F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFN – SD del 31 Luglio 2025 (motivazioni) – Angela Foini e Academy Calcio Pavia a RL – Reg. Prot. 248/TFN-SD
Decisione/0022/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0248/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Claudio Croce – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 31 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31337/853pf2425/GC/SA/ep del 24 giugno 2025, depositato il 26 giugno 2025, nei confronti della sig.ra Angela Foini e della società Academy Calcio Pavia a RL, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 31337/853pf24-25/GC/SA/ep del 24 giugno 2025, depositato il 26 giugno 2025, nei confronti di:
1) Angela Foini, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società Academy Calcio Pavia a rl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, nel corso del primo tempo della gara Academy Calcio Pavia A RL – Lumezzane SSDSRL del 15.2.2025, valevole per il girone A del campionato Primavera 2 Femminile, proferito all’indirizzo della calciatrice avversaria, sig.ra Doha Berrima, schierata nelle fila della squadra della società F.C. Lumezzane SRL con la maglia numero 8, la seguente testuale espressione di discriminazione razziale: stai zitta, torna al tuo paese, lavati”; tanto è accaduto a seguito delle considerazioni espresse dalla calciatrice sig.ra Doha Berrima in merito alla spettanza di una rimessa in gioco disposta a favore della squadra Academy Calcio Pavia a rl;
2) Academy Calcio Pavia a rl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dalla calciatrice sig.ra Angela Foini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, la sig.ra Angela Foini e la società Academy Calcio Pavia a rl, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni: - alla sig.ra Angela Foini, giornate 7 (sette) di squalifica, da scontare in gare ufficiali; - alla società Academy Calcio Pavia a rl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo/i dichiarato/i efficace/i, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 31 luglio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Carlo Sica
Depositato in data 31 luglio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai