché dopo la denuncia mi sono informata sulla pena che rischiava. – verbale audizione P.F. del 6.5.2025).
Anche le circostanze riferite da Z.G. possono sicuramente ritenersi attendibili, in quanto rappresentazione di vicende e dinamiche tipiche di un rapporto di coppia che si dipana tra sbalzi di umore e pulsioni emotive, con la particolarità, per quanto qui rileva, che non si tratta di un rapporto tra soggetti posti su un piano di parità, ma tra una giovane calciatrice (all’inizio della relazione ancora minorenne) ed il soggetto che, in quanto suo allenatore, oltre che curarne la crescita tecnica, avrebbe dovuto in primo luogo educarla al rispetto dei principi della lealtà, correttezza e probità cui è ispirato l’intero Ordinamento sportivo.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità di , allenatore iscritto al Settore Tecnico della FIGC.
Si ricorda, per quanto occorra, che lo standard probatorio richiesto in materia di illecito disciplinare, si attesta ad un livello al di sotto dell’oltre ogni ragionevole dubbio richiesto in ambito penalistico, lì dove è infatti in gioco la libertà personale dell’individuo, alla cui restrizione può addivenirsi all’esito degli ampi poteri istruttori riconosciuti al giudice penale.
Quello che invece si richiede al Giudice sportivo è uno standard probatorio attestantesi sulla ragionevole certezza della violazione contestata e, quindi, ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito (Cfr. decisione n. 99/CFA/2024-2025).
Ed “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023). Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l’accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell’acquisizione della prova (per i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell’attendibilità del teste (stante anche l’apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall’altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024). La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che la giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile, pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla “peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”, CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024)) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di riscontro del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio” (decisione n. 83/CFA/2024-2025).
In punto sanzioni, alfine, come da dispositivo, il Collegio condivide la richiesta formulata dalla Procura federale, del tutto appropriata alla straordinaria gravità della condotta violativa dell’altrui dignità ed integrità, tenuto conto delle condizioni di vulnerabilità della persona offesa, sia in ragione della iniziale minore età, sia a causa della evidentemente malriposta fiducia serbata nell’operato di colui cui veniva, per il ruolo ricoperto, certamente accreditata capacità di rispetto dell’altrui personalità e dignità (art. 12, co. 1, CGS).
A tale proposito, in disparte la comprovata relazione, a nulla rileva il consenso della minore ultra-sedicenne alla consumazione del rapporto, anche nella ipotesi in cui in sede penale non dovesse addivenirsi ad una pronuncia di responsabilità ed a prescindere dai motivi di un eventuale proscioglimento del prevenuto.
Resta il fatto, invero, della concreta e grave contrarietà ai basilari principi della lealtà, correttezza e probità posti in essere dal deferito (più che ultracinquantenne) nei confronti di minore sottoposta alla propria guida per un considerevole arco di tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. la sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 30 luglio 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai