F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN – SD del 31 Luglio 2025 (motivazioni) – Emil Maduka Okoye – Reg. Prot. 252/TFN-SD

Decisione/0024/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0252/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Claudio Croce – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31696 /957pf2324/GC/PM/blp del 27 giugno 2025 nei confronti del sig. Emil Maduka Okoye, la seguente

DECISIONE

Con atto del 27 giugno 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Emil Maduka Okoye all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’ordinamento federale in quanto tesserato come calciatore per la società Udinese Calcio S.p.A. per rispondere della violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma sia in relazione all’art. 30, comma 1, del C.G.S. per aver, in occasione della gara Lazio vs Udinese disputata in data 11.03.2024 e valida per il Campionato di Seria A della stagione sportiva 2023/2024, posto in essere - in concorso con altro soggetto non tesserato D.G. e previo accordo in precedenza intercorso con quest’ultimo avente ad oggetto la promessa/intesa di farsi ammonire nel corso dell’anzidetta gara così da consentire, successivamente, al D.G. di poter effettuare scommesse sportive vincenti su tale evento (ammonizione) – atti diretti in modo non equivoco ad alterarne il regolare svolgimento ai fini delle scommesse sportive. E segnatamente, per aver al minuto 18^ del secondo tempo della gara in argomento, in occasione di una rimessa dal fondo, ritardato scientemente la ripresa del gioco così da indurre l’arbitro ad ammonirlo per “comportamento non regolamentare” (cfr. referto arbitrale in atti) e rendere in tal modo possibile il verificarsi dell’evento (ammonizione) oggetto dell’accordo in precedenza raggiunto con D.G., nonché, il conseguimento da parte di questi (e di altri scommettitori che medio tempore erano venuti a conoscenza di tale accordo) di un ingiusto profitto per effetto di cospicue vincite di denaro ottenute (anche in ragione della quota elevata che le società concessionarie/autorizzate alle scommesse sportive avevano attribuito all’esito “Ammonizione SI”) da una serie di scommesse effettuate sui mercati del betting legate, come indicato nella nota del 14.03.24 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) in atti, al “verificarsi dell’ammonizione al giocatore dell’Udinese Okoye Maduka”.

Con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. i) del CGS per aver commesso l’infrazione per assicurare ad altri un vantaggio (in specie di natura economica, quale consistito nell’ingiusto profitto conseguito dagli scommettitori).

La fase istruttoria

In data 14 marzo 2024, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) segnalava alla Procura Federale un flusso di gioco anomalo riguardante l’incontro Lazio vs Udinese dell’11.03.2024, terminato con il risultato di 1–2, dando in particolare conto di aver “rilevato un flusso anomalo di gioco sui mercati legati al verificarsi dell’ammonizione al giocatore dell’Udinese “Okoye Maduka” e aggiungendo che “il volume di gioco sul giocatore e sul mercato attenzionato risulta elevato rispetto alla consueta media e di proporzioni elevate rispetto al volume registrato per altri calciatori”.

Unitamente alla segnalazione veniva trasmesso alla Procura un report redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le informazioni di dettaglio sulle anomalie riscontrate per l’incontro Lazio - Udinese ed un file “Excel” contenente l’intera raccolta delle scommesse realizzate sulla suddetta partita.

Acquisita la notizia, la Procura Federale provvedeva, in data 11 aprile 2024, ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 987pf23-24, con oggetto “Presunto flusso anomalo di scommesse sulla gara Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024 con concentrazione di gioco sui mercati legati all’ammonizione di un giocatore dell’Udinese”.

Nel corso dell’attività istruttoria, durante la quale è stata concessa una proroga dei termini per la conclusione delle indagini, la Procura provvedeva ad acquisire i fogli di censimento aggiornati relativi alla stagione agonistica 2023/2024 della S.S. Lazio e della Udinese Calcio, unitamente alle distinte di gara e al referto arbitrale dell’incontro della Lega Serie A TIM disputatosi l’11 marzo 2024 allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Udinese, terminato, come detto, con il punteggio di 1 – 2.

Sempre in via istruttoria, la Procura procedeva all’audizione del sig. Gianluca Aureliano, direttore della gara Lazio – Udinese dell’11 marzo 2024 e del sig. Emil Maduka Okoye.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, rilevato che “da nessun elemento è possibile trarre certo convincimento che l’ammonizione ricevuta dal calciatore Okoye Emil MADUKA sia stata dovuta, non già, al verificarsi di un fatto di gioco, perdita di tempo o meglio ritardata ripresa del gioco del tutto episodico e fortuito ricollegabile al normale svolgimento e vis agonistica della gara (a tal ultimo riguardo devesi, peraltro, rilevare che il ritardo nella ripresa del gioco da parte del sopra detto tesserato appare in astratto giustificabile in ragione del fatto che la propria squadra si trovasse al momento di nuovo in vantaggio dopo che la LAZIO aveva qualche minuto prima pareggiato l’iniziale svantaggio), quanto piuttosto, invece ad una preordinata volontà del calciatore stesso di farsi deliberatamente ammonire in modo da favorire gli scommettitori o meglio quanti avevano giocato con esito “SI” sul mercato “Ammonizione SI giocatore OKOYE MADUKA” e rendere, per l’effetto, possibile la riscossione degli importi da costoro puntati e vinti”, disponeva, in data 17 luglio 2024, l’archiviazione degli atti.

In data 10 giugno 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine trasmetteva alla Procura Federale l’avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis c.p.p., notificato, tra gli altri, al sig. Emil Maduka Okoye, nell’ambito del procedimento r.g.n.r. 3533/2024.

Dal suddetto avviso emergeva che il sig. Okoye era indagato per i reati di cui agli artt. 110, 640, comma 2 ter, 81 c.p., perché, “ in concorso tra loro, Okoye quale portiere della Squadra “Udinese Calcio”, e Diego Giordano, quale titolare del p.e. Biffi di Udine, con raggiri consistiti nel pattuire in data 8/9.3.2024 presso il suddetto pubblico esercizio la ammonizione di Okoye durante la partita Lazio – Udinese disputata il giorno 11.3.2024 in Roma, procuravano a Giordano Diego un ingiusto profitto per effetto di vincite di denaro conseguite da una serie di scommesse effettuate presso la ricevitoria SNAI SALA SLOT DI OSOPPO, la ricevitoria SNAI VINCENDO di Udine e l’agenzia di scommesse Lottomatica di Viale Volontari della Libertà n. 4 di Udine”.

La Procura Federale, ricevuta la notizia, in pari data, provvedeva a disporre la riapertura delle indagini del procedimento n. 957pf23-24 e a richiedere alla Procura di Udine copia degli atti di indagine, che le venivano consegnati in data 11 giugno 2025. In data 13 giugno 2025, la Procura Federale notificava al sig. Emil Maduka Okoye l’avviso di conclusione delle indagini e in data 27 giugno 2025 l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 22 luglio 2025.

La fase predibattimentale

In data 7 luglio 2025, l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini depositava la procura alle liti con la quale il sig. Emil Maduka Okoye nominava propri difensori lo stesso Avv. Malagnini unitamente agli Avv.ti Michele Cozzone e Claudia Renzulli.

In data 14 luglio 2025, la Procura Federale depositava nel fascicolo del Tribunale un’istanza, datata 12 luglio 2025, con la quale l’Avv. Malagnini, per conto del deferito, chiedeva alla stessa Procura Federale di voler rimettere in termini il sig. Okoye, ai sensi del quinto comma dell’art. 50 CGS, affinchè lo stesso fosse sentito ex art. 123, primo comma, CGS.

L’istanza era motivata dal fatto che la mole della documentazione e la circostanza di non comprendere sufficientemente la lingua italiana aveva impedito al deferito di avere contezza delle gravissime affermazioni attribuite allo stesso da terzi soggetti nel corso delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Udine.

In data 17 luglio 2025 i legali del sig. Okoye depositavano memoria difensiva, e i relativi allegati, con la quale chiedevano il proscioglimento del proprio assistito.

Il dibattimento

All’udienza del 22 luglio 2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano l'Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini, Michele Cozzone e Claudia Renzulli, in rappresentanza del sig. Okoye Emil Maduka, il quale era presente anche personalmente insieme all'Avv. Rolando Favella che svolgeva il ruolo di interprete.

Con l’accordo delle parti, prendeva la parola per primo il sig. Emil Maduka Okoye, il quale confermava le dichiarazioni rese alla Procura Federale in sede di audizione e aggiungeva di aver letto nelle carte investigative alcune affermazioni del sig. Diego Giordano che riteneva non veritiere. Dichiarava, infatti, di aver frequentato il ristorante "Biffi" in Udine e di conoscere il sig. Giordano in quanto proprietario del locale. Dichiarava, altresì, di essere stato presso il ristorante "Biffi" pochi giorni prima della partita contro la Lazio e di aver confidato al sig. Giordano di essere nervoso a causa di problemi familiari e di aver timore che questo suo stato d'animo potesse influire negativamente nel corso della gara. Negava, tuttavia, di aver preso accordi con lo stesso per l'effettuazione di scommesse sportive.

L’Avv. Liberati, alla luce delle difese spiegate con la memoria difensiva a delle dichiarazioni rese dall’Okoye, chiedeva la restituzione degli atti alla Procura Federale, con sospensione dei termini, al fine di riformulare il capo di incolpazione escludendo la contestazione relativa all’illecito sportivo.

Il Tribunale, all’esito della Camera di consiglio, riteneva non accoglibile la richiesta della Procura Federale, atteso che con l'atto di deferimento veniva contestata sia la violazione dell'art. 4 CGS e sia la violazione dell'art. 30 CGS e, conseguentemente, tanto la Procura Federale tanto la difesa del deferito potevano incentrare le proprie conclusioni sulla sola violazione dell'art. 4 CGS già oggetto di incolpazione.

La Procura, pertanto, nel ribadire la modifica del capo di incolpazione, chiedeva di irrogarsi al sig. Emil Maduka Okoye la sanzione di 20.000,00 di ammenda per la violazione del solo art. 4 CGS.

Gli Avv.ti Cozzone e Renzulli, nel riportarsi ai propri scritti, chiedevano il proscioglimento del sig. Emil Maduka Okoye, ovvero, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione ridotta.

L’Avv. Malagnini, dal canto suo, sottolineava che dall'interrogatorio del direttore di gara Aureliano risultava evidente che nel corso della gara con la Lazio erano stati ammoniti molti giocatori dell'Udinese per perdita di tempo, in quanto il club friulano stava ottenendo una preziosa vittoria ai fini della classifica. Chiedeva, pertanto, il proscioglimento del deferito.

La decisione

1. In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità della richiesta di rimessione in termini ex art. 50, comma 5, CGS, formulata dal sig. Okoye con l’istanza inoltrata alla Procura Federale in data 12.7.2025.

Il quinto comma dell’art. 50 CGS riconosce agli organi di giustizia sportiva la possibilità di rimettere in termini una parte laddove sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.

Secondo la costante giurisprudenza, sia ordinaria sia federale, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., 7 luglio 22023, n. 19384; Decisione n. 27/CFA-2024-2025).

Nel caso di specie, la causa non imputabile dedotta dal sig. Okoye al fine di essere rimesso in termini per essere sentito dalla Procura ex art. 123, primo comma, CGS, consisterebbe nella mole della documentazione agli atti e nel fatto di non aver potuto ben comprendere detta documentazione a causa della poca conoscenza della lingua italiana, ossia in circostanze prive del carattere di assolutezza.

Di qui l’inammissibilità dell’istanza.

2. All’esito dell’operata modifica del capo di incolpazione (atteso che la condotta contestata non configurerebbe violazione dell’art. 30 CGS ma del solo art. 4 CGS) ad opera della Procura Federale (da ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 516 c.p.p. e alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia e tenuto anche conto del fatto che la stessa è avvenuta nel pieno rispetto del contraddittorio, essendo presenti in udienza sia il deferito e sia i legali dello stesso, i quali nulla hanno dedotto in merito), la valutazione del Tribunale deve ritenersi cristallizzata e quindi limitata alla sola contestazione relativa alla violazione dell’art. 4 CGS.

In ordine alla suddetta contestazione il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del deferito.

Agli atti di causa, come innanzi detto, la Procura Federale ha acquisito il fascicolo (composto da acquisizioni documentali, perquisizioni e sequestri, analisi di tabulati e contatti telefonici, interrogatori di persone sottoposte ad indagine ed escussioni a s.i.t. di persone informate dei fatti) relativo agli atti di indagine compiuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine nell’ambito del procedimento r.g.n.r. 3533/2024, all’esito della segnalazione con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenziava l’esistenza di un flusso anomalo di scommesse sull’ammonizione del portiere dell’Udinese Emil Maduka Okoye nella gara Lazio vs Udinese dell’11.3.2024 e una concentrazione di giocate effettuate prevalentemente nella città e nella provincia di Udine.

Dai suddetti atti, in particolare, emerge che il sig. Diego Giordano, titolare del ristorante “Biffi” di Udine, ove erano soliti recarsi i giocatori dell’Udinese tra cui Emil Maduka Okoye, al quale peraltro era legato da rapporti di amicizia, nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2024, prima che fosse disputata la partita Lazio vs Udinese (iniziata alle ore 20:45 dell’11 marzo), aveva effettuato una serie di scommesse, tutte concentrate sull’ammonizione del calciatore Emil Maduka Okoye.

In particolare:

- nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2024 (orientativamente tra le 00:15 e le 00:46) il sig. Diego Giordano, come dallo stesso riferito in sede di interrogatorio, si recava presso la ricevitoria Snai di Viale Tredicesimo 204 in Udine, il cui titolare era il sig. Liu Zhixin, detto Davide, ove effettuava una o due scommesse (sull’ammonizione dell’Okoye) per l’importo di 200,00. Tuttavia, poiché il sistema si era bloccato, decidevano di recarsi presso la ricevitoria di Osoppo.

Le scommesse generavano per il Giordano una vincita di 1.600,00.

- alle ore 01:34 della medesima notte tra il 10 e l’11 marzo 2024, il sig. Diego Giordano si recava insieme al sig. Liu Zhixin, presso la ricevitoria Sala Slot Snai, sita in via Rivoli 22 ad Osoppo.

Il titolare della ricevitoria ha dichiarato che, nonostante la ricevitoria fosse in quel momento chiusa, il Giordano gli aveva chiesto di effettuare una scommessa sull’ammonizione di un giocatore dell’Udinese (l'Okoye) di almeno 500,00. Il titolare della ricevitoria, nello specifico, ha dichiarato: Una volta provato a fare la puntata di almeno 500,00 richiesta il software non l’ha accettata ed allora il proprietario del Biffi mi ha chiesto di farne una da 200,00. Io la facevo e il software la accettava. Poi, una volta eseguita questa, il proprietario del Biffi me ne richiedeva una ulteriore del medesimo importo di 200,00. Anche la seconda andava a buon fine. A questo punto sempre il proprietario del Biffi me ne chiedeva una terza di un importo di cui non ricordo e per questa il sistema rifiutava nuovamente la scommessa. Dopo aver provato a scommettere con una cifra ancora più bassa, vedendo che il sistema si era definitivamente bloccato il proprietario del Biffi desisteva.

Le scommesse generavano per il Giordano una vincita di 3.200,00.

- alle ore 11:34 sempre del giorno 11.3.2024, il sig. Diego Giordano effettuava telefonicamente, presso l’agenzia Lottomatica di Viale Volontari della Libertà 4 in Udine, 9 scommesse sull’ammonizione del calciatore Okoye, di cui due di 150,00 cadauna e le altre sette di 200,00 cadauna.

Anche in questo caso, il titolare della ricevitoria ha dichiarato: In tale data ricevevo una telefonata da parte di un cliente scommettitore abituale di nome Diego che ha una pizzeria in via Poscolle a Udine, il quale mi chiedeva di scommettere una quota di circa 400,00 sull’ammonizione del portiere della squadra Udinese Calcio Okoye Emil Maduka nella partita Lazio – Udinese che si sarebbe disputata nella stessa sera dell’11.3.2024. La telefonata in questione mi è giunta in data 11.3.24 sull’utenza telefonica della ricevitoria pochi minuti prima di effettuare le due scommesse da 150,00 cadauna. Nella stessa telefonata l’interlocutore Diego mi chiedeva di effettuare altre giocate pagabili per una somma complessiva di 1.400,00 che venivano da me effettuate in un periodo successivo in quanto il sistema non accettava più tale scommessa in quanto in “blocco”. Così successivamente appena il sistema si ripristinava effettuavo sempre per conto di Diego le altre sette giocate da 200,00 cadauna per la medesima scommessa.

Le scommesse generavano per il Giordano una vincita di 13.345,00.

Val la pena evidenziare che nella notte tra il 10 e l’11.3.2024 lo stesso Liu Zhixin, nonché persone vicine allo stesso, effettuava una serie di scommesse aventi ad oggetto l’ammonizione “secca” del portiere Okoye che fruttavano una vincita di 3.235,52. In definitiva, dagli atti emerge con assoluta certezza, in quanto riconosciuto dagli stessi indagati e da persone informate dei fatti o comunque in quanto oggetto di analisi tecniche e riscontri documentali, che il sig. Diego Giordano, prima dell’incontro Lazio vs Udinese dell’11.3.2024, abbia effettuato una serie di scommesse tutte concentrate sull’ammonizione del calciatore Emil Maduka Okoye.

Appurata tale circostanza, occorre verificare se vi sono elementi per sostenere un coinvolgimento del portiere dell’Udinese Emil Maduka Okoye nella vicenda, ossia per sostenere che l’ammonizione dello stesso, intervenuta durante la gara contro la Lazio dell’11.3.24, sia da ricollegare ad una preordinata volontà del predetto calciatore di farsi deliberatamente ammonire.

A parere del Tribunale, è fuori di dubbio che, circa due giorni prima dell’incontro Lazio vs Udinese, l’Okoye, presso il ristorante Biffi di Giordano, abbia riferito a quest’ultimo che si sarebbe fatto ammonire durante la gara contro la Lazio.

Tale circostanza trova, infatti, conferma nelle dichiarazioni rilasciate dal sig. Giordano in sede di primo interrogatorio innanzi alla Questura di Udine.

Il sig. Giordano, nello specifico, alla domanda se i giorni prima dell’incontro Lazio-Udinese dell’11.3.24 avesse incontrato o avuto contatti con l’Okoye e che tipo di dialoghi avesse avuto, riferisce: Si, Okoye Maduka è stato a cena la sera del venerdì 8.3.24 o sabato 9.3.24, era solo e parlando tra noi relativamente al fatto che fosse nervoso per le sue controversie familiari con la compagna tra le altre cose riguardo la sua condotta sportiva, l’Okoye mi riferiva che nell’incontro di calcio successivo si sarebbe fatto ammonire. Io a tale esternazione lì per lì non davo peso e lo percepivo come una battuta (anche se durante il secondo interrogatorio lo stesso Giordano ha cercato di sminuire la circostanza, riferendo che il portiere non gli avrebbe detto che si sarebbe fatto ammonire, ma gli avrebbe semplicemente riferito che, a causa del suo stato d’animo non sereno, vi era il rischio “di giocare forte” e che da tale esternazione lui avrebbe percepito che l’Okoye avrebbe potuto farsi ammonire).

Lo stesso Okoye, del resto, in udienza non ha escluso detta possibilità laddove ha affermato di aver confidato al sig. Giordano di essere nervoso a causa di problemi familiari e di aver timore che questo suo stato d'animo potesse influire negativamente nel corso della gara.

A ciò si aggiunga che la circostanza che tutte le scommesse siano state effettuate esclusivamente sull’evento “ammonizione del portiere Okoye” senza ulteriori pronostici, è confermativa del fatto che l’Okoye ed il Giordano abbiano effettivamente parlato dell’ammonizione.

Difatti, anche a voler seguire quanto riferito dalle parti in ordine alle esternazioni dell’Okoye circa il suo stato d’animo e, dunque, circa il pericolo che il suo stato d'animo potesse influire negativamente nel corso della gara, non si comprende il motivo per cui il Giordano abbia scommesso solo ed esclusivamente sull’ammonizione del portiere e non anche, ad esempio, sull’ espulsione dello stesso, che pure avrebbe potuto esservi alla luce di quanto raccontato dallo stesso Okoye e dal Giordano.

Ebbene, la circostanza che un calciatore, dichiari a terzi soggetti, prima dello svolgimento di un incontro, fatti o situazioni attinenti la gara a cui parteciperà, addirittura affermando che nella gara si sarebbe fatto ammonire o, comunque, lasciando intendere tale possibilità, a prescindere dallo scopo per cui la dichiarazione viene fatta, configura senza ombra di dubbio una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità a cui ogni tesserato deve conformare la propria condotta.

Di qui la responsabilità del sig. Emil Maduka Okoye per la violazione dell’art. 4 CGS.

A parere del Tribunale, la responsabilità del sig. Okoye per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità è ravvisabile anche sotto un ulteriore profilo.

Dagli atti di causa, difatti, emergono una serie di elementi che inducono a ritenere che l’ammonizione del sig. Okoye non sia stata casuale.

In primo luogo, risulta alquanto anomalo che a fronte di un flusso di scommesse concentrate, senza combinazione di altri pronostici, sull’ammonizione (per giunta) del portiere della squadra ospite Okoye, tutte effettuate in un arco temporale ristretto e localizzate nella città di Udine, e soprattutto a fronte della circostanza che pochi giorni prima lo stesso Okoye, insieme a colui che ha effettuato le scommesse, abbiano discusso della possibilità di tale evento, lo stesso si sia poi effettivamente verificato.

L’ammonizione dell’Okoye, del resto, non potrebbe neppure essere ricondotta al suo stato d’animo “aggressivo” a causa dei problemi familiari, come dallo stesso ipotizzato, dal momento che la motivazione della sanzione si riconduce non ad un fallo di gioco, ma ad un comportamento non regolamentare dovuto alla perdita di tempo nel rimettere il pallone in gioco.

Ulteriori elementi che portano a dubitare della genuinità dell’ammonizione si riscontrano dall’audizione resa innanzi alla Procura Federale dal direttore della gara Lazio – Udinese dell’11 marzo 2024, sig. Gianluca Aureliano.

Il sig. Aureliano, difatti, interrogato sui motivi che lo avevano indotto ad ammonire il portiere Okoye, riferisce: Il provvedimento disciplinare è stato assunto perché in modo reiterato il portiere dell’Udinese ogni qual volta il pallone avrebbe dovuto essere rimesso in gioco da lui si attardava per diversi secondi. Dopo averlo richiamato in due circostanze, la prima nella prima frazione di gioco e la seconda qualche minuto prima la comminazione del provvedimento disciplinare, in quella occasione non potevo fare altro che mostrargli il cartellino giallo.

Preciso che durante l’intervallo prima del rientro delle squadre sul terreno di gioco avevo altresì avvertito il capitano della squadra di sollecitare il proprio portiere a mantenere una condotta conforme alle regole di gioco.

Da tali dichiarazioni si evince, dunque, che il portiere Okoye durante il corso della partita ha assunto una condotta volta a provocare l’adozione di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, e ciò anche in una fase di gioco in cui l’Udinese non era in vantaggio e, pertanto, la “perdita di tempo” non avrebbe avuto alcuna utilità.

L’insieme di tali elementi, che vanno letti tenendo conto che nell’ordinamento sportivo il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, laddove la prova di un fatto può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale (Decisione n. 14/CFA-2023-2024), portano il Tribunale a ritenere che l’ammonizione del sig. Emil Maduka Okoye durante la partita Lazio vs Udinese dell’11.3.24 non sia stata casuale.

Di qui la violazione dei principi di cui all’art. 4 CGS anche sotto questo ulteriore profilo.

3. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, tenuto conto della condotta tenuta dal sig. Emil Maduka Okoye, gravemente lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità, ritiene congruo irrogare allo stesso la sanzione di mesi 2 di squalifica in gare ufficiali, a decorrere dall'inizio della prima competizione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Emil Maduka Okoye la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica in gare ufficiali, a decorrere dall'inizio della prima competizione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 31 luglio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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